Articolo 1 della Legge 12 novembre 1964, n. 1279
Articolo 2
Versione
25 dicembre 1964
Art. 1.
E' istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1964
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