TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1959 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
(CF: ) nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sestu (CA) presso lo studio dell'avv. Ilaria Annis che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, (CF: ) nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu che la rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
a) confermare l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente di quest'ultima presso la madre, e presso la di lei abitazione materna, attualmente sita in Cagliari nella via Businco
n. 7;
b) disporre che la minore starà col padre:
- il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con somministrazione della cena (sino alle ore 22.00 d'estate);
- nei weekend alternati dalle ore 9.00 del sabato mattina (o dall'uscita da scuola, quando andrà a scuola) sino alle ore 20.00 della domenica (sino alle ore 22.00 d'estate), con somministrazione della cena;
- durante le ferie estive, la bambina starà 3 giorni consecutivi presso il padre (con permanenza notturna presso di lui) e 3 giorni consecutivi con la madre, nei mesi di giugno, luglio e agosto, da aumentarsi gradualmente di anno in anno sino a sette giorni consecutivi, compatibilmente con le esigenze e desideri della figlia minore, e da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ciascuno anno, e con possibilità durante tali periodi che l'altro genitore possa effettuare una telefonata o videochiamata al giorno con la bambina;
- stabilire che in occasione delle festività, secondo il criterio dell'alternanza, la bambina starà con i genitori, ad esempio il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il primo dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti, che contempli anche la possibilità di permanenza notturna presso il padre;
inoltre, durante le vacanze natalizie, la bambina starà 3 giorni consecutivi presso il padre (con permanenza notturna presso di lui), compatibilmente con le esigenze e desideri della figlia minore, nonché 3 giorni consecutivi con la madre, da concordare di anno in anno entro il precedente mese di novembre;
- prevedere che durante la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori possano telefonare o effettuare videochiamate, almeno una volta al giorno, con la bambina, in orario da concordare con l'altro preventivamente;
c) confermare le condizioni economiche stabilite col decreto del 13.03.2020 (conferma della corresponsione da parte del in favore della madre di un contributo per il mantenimento della Pt_1
figlia minore nella misura di € 150,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT);
Cont d) disporre che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora
(compresa quindi anche la quota di spettanza del ), come di fatto già avviene;
Pt_1
e) confermare che le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, purchè preventivamente concordate e documentate;
f) confermare tutte le altre statuizioni di cui al decreto del 13.03.2020, V.G. 6729/2019;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.2024, ha richiesto la modifica delle condizioni di Parte_1
affidamento e mantenimento della figlia minore (nata il [...]) Persona_1
assunte con decreto del 13.03.2020 nell'ambito della procedura V.G n. 673972019, con previsione di maggiori tempi di permanenza della minore presso di sé.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alle avverse richieste e con provvedimento del CP_1
15.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le condizioni indicate dalle parti devono essere integralmente recepite in quanto rispondenti agli interessi della minore. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore, (nata il [...]) Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre, e presso la di lei abitazione, attualmente sita in
Cagliari nella via Businco n. 7;
2) dispone che la minore starà col padre:
- il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con somministrazione della cena (sino alle ore 22.00 d'estate);
- a settimane alternate, dalle ore 9.00 del sabato mattina (o dall'uscita da scuola, quando andrà a scuola) sino alle ore 20.00 della domenica (sino alle ore 22.00 d'estate), con somministrazione della cena;
- durante le ferie estive, la bambina starà 3 giorni consecutivi presso il padre (con permanenza notturna presso di lui) e 3 giorni consecutivi con la madre, nei mesi di giugno, luglio e agosto, da aumentarsi gradualmente di anno in anno sino a sette giorni consecutivi, compatibilmente con le esigenze e desideri della figlia minore, e da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ciascuno anno, e con possibilità durante tali periodi che l'altro genitore possa effettuare una telefonata o videochiamata al giorno con la bambina;
- in occasione delle festività, secondo il criterio dell'alternanza, la minore starà con i genitori, ad esempio il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il primo dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti, che contempli anche la possibilità di permanenza notturna presso il padre;
inoltre, durante le vacanze natalizie, la bambina starà 3 giorni consecutivi presso il padre
(con permanenza notturna presso di lui), compatibilmente con le esigenze e desideri della figlia minore, nonché 3 giorni consecutivi con la madre, da concordare di anno in anno entro il precedente mese di novembre;
- durante la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori potranno telefonare o effettuare videochiamate, almeno una volta al giorno, con la bambina, in orario da concordare con l'altro preventivamente;
3) dispone a carico del l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di ogni mese, in favore della Pt_1
Cont
la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT);
Cont 4) dà atto che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora
(compresa quindi anche la quota di spettanza del ), come di fatto già avviene;
Pt_1
5) dispone che le spese straordinarie, che si dovessero rendere necessarie per la minore, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, purché preventivamente concordate e documentate;
6) si confermano per il resto le statuizioni di cui al decreto del 13.03.2020, V.G. 6729/2019;
7) spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1959 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
(CF: ) nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sestu (CA) presso lo studio dell'avv. Ilaria Annis che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, (CF: ) nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu che la rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
a) confermare l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente di quest'ultima presso la madre, e presso la di lei abitazione materna, attualmente sita in Cagliari nella via Businco
n. 7;
b) disporre che la minore starà col padre:
- il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con somministrazione della cena (sino alle ore 22.00 d'estate);
- nei weekend alternati dalle ore 9.00 del sabato mattina (o dall'uscita da scuola, quando andrà a scuola) sino alle ore 20.00 della domenica (sino alle ore 22.00 d'estate), con somministrazione della cena;
- durante le ferie estive, la bambina starà 3 giorni consecutivi presso il padre (con permanenza notturna presso di lui) e 3 giorni consecutivi con la madre, nei mesi di giugno, luglio e agosto, da aumentarsi gradualmente di anno in anno sino a sette giorni consecutivi, compatibilmente con le esigenze e desideri della figlia minore, e da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ciascuno anno, e con possibilità durante tali periodi che l'altro genitore possa effettuare una telefonata o videochiamata al giorno con la bambina;
- stabilire che in occasione delle festività, secondo il criterio dell'alternanza, la bambina starà con i genitori, ad esempio il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il primo dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti, che contempli anche la possibilità di permanenza notturna presso il padre;
inoltre, durante le vacanze natalizie, la bambina starà 3 giorni consecutivi presso il padre (con permanenza notturna presso di lui), compatibilmente con le esigenze e desideri della figlia minore, nonché 3 giorni consecutivi con la madre, da concordare di anno in anno entro il precedente mese di novembre;
- prevedere che durante la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori possano telefonare o effettuare videochiamate, almeno una volta al giorno, con la bambina, in orario da concordare con l'altro preventivamente;
c) confermare le condizioni economiche stabilite col decreto del 13.03.2020 (conferma della corresponsione da parte del in favore della madre di un contributo per il mantenimento della Pt_1
figlia minore nella misura di € 150,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT);
Cont d) disporre che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora
(compresa quindi anche la quota di spettanza del ), come di fatto già avviene;
Pt_1
e) confermare che le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, purchè preventivamente concordate e documentate;
f) confermare tutte le altre statuizioni di cui al decreto del 13.03.2020, V.G. 6729/2019;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.2024, ha richiesto la modifica delle condizioni di Parte_1
affidamento e mantenimento della figlia minore (nata il [...]) Persona_1
assunte con decreto del 13.03.2020 nell'ambito della procedura V.G n. 673972019, con previsione di maggiori tempi di permanenza della minore presso di sé.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alle avverse richieste e con provvedimento del CP_1
15.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le condizioni indicate dalle parti devono essere integralmente recepite in quanto rispondenti agli interessi della minore. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore, (nata il [...]) Persona_1
con collocazione prevalente presso la madre, e presso la di lei abitazione, attualmente sita in
Cagliari nella via Businco n. 7;
2) dispone che la minore starà col padre:
- il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con somministrazione della cena (sino alle ore 22.00 d'estate);
- a settimane alternate, dalle ore 9.00 del sabato mattina (o dall'uscita da scuola, quando andrà a scuola) sino alle ore 20.00 della domenica (sino alle ore 22.00 d'estate), con somministrazione della cena;
- durante le ferie estive, la bambina starà 3 giorni consecutivi presso il padre (con permanenza notturna presso di lui) e 3 giorni consecutivi con la madre, nei mesi di giugno, luglio e agosto, da aumentarsi gradualmente di anno in anno sino a sette giorni consecutivi, compatibilmente con le esigenze e desideri della figlia minore, e da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ciascuno anno, e con possibilità durante tali periodi che l'altro genitore possa effettuare una telefonata o videochiamata al giorno con la bambina;
- in occasione delle festività, secondo il criterio dell'alternanza, la minore starà con i genitori, ad esempio il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il primo dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti, che contempli anche la possibilità di permanenza notturna presso il padre;
inoltre, durante le vacanze natalizie, la bambina starà 3 giorni consecutivi presso il padre
(con permanenza notturna presso di lui), compatibilmente con le esigenze e desideri della figlia minore, nonché 3 giorni consecutivi con la madre, da concordare di anno in anno entro il precedente mese di novembre;
- durante la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori potranno telefonare o effettuare videochiamate, almeno una volta al giorno, con la bambina, in orario da concordare con l'altro preventivamente;
3) dispone a carico del l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di ogni mese, in favore della Pt_1
Cont
la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT);
Cont 4) dà atto che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora
(compresa quindi anche la quota di spettanza del ), come di fatto già avviene;
Pt_1
5) dispone che le spese straordinarie, che si dovessero rendere necessarie per la minore, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, purché preventivamente concordate e documentate;
6) si confermano per il resto le statuizioni di cui al decreto del 13.03.2020, V.G. 6729/2019;
7) spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti