Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1280 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 27.2.2024
PROMOSSA DA
e , con l'Avv. BRUNO GUARALDI ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in, VIA MALAGODI, 16 - CENTO (FE)
-Appellante-
CONTRO
, con gli Avv.ti FABIO FRASCARIA e STEFANIA MALUCELLI ed CP_1 elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO VENETO, 7 - CP_1
-Appellata-
con gli Avv.ti Prof. ANNA MASUTTI e PIETRO NISI Controparte_2 ed elettivamente domiciliata in VIA D'AZEGLIO, 19 – BOLOGNA
-Appellata-Appellante incidentale-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Ferrara n. 4/2022, depositata il 07/01/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio affinché CP_3 Parte_2 CP_1 fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di loro proprietà a causa di un incendio, oltre a rivalutazione monetaria e interessi ex art.1284, comma 4, c.c., con vittoria di compensi e spese, anche relativi al procedimento di accertamento tecnico preventivo e di negoziazione assistita.
Più in particolare, gli attori deducevano di essere proprietari di un appartamento sito nel condominio “Palazzo Dondini”, in Cento, Via Malagodi n. 6/1, interno n.7, che era stato concesso in locazione ad con contratto del 29 maggio 2014, affinché lo stesso venisse adibito CP_1 ad uso residenziale per persone di sua scelta e/o da essa assistite, anche in sub-locazione, al canone pattuito di € 6.000 annui (€ 500 mensili), garantendo i proprietari/attori, da ogni danno derivante dalla conduzione dell'immobile, ivi compresi gli esiti di incendio. Il 28 luglio 2017, nell'immobile si sprigionava un incendio che lo danneggiava seriamente, altresì danneggiando parte dello stabile condominiale. Il 4 settembre 2017, gli odierni attori richiedevano al Tribunale di Ferrara un accertamento tecnico preventivo, a cui partecipavano il ed Controparte_4 Controparte_2 quale assicuratrice sia di quest'ultimo che di CP_1
Il CTU, ing. , riteneva che i danni ammontassero ad € 91.519,20, trascurando, a Persona_1 detta degli attori, per scelta (in quanto non facente parte del quesito), alcune importanti voci di spesa/danno.
Sulla base degli esiti di detta perizia, non avendo gli appellanti all'epoca (ed anche per un lungo tempo successivo alla perizia) ricevuto alcuna minima somma, neppure a titolo di acconto, erano costretti a citare avanti al Tribunale, quale garante contrattuale del danno CP_1 patito, chiedendo, in forza della clausola contrattuale, il pagamento: a) delle somme necessarie per il ripristino dell'appartamento successivamente all'incendio, ritenendo la misura periziata in sede di ATP, parzialmente erronea per difetto;
b) del “lucro cessante” rappresentato dalla perdita dei canoni di affitto, atteso che
[...]
, al momento del sinistro, aveva disdettato il contratto con gli odierni appellanti, e ciò sino al CP_1 ritorno dell'appartamento bruciato alla sua piena fruibilità, operazione per la quale gli attori stimavano necessari dieci mesi;
c) delle spese di difesa e di consulenza tecnica sostenute in occasione del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed in occasione del procedimento di negoziazione assistita che aveva preceduto la causa;
d) del rimborso per quanto versato al CTU per l'accertamento tecnico preventivo. Si costituiva contestando le pretese risarcitorie degli attori, ritenendo tuttavia CP_1 congrui i “valori contenuti nell'elaborato peritale” del CTU, e formulando una chiamata di terzo nei confronti della compagnia di assicurazione la quale era stata parte Controparte_2 dell'accertamento tecnico preventivo. Anche la terza chiamata si costituiva, contestando il quantum richiesto nell'atto di citazione e sollevando alcune eccezioni relative al rapporto di garanzia con . CP_1 All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, condannava
[...] al pagamento in favore di e Controparte_5 Parte_1 [...] di complessivi € 105.463,20 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali Parte_2 dalla domanda giudiziale al saldo, condannando, altresì, a manlevare e Controparte_2 garantire la propria assicurata.
