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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, RE
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 800/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Loro Piceno - Piazza Giacomo Matteotti 2 62020 Loro Piceno MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in atti.
Resistente: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento notificati ad iniziativa del Comune di Loro Piceno in relazione ad IMU per gli anni 2019 e 2020, chiedendone l'annullamento per illegittimità della pretesa impositiva.
Nelle more del giudizio, in data 24.03.2025 parte ricorrente depositava la richiesta di estinzione del giudizio a seguito di annullamento in autotutela degli atti gravati da parte dell'Ente impositore (allegato alla richiesta).
Il Comune di Loro Piceno non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'avviso di accertamento fa venir meno la materia del contendere. Il che comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Nulla per le spese.
Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice RE Paola Milici
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, RE
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 800/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Loro Piceno - Piazza Giacomo Matteotti 2 62020 Loro Piceno MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in atti.
Resistente: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento notificati ad iniziativa del Comune di Loro Piceno in relazione ad IMU per gli anni 2019 e 2020, chiedendone l'annullamento per illegittimità della pretesa impositiva.
Nelle more del giudizio, in data 24.03.2025 parte ricorrente depositava la richiesta di estinzione del giudizio a seguito di annullamento in autotutela degli atti gravati da parte dell'Ente impositore (allegato alla richiesta).
Il Comune di Loro Piceno non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'avviso di accertamento fa venir meno la materia del contendere. Il che comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Nulla per le spese.
Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice RE Paola Milici
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi