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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 587/2022
promoSS da:
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Riccardo Tagliaferri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Luca CP_1
Alberto Arinci, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Carretta come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli Avv.ti Marco CP_2
Ferraro e Maurizio Gugliotta, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 167/2022 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Livorno n. 167 del 22 febbraio 2022, resa inter partes nella causa R.G. n. 2825/2019, notificata il 23 febbraio
2023, e conseguentemente accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado dall'appellante, come riportate in parte narrativa dell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni CP_1
contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa: in via principale: respingere
l'appello proposto dal signor avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Livorno n. 167 del 22.2.2022 e questa integralmente confermando, condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa anche del presente grado di giudizio;
in ipotesi impugnata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto, condannare il AI a rilevare indenne la convenuta CP_2 da ogni e qualsivoglia domanda formulata nei suoi confronti da parte dell'attore Parte_1
nell'atto di citazione notificato in data 25.7.2019 con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari di difesa”.
Per la parte appellata : “...con le presenti note richiama integralmente tutte le CP_2
argomentazioni ampliamente svolte in sede di costituzione in giudizio per eccepire
l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto e, quindi, per chiederne l'integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. In ordine alla domanda di garanzia riproposta dall'originaria chiamante , ne censura in ogni caso la CP_1 bontà e la fondatezza in ragione dell'esatta e diligente condotta professionale tenuta dalla dott.SS in occasione del rogito di compravendita per cui è causa”. CP_2
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 167/2022 del Parte_1
Tribunale di Livorno, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dallo stesso sig. nei confronti di , correlata al dedotto Parte_1 CP_1 inadempimento di quest'ultima per aver venduto un bene immobile urbanisticamente difforme rispetto a quello reale.
2 1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dal allegando Parte_1
che:
• in data 25.5.2018 aveva acquistato da un immobile (sito nel Comune CP_1
di Piombino, Località San Rocco, via dell'Olivo n.5), con atto di compravendita a rogito del AI;
CP_2
• al predetto contratto era stata allegata una planimetria del catasto edilizio urbano dalla quale emergeva che il piano seminterrato dell'immobile era costituito da un ampio soggiorno, oltre che da un locale sgombero, una lavanderia, una centrale termica, un WC;
• all'art. 8 del contratto di compravendita era indicato dalla venditrice, in merito al piano seminterrato, che “per il cambio d'uso da artigianale a residenziale di parte del piano seminterrato è stata rilasciata dal Comune di Piombino concessione edilizia in sanatoria n.S/95/11030 (attestazione di abitabilità depositata in
Comune il 23 maggio 2018). Il tutto come meglio risulta anche nella relazione di conformità urbanistica redatta dall'arch. in data 23 maggio Persona_1
2018”;
• dopo l'acquisto aveva invece accertato che la planimetria (allegata alla relazione depositata in Comune dall'arch. era diversa da quella sottoscritta ed Per_1
allegata al contratto di compravendita, riportando un vano adibito a cantina/taverna laddove nella planimetria allegata al contratto risultava invece rappresentato il vano soggiorno;
• tale difformità aveva comportato un'erronea indicazione catastale dell'immobile, con un valore di mercato diverso: il soggiorno al piano seminterrato comportava un'individuazione catastale dell'immobile nella categoria A/7 (villini) mentre la cantina comportava un valore di mercato inferiore rispetto a quello catastale;
• era dunque intenzione del chiedere il pagamento di un importo Parte_1
corrispondente al deprezzamento dell'immobile, da calcolarsi quale differenza tra quanto pagato ed il reale valore dell'immobile stesso tenendo di conto che nel seminterrato non vi era un soggiorno, ma una cantina.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'On.le
Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa, - accertare e dichiarare la difformità tra la planimetria depositata in Comune di Piombino e quella allegata al contratto di compravendita sottoscritto il 25.5.2018 tra il sig. e la Parte_1
sig.ra dalla quale ne deriva la difformità tra quanto venduto e il reale stato CP_1 catastale/urbanistico dell'immobile; - inoltre accertare e dichiarare che nel piano seminterrato del bene oggetto di vendita in luogo di un soggiorno vi è una cantina e a
3 causa di tale differenza il valore commerciale del bene è inferiore rispetto a quello pattuito dalla parti nel contratto di compravendita;
- per l'effetto dichiarare tenuta e condannare parte venditrice sig.ra al risarcimento del danno sofferto da CP_1
parte acquirente sig. consistente nel deprezzamento del bene Parte_1 oggetto di causa da quantificarsi in € 78.475,00 ovvero della somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, se del caso mediante espletamento di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e costituzione di meSS in mora del 30.1.2019”.
