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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7293 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15995 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO VISONE Parte_1 E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO PUGLIESE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. ALESSANDRA MARIA INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 11.9.2023 l'istante in epigrafe impugnava l'AVI dell n. Controparte_1 PartitaIVA_1 notificata in data 08.08.2023 nella parte inerente gli avvisi di addebito nn. 37120170009751676000, 37120170013128384000, 37120180004512628000,
37120180004624026000 aventi ad oggetto il versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive rispettivamente per gli anni 2016, 2013, 2014 e 2017.
Eccepiva la mancata e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito e comunque l'intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione sulla scorta delle motivazioni esposte. si è difesa eccependo la rituale Controparte_1 notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, l'inammissibilità dell'opposizione per la violazione dell'art. 24 della L. 46/99, il quale prevede che il contribuente possa proporre opposizione al Giudice del
Lavoro contro l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e assistenziali solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito e/o della cartella di pagamento, il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto. In ogni caso rilevava che alcuna prescrizione era maturata tenuto conto della sospensione dei termini delle attività di notifica dovuti alla diffusione dell'epidemia da
COVID-19 con sospensione della riscossione coattiva dall' 8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, anche delle entrate locali a norma dell'articolo 68 del
D.L. 18/2020. L si è difeso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_2 dell'opposizione, invocando atti interruttivi del termine di prescrizione.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma
10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
L'opposizione si basa sostanzialmente sulla asserita sopravvenuta prescrizione dei crediti portati dagli AVA de quibus.
L deduce di aver proceduto alla notifica degli avvisi di addebito nei CP_2 termini che seguono: l'AVA n. 37120170009751676000 per contributi relativi al periodo dal 01/2016 al 12/2016 è stato notificato in data 29.09.2017;
l'AVA n. 37120170013128384000 per contributi relativi al periodo dal
01/2013 al 12/2013 è stato notificato in data 25.10.2017; l'AVA n.
37120180004512628000 per contributi relativi al periodo dal 01/2014 al
12/2014 è stato notificato in data 26.06.2018; l'AVA n.
37120180004624026000 per contributi relativi al periodo dal 01/2017 al
12/2017 è stato notificato in data 26.06.2018.
Le notifiche appaiono corrette (le relate risultano firmate dall'opponente stesso) e non sono state sollevate eccezioni di natura dirimente.
Eventuali questioni afferenti il merito della pretesa andavano fatte valere entro il termine di 40 giorni dalla loro notifica, così come le eccezioni concernenti eventuali vizi formali della cartella medesima andavano proposte nel rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c., e risultano sanate dalla proposizione del presente giudizio.
Decorsi i detti termini, resta da esaminare unicamente la eccezione di estinzione del credito per prescrizione successiva alla formazione dei ruoli sottostanti gli avvisi di addebito de quibus.
L'intimazione di pagamento risulta notificata in data 8.8.2023.
Pacificamente la stessa appare ritualmente notificata posto che l'opponente ha depositato l'atto di opposizione nel termine di 40 giorni Il nuovo termine prescrizionale - il cui decorso è iniziato dalla data di notifica degli avvisi di addebito non opposti - deve ritenersi quinquennale.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie….
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
Applicato il termine quinquennale, in assenza di altri validi atti interruttivi va ritenuto che, alla data del 8.8.2023, di notifica cioè della intimazione di pagamento, gli ordinari termini di prescrizione non erano decorsi dovendosi ritenere applicabile la sospensione dei termini covid, cui fanno riferimento le parti convenute nella comparsa di costituzione. Invero, la prima sospensione è stata disposta dall'art. 37,
D.l. n. 18/2020, dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni mentre il secondo periodo di sospensione, dal 31.12.2020 al
30.6.2021, è stato stabilito in forza dell'art. 11, c. 9, D.l. n. 183/2020 per complessivi 182 giorni.
Facendo rientrare il periodo di sospensione in quello complessivo decorso dalla data di asserita notifica dell'avviso di addebito alla data di notifica della intimazione di pagamento, è palese il mancato superamento del quinquennio.
All'uopo va richiamata l'ordinanza n. 960/2025 della Cassazione, la quale ha affermato testualmente che: «I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212». Dunque, la Suprema Corte con tale pronunzia ha consolidato l'orientamento secondo il quale la sospensione dei termini adottata durante il periodo emergenziale ha effetto anche sulle annualità successive, in quanto si applica a tutte le annualità
d'imposta che erano in corso di accertamento, e di maturazione dei termini di decadenza e di prescrizione, durante quel periodo, fino al 2020 compreso.
Non essendo stati proposti ulteriori motivi di opposizione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di ciscuno dei convenuti, che liquida in € 700,00 in favore di ciascuna parte, oltre
IVA, CPA e rimborso spese.
Napoli, il 15/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa S. Borrelli