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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/12/2025, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 17.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 10905, 10910, 11924 e 12619 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertenti
TRA
n. a Gioia Del Colle il 23.3.1964; Parte_1
n. a Gioia Del Colle il 6.12.1975; Controparte_1 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Di Tria e Sabino
Annoscia;
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
Convenuta contumace
OGGETTO: spettanze retributive.
*******
Con ricorso depositato il 31.7.2025 ha premesso di Parte_1 lavorare presso la società convenuta, in forza di contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle
14:00. Ha allegato di essere creditrice della società in relazione alla retribuzione di giugno 2025 e, pertanto, ha chiesto la condanna della società al pagamento in suo favore della somma pari ad € 1.649,73.
Con ricorso depositato il 5.9.2025, la medesima ricorrente ha affermato di essere creditrice della retribuzione di luglio 2025 ed ha chiesto la condanna della società al pagamento in suo favore della somma pari ad € 1.649,73.
Con ultimo ricorso depositato il 22.09.2025, ha chiesto la condanna della società anche al pagamento in suo favore della somma pari ad € 1.649,73, a titolo di retribuzione di agosto 2025.
Con ricorso del 31.7.2025 ha agito in giudizio anche la lavoratrice
[...]
la quale, premesso di lavorare presso la società convenuta, in CP_1 forza di contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 14:00 e/o dalle 14:00 alle 22:00, ha affermato di essere creditrice della retribuzione relativa a giugno 2025. Ha pertanto chiesto la condanna della società al pagamento in suo favore della somma pari ad € 1.649,73.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, la società convenuta non si è costituita in giudizio.
Disposta la riunione dei singoli procedimenti, all'esito dell'istruttoria, la causa
è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va ribadita la contumacia della società Controparte_2 che, sebbene regolarmente convenuta, non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, se è vero che la condotta processuale del contumace rappresenta elemento liberamente apprezzabile dal giudice ai fini della decisione, tuttavia la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e neppure può essere escluso il potere-
Pag. 2 di 5 dovere dello stesso giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.
2. Sempre in via di premessa, deve richiamarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegare l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore convenuto allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (Cass. civ.
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
La Corte di Cassazione ha, dunque, evidenziato, a più riprese, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. civ. Sez. lav., 22/12/2009, n.
26985).
Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto.
3. Tenuto conto di ciò, nel caso in esame si deve innanzitutto ritenere che sia stata adeguatamente raggiunta la prova della sussistenza del rapporto lavorativo delle ricorrenti con la società convenuta, negli anni e con le mansioni indicate.
A tale proposito, sono state prodotte le buste paga di entrambe le ricorrenti – per la busta paga di febbraio 2025; per la busta Pt_1 CP_1 paga di gennaio 2025-.
Inoltre, elementi utili sono emersi in occasione dell'escussione del teste di parte ricorrente, . Testimone_1
Pag. 3 di 5 Quest'ultima ha infatti dichiarato che, in qualità di dipendente della società convenuta, come le ricorrenti in epigrafe, risulta creditrice in relazione alle retribuzioni a decorrere da giugno 2025 (“dal mese di giugno non ricevo la retribuzione che mi spetta, nonostante abbia regolarmente lavorato in questi mesi”) e, conoscendo le ricorrenti – “siamo in reparti diversi ma siamo sempre in contatto tra di noi” -, ha confermato che le stesse “hanno lavorato anche loro fino ad agosto del 2025”.
4. Ciò posto, tenuto conto delle allegazioni delle parti ricorrente ed in assenza della prova dell'adempimento, deve ritenersi adeguatamente confermata la sussistenza dei crediti per le mensilità di retribuzione arretrata, così come richieste.
Si precisa, tuttavia, che, come emerso nel corso dell'udienza del
12.11.2025, la ricorrente ha ricevuto una somma pari Controparte_1 ad € 750,00, a titolo di acconto, da parte della società convenuta, che andrà pertanto sottratta al credito complessivamente richiesto in ricorso e, quindi, relativo alla mensilità di giugno 2025.
La società convenuta va – pertanto – condannata al pagamento delle somme ancora dovute alle lavoratrici.
5. Le spese del giudizio seguono, in ogni caso, la soccombenza della convenuta contumace e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 10905, 10910, 11924 e 12619 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promossi da e Parte_1
contro in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., così provvede:
1) per la ricorrente , accoglie il ricorso e, per l'effetto, Parte_1 condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di €
1.649,73 (oltre accessori) a titolo di retribuzione di giugno 2025, di €
Pag. 4 di 5 1.649,73 (oltre accessori) a titolo di retribuzione di luglio 2025, di € 1.649,73
(oltre accessori) a titolo di retribuzione di agosto 2025;
2) per la ricorrente , accoglie il ricorso e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di €
899,73 (oltre accessori) per la parte ancora dovuta e relativa alla retribuzione di giugno 2025;
3) condanna, altresì, la società convenuta, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.695,00, rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 17.12.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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