CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 974/2023, pronunziata dal Tribunale di Benevento, Seconda sezione civile, in data 26/4/2023, iscritto al 2674/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma
3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. Giustizia 44/2011, dall'Avv. Camillo Cancellario (c.f.
; C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
, costituitosi in persona del curatore, Avv. ,
[...] Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. (nonché di autorizzazione del G.D. del 24/11/2023), dall'Avv.
Daniele Trancucci (c.f. ); - AMMESSO AL PATROCINIO A C.F._3
SPESE DELLO STATO -
n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù Controparte_1 C.F._4 di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Fabrizio Del Vecchio (c.f. ); C.F._5
APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31/12/2020, il fallimento della
[...]
evocava innanzi al Tribunale di Benevento Controparte_1 Parte_1
e , esponendo che:
[...] Controparte_1
- con sentenza n. 28 del 3/5/2018 era stato dichiarato il fallimento dell'impresa individuale;
Controparte_1
- con contratto di compravendita per notaio del 15/11/2016 Persona_1 trascritto il 17/11/2016, aveva venduto alla madre, Controparte_1 Parte_1
, la nuda proprietà dell'immobile sito in Casalbore, alla Piazza XI febbraio
[...]
s.n.c. riportato in catasto fabbricati al foglio 20, particella 311, sub. 7;
- il contratto dissimulava una donazione, come poteva desumersi dal rapporto di stretta parentela tra le parti, dalla mancanza di prova del pagamento del prezzo e dell'entità dello stesso (€ 17.000), certamente inferiore ai valori di mercato;
- l'atto era stato stipulato entro i due anni precedenti la dichiarazione di fallimento e dunque era inefficace ai sensi dell'art. 64 l.f.;
- il contratto era in ogni caso inefficace ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., in quanto, all'epoca della sua stipulazione, il debitore era già gravato da debiti, come dimostravano le istanze di ammissione al passivo e lo stato passivo;
inoltre il CP_1 certamente conosceva il pregiudizio che arrecava ai propri creditori spogliandosi della nuda proprietà di un immobile;
tale pregiudizio era noto anche all'acquirente in considerazione della stretta parentela, della mancanza di pagamento del prezzo e dell'entità di questo.
Concludeva, pertanto, per l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 64 l.f. - previo accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita che in realtà dissimulava una donazione – o, in via subordinata, ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c..
n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Si costituiva la che eccepiva la nullità della citazione, essendo incerta Parte_1 la causa petendi e comunque per carenza degli elementi di fatto posti a sostegno della domanda. Quanto al merito, deduceva l'insussistenza degli elementi posti a fondamento delle domande in quanto era dimostrato il pagamento del prezzo intervenuto tramite assegno;
inoltre la cessione era stata fatta al fine di far ottenere la piena proprietà dell'immobile alla già usufruttuaria dello stesso e nuda proprietaria di un'altra Parte_1 porzione dello stesso immobile.
Concludeva per il rigetto delle domande.
Non si costituiva il . CP_1
Con sentenza del 26/4/2023 il Tribunale così provvedeva: “1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda revocatoria e, per
l'effetto REVOCA l'atto di compravendita per Notaio del 15/11/2016 (rep. n. Per_1
25880; racc. n. 11897;
3) CONDANNA e al Controparte_1 Parte_1 pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_1
”, DELle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
[...]
3.808,00 oltre il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. DANIELE
TRANCUCCI dichiaratosi antistatario”.
Osservava in particolare che:
- la simulazione relativa poteva trarsi dal rapporto di parentela, dall'esistenza di debiti e dalla mancata prova del pagamento del prezzo, dal momento che “non è sufficiente la mera allegazione della copia dell'assegno bancario emesso, ma è necessaria anche la prova dell'incasso della relativa provvista da parte del creditore
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, n.15709) –prova che nel caso in esame difetta, in quanto l'avvenuto incasso da parte di non è stato in alcun modo Controparte_1 documentato (e, più in generale, provato)-“.
