Articolo 2 della Legge 13 ottobre 1969, n. 743
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 novembre 1969
Art. 2.
In sostituzione dell'assegno di cui al precedente articolo, i mutilati e invalidi civili, dal primo del mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'I.N.P.S. da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale si comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che sospendono dalla stessa data la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso di quanto anticipato dagli E.C.A. agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 21 novembre 1969
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