1.2) Si era costituita la sig.ra che aveva contestato quanto dedotto da parte CP_1
attrice, in particolare esponendo che:
o il aveva avuto a disposizione tutta la documentazione urbanistica Parte_1 concernente l'immobile che, peraltro, aveva più volte visitato;
o in data 20.2.2018, nel corso di una riunione tenutasi presso l'agenzia immobiliare
(incaricata della vendita) l'arch. aveva informato il CP_3 Per_1 Parte_1 dell'assenza dell'abitabilità del piano seminterrato e del fatto che i locali di detto piano non potevano essere destinati a soggiorno ma solo a cantina o taverna, attesa l'assenza dell'altezza minima di mt. 2,70;
o l'attestazione di conformità urbanistica redatta dall'arch. era stata Per_1 consegnata al notaio, unitamente alla planimetria aggiornata dell'immobile;
o per un mero errore del notaio era stata indicata, nella descrizione del bene contenuta nel contratto, la presenza di un vano soggiorno nel piano seminterrato anziché di una cantina/taverna ed al contratto definitivo era stata allegata la precedente planimetria catastale del bene, recante la dicitura soggiorno laddove, in quella aggiornata redatta dal tecnico e consegnata al notaio, era presente invece la dicitura cantina/taverna;
o era infondata la doglianza dell'attore relativa alla classificazione dell'immobile venduto nella categoria A/7, anche in considerazione del fatto che la classificazione catastale dei vani accessori era quella dei vani principali.
La aveva comunque chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il notaio CP_1
, al fine di essere tenuta indenne in ordine all'eventuale accoglimento della CP_2
domanda attorea.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni eccezione, deduzione e conclusione avanzata dall'attore in via Parte_1
pregiudiziale assegnare termine alla convenuta per chiamare in causa il CP_1
AI affinchè la rilevi indenne da ogni e qualsivoglia domanda formulata CP_2 nei suoi confronti da parte dell'attore nell'atto di citazione notificato Parte_1
4 in data 25.7.2019; Nel merito: respingere tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti enunciati nella presente comparsa di costituzione e risposta, in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa”.
1.3) Autorizzata la predetta chiamata in causa era avvenuta la costituzione anche del AI , che aveva esposto in particolare: CP_2
− di aver correttamente eseguito la propria prestazione professionale;
− di aver fatto affidamento sulle concordi dichiarazioni dei contraenti;
− di non aver mai ricevuto la relazione dell'arch. Per_1
1.3.1) La terza chiamata aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti del AI , in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, CP_2 nell'ipotesi non creduta di accoglimento delle domande formulate dalla Sig.ra CP_1
nei confronti della OT.SS , escludere/limitare il risarcimento ai sensi degli artt. CP_2
1223, 1225 e 1227 c.c. - Con vittoria delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e 96, 3° co., cpc”.
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
▪ le risultanze dell'istruttoria orale, ed in particolare la deposizione dei testi e evidenziavano come il fosse stato informato CP_3 Per_1 Parte_1
“...che per il piano seminterrato bisognava presentare l'attestazione di abitabilità
e che il locale indicato come soggiorno nella planimetria datata 1997 poteva essere destinato solo a cantina/taverna, tenuto conto del fatto che mancava
l'altezza minima di legge”;
▪ i due predetti testi dovevano ritenersi attendibili, a differenza della teste Tes_1
(moglie del , che aveva reso dichiarazioni testimoniali opposte a quelle Parte_1
dei testi predetti.
1.4.1) Il Tribunale predetto aveva pertanto reso la seguente statuizione:
“RESPINGE la domanda di parte attrice. Condanna l'attore a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.800,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia. Erroneità nella valutazione delle prove prodotte in giudizio”, lamentando il fatto che il giudice di prime cure aveva ritenuto che il sig. era stato adeguatamente informato Parte_1
5 in ordine all'effettiva consistenza dell'immobile (con riferimento al piano seminterrato) unicamente in forza del contenuto delle deposizioni di due testi, ma trascurando integralmente le risultanze emergenti dalla documentazione in atti che attestavano come fosse sempre stato indicato (nella proposta di acquisto, nel contratto definitivo, nella planimetria allegata a quest'ultimo) che nel piano seminterrato fosse presente il locale soggiorno;
la prova era inoltre stata ammeSS in contrasto con l'art. 2721 c.c. (stante il valore del contratto superiore ad € 2,58) e
2722 c.c. (in quanto contraria al contenuto di un atto scritto); infine, non era condivisibile l'omeSS considerazione della deposizione della teste Tes_1
2°. “Erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sulla erronea liquidazione delle spese di lite”, contestando la decisione di porre a carico del sig. il carico integrale delle spese in questione. Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, sia la sig.ra che il AI hanno CP_1 CP_2
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno pertanto chiesto la conferma, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, come accennato, il sig. ha Parte_1
contestato la valutazione delle risultanze istruttorie fornita dal giudice di prime cure.
Tale contestazione risulta articolata secondo varie considerazioni:
a) anzitutto, l'appellante ha stigmatizzato la prevalenza attribuita dal Tribunale di
Livorno alle risultanze emergenti dall'istruttoria orale (in particolare le dichiarazioni dei testi e rispetto a quelle attestate dal materiale CP_3 Per_1
documentale in atti;
b) tale prova orale, peraltro, era stata ammeSS in violazione delle prescrizioni codicistiche al riguardo;
c) infine, è stata censurata l'attribuzione di maggiore attendibilità alle dichiarazioni dei testi predetti, rispetto alla teste Tes_1
Tutti tali rilievi sono infondati.
3.1.1) In proposito deve anzitutto rilevarsi come la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non sia affatto improntata ad una valorizzazione delle risultanze delle prove testimoniali a discapito di quelle documentali.
