Art. 1.
E' istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
E' istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.