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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6879 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Pagotto,
a seguito di discussione all'odierna udienza di data 12.6.2025, emette, nella causa iscritta al n. RG g.
2857/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv. Controparte_1
e resistente CP_2
avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante si oppone all' avviso di addebito n. 397 2023 00189503 88 000, dell'importo di € 19.101,01, notificatogli in data 19/12/2023, in relazione a contributi relativi al 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 , puntualmente riportati nell'atto introduttivo. L'istante rileva la non debenza dei contributi relativi all'anno 2019 per inattività e chiede l'annullamento o la riduzione dei contributi per gli anni 2020 e 2021 in ragione della chiusura dell'attività per diversi mesi a causa della pandemia Covid 19. Al riguardo rappresenta come abbia dato in affitto il ramo di azienda di Via dei Canestrari n. 7 dal 26/09/2016, e quindi previa risoluzione anticipata, di nuovo dal 16/05/2018 concesso in affitto finchè dal 12/12/2019 è rientrato CP_ nella sua disponibilità sino all' 01/08/2021, coincidente con la cessazione dell'attività ( e visura storica camerale. Ancora rappresenta che ha dato in affitto il ramo di azienda di Via dei Canestrari
n. 9 in data 27/02/2019 e ceduto in data 20/12/2019, con il suo consenso espresso, il contratto di affitto di ramo di azienda e l'intera posizione contrattuale, con conseguente inattività per il 2019 dell'azienda, se non per 74 giorni lavorativi (nel civico n. 9 solo nel periodo dal 01/01/2019 al
26/02/2019 e nel civico n. 7 dal 12 al 31 dicembre 2019).
Afferma l'inesigibilità di parte del credito per intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli anni 2017 e 2018. Lamenta, ancora l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito in quanto privo di firma digitale, non sottoscritto, non dichiarato conforme all'originale e privo di relata oltre che per il fatto di proviene da indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Conclude chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito impugnato e l'accertamento e la declaratoria della sua nullità e/o annullabilità e, nel merito, in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria di parziale nullità e/o annullabilità dell'avviso medesimo, dichiarando non dovuti: l'importo di € 5.425,25 (di cui € 3.764,71 per contributi fissi ed
€ 1.660,54 per sanzioni) per avvenuta prescrizione per le annualità 2017 e 2018, e l'importo di € 5.388,42 (di cui € 3.832,45 per contributi fissi ed € 1.555,97 per sanzioni) per l'inattività del Sig.
nell'anno 2019 o, in via ulteriormente subordinata, la declaratoria che non sono dovuti Parte_1 gli importi ritenuti di giustizia considerando anche gli effetti della Pandemia sull'economia per gli anni 2020-2021.
È stata disposta la sospensione dell'esecutività del titolo impugnato col decreto di fissazione di udienza .
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni sulla intervenuta prescrizione e sulla inesistenza della notifica dell'avviso di addebito;
la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i contributi richiesti per gli anni 2019, 2020 e 2021 in relazione ad annullamento parziale dell'avviso di addebito impugnato, a seguito di riesame, a causa dell'inattività per l'anno 2019, l'affitto di entrambi i rami d'azienda ed il mancato svolgimento di attività da gennaio 2019 a settembre 2021. Chiede nel resto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale oOo
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
La documentazione in atti conferma il parziale annullamento dell'avviso di addebito impugnato, come evidenziato dall' nella memoria di costituzione e documentato dai provvedimenti di CP_2 CP_2 annullamento parziale dell'avviso di addebito di date 1.10.2024 e 4.10.2024 ( docc 7 e 8 del fasc. di parte convenuta).
Per il residuo credito si rileva che non è fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal ricorrente.
Al riguardo, premesso che il pagamento dei contributi fissi relativi alla Gestione Commercianti deve avvenire dopo la scadenza delle rate nei termini indicati dallo stesso - che per gli anni in questione CP_2 erano : quarta rata anno 2017 (periodo 10/2017 – 12/2017) il 16.2.2018 (doc. 9); prima rata anno 2018
(periodo 1/2018 – 3/2018) 16.5.2018; seconda rata anno 2018 (periodo 4/2018 – 6/2018) il 21.8.2018; terza rata anno 2018 (periodo 7/2018 – 9/2018) il 16.11.2018; quarta rata 2019 il 16.2.2019 - il termine quinquennale per il decorso della prescrizione è iniziato a decorrere da quando si poteva far valere il diritto il diritto ovvero dal giorno entro il quale doveva avvenire il pagamento dei contributi.
