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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/11/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 196/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Priscilla Morgana,
- attore -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Maurizio Mereu, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Solanas, P.IVA_1
- convenuti - avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha agito nei confronti dei convenuti Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti illeciti commessi in suo danno da tra i mesi di maggio e di giugno del Parte_2
2018, per i quali quest'ultimo è stato condannato, con decreto penale del 28 novembre 2019, per il delitto di violenza privata «perché, nella sua qualità di coutilizzatore dell'ufficio sito a Tortolì in via Mazzini n. 5, con violenza e minaccia, interrompendo ripetutamente l'erogazione della corrente elettrica e distaccando le spine dalle multiprese dei computer ivi insistenti, impediva l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa da parte di agente assicurativo e comodatario CP_2 Parte_1 dell'immobile in forza di regolare contratto stipulato con la società proprietaria in CP_1
data 01/05/2017, allo scopo di indurlo ad abbandonare l'immobile».
La causa è stata trattata e istruita mediante prove orali nella resistenza dei convenuti per essere decisa come segue.
2. – La domanda risarcitoria proposta nei confronti dei è fondata. Parte_2
2.1. – La prova delle ripetute interruzioni di energia elettrica, del distacco delle spine dalle multiprese dei computer, delle aggressioni e minacce verbali, nonché della loro continuità emerge in maniera chiara e nitida dalle deposizioni dei testimoni e sentite rispettivamente il 12 Testimone_1 Testimone_2
ottobre 2023 e il 6 marzo 2024.
2.2. – Tale condotta, presentando gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie prevista e punita dall'art. 610 c.p., è sicuramente illecita anche sul piano civilistico. L'istruttoria non ha rivelato l'esistenza di esimenti e di cause di non punibilità.
Eventuali diatribe tra attore e convenuto sull'utilizzo degli arredi e degli strumenti all'interno dell'ufficio concesso in comodato da non CP_1
possono mai giustificare violenze verbali o minacce. Non senza considerare che, in simili circostanze, nessuno può arbitrariamente esercitare le proprie ragioni senza rivolgersi a un giudice, usando violenza sulle cose (art. 392 c.p.) ovvero violenza o minaccia alle persone (art. 393 c.p.).
2.3. – In ordine al danno non patrimoniale è certo il diritto dell'attore ad ottenere il ristoro del danno emergente, pari alle somme che egli ha dovuto corrispondere a terzi per prendere in locazione un altro locale e che, invece, non avrebbe dovuto sostenere laddove non fosse stato indotto, o meglio costretto, a trasferirsi a causa delle angherie di Parte_2
2.3.1. – Al riguardo si evidenzia che il trasferimento è stato un atto necessario, non essendo sostenibili le intrusioni del convenuto, idonee ad incidere negativamente sull'attività professionale svolta dall'attore (come dimostrano anche gli episodi avvenuti alla presenza di suoi clienti). Oltre al fatto che i calci all'arredamento dell'ufficio disvelano un'aggressività fisica da parte di Pt_2
che, giustamente, ha portato il danneggiato, prudentemente, ad
[...] allontanarsi, essendo l'utilizzo dei locali divenuto certamente non tollerabile.
Nessun rilievo, in tale giudizio, può pertanto attribuirsi alla proprietà dei beni presenti nell'ufficio, che è stato comunque confermato dai testimoni essere utilizzati in maniera promiscua.
2.3.2. – Il contratto di comodato dell'1 maggio 2017, concluso tra
[...]
e non fa riferimento all'incarico di Parte_1 CP_1
subagente del 5 aprile 2017 affidato dall'attore a Non si può trarre Parte_2
dal testo dell'art. 2 del contratto l'esistenza di un collegamento negoziale o di clausola risolutiva in relazione all'eventuale cessazione del rapporto del 5 aprile
2017. Se le parti lo avessero voluto pattuire lo avrebbero potuto scrivere chiaramente. Invece è stata impiegata una formula diversa: le parti hanno subordinato la risoluzione del comodato alla morte o alla cessazione dell'attività assicurativa del coutilizzatore, Sia prima (circostanza pacifica) che Parte_2
dopo (come emerso dall'interrogatorio formale del convenuto), ha continuato ad esercitarla. 2.3.3. – Tenuto conto che, senza i comportamenti negativi del convenuto, nulla avrebbe fatto pensare che il comodante avrebbe esercitato la disdetta nel termine previsto dall'art. 2 (anzi, il tacito rinnovo fa presumere che la volontà fosse quella di poter proseguire il rapporto), si ritiene che il risarcimento debba tener conto di tutti esborsi sostenuti dall'1 agosto 2018 all'1 marzo 2021, per un totale – come da domanda – di € 15.560,00 (importo non soggetto a rivalutazione, dato che non vi è stata, nella sostanza, svalutazione tra le date dei singoli esborsi e quella di proposizione della domanda giudiziale), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 7 aprile 2021 al soddisfo.