6 A) Il Tribunale di Livorno ha infatti espreSSmente indicato come, in base al materiale documentale in atti, risulti dimostrato che:
→ “...le parti hanno stipulato una proposta irrevocabile di acquisto in data
7/12/2017, avente ad oggetto un immobile descritto come “villa nel Comune di
Piombino,…….piano seminterrato di civile abitazione con grande soggiorno…..”...”;
→ “...in data 25/5/2018 è stato stipulato il contatto definitivo di acquisto dinanzi al notaio dr. , avente ad oggetto l'immobile descritto nel contratto CP_2 preliminare, nel quale la parte alienante ha garantito che “i dati catastali sopra riportati relativi all'unità immobiliare in oggetto e le planimetrie catastali depositate in Catasto ed allegate al presente atto sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti da influire sul calcolo della rendita catastale”. All'art.8 del contratto è riportato che (la parte alienante) dichiara che “per il cambio di destinazione d'uso da artigianale a residenziale di parte del piano seminterrato è stata rilasciata del Comune di Piombino concessione edilizia in sanatoria
n.S/95/11030(attestazione di abitabilità depositata in Comune il 23/5/2018), il tutto come meglio risulta anche dalla relazione di conformità urbanistica redatta dall'arch. in data 23/5/2018 consegnata alla parte Persona_1 acquirente”. All'atto pubblico risulta allegata una planimetria attestante lo stato del bene al 28/11/2017, mentre non è allegata la relazione dell'arch. e Per_1
l'attestazione di abitabilità su menzionata”.
Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto effettivamente sussistente un contrasto tra tali indicazioni e lo stato di fatto dell'immobile, rilevando espreSSmente che “Detta circostanza risulta pacifica, in quanto incontestata dalla , e peraltro supportata CP_1 dalla planimetria che risulta allegata al contratto, datata 28/11/2017, in atti”.
B) In tale ottica, il giudice di prime cure ha invece ritenuto che – incontestata l'inesistenza di un locale qualificabile come “soggiorno” al piano seminterrato dell'immobile in oggetto – il sig. fosse comunque stato messo al corrente di Parte_1 tale effettiva situazione dell'immobile.
In questo senso è stato indicato che:
→ “...le risultanze istruttorie depongono per la consapevolezza da parte attrice della difformità contestata, ed in particolare del fatto che il vano indicato come soggiorno nei contratti in atti è indicato come cantina nella relazione e nella planimetria depositata il 23/5/2018 presso il Comune di Piombino dall'arch. di conformità urbanistica e catastale del bene in oggetto (doc.to 4 di Per_1
7 parte convenuta), con conseguente esclusione del diritto alla garanzia invocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1491 c.c.”;
→ “Come sopra riportato, invero, i testi e hanno riferito che il CP_3 Per_1
fu messo a conoscenza del fatto che lo stato di fatto del bene, ed in Parte_1 particolare l'utilizzo del locale del piano seminterrato, non poteva essere confermato nella relazione di conformità urbanistica da depositare presso il
Comune, stante l'assenza della altezza neceSSria per legge, e che allo stesso fu mostrata la nuova planimetria che risulta poi depositata presso il Comune. Tale risultanza, peraltro non specificamente contestata dall'attore in sede di prima memoria ex art.183 6° co. c.p.c., è idonea a fornire la prova della consapevolezza da parte attrice della difformità denunciata”;
→ “Non vi è motivo, invero, di dubitare della attendibilità dei testi e CP_3
tenuto conto dell'assenza di un interesse degli stessi alla vicenda in Per_1 esame, tenuto conto, quanto all' che l'inadempimento di cui si discute è CP_3
riferito al contratto definitivo e non alla proposta contrattuale predisposta dallo stesso, e, quanto al che il professionista incaricato dalla si è Tes_2 CP_1
limitato ad asseverare la conformità urbanistica del bene, che peraltro non è in discussione tra le parti”;
→ “Diversa è la posizione della teste che può fondatamente ritenersi meno Tes_1 attendibile dei testi menzionati, tenuto conto del legame di familiarità con l'attore,
e dunque della sussistenza di un interesse della steSS a supportare la tesi del coniuge. La deposizione della teste, oltre che dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, appare inficiata anche dalla circostanza, dichiarata nel contratto, che alla parte acquirente è stata consegnata la relazione di conformità urbanistica redatta dall'arch. in data 23/05/2018(v.art.8 del contratto).”. Per_1
C) Risulta dunque come il Tribunale non abbia proceduto ad una valutazione comparativa dell'attitudine probatoria delle diverse fonti probatorie (se non con esclusivo riferimento alle deposizioni dei testi da un lato, e dall'altro) Testimone_3 Tes_1
attribuendo anzi incontestata attitudine probatoria alle fonti documentali (circa la difformità tra la rappresentazione dello stato dei luoghi operata in sede contrattuale rispetto a quella effettiva) ma ritenendo solo che, in base alla prova orale, risultasse confermato che il era a conoscenza di tale difformità. Parte_1
3.1.2) In quest'ottica va poi rilevato come nel caso di specie non si sia trattato di fornire “prova per testimoni” di un contratto, sì da dover prendere in considerazione il valore dello stesso ex art. 2721 c.c. quale criterio discretivo per l'ammissione o meno della prova testimoniale.