Al mero calcolo matematico del quinquennio, a decorrere dalle date sopra riportate, in relazione alle diverse rate, si deve aggiungere per ogni periodo quello di sospensione del decorso della prescrizione medesima, previsto dalle norme dettate al riguardo dalla pandemia.
Sul punt,o il Decreto Legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria nei seguenti termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
A sua volta, l'art. 11, co. 9, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 - “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” - dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Si rileva ancora, che l'art. 68 del citato Decreto Legge n. 18/2020 prevede la sospensione dei termini per i versamenti e richiama anche l'art. 12 del D.Lgs 159 del 2025 il quale prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per il periodo corrispondente alla sospensione dei termini per i versamenti . Inoltre la stessa norma prevede che i termini di prescrizione e di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Al riguardo si riporta quanto statuito in materia dalla Suprema Corte la quale rileva che: ”Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. “ ( così Cass, sezione I, ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025) .
Ne consegue che la notifica dell'avviso di addebito è avvenuta entro il termine per la maturazione della prescrizione, prorogato a seguito delle disposizioni sulla sospensione del decorso della prescrizione medesima, dettate dalla pandemia.
Quanto ai rilievi formali sulla notificazione, se ne rileva l'inammissibilità in quanto avrebbero dovuto essere proposti entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, avvenuta in data 19.12.2023.
Diversamente il ricorso è stato depositato in data 23.1.2024, oltre il 20 giorno dalla notificazione medesima termine afferente all'opposizione agli atti esecutivi come nel caso di specie nel quale è contestata la regolarità del titolo esecutivo.
In ogni caso le eccezioni sulla validità della notificazione sono infondate in quanto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede la possibilità di notificare i titoli di credito come quello oggi in esame via pec.
L'art. 30, co. 4, del citato D.L. prevede espressamente: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa CP_ eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Inoltre, parte ricorrente ammette di avere ricevuto l'avviso di addebito. La circostanza che la notificazione sia inesistente per allegazione di files in formato .pdf anziché in formato .p7m è infondata anche in relazione agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015. Sul punto la Suprema Corte nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, ha stabilito: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» (Cass. SSUU 27 aprile 2018 n.10266).
Ancora, è infondata l'eccezione sull'omessa attestazione di conformità della copia dell'avviso di addebito all'originale analogico, in quanto l'invio via PEC costituisce invio del documento informatico originale o comunque di una copia informatica, senza la necessità di alcuna attestazione di conformità. Al riguardo la
Suprema Corte precisa: “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico”. ( Cass. 'ordinanza n. 39513 del 13 dicembre
2021).
Come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, la PEC contiene per l'avviso di addebito in questione: l'attestazione di consegna nella casella di destinazione da parte del gestore della casella di posta elettronica del destinatario che ne fa una “ricevuta di avvenuta consegna” ai sensi dell'articolo 6 comma 3 dpr 68/2005 a fronte della quale opera una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. 10630/2015).
E'inoltre da rilevare che l'eccepita mancata attestazione di conformità costituisce una circostanza della quale il ricorrente si duole in via del tutto formale e generica, senza alcuna contestazione sulla difformità della copia all'originale, con ciò rendendo inefficace la stessa sua eccezione (Cass. 2908/2020).
Ancora, infondato è il rilievo sulla mancata sottoscrizione digitale sull'avviso di addebito in quanto non vi è previsione normativa che imponga l'incombente: l'autografia della sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, e lo stesso vale per i successivi provvedimenti emessi dal concessionario per la riscossione. Al riguardo la cartella risulta essere stata predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma soltanto la sua intestazione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che per quanto riguarda la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (fra le tante, Cass. 5 dicembre 2014 n.