Osservava, infatti, il primo Giudice, che la quantificazione dei danni era stata effettuata dal
CTU nel contraddittorio delle parti, e che il medesimo Consulente d'Ufficio, in risposta alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, aveva ampiamente motivato le ragioni per le quali i conteggi di cui al computo metrico estimativo allegato dagli attori non fossero condivisibili: in primo luogo perché si fondavano su offerte di due imprese private interpellate dal CTP e non sul listino ufficiale della Camera di Commercio di , in secondo luogo, perchè ricomprendevano CP_1 costi non necessari e migliorie non risarcibili.
Riguardo, invece, al danno da lucro cessante, integrato dai canoni di affitto non percepiti sino al ripristino dell'immobile, essendo pacifico in causa che le parti attrici sino al momento dell'evento dannoso percepissero un canone mensile lordo pari ad € 500,00 e che fino al termine delle operazioni peritali svolte in sede di ATP, le stesse erano state oggettivamente impossibilitate ad eseguire i lavori di ripristino del bene - per i quali, in mancanza di contestazione specifica sul punto, veniva stimato un tempo di mesi dieci - per un totale di 19 mesi, e tenuto conto delle imposte che parte attrice avrebbe comunque dovuto versare all'erario ex art. 1227 c.c. (stimabili nel 20% dei canoni), detto danno veniva determinato, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in complessivi € 7600,
a cui andavano aggiunte le spese per il compenso corrisposto al consulente di parte, come da fatture prodotte, per complessivi € 4.440,80 oltre all'anticipo versato al CTU di € 1.903,20, così per complessivi € 105.463,20, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al danno. Fondata risultava, altresì, la chiamata in garanzia della la quale aveva eccepito CP_2 che le garanzie della polizza contratta da operavano solo in ipotesi di inoperatività o CP_1 operatività parziale della polizza condominiale, tuttavia, atteso che risultava pacifico in causa che il aveva, a sua volta, stipulato un contratto di assicurazione con Controparte_4
quest'ultima veniva condannata a tenere indenne da quanto corrisposto a parte CP_2 CP_1 attrice a titolo di risarcimento del danno e spese, nei limiti di quanto non fosse oggetto di indennizzo in virtù del contratto di assicurazione stipulato dal CP_4
Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1 [...]
, ritenendo dovute maggiori somme a titolo di lucro cessante, interessi e spese. Parte_2
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame e la CP_1 conferma dell'impugnata Sentenza. Si costituiva, altresì, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello principale e svolgendo appello incidentale sulla quantificazione del danno e sull'operatività della polizza . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale si lamenta errata quantificazione del lucro cessante e violazione dell'art.1227 c.c.
Sostengono, infatti, gli appellanti, che il primo Giudice, dopo avere ritenuto congruo il periodo di dieci mesi per effettuare i lavori, avrebbe errato nel fare decorrere tale lasso di tempo dal deposito della relazione peritale all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ovvero dal 24 aprile 2018, per un totale, quindi, di 19 mesi dalla data dell'incendio e della conseguente perdita del canone di locazione, così trascurando di considerare che gli appellanti, non avendo ricevuto sino al mese successivo al deposito della Sentenza di primo grado (31 gennaio 2022) neppure un centesimo da parte di da parte della non erano nella condizione economica di Controparte_6 CP_2 iniziare i lavori e che, conseguentemente, non avrebbero potuto provvedere, anche volendolo, al ripristino dell'appartamento, allo scopo di renderlo nuovamente fruttifero. Poiché l'esborso in via anticipata di oltre 100.000 Euro è da considerarsi “attività particolarmente onerosa” e, come tale, non riconducibile agli obblighi del creditore previsti dall'art. 1227 c.c., la mancata percezione del canone di € 400 andrà calcolata per il periodo che va dal giorno dell'incendio (28 luglio 2017), sino a 10 mesi dopo l'avvenuto pagamento della somma di cui alla sentenza (31 gennaio 2022), ovvero sino al 30 novembre 2022; e quindi per complessivi 64 mesi, attribuendo agli appellanti ulteriori € 18.000, pari alla differenza tra € 25.600 (400x64) ed €
7.600 (ovvero la somma riconosciuta nella sentenza di primo grado).