8 Il contratto oggetto di causa risulta infatti adeguatamente dimostrato dalla documentazione in atti mentre, si ribadisce, la prova per testi ha ad oggetto unicamente la consapevolezza in capo al sig. dell'effettiva situazione dell'immobile, una volta Parte_1
preso atto che tale situazione è – pacificamente – differente rispetto a quella rappresentata nel contratto.
Analogamente, non si versa nell'ipotesi di prova orale volta a dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto, preclusa dall'art. 2722
c.c., dal momento che la non corrispondenza del contenuto del contratto rispetto alla situazione reale rappresenta proprio il presupposto della domanda attorea e, dunque, la prova non è diretta a contrastare il contenuto del contratto ma solo a dimostrare la conoscenza in capo al dell'effettivo stato dei luoghi (la cui conformazione è Parte_1
ammeSS dallo stesso . Parte_1
Dunque, nessuna inammissibilità è ravvisabile in ordine alla prova orale in questione.
3.1.3) Per quanto poi concerne la prevalenza (in questo caso effettivamente ravvisabile) attribuita dal Tribunale di Livorno alle deposizioni dei testi e CP_3
rispetto a quella della teste va rilevato come tale opzione valutativa del Per_1 Tes_1
giudice di prime cure sia in effetti condivisibile.
A) L'odierno appellante ha argomentato nel senso della sussistenza di profili di inattendibilità in capo ai testi e adducendo che: CP_3 Per_1
− non era condivisibile la valutazione del giudice di prime cure secondo cui il sig. non avrebbe avuto interesse nella causa dato che “l'inadempimento di CP_3
cui si discute è riferito al contratto definitivo e non alla proposta contrattuale predisposta dallo stesso”, atteso che, invece, anche nella proposta contrattuale era indicato che, al piano seminterrato dell'immobile in questione, era presente un soggiorno;
− analogamente doveva rilevarsi che l'arch. “da una parte ha depositato Per_1
(due giorni prima del rogito) un'attestazione di agibilità recante una relazione tecnica e una planimetria ove il locale in questione è individuato quale “cantina”, mentre dall'altra ha fornito al AI rogante l'atto di compravendita una planimetria diversa, ove il locale de quo risulta quale “soggiorno”. E' evidente, anche in questo caso, che il testimone ha interesse alla questione in oggetto”.
B) I rilievi predetti non incidono sull'attendibilità dei testi in oggetto, dovendosi rilevare come gli stessi testi abbiano reso dichiarazioni convergenti senza che constino contatti tra di loro (anche solo a livello di allegazione della parte), mentre l'interesse valorizzato dall'appellante si riferisce ad elementi esogeni rispetto alla fattispecie in
9 esame, in cui nessuna delle parti in causa ha anche solo adombrato profili di responsabilità in capo ai testi predetti sì che, nei loro confronti, l'esito della presente causa risulta del tutto neutro.
Non così può dirsi per la sig.ra che, quale coniuge del sig. Tes_1 Parte_1
risulta presentare quantomeno un interesse di fatto alla risoluzione della causa in senso favorevole al coniuge stesso.
Ciò, peraltro, a prescindere dal carattere dettagliato delle deposizioni rese dai testi e alla cui stregua risulta: CP_3 Per_1
a) in base alla deposizione del teste che: CP_3
a. “l'arch. spiegò al che per il piano seminterrato Per_1 Parte_1 bisognava presentare richiesta di attestazione di abitabilità”,
b. “l'arch. mostrò al sig. la planimetria che viene Per_1 Parte_1
mostrata anche a me e informò il che il locale ivi Parte_1
indicato come soggiorno sarebbe stato soppresso. Confermo anche che il fu informato del fatto che il seminterrato non Parte_1
poteva essere destinato a soggiorno ma a cantina/taverna perché non vi era l'altezza giusta. Aggiungo che io, anche prima della proposta, avevo avvertito il che il vano seminterrato era Parte_1
stato valutato il 40% in meno del valore della civile abitazione perché, nonostante sulla mappa catastale fosse indicato come soggiorno, era comunque un piano seminterrato”;
b) dalla deposizione del teste che: Per_1
a. “Io ero stato incaricato dal figlio di di controllare la CP_1 conformità urbanistica e catastale dell'immobile in oggetto. In particolare, io informai il del fatto che il piano Parte_1
seminterrato aveva altezza inferiore a 2,70 m. e che i locali del seminterrato erano vani abitativi accessori all'abitazione. Informai anche il che per quei locali non c'era l'abitabilità”; Parte_1
b. “io mostrai al sia la planimetria che mi viene mostrata Parte_1
ora sia, a quanto ricordo, la planimetria legata alla pratica di sanatoria depositata in Comune, dove era riportata la dicitura taverna-cantina-soggiorno. Io non gli dissi che il locale definito soggiorno sarebbe stato soppresso ma che comunque avrebbe avuto la destinazione di locale accessorio, taverna-cantina”.