- l'atto a titolo gratuito dissimulato era inefficace ai sensi dell'art. 64 l.f., essendo intervenuto nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo che: Parte_1
n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 3 di 10 Parte_1 Controparte_1 Controparte_ CP_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
- il Tribunale aveva ritenuto sussistente la simulazione relativa sulla base delle scarne argomentazioni della curatela che, tuttavia, non aveva mai contestato quanto dedotto (e provato) dall'acquirente per dimostrare la natura reale e non simulata della compravendita;
in particolare non aveva considerato che il contratto conteneva l'indicazione delle modalità di pagamento e che l'assegno bancario ivi indicato era stato esibito in copia con la girata per l'incasso e la stampigliatura attestante il pagamento tramite stanza di compensazione;
- il trasferimento del bene trovava piena giustificazione nel fatto che la Parte_1 era già nuda proprietaria di un'altra parte del fabbricato (riportata in catasto al foglio 20, particella 311, sub. 4) e dunque aveva interesse ad acquistare anche la parte residua.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 974/2023, pubbl. il 26/04/2023, emessa dal Tribunale di
Benevento, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Giuliano, nell'ambito del giudizio RG
n. 215/2021 Repert. n. 1258/2023 del 27/04/2023, notificata il 02/05/2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto. Con vittoria di spese, competenze di giudizio, oltre accessori di legge IVA e CPA come per legge.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione”.
Con comparsa depositata il 22/6/2023 si è costituito , che ha Controparte_1 proposto appello incidentale deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado e di averne avuto conoscenza a seguito della notifica della sentenza;
tale vizio comporta la nullità della sentenza di primo grado.
Ha poi svolto argomentazioni analoghe a quelle della in ordine alla Parte_1 prova del pagamento del prezzo ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Per la dichiarazione di nullità della sentenza numero 794/2023 del Tribunale di Benevento per
l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado nei suoi confronti e per la provata onerosità dell'atto pubblico compravendita per Notaio del 15 novembre 2016 stipulato inter partes. Per_1
n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 4 di 10 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
2) Per la condanna del , Parte_2 in persona del Curatore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione ex articolo 93 c.p.c..
3) Il tutto con sentenza esecutiva come per legge”.
Con comparsa depositata il 6/11/2023 si è costituita la curatela, deducendo l'infondatezza dell'appello e riproponendo, comunque, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di inefficacia ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c.. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“La curatela, come rappresentata difesa e domiciliata, chiede la conferma della sentenza di primo grado, e solo in subordine l'accoglimento della domanda di revocatoria ex art.
66 L.F. e 2901 c.c., con vittoria di spese di lite”.
All'udienza del 20/5/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni;
all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto il processo in decisione con le modalità di cui agli artt.
350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c. (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'appello incidentale proposto dal fallito
è inammissibile (sull'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Controparte_1 fallito contro una sentenza pronunciata nei confronti del curatore cfr., ex multis Cass.
6589/2003; Cass. 14624/2010; ciò a maggior ragione quando la decisione ha ad oggetto, come nel caso di specie, un atto compiuto dal fallito pregiudizievole per i creditori).
Trattandosi di rapporti patrimoniali, infatti, lo stesso non è legittimato a partecipare al giudizio, né a proporre impugnazione (art. 43 l.f.); egli può al più intervenire in giudizio
“solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta fraudolenta o se l'intervento è previsto dalla legge” (art. 43 comma 3° l.f.), ma nel caso di specie il nulla ha dedotto al riguardo. Erroneamente, quindi, lo stesso è stato CP_1 citato nel giudizio di primo grado ed è stato dichiarato contumace. Da quanto osservato discende anche l'infondatezza del principale motivo di appello che riguarda la nullità o l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei suoi confronti;
quand'anche effettivamente la notifica fosse viziata, non si verificherebbe alcuna conseguenza in ordine al giudizio, dal momento che il non doveva CP_1
n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 5 di 10 Parte_1 Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
prendervi parte giacché, anche nei casi particolari indicati dall'art. 43 comma 3° l.f., avrebbe potuto al più intervenire.