Il motivo è fondato. Non appare condivisibile la tesi opposta formulata dalla secondo la quale gli CP_2 appellanti avevano rifiutato un'offerta di € 77.000 formulata dalla predetta Compagnia agli inizi dell'anno 2019, in quanto, dalla lettura della corrispondenza intercorsa, è dato evincere che detta proposta venne formulata in via definitiva e senza possibilità di modifica.
infatti, offrì “la somma omnicomprensiva, non ulteriormente negoziabile, di CP_2 Euro 77.000 (spese legali e di CTU incluse)” proposta che, ovviamente, gli attori rifiutarono, essendo pari a poco più della metà di quanto poi risultato dovuto (sorte+legali+spese).
Né può pretendersi, come fa la Compagnia appellata, che gli stessi – entrambe pensionati - fossero obbligati a contrarre un prestito (presumibilmente ipotecario), per eseguire i lavori, atteso che, per Giurisprudenza costante, “la norma dell'art. 1227 - 1 comma c.c. (…) non implica un dovere primario del danneggiato di ovviare all'inerzia del responsabile accollandosi attività straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi determinati dall'illecita condotta altrui (v. Cass.25.3.1988 n. 2589; Cass.
6.8.1983 n. 5274).” (Cass. Civ., n. 3082/1994; Conf. Cass. Civ., n. 317/2002; Cass. Civ., n. 292/2011).
Peraltro, se gli attori/appellanti avessero contratto un prestito bancario subito dopo l'ATP, le appellate sarebbero state condannate a rifondere il costo di quel prestito che, considerata la rivalutazione monetaria e gli interessi bancari, non avrebbe condotto ad una cifra molto diversa da quella richiesta.
Quindi, agli appellanti spetta la differenza fra la somma liquidata dal primo Giudice (€
7.600), calcolata su 19 mesi di lucro cessante, e quella ricavabile dal maggior periodo di mancata percezione del canone locatizio, pari a 64 mesi (€ 25.600), così per un importo complessivo di € 18.000.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale, sulla somma capitale di € 105.463,20, ha riconosciuto agli attori gli “interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”, così omettendo di riconoscere gli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., in quanto la prestazione patrimoniale derivava da una pattuizione contrattuale tra costoro ed CP_1
Il motivo è manifestamente infondato.
La somma capitale riconosciuta dal Tribunale è stata espressamente liquidata “a titolo di risarcimento del danno” e, di conseguenza, la legislazione speciale richiamata dall'art. 1284, c. 4, c.c. non può trovare applicazione, in quanto lo stesso art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2002 stabilisce espressamente che: “Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: (…) b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”, principio ribadito anche in Giurisprudenza (ex multis Cass. Civ., n. 7966/2020).
Con il terzo motivo si lamenta che il primo Giudice non avrebbe riconosciuto né la rivalutazione monetaria, né alcun interesse dal momento del sinistro, essendosi limitato agli interessi legali dalla domanda.
Viceversa, essendo quello riconosciuto agli appellanti e posto a carico di un CP_1
“debito di valore”, si sarebbe dovuto considerare, come dies a quo, la data del fatto. In subordine, le voci di cui sopra andrebbero comunque concesse dalla data della messa in mora, rappresentata dalla lettera raccomandata del 22 agosto 2017, inviata ad ed, in CP_1 ulteriore subordine, della data di deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Il motivo è parzialmente fondato.
La rivalutazione monetaria assolve la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato. Nel caso di specie, la rivalutazione monetaria potrà essere riconosciuta solamente sui canoni di locazione non percepiti dagli attori, con decorrenza da ogni singolo mese di affitto non percepito fino alla data del pagamento del risarcimento, mentre non può essere riconosciuto sulle somme liquidate a titolo di danno all'immobile, in quanto tale quantificazione è già avvenuta ai valori attuali e, quindi, non necessita di rivalutazione, inoltre, al termine dei lavori di ristrutturazione l'immobile è stato ripristinato a nuovo e, quindi, in uno stato migliore di quello in cui si trovava prima dell'incendio (trattandosi di un appartamento già affittato da diversi anni), così che non ha alcun senso applicare la rivalutazione monetaria, atteso che con il risarcimento ricevuto gli attori hanno ripristinato - e migliorato - la situazione patrimoniale quale era anteriormente al fatto generatore del danno. Riguardo alla decorrenza degli interessi, come affermato dalla S.C., “il tenore letterale dell'articolo 1284 c.c., comma 4, è chiaro e non si presta ad equivoci: gli interessi decorrono dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale” (Cass. Civ., n. 13145/2021), quindi, correttamente il primo Giudice ha fatto decorrere gli interessi dalla domanda.