C) Dunque, non sussistendo altre contestazioni mosse al contenuto della valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alle risultanze probatorie
10 disponibili, ed in particolare con riferimento al contenuto delle deposizioni dei testi e deve ritenersi tuttora condivisibile la conclusione tratta dal Tribunale CP_3 Per_1
di Livorno sulla scorta delle deposizioni dei testi predetti.
3.1.4) Il motivo di gravame in esame deve dunque essere respinto.
3.2) La ritenuta infondatezza del primo motivo di gravame comporta la reiezione anche del secondo motivo, sostanzialmente diretto ad ottenere una nuova regolazione delle spese di lite (anche) del primo grado di giudizio sulla scorta della dedotta non condivisibilità di tale sentenza e previa riforma della steSS.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio sostenute da parte sia della sig.ra che del AI CP_1 CP_2
devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del petitum) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la steSS impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 167/2022 del Tribunale di Livorno, così Parte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compenso, di
[...] cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
11 3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_2
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compenso, di
[...] cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, Parte_1
ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del OT. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
OT. Marco Cecchi
Il Presidente
OT. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 587/2022
promoSS da:
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Riccardo Tagliaferri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Luca CP_1
Alberto Arinci, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Carretta come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli Avv.ti Marco CP_2
Ferraro e Maurizio Gugliotta, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 167/2022 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Livorno n. 167 del 22 febbraio 2022, resa inter partes nella causa R.G. n. 2825/2019, notificata il 23 febbraio
2023, e conseguentemente accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado dall'appellante, come riportate in parte narrativa dell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni CP_1
contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa: in via principale: respingere
l'appello proposto dal signor avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Livorno n. 167 del 22.2.2022 e questa integralmente confermando, condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa anche del presente grado di giudizio;
in ipotesi impugnata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello proposto, condannare il AI a rilevare indenne la convenuta CP_2 da ogni e qualsivoglia domanda formulata nei suoi confronti da parte dell'attore Parte_1
nell'atto di citazione notificato in data 25.7.2019 con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari di difesa”.
Per la parte appellata : “...con le presenti note richiama integralmente tutte le CP_2
argomentazioni ampliamente svolte in sede di costituzione in giudizio per eccepire
l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto e, quindi, per chiederne l'integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. In ordine alla domanda di garanzia riproposta dall'originaria chiamante , ne censura in ogni caso la CP_1 bontà e la fondatezza in ragione dell'esatta e diligente condotta professionale tenuta dalla dott.SS in occasione del rogito di compravendita per cui è causa”. CP_2
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 167/2022 del Parte_1
Tribunale di Livorno, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dallo stesso sig. nei confronti di , correlata al dedotto Parte_1 CP_1 inadempimento di quest'ultima per aver venduto un bene immobile urbanisticamente difforme rispetto a quello reale.
2 1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dal allegando Parte_1
che:
• in data 25.5.2018 aveva acquistato da un immobile (sito nel Comune CP_1
di Piombino, Località San Rocco, via dell'Olivo n.5), con atto di compravendita a rogito del AI;
CP_2
• al predetto contratto era stata allegata una planimetria del catasto edilizio urbano dalla quale emergeva che il piano seminterrato dell'immobile era costituito da un ampio soggiorno, oltre che da un locale sgombero, una lavanderia, una centrale termica, un WC;
• all'art. 8 del contratto di compravendita era indicato dalla venditrice, in merito al piano seminterrato, che “per il cambio d'uso da artigianale a residenziale di parte del piano seminterrato è stata rilasciata dal Comune di Piombino concessione edilizia in sanatoria n.S/95/11030 (attestazione di abitabilità depositata in
Comune il 23 maggio 2018). Il tutto come meglio risulta anche nella relazione di conformità urbanistica redatta dall'arch. in data 23 maggio Persona_1
2018”;
• dopo l'acquisto aveva invece accertato che la planimetria (allegata alla relazione depositata in Comune dall'arch. era diversa da quella sottoscritta ed Per_1
allegata al contratto di compravendita, riportando un vano adibito a cantina/taverna laddove nella planimetria allegata al contratto risultava invece rappresentato il vano soggiorno;
• tale difformità aveva comportato un'erronea indicazione catastale dell'immobile, con un valore di mercato diverso: il soggiorno al piano seminterrato comportava un'individuazione catastale dell'immobile nella categoria A/7 (villini) mentre la cantina comportava un valore di mercato inferiore rispetto a quello catastale;
• era dunque intenzione del chiedere il pagamento di un importo Parte_1
corrispondente al deprezzamento dell'immobile, da calcolarsi quale differenza tra quanto pagato ed il reale valore dell'immobile stesso tenendo di conto che nel seminterrato non vi era un soggiorno, ma una cantina.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'On.le
Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa, - accertare e dichiarare la difformità tra la planimetria depositata in Comune di Piombino e quella allegata al contratto di compravendita sottoscritto il 25.5.2018 tra il sig. e la Parte_1
sig.ra dalla quale ne deriva la difformità tra quanto venduto e il reale stato CP_1 catastale/urbanistico dell'immobile; - inoltre accertare e dichiarare che nel piano seminterrato del bene oggetto di vendita in luogo di un soggiorno vi è una cantina e a
3 causa di tale differenza il valore commerciale del bene è inferiore rispetto a quello pattuito dalla parti nel contratto di compravendita;
- per l'effetto dichiarare tenuta e condannare parte venditrice sig.ra al risarcimento del danno sofferto da CP_1
parte acquirente sig. consistente nel deprezzamento del bene Parte_1 oggetto di causa da quantificarsi in € 78.475,00 ovvero della somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, se del caso mediante espletamento di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e costituzione di meSS in mora del 30.1.2019”.
1.2) Si era costituita la sig.ra che aveva contestato quanto dedotto da parte CP_1
attrice, in particolare esponendo che:
o il aveva avuto a disposizione tutta la documentazione urbanistica Parte_1 concernente l'immobile che, peraltro, aveva più volte visitato;
o in data 20.2.2018, nel corso di una riunione tenutasi presso l'agenzia immobiliare
(incaricata della vendita) l'arch. aveva informato il CP_3 Per_1 Parte_1 dell'assenza dell'abitabilità del piano seminterrato e del fatto che i locali di detto piano non potevano essere destinati a soggiorno ma solo a cantina o taverna, attesa l'assenza dell'altezza minima di mt. 2,70;
o l'attestazione di conformità urbanistica redatta dall'arch. era stata Per_1 consegnata al notaio, unitamente alla planimetria aggiornata dell'immobile;
o per un mero errore del notaio era stata indicata, nella descrizione del bene contenuta nel contratto, la presenza di un vano soggiorno nel piano seminterrato anziché di una cantina/taverna ed al contratto definitivo era stata allegata la precedente planimetria catastale del bene, recante la dicitura soggiorno laddove, in quella aggiornata redatta dal tecnico e consegnata al notaio, era presente invece la dicitura cantina/taverna;
o era infondata la doglianza dell'attore relativa alla classificazione dell'immobile venduto nella categoria A/7, anche in considerazione del fatto che la classificazione catastale dei vani accessori era quella dei vani principali.
La aveva comunque chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il notaio CP_1
, al fine di essere tenuta indenne in ordine all'eventuale accoglimento della CP_2
domanda attorea.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni eccezione, deduzione e conclusione avanzata dall'attore in via Parte_1
pregiudiziale assegnare termine alla convenuta per chiamare in causa il CP_1
AI affinchè la rilevi indenne da ogni e qualsivoglia domanda formulata CP_2 nei suoi confronti da parte dell'attore nell'atto di citazione notificato Parte_1
4 in data 25.7.2019; Nel merito: respingere tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti enunciati nella presente comparsa di costituzione e risposta, in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa”.
1.3) Autorizzata la predetta chiamata in causa era avvenuta la costituzione anche del AI , che aveva esposto in particolare: CP_2
− di aver correttamente eseguito la propria prestazione professionale;
− di aver fatto affidamento sulle concordi dichiarazioni dei contraenti;
− di non aver mai ricevuto la relazione dell'arch. Per_1
1.3.1) La terza chiamata aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti del AI , in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, CP_2 nell'ipotesi non creduta di accoglimento delle domande formulate dalla Sig.ra CP_1
nei confronti della OT.SS , escludere/limitare il risarcimento ai sensi degli artt. CP_2
1223, 1225 e 1227 c.c. - Con vittoria delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e 96, 3° co., cpc”.
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
▪ le risultanze dell'istruttoria orale, ed in particolare la deposizione dei testi e evidenziavano come il fosse stato informato CP_3 Per_1 Parte_1
“...che per il piano seminterrato bisognava presentare l'attestazione di abitabilità
e che il locale indicato come soggiorno nella planimetria datata 1997 poteva essere destinato solo a cantina/taverna, tenuto conto del fatto che mancava
l'altezza minima di legge”;
▪ i due predetti testi dovevano ritenersi attendibili, a differenza della teste Tes_1
(moglie del , che aveva reso dichiarazioni testimoniali opposte a quelle Parte_1
dei testi predetti.
1.4.1) Il Tribunale predetto aveva pertanto reso la seguente statuizione:
“RESPINGE la domanda di parte attrice. Condanna l'attore a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.800,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia. Erroneità nella valutazione delle prove prodotte in giudizio”, lamentando il fatto che il giudice di prime cure aveva ritenuto che il sig. era stato adeguatamente informato Parte_1
5 in ordine all'effettiva consistenza dell'immobile (con riferimento al piano seminterrato) unicamente in forza del contenuto delle deposizioni di due testi, ma trascurando integralmente le risultanze emergenti dalla documentazione in atti che attestavano come fosse sempre stato indicato (nella proposta di acquisto, nel contratto definitivo, nella planimetria allegata a quest'ultimo) che nel piano seminterrato fosse presente il locale soggiorno;
la prova era inoltre stata ammeSS in contrasto con l'art. 2721 c.c. (stante il valore del contratto superiore ad € 2,58) e
2722 c.c. (in quanto contraria al contenuto di un atto scritto); infine, non era condivisibile l'omeSS considerazione della deposizione della teste Tes_1
2°. “Erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sulla erronea liquidazione delle spese di lite”, contestando la decisione di porre a carico del sig. il carico integrale delle spese in questione. Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, sia la sig.ra che il AI hanno CP_1 CP_2
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno pertanto chiesto la conferma, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, come accennato, il sig. ha Parte_1
contestato la valutazione delle risultanze istruttorie fornita dal giudice di prime cure.
Tale contestazione risulta articolata secondo varie considerazioni:
a) anzitutto, l'appellante ha stigmatizzato la prevalenza attribuita dal Tribunale di
Livorno alle risultanze emergenti dall'istruttoria orale (in particolare le dichiarazioni dei testi e rispetto a quelle attestate dal materiale CP_3 Per_1
documentale in atti;
b) tale prova orale, peraltro, era stata ammeSS in violazione delle prescrizioni codicistiche al riguardo;
c) infine, è stata censurata l'attribuzione di maggiore attendibilità alle dichiarazioni dei testi predetti, rispetto alla teste Tes_1
Tutti tali rilievi sono infondati.
3.1.1) In proposito deve anzitutto rilevarsi come la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non sia affatto improntata ad una valorizzazione delle risultanze delle prove testimoniali a discapito di quelle documentali.
6 A) Il Tribunale di Livorno ha infatti espreSSmente indicato come, in base al materiale documentale in atti, risulti dimostrato che:
→ “...le parti hanno stipulato una proposta irrevocabile di acquisto in data
7/12/2017, avente ad oggetto un immobile descritto come “villa nel Comune di
Piombino,…….piano seminterrato di civile abitazione con grande soggiorno…..”...”;
→ “...in data 25/5/2018 è stato stipulato il contatto definitivo di acquisto dinanzi al notaio dr. , avente ad oggetto l'immobile descritto nel contratto CP_2 preliminare, nel quale la parte alienante ha garantito che “i dati catastali sopra riportati relativi all'unità immobiliare in oggetto e le planimetrie catastali depositate in Catasto ed allegate al presente atto sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti da influire sul calcolo della rendita catastale”. All'art.8 del contratto è riportato che (la parte alienante) dichiara che “per il cambio di destinazione d'uso da artigianale a residenziale di parte del piano seminterrato è stata rilasciata del Comune di Piombino concessione edilizia in sanatoria
n.S/95/11030(attestazione di abitabilità depositata in Comune il 23/5/2018), il tutto come meglio risulta anche dalla relazione di conformità urbanistica redatta dall'arch. in data 23/5/2018 consegnata alla parte Persona_1 acquirente”. All'atto pubblico risulta allegata una planimetria attestante lo stato del bene al 28/11/2017, mentre non è allegata la relazione dell'arch. e Per_1
l'attestazione di abitabilità su menzionata”.
Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto effettivamente sussistente un contrasto tra tali indicazioni e lo stato di fatto dell'immobile, rilevando espreSSmente che “Detta circostanza risulta pacifica, in quanto incontestata dalla , e peraltro supportata CP_1 dalla planimetria che risulta allegata al contratto, datata 28/11/2017, in atti”.
B) In tale ottica, il giudice di prime cure ha invece ritenuto che – incontestata l'inesistenza di un locale qualificabile come “soggiorno” al piano seminterrato dell'immobile in oggetto – il sig. fosse comunque stato messo al corrente di Parte_1 tale effettiva situazione dell'immobile.
In questo senso è stato indicato che:
→ “...le risultanze istruttorie depongono per la consapevolezza da parte attrice della difformità contestata, ed in particolare del fatto che il vano indicato come soggiorno nei contratti in atti è indicato come cantina nella relazione e nella planimetria depositata il 23/5/2018 presso il Comune di Piombino dall'arch. di conformità urbanistica e catastale del bene in oggetto (doc.to 4 di Per_1
7 parte convenuta), con conseguente esclusione del diritto alla garanzia invocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1491 c.c.”;
→ “Come sopra riportato, invero, i testi e hanno riferito che il CP_3 Per_1
fu messo a conoscenza del fatto che lo stato di fatto del bene, ed in Parte_1 particolare l'utilizzo del locale del piano seminterrato, non poteva essere confermato nella relazione di conformità urbanistica da depositare presso il
Comune, stante l'assenza della altezza neceSSria per legge, e che allo stesso fu mostrata la nuova planimetria che risulta poi depositata presso il Comune. Tale risultanza, peraltro non specificamente contestata dall'attore in sede di prima memoria ex art.183 6° co. c.p.c., è idonea a fornire la prova della consapevolezza da parte attrice della difformità denunciata”;
→ “Non vi è motivo, invero, di dubitare della attendibilità dei testi e CP_3
tenuto conto dell'assenza di un interesse degli stessi alla vicenda in Per_1 esame, tenuto conto, quanto all' che l'inadempimento di cui si discute è CP_3
riferito al contratto definitivo e non alla proposta contrattuale predisposta dallo stesso, e, quanto al che il professionista incaricato dalla si è Tes_2 CP_1
limitato ad asseverare la conformità urbanistica del bene, che peraltro non è in discussione tra le parti”;
→ “Diversa è la posizione della teste che può fondatamente ritenersi meno Tes_1 attendibile dei testi menzionati, tenuto conto del legame di familiarità con l'attore,
e dunque della sussistenza di un interesse della steSS a supportare la tesi del coniuge. La deposizione della teste, oltre che dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, appare inficiata anche dalla circostanza, dichiarata nel contratto, che alla parte acquirente è stata consegnata la relazione di conformità urbanistica redatta dall'arch. in data 23/05/2018(v.art.8 del contratto).”. Per_1
C) Risulta dunque come il Tribunale non abbia proceduto ad una valutazione comparativa dell'attitudine probatoria delle diverse fonti probatorie (se non con esclusivo riferimento alle deposizioni dei testi da un lato, e dall'altro) Testimone_3 Tes_1
attribuendo anzi incontestata attitudine probatoria alle fonti documentali (circa la difformità tra la rappresentazione dello stato dei luoghi operata in sede contrattuale rispetto a quella effettiva) ma ritenendo solo che, in base alla prova orale, risultasse confermato che il era a conoscenza di tale difformità. Parte_1
3.1.2) In quest'ottica va poi rilevato come nel caso di specie non si sia trattato di fornire “prova per testimoni” di un contratto, sì da dover prendere in considerazione il valore dello stesso ex art. 2721 c.c. quale criterio discretivo per l'ammissione o meno della prova testimoniale.