2.3.4. – Non vi è prova del nesso causale tra l'illecito e le maggiori retribuzioni corrisposte dall'attore alle proprie dipendenti nella fase di trasloco, così come con gli esborsi sostenuti per l'acquisto di materiale e arredi che sarebbero stati destinati al nuovo studio dell'attore. Di questi ultimi, in particolare, non è stata dimostrata la necessità e l'effettiva inerenza (anche a causa della genericità delle allegazioni) all'attività professionale svolta dall'attore.
2.4. – Come anticipato, i comportamenti aggressivi e intimidatori costituiscono fattispecie di rilevanza penale, per cui si è proceduto in separata sede. Di certo gli stessi hanno esposto l'attore a conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale, costringendolo a trasferirsi presso altri locali, provocando – secondo una regola di comune esperienza – disagi, patemi e ansie.
Inoltre, il fatto che tali comportamenti siano stati tenuti anche di fronte ad alcuni clienti, ha sicuramente prodotto un danno reputazionale, nocivi per il decoro professionale dell'attore.
Deve quindi riconoscersi, in via equitativa (cfr. artt. 2056 e 1226 c.c.),
l'importo richiesto di € 10.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 7 aprile 2021 al soddisfo.
3. – La medesima domanda risarcitoria non può essere accolta nei confronti della comodante che in alcun modo – già dalla descrizione fattuale CP_1 – ha contribuito all'altrui illecito, materialmente o moralmente, e che non aveva nessun potere, e correlato obbligo giuridico, per impedire a di Parte_2
compiere gli atti sottesi alla domanda.
Del resto, il collegamento tra e la società non è un elemento Parte_2 sufficiente per radicare la responsabilità di quest'ultima. La società è un soggetto di diritto autonomo. Non si identifica con i suoi soci. Si tratta di due centri diversi di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.
I riferimenti normativi e dottrinari a cui si è appellata la difesa degli attori sono inconferenti.
4. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al pagamento Parte_2 delle spese processuali sostenute dall'attore e liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00 (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), in virtù del criterio del decisum.
5. – deve essere invece condannato, ai Parte_1
sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., al pagamento delle spese processuali sostenute da in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
52.000,00, tenuto conto del valore complessivo della domanda risarcitoria e della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta dalla convenuta (artt. 4 e
5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
196/2021 R.G.A.C., assorbita e rigettata ogni altra istanza o eccezione, così provvede: condanna al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
di € 25.560,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 7 aprile
[...]
2021 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle spese Parte_2 processuali che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
rigetta la domanda risarcitoria proposta nei Parte_1
confronti di CP_1
condanna l'attore al pagamento, in favore di delle spese processuali CP_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 19/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Priscilla Morgana,
- attore -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Maurizio Mereu, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Solanas, P.IVA_1
- convenuti - avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha agito nei confronti dei convenuti Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti illeciti commessi in suo danno da tra i mesi di maggio e di giugno del Parte_2
2018, per i quali quest'ultimo è stato condannato, con decreto penale del 28 novembre 2019, per il delitto di violenza privata «perché, nella sua qualità di coutilizzatore dell'ufficio sito a Tortolì in via Mazzini n. 5, con violenza e minaccia, interrompendo ripetutamente l'erogazione della corrente elettrica e distaccando le spine dalle multiprese dei computer ivi insistenti, impediva l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa da parte di agente assicurativo e comodatario CP_2 Parte_1 dell'immobile in forza di regolare contratto stipulato con la società proprietaria in CP_1
data 01/05/2017, allo scopo di indurlo ad abbandonare l'immobile».
La causa è stata trattata e istruita mediante prove orali nella resistenza dei convenuti per essere decisa come segue.
2. – La domanda risarcitoria proposta nei confronti dei è fondata. Parte_2
2.1. – La prova delle ripetute interruzioni di energia elettrica, del distacco delle spine dalle multiprese dei computer, delle aggressioni e minacce verbali, nonché della loro continuità emerge in maniera chiara e nitida dalle deposizioni dei testimoni e sentite rispettivamente il 12 Testimone_1 Testimone_2
ottobre 2023 e il 6 marzo 2024.
2.2. – Tale condotta, presentando gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie prevista e punita dall'art. 610 c.p., è sicuramente illecita anche sul piano civilistico. L'istruttoria non ha rivelato l'esistenza di esimenti e di cause di non punibilità.
Eventuali diatribe tra attore e convenuto sull'utilizzo degli arredi e degli strumenti all'interno dell'ufficio concesso in comodato da non CP_1
possono mai giustificare violenze verbali o minacce. Non senza considerare che, in simili circostanze, nessuno può arbitrariamente esercitare le proprie ragioni senza rivolgersi a un giudice, usando violenza sulle cose (art. 392 c.p.) ovvero violenza o minaccia alle persone (art. 393 c.p.).
2.3. – In ordine al danno non patrimoniale è certo il diritto dell'attore ad ottenere il ristoro del danno emergente, pari alle somme che egli ha dovuto corrispondere a terzi per prendere in locazione un altro locale e che, invece, non avrebbe dovuto sostenere laddove non fosse stato indotto, o meglio costretto, a trasferirsi a causa delle angherie di Parte_2
2.3.1. – Al riguardo si evidenzia che il trasferimento è stato un atto necessario, non essendo sostenibili le intrusioni del convenuto, idonee ad incidere negativamente sull'attività professionale svolta dall'attore (come dimostrano anche gli episodi avvenuti alla presenza di suoi clienti). Oltre al fatto che i calci all'arredamento dell'ufficio disvelano un'aggressività fisica da parte di Pt_2
che, giustamente, ha portato il danneggiato, prudentemente, ad
[...] allontanarsi, essendo l'utilizzo dei locali divenuto certamente non tollerabile.
Nessun rilievo, in tale giudizio, può pertanto attribuirsi alla proprietà dei beni presenti nell'ufficio, che è stato comunque confermato dai testimoni essere utilizzati in maniera promiscua.
2.3.2. – Il contratto di comodato dell'1 maggio 2017, concluso tra
[...]
e non fa riferimento all'incarico di Parte_1 CP_1
subagente del 5 aprile 2017 affidato dall'attore a Non si può trarre Parte_2
dal testo dell'art. 2 del contratto l'esistenza di un collegamento negoziale o di clausola risolutiva in relazione all'eventuale cessazione del rapporto del 5 aprile
2017. Se le parti lo avessero voluto pattuire lo avrebbero potuto scrivere chiaramente. Invece è stata impiegata una formula diversa: le parti hanno subordinato la risoluzione del comodato alla morte o alla cessazione dell'attività assicurativa del coutilizzatore, Sia prima (circostanza pacifica) che Parte_2
dopo (come emerso dall'interrogatorio formale del convenuto), ha continuato ad esercitarla. 2.3.3. – Tenuto conto che, senza i comportamenti negativi del convenuto, nulla avrebbe fatto pensare che il comodante avrebbe esercitato la disdetta nel termine previsto dall'art. 2 (anzi, il tacito rinnovo fa presumere che la volontà fosse quella di poter proseguire il rapporto), si ritiene che il risarcimento debba tener conto di tutti esborsi sostenuti dall'1 agosto 2018 all'1 marzo 2021, per un totale – come da domanda – di € 15.560,00 (importo non soggetto a rivalutazione, dato che non vi è stata, nella sostanza, svalutazione tra le date dei singoli esborsi e quella di proposizione della domanda giudiziale), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 7 aprile 2021 al soddisfo.
2.3.4. – Non vi è prova del nesso causale tra l'illecito e le maggiori retribuzioni corrisposte dall'attore alle proprie dipendenti nella fase di trasloco, così come con gli esborsi sostenuti per l'acquisto di materiale e arredi che sarebbero stati destinati al nuovo studio dell'attore. Di questi ultimi, in particolare, non è stata dimostrata la necessità e l'effettiva inerenza (anche a causa della genericità delle allegazioni) all'attività professionale svolta dall'attore.
2.4. – Come anticipato, i comportamenti aggressivi e intimidatori costituiscono fattispecie di rilevanza penale, per cui si è proceduto in separata sede. Di certo gli stessi hanno esposto l'attore a conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale, costringendolo a trasferirsi presso altri locali, provocando – secondo una regola di comune esperienza – disagi, patemi e ansie.
Inoltre, il fatto che tali comportamenti siano stati tenuti anche di fronte ad alcuni clienti, ha sicuramente prodotto un danno reputazionale, nocivi per il decoro professionale dell'attore.
Deve quindi riconoscersi, in via equitativa (cfr. artt. 2056 e 1226 c.c.),
l'importo richiesto di € 10.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 7 aprile 2021 al soddisfo.
3. – La medesima domanda risarcitoria non può essere accolta nei confronti della comodante che in alcun modo – già dalla descrizione fattuale CP_1 – ha contribuito all'altrui illecito, materialmente o moralmente, e che non aveva nessun potere, e correlato obbligo giuridico, per impedire a di Parte_2
compiere gli atti sottesi alla domanda.
Del resto, il collegamento tra e la società non è un elemento Parte_2 sufficiente per radicare la responsabilità di quest'ultima. La società è un soggetto di diritto autonomo. Non si identifica con i suoi soci. Si tratta di due centri diversi di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.
I riferimenti normativi e dottrinari a cui si è appellata la difesa degli attori sono inconferenti.
4. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato al pagamento Parte_2 delle spese processuali sostenute dall'attore e liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00 (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), in virtù del criterio del decisum.
5. – deve essere invece condannato, ai Parte_1
sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., al pagamento delle spese processuali sostenute da in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
52.000,00, tenuto conto del valore complessivo della domanda risarcitoria e della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta dalla convenuta (artt. 4 e
5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
196/2021 R.G.A.C., assorbita e rigettata ogni altra istanza o eccezione, così provvede: condanna al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
di € 25.560,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 7 aprile
[...]
2021 al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle spese Parte_2 processuali che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
rigetta la domanda risarcitoria proposta nei Parte_1
confronti di CP_1
condanna l'attore al pagamento, in favore di delle spese processuali CP_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 19/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti