Versione
25 dicembre 1964
25 dicembre 1964
Art. 1.
E' istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
E' istituito il "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", al quale viene conferita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 19/02/2010, n. 638Provvedimento: N. 00075/2010 AFFARE Numero 00638/2010 e data 19/02/2010 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010 NUMERO AFFARE 00075/2010 OGGETTO: Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. LA SEZIONE Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 46-5/A2008147803/II del 18 dicembre 2009, con la quale il Ministero dell'interno chiede il parere del …Leggi di più...