Con il quarto motivo si lamenta la liquidazione dei compensi di difesa in misura inferiore a quanto previsto dal DM 55/2014.
Il Tribunale, infatti, ha liquidato € 1.072 per spese ed € 7.800 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori, comprendendo, in tale importo, quanto spettante per la causa di primo grado, la negoziazione assistita e l'accertamento tecnico preventivo, mentre, tenuto conto dei valori medi dello scaglione, la somma avrebbe dovuto essere di molto superiore. Anche il quarto motivo è parzialmente fondato. Va premesso che, per orientamento giurisprudenziale consolidato “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del Dm n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n. 89/2021 e Cass. 19989/2021)” (Cass. Civ., n. 21848/2022).
Di conseguenza non vi è nessun obbligo per il Giudice di liquidare i valori medi, né di motivare l'eventuale liquidazione dei compensi secondo i minimi tabellari. Per cui, tenuto anche conto della semplicità della causa, meramente documentale, e dell'assenza di attività istruttoria, correttamente il Tribunale ha liquidato secondo i valori minimi. Tuttavia, pur applicando i minimi, al difensore degli appellanti sarebbero spettati: € 7.052 per il procedimento di primo grado;
€ 1.914 per il procedimento di ATP ed € 504 per la negoziazione assistita, per un totale di € 9.470. Di conseguenza agli appellanti spetterà una differenza di € 1.670 per spese legali.
§ Passando allo scrutinio dell'appello incidentale promosso da con il primo Controparte_7 motivo si contesta l'omesso conteggio del degrado d'uso dell'immobile e dei mobili ivi contenuti nella quantificazione dei costi di ripristino.
Il Giudice di prime cure avrebbe, infatti, aderito alla quantificazione dei costi di ripristino operata dal CTU senza tenere in minima considerazione i rilievi svolti dalla Compagnia e dal suo CTP circa il degrado d'uso stimabile in un 20% del valore.
Inoltre, rispetto ai costi di ripristino dei mobili si osserva che tale voce di danno non è mai stata dettagliatamente provata, così come non vi è prova di quali fossero le condizioni ante-sinistro dell'immobile e del suo contenuto, ragion per cui è impossibile qualsiasi serio accertamento sul pregiudizio materialmente patito dagli attori.
Il motivo è infondato. La questione del degrado d'uso è stata proposta in primo grado ed è stata affrontata e risolta dal CTU nel contraddittorio delle parti.
In questa sede l'appellante non introduce alcuna nuova o diversa motivazione rispetto a quelle già svolte in primo grado e già sottoposte al vaglio del CTU e del Tribunale, limitandosi a ribadire le considerazioni critiche svolte dal proprio Consulente, senza specificare perchè dovrebbe essere preferito il percorso alternativo suggerito dallo stesso in luogo di quello individuato dal CTU
e dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello incidentale impugna la Sentenza del Tribunale CP_2 di Ferrara anche nella parte in cui, dopo aver accolto i rilievi della Compagnia rispetto all'operatività a secondo rischio delle polizze n. 150633064 “Copertura assicurativa contro i danni dell'incendio e altri rischi (All risks)” e n. 132214330 “Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera” ha immotivatamente addossato alla Compagnia un onere probatorio su di essa non incombente, condannando a tenere indenne da quanto CP_2 CP_1 corrisposto a parte attrice, stante la mancata dimostrazione da parte della terza chiamata della piena operatività e capienza della polizza stipulata, per lo stesso evento, dal Controparte_4
[...] In primo luogo, l'operatività di tale polizza è pacifica, essendo incontestato che il e gli altri condomini sono stati indennizzati. In secondo luogo, per costante CP_4 giurisprudenza di merito e di legittimità la prova che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi” ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa, incombe sul soggetto che invoca la copertura assicurativa, essendo elemento costitutivo della domanda.