Per mero scrupolo si osserva comunque che l'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado è stato notificato al presso l'indirizzo di residenza (Paduli, CP_1
Viale delle Libertà n. 77) con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. il 25/1/2021 ed è presente in atti anche l'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuto deposito. È irrilevante, infine, il fatto che la relativa documentazione è stata depositata solo nel giudizio di appello, giacché l'art. 345 c.p.c. non opera con riguardo ai documenti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale (Cass. 5610/2019; Cass.
17062/2019).
2. Passando all'esame dell'appello principale, va osservato che lo stesso è fondato.
Non si ravvisano infatti elementi per ritenere che l'atto di compravendita dissimuli una donazione, essendovi la prova dell'effettivo pagamento del prezzo.
Ed infatti, nel contratto di compravendita si dà atto, all'art. 4, che il prezzo di €
17.000 è stato pagato con assegno bancario n. 0051515301-06 tratto sulla Controparte_3
– filiale di Paduli il 15/11/2016 ed intestato a . L'odierna
[...] Controparte_1 appellante ha depositato, fin dalla sua costituzione nel giudizio di primo grado, la copia di tale assegno rilasciata dalla recante la girata per l'incasso e la Controparte_3 stampigliatura attestante il pagamento mediante stanza di compensazione. Pure in assenza della documentazione contabile attestante l'effettività dell'addebito e dell'accredito dell'importo (prodotta per la prima volta nel giudizio di appello e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), tale documento, in considerazione della stampigliatura che dimostra il pagamento tramite stanza di compensazione, può ritenersi certamente idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento. Essendovi la prova del pagamento resta assai poco per sostenere che il contratto di compravendita dissimulasse una donazione.
Sicché sotto tale profilo l'appello deve essere accolto.
3. In considerazione dell'accoglimento dell'appello principale, occorre tuttavia esaminare la domanda subordinata riproposta dalla curatela ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. È appena il caso di osservare che è irrilevante, con riguardo all'ammissibilità della domanda riproposta, il fatto che la curatela si sia costituita solo il 6/11/2023 e dunque oltre il termine di cui agli artt. 347 e 166 c.p.c. (la prima udienza fissata nell'atto di citazione per il 6/11/2023 era stata differita prima al 7/11/2023 ai sensi dell'art. 168 bis 4° comma c.p.c.
n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 6 di 10 Parte_1 Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
e poi, d'ufficio al 14/11/2023), dal momento che la riproposizione delle domande assorbite in primo grado può essere compiuta fino alla prima udienza (Cass. SS.UU.
7940/2019).
Tale domanda è fondata.
Nel caso della revocatoria ordinaria proposta dal fallimento occorre tenere presente che “il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti
e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole l'esazione del credito sia divenuta oggettivamente più difficoltosa, in una misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (Cass. 26331/2008).
Nel caso di specie la curatela ha fornito tale prova depositando le domande di ammissione al passivo dei lavoratori , e , CP_4 CP_5 CP_6 tutte per crediti maturati anteriormente al 17/11/2016 e lo stato passivo delle domande tempestive dichiarato esecutivo il 29/1/2019 dal quale risulta che tali crediti sono stati ammessi al passivo per un importo complessivo prossimo ai 100.000 €.
Quanto al pregiudizio sofferto dai creditori per effetto di tale atto va tenuto presente che non è necessario che lo stesso determini l'insolvenza del debitore, ma è sufficiente che renda anche soltanto più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore (Cass. 7452/2000) mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo (Cass. 4578/1998); Non vi è dubbio quindi che la sottrazione della nuda proprietà di un immobile certamente rende quanto meno più difficoltosa la soddisfazione dei creditori, tenuto anche conto del fatto che il fallimento è privo di fondi come attestato dal G.D. ai sensi dell'art. 144 d.P.R. 115/2002.
Da quanto appena osservato discende anche la consapevolezza del danno da parte del fallito – che consiste nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica dei creditori (cfr., ex multis, Cass. 2792/1992) - che n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 7 di 10 Parte_1 Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
sostanzialmente è in re ipsa, essendo evidente che la sottrazione di un diritto reale su un bene immobile avrebbe reso quanto meno più difficile la soddisfazione dei creditori.
Infine, sussiste la consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente che va intesa nel senso della generica, ma effettiva conoscenza del danno che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass.
7507/2007; Cass. 10430/2005), attraverso la riduzione delle garanzie offerte a questi ultimi, senza che sia necessaria la collusione tra terzo e debitore (Cass. 1068/2007).
La stessa - che può certamente essere provata per presunzioni (ex multis, Cass.
13404/2008, Cass. 7507/2007) - può dedursi dallo stretto rapporto di parentela, nonché dal fatto che la compravendita è intervenuta dopo che erano già maturati i crediti sopra indicati, tutti di lavoratori dipendenti. Né può rilevare in senso contrario il fatto che la madre fosse nuda proprietaria di un'altra porzione del medesimo immobile, giacché tale circostanza non esclude che la stessa fosse consapevole della situazione debitoria del figlio e del conseguente danno che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori.
Inoltre, secondo l'id quod plerumque accidit il genitore si riserva l'usufrutto sugli immobili mentre il figlio, di regola destinato a sopravvivergli, tiene la nuda proprietà così da acquisire la piena proprietà alla morte del primo. Nel caso di specie il trasferimento della nuda proprietà dal figlio alla madre appare quanto meno singolare e non giustificato nemmeno dal fatto che quest'ultima era già nuda proprietaria di altra porzione dell'immobile. Ed infatti la aveva acquistato la nuda proprietà sull'altra parte Parte_1 dell'immobile nel 2007 e l'usufrutto sulla porzione oggetto del presente giudizio nel
2012. Non si comprende però per quale motivo la cessione della nuda proprietà da parte del figlio sia intervenuta solo alla fine del 2016, cioè meno di due anni prima della dichiarazione di fallimento e quando il era già gravato da molti debiti. CP_1
Per tutto quanto esposto, va accolta la domanda proposta dalla curatela ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c. e conseguentemente va dichiarata l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti dei creditori.
4. In considerazione dell'esito complessivo della lite, la , comunque Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dello Stato, essendo la curatela ammessa al patrocinio spese dello Stato per assenza di fondi.
n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 8 di 10 Parte_1 Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
I compensi vanno liquidati - in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato - nei seguenti importi: giudizio di primo grado:
Euro 900 per la fase di studio
Euro 650 per la fase introduttiva
Euro 950 per la fase istruttoria
Euro 1.500 per la fase decisoria giudizio di appello:
Euro 1.050 per la fase di studio
Euro 750 per la fase introduttiva
Euro 1.550 per la fase istruttoria
Euro 1.750 per la fase decisoria
Non si tiene conto, nella liquidazione dei compensi, della riduzione di cui all'art. 130 d.P.R. 115/2002, “attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134” (Cass. 18223/2020; nello stesso senso 13666/2023;
31717/2023).
Non occorre invece disporre la condanna al pagamento delle spese a carico del
; essendo fallito, la curatela è già nel possesso di tutti i suoi beni. CP_1
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del , appellante incidentale, di un ulteriore importo, a titolo di contributo CP_1 unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione dell'inammissibilità dell'appello incidentale. In proposito è irrilevante il fatto che si tratti di un debito sorto successivamente al fallimento, in quanto il giudice deve solo dare atto dell'astratta esistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato (Cass.
SS.UU. 4315/2020)
P.Q.M.
n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 9 di 10 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n. 974/2023, pronunciata dal Tribunale di Benevento, Seconda sezione civile il 26/4/2023:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
2. accoglie l'appello principale e la domanda subordinata riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dalla curatela e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inefficace ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., nei confronti dei creditori del fallimento della , l'atto di compravendita per CP_1 Controparte_1 notaio di Benevento del 15/11/2016 (rep. 25880, racc. 11897) Persona_1 avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Casalbore
e riportato in catasto al foglio 20 particella 311 sub. 7;
3. condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle Parte_1 spese prenotate a debito e dei compensi che liquida, per il processo di primo grado, in € 4.000 per compenso professionale ed Euro 600 per spese generali e, per il processo di appello, in € 5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 2674/2023 R.G.AA.CC. c. Pag. 10 di 10 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1