25773, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561 e Cass.n. 6417 del 05 marzo 2019. Da ultimo si ricorda il principio per il quale i vizi della notificazione sono considerarsi sanati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., quando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza, come nel caso di specie e non sia derivato alcun nocumento al suo diritto di difesa . Ciò in relazione all'attività di notifica di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, con la conseguenza che non può derivare alcun effetto negativo all'interessato quanto il vizio sia superato dallo stesso raggiungimento dello scopo (ex multis Cass. 29 aprile
2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089 ,r
Cass. Ordinanza n. 3805 del 16.2.2018; Sezioni Unite Sent. n. 7665/16; Cass. Sent. n. 20625/17). In materia di notificazione a mezzo PEC, la Suprema Corte precisa che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
“il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario".
Infine, sull'eccezione circa l'inesistenza e/o nullità della notifica proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri, si rileva la sua infondatezza in quanto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78
(convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), istitutivo dell'avviso di addebito, ha espressamente previsto la possibilità di notificare il titolo anche tramite p.e.c..L'art. 30, co. 4, D.L. prevede:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante CP_ dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. La norma prevede l'inserimento nei pubblici registri esclusivamente dell'indirizzo del destinatario e non già anche di quello del mittente, e L'art. 26, comma 2,
d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600». La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Con precipuo riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, d.l. 78/2010 stabilisce che «L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale CP_ convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Siffatta disposizione legislativa prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. “ La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.
78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio”
(Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, 16 giugno 2020, n. 3342).
Si rileva, comunque, che il ricorrente non ha, comunque, contestato il ricevimento dell'avviso di addebito impugnato, con conseguente pieno raggiungimento dello scopo della sua notifica. Ne consegue che anche tale vizio ricade in quello della nullità sanabile per effetto del raggiungimento dello scopo.
In conclusione il ricorso va rigettato in quanto infondato, tranne che per quella parte relativa all'annullamento parziale dell'avviso di addebito impugnato effettuato dall' CP_2
La parziale soccombenza determina la totale compensazione fra le parti delle spese processuali.
PQM
Dichiara la cessazione della materia del contendere per quella parte del credito contributivo annullato in via parziale dall' per gli anni 2019, 2020 e 2021; CP_2
rigetta nel resto il ricorso;
totalmente compensate fra le parti le spese processuali.
Roma 12.6.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Pagotto,
a seguito di discussione all'odierna udienza di data 12.6.2025, emette, nella causa iscritta al n. RG g.
2857/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv. Controparte_1
e resistente CP_2
avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante si oppone all' avviso di addebito n. 397 2023 00189503 88 000, dell'importo di € 19.101,01, notificatogli in data 19/12/2023, in relazione a contributi relativi al 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 , puntualmente riportati nell'atto introduttivo. L'istante rileva la non debenza dei contributi relativi all'anno 2019 per inattività e chiede l'annullamento o la riduzione dei contributi per gli anni 2020 e 2021 in ragione della chiusura dell'attività per diversi mesi a causa della pandemia Covid 19. Al riguardo rappresenta come abbia dato in affitto il ramo di azienda di Via dei Canestrari n. 7 dal 26/09/2016, e quindi previa risoluzione anticipata, di nuovo dal 16/05/2018 concesso in affitto finchè dal 12/12/2019 è rientrato CP_ nella sua disponibilità sino all' 01/08/2021, coincidente con la cessazione dell'attività ( e visura storica camerale. Ancora rappresenta che ha dato in affitto il ramo di azienda di Via dei Canestrari
n. 9 in data 27/02/2019 e ceduto in data 20/12/2019, con il suo consenso espresso, il contratto di affitto di ramo di azienda e l'intera posizione contrattuale, con conseguente inattività per il 2019 dell'azienda, se non per 74 giorni lavorativi (nel civico n. 9 solo nel periodo dal 01/01/2019 al
26/02/2019 e nel civico n. 7 dal 12 al 31 dicembre 2019).
Afferma l'inesigibilità di parte del credito per intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli anni 2017 e 2018. Lamenta, ancora l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito in quanto privo di firma digitale, non sottoscritto, non dichiarato conforme all'originale e privo di relata oltre che per il fatto di proviene da indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Conclude chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito impugnato e l'accertamento e la declaratoria della sua nullità e/o annullabilità e, nel merito, in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria di parziale nullità e/o annullabilità dell'avviso medesimo, dichiarando non dovuti: l'importo di € 5.425,25 (di cui € 3.764,71 per contributi fissi ed
€ 1.660,54 per sanzioni) per avvenuta prescrizione per le annualità 2017 e 2018, e l'importo di € 5.388,42 (di cui € 3.832,45 per contributi fissi ed € 1.555,97 per sanzioni) per l'inattività del Sig.
nell'anno 2019 o, in via ulteriormente subordinata, la declaratoria che non sono dovuti Parte_1 gli importi ritenuti di giustizia considerando anche gli effetti della Pandemia sull'economia per gli anni 2020-2021.
È stata disposta la sospensione dell'esecutività del titolo impugnato col decreto di fissazione di udienza .
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni sulla intervenuta prescrizione e sulla inesistenza della notifica dell'avviso di addebito;
la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i contributi richiesti per gli anni 2019, 2020 e 2021 in relazione ad annullamento parziale dell'avviso di addebito impugnato, a seguito di riesame, a causa dell'inattività per l'anno 2019, l'affitto di entrambi i rami d'azienda ed il mancato svolgimento di attività da gennaio 2019 a settembre 2021. Chiede nel resto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale oOo
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
La documentazione in atti conferma il parziale annullamento dell'avviso di addebito impugnato, come evidenziato dall' nella memoria di costituzione e documentato dai provvedimenti di CP_2 CP_2 annullamento parziale dell'avviso di addebito di date 1.10.2024 e 4.10.2024 ( docc 7 e 8 del fasc. di parte convenuta).
Per il residuo credito si rileva che non è fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal ricorrente.
Al riguardo, premesso che il pagamento dei contributi fissi relativi alla Gestione Commercianti deve avvenire dopo la scadenza delle rate nei termini indicati dallo stesso - che per gli anni in questione CP_2 erano : quarta rata anno 2017 (periodo 10/2017 – 12/2017) il 16.2.2018 (doc. 9); prima rata anno 2018
(periodo 1/2018 – 3/2018) 16.5.2018; seconda rata anno 2018 (periodo 4/2018 – 6/2018) il 21.8.2018; terza rata anno 2018 (periodo 7/2018 – 9/2018) il 16.11.2018; quarta rata 2019 il 16.2.2019 - il termine quinquennale per il decorso della prescrizione è iniziato a decorrere da quando si poteva far valere il diritto il diritto ovvero dal giorno entro il quale doveva avvenire il pagamento dei contributi.
Al mero calcolo matematico del quinquennio, a decorrere dalle date sopra riportate, in relazione alle diverse rate, si deve aggiungere per ogni periodo quello di sospensione del decorso della prescrizione medesima, previsto dalle norme dettate al riguardo dalla pandemia.
Sul punt,o il Decreto Legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria nei seguenti termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
A sua volta, l'art. 11, co. 9, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 - “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” - dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Si rileva ancora, che l'art. 68 del citato Decreto Legge n. 18/2020 prevede la sospensione dei termini per i versamenti e richiama anche l'art. 12 del D.Lgs 159 del 2025 il quale prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per il periodo corrispondente alla sospensione dei termini per i versamenti . Inoltre la stessa norma prevede che i termini di prescrizione e di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Al riguardo si riporta quanto statuito in materia dalla Suprema Corte la quale rileva che: ”Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. “ ( così Cass, sezione I, ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025) .
Ne consegue che la notifica dell'avviso di addebito è avvenuta entro il termine per la maturazione della prescrizione, prorogato a seguito delle disposizioni sulla sospensione del decorso della prescrizione medesima, dettate dalla pandemia.
Quanto ai rilievi formali sulla notificazione, se ne rileva l'inammissibilità in quanto avrebbero dovuto essere proposti entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, avvenuta in data 19.12.2023.
Diversamente il ricorso è stato depositato in data 23.1.2024, oltre il 20 giorno dalla notificazione medesima termine afferente all'opposizione agli atti esecutivi come nel caso di specie nel quale è contestata la regolarità del titolo esecutivo.
In ogni caso le eccezioni sulla validità della notificazione sono infondate in quanto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede la possibilità di notificare i titoli di credito come quello oggi in esame via pec.
L'art. 30, co. 4, del citato D.L. prevede espressamente: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa CP_ eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Inoltre, parte ricorrente ammette di avere ricevuto l'avviso di addebito. La circostanza che la notificazione sia inesistente per allegazione di files in formato .pdf anziché in formato .p7m è infondata anche in relazione agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015. Sul punto la Suprema Corte nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, ha stabilito: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» (Cass. SSUU 27 aprile 2018 n.10266).
Ancora, è infondata l'eccezione sull'omessa attestazione di conformità della copia dell'avviso di addebito all'originale analogico, in quanto l'invio via PEC costituisce invio del documento informatico originale o comunque di una copia informatica, senza la necessità di alcuna attestazione di conformità. Al riguardo la
Suprema Corte precisa: “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico”. ( Cass. 'ordinanza n. 39513 del 13 dicembre
2021).
Come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, la PEC contiene per l'avviso di addebito in questione: l'attestazione di consegna nella casella di destinazione da parte del gestore della casella di posta elettronica del destinatario che ne fa una “ricevuta di avvenuta consegna” ai sensi dell'articolo 6 comma 3 dpr 68/2005 a fronte della quale opera una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. 10630/2015).
E'inoltre da rilevare che l'eccepita mancata attestazione di conformità costituisce una circostanza della quale il ricorrente si duole in via del tutto formale e generica, senza alcuna contestazione sulla difformità della copia all'originale, con ciò rendendo inefficace la stessa sua eccezione (Cass. 2908/2020).
Ancora, infondato è il rilievo sulla mancata sottoscrizione digitale sull'avviso di addebito in quanto non vi è previsione normativa che imponga l'incombente: l'autografia della sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, e lo stesso vale per i successivi provvedimenti emessi dal concessionario per la riscossione. Al riguardo la cartella risulta essere stata predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma soltanto la sua intestazione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che per quanto riguarda la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (fra le tante, Cass. 5 dicembre 2014 n.
25773, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561 e Cass.n. 6417 del 05 marzo 2019. Da ultimo si ricorda il principio per il quale i vizi della notificazione sono considerarsi sanati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., quando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza, come nel caso di specie e non sia derivato alcun nocumento al suo diritto di difesa . Ciò in relazione all'attività di notifica di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, con la conseguenza che non può derivare alcun effetto negativo all'interessato quanto il vizio sia superato dallo stesso raggiungimento dello scopo (ex multis Cass. 29 aprile
2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089 ,r
Cass. Ordinanza n. 3805 del 16.2.2018; Sezioni Unite Sent. n. 7665/16; Cass. Sent. n. 20625/17). In materia di notificazione a mezzo PEC, la Suprema Corte precisa che "…L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
“il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario".
Infine, sull'eccezione circa l'inesistenza e/o nullità della notifica proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri, si rileva la sua infondatezza in quanto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78
(convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), istitutivo dell'avviso di addebito, ha espressamente previsto la possibilità di notificare il titolo anche tramite p.e.c..L'art. 30, co. 4, D.L. prevede:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante CP_ dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. La norma prevede l'inserimento nei pubblici registri esclusivamente dell'indirizzo del destinatario e non già anche di quello del mittente, e L'art. 26, comma 2,
d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600». La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Con precipuo riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, d.l. 78/2010 stabilisce che «L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale CP_ convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Siffatta disposizione legislativa prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. “ La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.
78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio”
(Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, 16 giugno 2020, n. 3342).
Si rileva, comunque, che il ricorrente non ha, comunque, contestato il ricevimento dell'avviso di addebito impugnato, con conseguente pieno raggiungimento dello scopo della sua notifica. Ne consegue che anche tale vizio ricade in quello della nullità sanabile per effetto del raggiungimento dello scopo.
In conclusione il ricorso va rigettato in quanto infondato, tranne che per quella parte relativa all'annullamento parziale dell'avviso di addebito impugnato effettuato dall' CP_2
La parziale soccombenza determina la totale compensazione fra le parti delle spese processuali.
PQM
Dichiara la cessazione della materia del contendere per quella parte del credito contributivo annullato in via parziale dall' per gli anni 2019, 2020 e 2021; CP_2
rigetta nel resto il ricorso;
totalmente compensate fra le parti le spese processuali.
Roma 12.6.2025