Il motivo è infondato. L'operatività e la capienza della polizza condominiale è tutt'altro che pacifica, così come il fatto che Condominio e condomini siano stati indennizzati, circostanza meramente affermata da e non confermata dagli interessati, che non sono parti nel presente procedimento. CP_2
Inoltre, trattandosi di polizza Condominiale, non si comprende, né lo spiega, CP_2 come mai, pur essendo stata attivata la polizza – ovviamente dall'Amministratore, unico soggetto a ciò abilitato – non siano stati risarciti anche gli appellanti. Era, quindi, onere dell'appellante incidentale dare prova di tutte queste circostanze, al fine di mettere il Giudice nelle condizioni di valutare la fondatezza della sollevata eccezione. Con il terzo motivo impugna in via di subordine la Sentenza del Tribunale di CP_2
Ferrara nella parte in cui ha omesso di applicare le franchigie pacificamente previste nella polizza n.
150633064.
Sin dalla costituzione nel primo grado di giudizio, ha eccepito – senza che da CP_2 parte di vi fosse alcuna contestazione sul punto – l'operatività di una franchigia fissa di Euro CP_1 1.000,00, che nell'ipotesi di ricorso terzi ammonta ad Euro 2.500,00, e il sottomassimale di Euro 5.000,000.00 per sinistro ed anno assicurativo.
Inoltre, rispetto al danno da lucro cessante – anch'esso oggetto delle domande dei Sig.ri e – doveva operare la specifica franchigia di polizza prevista per l'ipotesi di perdita Pt_1 Pt_2 di pigioni pari a Euro 2.500,00 con un sottomassimale di Euro 200.000,00. In altre parole, anche in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva nei confronti di sarebbero dovute rimanere a carico di sia la franchigia fissa di Euro CP_2 CP_1 2.500,00, sia quella di Euro 2.500,00 sull'importo di Euro 7.600,00. Conseguentemente, dall'importo complessivamente dovuto da avrebbero, comunque, dovuto essere dedotti Euro CP_1
5.000,00 per franchigie contrattuali pacificamente applicabili. Il motivo è fondato.
Non sussiste alcun motivo, né la ne ha mia dedotto alcuno, per cui le franchigie CP_1 previste contrattualmente non dovrebbero essere applicate e, di conseguenza, dovrà CP_1 rimborsare ad la somma di € 5.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data CP_2 del pagamento del risarcimento agli appellanti, fino al saldo effettivo.
Le spese seguono le relative soccombenze.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
, nei confronti di ed Parte_2 CP_1 [...] nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 [...] avverso la Sentenza del Tribunale di Ferrara n. 4/2022, così dispone: Controparte_2
A) In parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, condanna al Controparte_5 pagamento in favore di e gli ulteriori importi di € Parte_1 Parte_2
18.000 a titolo di lucro cessante e di € 1.670 per spese legali, nonché al pagamento della rivalutazione monetaria sui canoni di locazione non percepiti dagli appellanti, con decorrenza da ogni singolo mese di affitto non percepito fino alla data del pagamento del risarcimento (31 gennaio 2022).
B) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_5
e , delle spese del grado, che liquida in complessivi Parte_1 Parte_2
€ 2.000, oltre rimborso contributo unificato, marca iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
C) Condanna a rifondere ad quanto da questa Controparte_2 CP_1 versato agli attori in esecuzione dei precedenti punti del dispositivo, escluso quanto sia già stato versato a titolo di indennizzo, per il medesimo evento, in virtù del contratto di assicurazione stipulato dal Controparte_4
D) In parziale accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, condanna a Controparte_5 rimborsare ad , a titolo di franchigie, la somma di € 5.000, oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento del risarcimento agli appellanti
(31 gennaio 2022), fino al saldo effettivo.
E) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_5
, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 2.000, oltre Controparte_2 rimborso contributo unificato, marca iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
F) Conferma nel resto.
Così deciso in Bologna l'11.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei