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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2984/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Giacomo Calderonio che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1
a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: postumi da infortunio sul lavoro - Covid.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 1 giugno 2023 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di essere risultato positivo al test SARS COV-2 in data 14 novembre 2020 durante lo svolgendo dell'attività di infermiere presso l'IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”, con isolamento fino al 5 dicembre 2020, pur accusando ancora tosse sporadica e malessere generale, lamentava l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa e chiedeva di accertare che egli ha contratto l'infezione
SARS Covid sul posto di lavoro e a causa dell'attività lavorativa svolta, che lo ha portato a stretto contatto con malati di Covid;
che, oltre all'inabilità temporanea assoluta al lavoro già riconosciuta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 18% o a quella maggiore o minore che si riterrà giusta, con conseguente diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita o in capitale.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 15 maggio 2025 dal deposito telematico di CP_2
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 18/2020 “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti CP_1
disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da CP_1
coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante
"Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”.
Parte ricorrente ha dedotto che la stessa Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, al fine di chiarire CP_1
l'ambito di tutela della suindicata disposizione, ha affermato che “Nell'attuale situazione pandemica,
l'ambito di tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.”
L' ha precisato di avere riconosciuto per l'infortunio COVID in questione solo una ita fino CP_1
al 12 dicembre 2020, senza danno biologico.
Ebbene, il nominato consulente tecnico d'ufficio, dr ha accertato che il ricorrente è affetto Per_1 da “Pregressa infezione da Sars-Cov 2, in attuale assenza di significativi dati clinici di esiti funzionali.”, ma che “ … In accordo con quanto riscontrato dall'Istituto assicuratore nella fase amministrativa, pertanto, si ritiene che, non potendo prendere atto di eventuali deficit funzionali a carico dell'apparato respiratorio rilevabili solo con le indagini strumentali richieste nel corso delle operazioni peritali, si conclude sull'insussistenza di menomazioni dell'integrità psicofisica del soggetto meritevoli di valutazione medico legale.”.
A seguito dei rilievi tecnici di parte ricorrente egli ha precisato che “… la documentazione prodotta in allegato alle note scritte del 18/10/2024 consta di (1) Certificato neurologico del 11/02/2021, già allegato dal CTU alla relazione già depositata, (2) Certificato psichiatrico del 18/10/2021, non allegato a tempo debito agli atti di causa e (3) Spirometria semplice del 15/10/2024, nel cui referto non risultano allegati, come già in quello prodotto in precedenza, i parametri respiratori, elementi essenziali per poter fondare i giudizio richiesto in questo procedimento in quanto derimenti di eventuali patologie concorrenti.
Fatte queste premesse, analizzando, come da mandato del Sig. Giudice la documentazione sanitaria allegata alle note scritte, si può dedurre che il risulta affetto da una forma di Pt_1 broncopatia cronica su base ostruttiva, tant'è che gli specialisti pneumologi che lo hanno sottoposto a visita in data 10/06/2024 ed in data 15/10/2024, sulle risultanze dell'esame spirometrico, hanno entrambi consigliato l'esecuzione di una “polisonnografia”, nel sospetto di una sindrome da apnee notturne, patologia su base ostruttiva.
I quadri patologici polmonari post-covid sono caratterizzati, laddove il processo infettivo non risulta guarito dando luogo a sequele di cronicizzazione, da una fibrosi polmonare con conseguente sindrome disventilatoria di tipo restrittivo che è possibile valutare attraverso il riscontro spirometrico della riduzione della capacità vitale forzata (FVC).
Come detto, nel caso in fattispecie ci troviamo difronte ad una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo che, pertanto, senza ombra di dubbio, non è conseguente ai danni polmonari eventualmente prodotti dal Sars-Cov2.
Anche il referto tomografico toracico del 23/03/2024 non evidenzia quelle lesioni interstiziali propri della malattia polmonare da covid che, laddove non vada incontro a guarigione (in tempi più o meno lunghi) evolve verso la fibrosi polmonare.
Relativamente, infine, alla declamata patologia psichiatrica da “long covid”, va chiarito che il long COVID è una sindrome clinica che interessa una buona parte di coloro che hanno avuto COVID-
19 e che dopo più di 4 settimane da un'infezione acuta da SARS-CoV-2 vede la persistenza o l'insorgenza di segni e sintomi legati all'infezione.
I sintomi di long COVID possono variare da persona a persona, in generale includono: fatica persistente, stanchezza, debolezza, dolori muscolari e articolari, mancanza di appetito.
I sintomi specifici si manifestano in particolare a livello respiratorio, cardiovascolare, neurologico, gastrointestinale e psicologico;
ne sono un esempio: fame d'aria (dispnea), tosse persistente, dolore al petto e senso di oppressione, tachicardia e palpitazioni, aritmie, variazioni della pressione arteriosa, ma anche pericarditi e miocarditi, mal di testa, difficoltà di concentrazione e memoria (la cosiddetta nebbia mentale o “brain fog”), disturbi dell'olfatto, del gusto, dell'udito, nausea, vomito, perdita di appetito, dolori addominali, diarrea, reflusso gastroesofageo, Disturbi del sonno, depressione del tono dell'umore (tristezza, irritabilità, insofferenza, mancanza di interesse nei confronti di attività che prima piacevano), ansia, stress, psicosi.
Orbene, tanto dagli accertamenti neuropsichiatrici prodotti, quanto dalle risultanze della visita medica peritale, il presenta soltanto “lievi note d'ansia”, che, certamente, in assenza di un Pt_1
più vario corredo sintomatologico e clinico, non possono rapportarsi con la patologia virale.
Anamnesticamente risulta riportata una “sindrome di Brugada”, patologia del ritmo cardiaco per difetto di conduzione, recentemente agli onori della cronaca in virtù di improvvisi decessi di personaggi noti e che rappresenta, a ragione, nel caso in fattispecie, l'elemento etiologico dell'ansia riscontrata.” ed ancora “… che da attenta valutazione del quadro clinico, dagli accertamenti allegati agli atti di causa, dagli accertamenti specialistici richiesti nel corso delle operazioni peritali e prodotti successivamente all'invio della primitiva relazione provvisoria (allegati alle osservazioni prodotte alla stessa dal patrocinante dell'attore) e già valutati nelle risposte fornite con la stesura della relazione definitiva, si evince che il pur avendo contratto infezione da Sars-Cov2 con le innegabili complicanze Pt_1
polmonari intercorse in corso di infezione, è, con certezza, guarito dalle stesse.
I quadri patologici polmonari post-covid sono caratterizzati, laddove il processo infettivo non risulta guarito dando luogo a sequele di cronicizzazione, da una fibrosi polmonare con conseguente sindrome disventilatoria di tipo restrittivo. Nel caso in fattispecie ci troviamo difronte ad una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo (vedi visita pneumologica con spirometria del 10/06/2024) che, pertanto, senza ombra di dubbio, non è conseguente ai danni polmonari eventualmente prodotti dal Sars-Cov2.
Anche il referto tomografico toracico del 23/03/2024 non evidenzia quelle lesioni interstiziali propri della malattia polmonare da covid che, laddove non vada incontro a guarigione (in tempi più o meno lunghi) evolve verso la fibrosi polmonare.
Di tutto ciò non vi è riscontro negli accertamenti richiesti dal CTU.
Quanto, infine, alla lamentata patologia psichiatrica “con sintomi da Long Covid”, esiste in atti solo una certificazione neurologica del 11/02/2021; già alla visita psichiatrica del 8/10/2021 viene riportato esclusivamente il reperto obiettivo “ansia lieve”. Non vengono documentati ulteriori accessi a strutture psichiatriche (espressione di assenza di reale malessere) e, come già specificato nelle considerazioni medico legali a pag. 16 della presente relazione, risulta anamnesticamente riportata una
“sindrome di Brugada”, patologia del ritmo cardiaco per difetto di conduzione, recentemente agli onori della cronaca in virtù di improvvisi decessi di personaggi noti e che rappresenta, a ragione, nel caso in fattispecie, l'elemento etiologico dell'ansia riscontrata.”. Ha quindi ribadito che l'istante, a seguito dell'infezione da SarsCov2 contratta per infortunio sul lavoro il 14 novembre 2020 non presenta deficit dell'integrità psicofisica rapportabili ad essa.
Tale accertamento, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e resiste ai rilievi di parte.
La domanda va, quindi, respinta.
3.- Non ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore indeterminabile come dichiarato e l'attività svolta, applicati i minimi per la breve durata, in 4.636,5 euro;
vanno quindi poste a definitivo carico del ricorrente anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente a pagare le spese di ctu e a rimborsare all' le altre spese processuali, CP_1
liquidate in 4.636,5 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Messina, 16.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro