Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 197/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. Saverio Griffo (C.F. ), domiciliata come in C.F._2
atti;
- OPPONENTE –
E
C.F. ), in persona della procuratrice CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Arrabito
[...]
(C.F. ) e Calogera Cusumano (C.F. ), domiciliata C.F._3 C.F._4
come in atti;
-OPPOSTA –
NONCHE'
(C.F. ), in persona della mandataria con Controparte_3 P.IVA_2
rappresentanza in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino (C.F. ), e domiciliata come C.F._5
in atti;
-INTERVENUTO –
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 20.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 9.1.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 3129/2023, emesso dal Tribunale di Napoli
[...]
Nord il 19.10.2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 31.326,07, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. DTB100000912821, stipulato con il 17.7.2018 e successivamente ceduto ex latere creditoris all'odierna opposta. Parte_2
In particolare ha rilevato la mancata prova da parte di del quantum dell'importo ingiunto, CP_1
non avendo parte opposta mai comunicato i relativi estratti conto e non considerato gli importi già versati;
inoltre ha eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali relative al ritardo nei pagamenti, alla decadenza del beneficio del termine e alla risoluzione del contratto;
infine ha lamentato l'illegittimità del metodo di ammortamento alla francese applicato al rapporto de quo e l'applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in CP_1
diritto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e in data 24.1.2025 è intervenuta nel processo a seguito della fusione per incorporazione in sé di Controparte_3 CP_1 aderendo alle difese di quest'ultima.
All'udienza del 20.3.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. con deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata
(cfr. verbale in atti).
La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò perché essendo l'incontro di mediazione intervenuto in data successiva al 30.6.2023, trova applicazione ratione temporis l'art. 12 bis co.2 d.lgs. 28/2010 come modificato dal d.lgs. 149/2022.
2 Inoltre va chiarito che la fusione per incorporazione di in CP_1 Controparte_3 non determina l'interruzione del processo, posto che in ogni caso è Controparte_3
volontariamente intervenuta in giudizio. Infatti “nel caso della fusione è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto” (Cass. S.U. 21970/2021). In tali casi infatti i rapporti giuridici, ai sensi dell'art. 2504 bis c.p.c., proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato (Cass. 7700/2024).
Di conseguenza il rapporto giuridico oggetto di causa deve ritenersi proseguito in capo a CP_3
.
[...]
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. 25584/18).
Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Ciò premesso, risulta in primo luogo sussistere la legittimazione creditoria in capo a parte opposta.
Essa infatti ha prodotto:
3 - estratto della Gazzetta ufficiale del 29.4.2021 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco tra l'originaria mutuante e recante i Parte_2 Controparte_5
criteri ricognitivi dei crediti ceduti (cfr. all. 5 al fascicolo monitorio);
- estratto della Gazzetta ufficiale del 17.1.2023 (e successivo errata corrige pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 7.2.2023) contenente la pubblicazione della scissione parziale di con cui ha assunto tutti i suoi diritti e obblighi afferenti al Controparte_5 CP_1
Cont ramo (all. 2).
Sulla base di tali circostanze e in assenza di contestazioni sul punto da parte dell'opponente, la titolarità del credito in capo all'opposta può dirsi provata.
Risulta altresì dimostrata la pretesa creditoria vantata in sede monitoria dall'odierna opposta.
Questa ha infatti prodotto il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto, il piano di ammortamento (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta) e la lettera di costituzione in mora, allegando l'inadempimento dell'opponente, mentre non risulta mai contestata in giudizio l'avvenuta erogazione delle somme mutuate.
Risultano invece infondate le eccezioni formulate dall'opponente sul punto: trattandosi di contratto di finanziamento, e non di conto corrente, la mutuante non aveva alcun obbligo di comunicazione o di produzione in giudizio di non meglio precisati estratti conto. Inoltre l'eccezione di parziale adempimento, con cui l'opponente ha dichiarato che “ deve sottrarre gli importi già versati CP_1 dalla sig.ra ” (cfr. atto di citazione, pag.4), risulta del tutto sfornita della Parte_1
prova dei presunti pagamenti effettuati.
L'opponente ha poi lamentato la vessatorietà delle clausole contrattuali relative al ritardo nei pagamenti, alla decadenza del beneficio del termine e alla risoluzione del contratto. Secondo la sua prospettazione, tali disposizioni contrasterebbero con l'art. 33 co.2 lett. f) del codice del consumo, con l'art. 33 co. 2 lett. l, con l'art. 36 co.2 lett. c) e infine con l'art. 35 co.1.
Tale doglianza deve ritenersi infondata.
L'opponente infatti non solo non si è premurato di individuare precisamente, nel corpo del contratto, le clausole che assume viziate, ma nemmeno ha indicato, in concreto, in cosa consisterebbe la violazione lamentata, limitandosi a richiamare le norme di cui all'art. 33 del codice del consumo senza null'altro precisare.
Infatti, quanto alla violazione dell'art. 33 co.2 lett. f), non solo non è indicato il valore della somma di danaro imposta al consumatore in caso di inadempimento, ma nemmeno sono allegate, financo in via parametrica, le ragioni per cui tali importi dovrebbero ritenersi manifestamente eccessivi.
4 Con riferimento alla violazione dell'art. 33 co. 2 lett. l) e 36 co.2 lett. c), l'opponente ha contrattualmente dichiarato di aver preso visione delle condizioni generali del finanziamento e ha specificamente approvato le clausole di cui all'art. 1341 c.c., mentre non è fornita chiara indicazione su quali sarebbero le clausole che non avrebbe avuto possibilità di conoscere (quali, ad esempio, quelle che fanno rinvio a disposizioni o clausole non contenute nel testo contrattuale).
Quanto alla clausola che prevede la decadenza dal beneficio del termine, essa non appare immediatamente riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 33 co.2 del Codice del consumo, né risultano allegate dall'opponente le ragioni per cui questa determinerebbe un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Né, infine, l'opponente ha allegato la circostanza che la creditrice se ne sia avvalsa nei termini pattuiti.
Infine, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non si riscontra alcuna “nebulosità nell'individuazione del costo per l'inadempimento per la discrezionalità dell'intermediario nella fissazione di importi aggiuntivi rispetto all'interesse moratorio” (così in citazione, pag. 8). In assenza di ulteriori specificazioni da parte dell'opponente, non può non rilevarsi che i costi in caso di ritardo nel pagamento sono compiutamente indicati e disciplinati dalla clausola 3.1. delle informazioni europee di base sul credito al consumo allegate al contratto, senza che vi sia alcuna discrezionalità in merito in capo alla mutuante.
Anche la doglianza relativa all'applicazione del piano di ammortamento cd. alla francese è infondata.
Osserva il Tribunale che il sistema cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce. Pertanto in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Infatti, se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Conseguentemente gli interessi moratori sono computati “su una somma complessivamente considerata ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse – già scaduta e maturata – si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse” (Tribunale di Napoli Nord
20.6.2016).
5 Più di recente è stato ribadito che il piano di ammortamento calcolato con il metodo alla francese utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo;
in tal caso infatti la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi (cfr. Tribunale di Napoli 8.2.2024)
Pertanto tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore (cfr. ex multis Tribunale Padova 5.10.2016, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale
Siena 17.7.2014, Tribunale Benevento 19.11.2012), e quindi non solo deve escludersi che comporti automaticamente un fenomeno anatocistico, ma anche che realizzi una forma di capitalizzazione di quelle previste dall'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000.
Infine merita di essere ricordato il recente arresto per cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. 15130/2024).
Infine, quanto all'affermazione per cui la banca avrebbe applicato interessi “al tasso superiore a quello reale”, la stessa appare completamente priva della benché minima allegazione, essendosi l'opponente limitato esclusivamente a tale apodittica enunciazione.
Per le ragioni sopra profuse, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3129/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 19.10.2023;
6 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, Parte_1 liquidate in complessivi € 5.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna al pagamento di € 518,00 in favore dello Stato, importo pari Parte_1
al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 28/03/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
7