8 Il contratto oggetto di causa risulta infatti adeguatamente dimostrato dalla documentazione in atti mentre, si ribadisce, la prova per testi ha ad oggetto unicamente la consapevolezza in capo al sig. dell'effettiva situazione dell'immobile, una volta Parte_1
preso atto che tale situazione è – pacificamente – differente rispetto a quella rappresentata nel contratto.
Analogamente, non si versa nell'ipotesi di prova orale volta a dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto, preclusa dall'art. 2722
c.c., dal momento che la non corrispondenza del contenuto del contratto rispetto alla situazione reale rappresenta proprio il presupposto della domanda attorea e, dunque, la prova non è diretta a contrastare il contenuto del contratto ma solo a dimostrare la conoscenza in capo al dell'effettivo stato dei luoghi (la cui conformazione è Parte_1
ammeSS dallo stesso . Parte_1
Dunque, nessuna inammissibilità è ravvisabile in ordine alla prova orale in questione.
3.1.3) Per quanto poi concerne la prevalenza (in questo caso effettivamente ravvisabile) attribuita dal Tribunale di Livorno alle deposizioni dei testi e CP_3
rispetto a quella della teste va rilevato come tale opzione valutativa del Per_1 Tes_1
giudice di prime cure sia in effetti condivisibile.
A) L'odierno appellante ha argomentato nel senso della sussistenza di profili di inattendibilità in capo ai testi e adducendo che: CP_3 Per_1
− non era condivisibile la valutazione del giudice di prime cure secondo cui il sig. non avrebbe avuto interesse nella causa dato che “l'inadempimento di CP_3
cui si discute è riferito al contratto definitivo e non alla proposta contrattuale predisposta dallo stesso”, atteso che, invece, anche nella proposta contrattuale era indicato che, al piano seminterrato dell'immobile in questione, era presente un soggiorno;
− analogamente doveva rilevarsi che l'arch. “da una parte ha depositato Per_1
(due giorni prima del rogito) un'attestazione di agibilità recante una relazione tecnica e una planimetria ove il locale in questione è individuato quale “cantina”, mentre dall'altra ha fornito al AI rogante l'atto di compravendita una planimetria diversa, ove il locale de quo risulta quale “soggiorno”. E' evidente, anche in questo caso, che il testimone ha interesse alla questione in oggetto”.
B) I rilievi predetti non incidono sull'attendibilità dei testi in oggetto, dovendosi rilevare come gli stessi testi abbiano reso dichiarazioni convergenti senza che constino contatti tra di loro (anche solo a livello di allegazione della parte), mentre l'interesse valorizzato dall'appellante si riferisce ad elementi esogeni rispetto alla fattispecie in
9 esame, in cui nessuna delle parti in causa ha anche solo adombrato profili di responsabilità in capo ai testi predetti sì che, nei loro confronti, l'esito della presente causa risulta del tutto neutro.
Non così può dirsi per la sig.ra che, quale coniuge del sig. Tes_1 Parte_1
risulta presentare quantomeno un interesse di fatto alla risoluzione della causa in senso favorevole al coniuge stesso.
Ciò, peraltro, a prescindere dal carattere dettagliato delle deposizioni rese dai testi e alla cui stregua risulta: CP_3 Per_1
a) in base alla deposizione del teste che: CP_3
a. “l'arch. spiegò al che per il piano seminterrato Per_1 Parte_1 bisognava presentare richiesta di attestazione di abitabilità”,
b. “l'arch. mostrò al sig. la planimetria che viene Per_1 Parte_1
mostrata anche a me e informò il che il locale ivi Parte_1
indicato come soggiorno sarebbe stato soppresso. Confermo anche che il fu informato del fatto che il seminterrato non Parte_1
poteva essere destinato a soggiorno ma a cantina/taverna perché non vi era l'altezza giusta. Aggiungo che io, anche prima della proposta, avevo avvertito il che il vano seminterrato era Parte_1
stato valutato il 40% in meno del valore della civile abitazione perché, nonostante sulla mappa catastale fosse indicato come soggiorno, era comunque un piano seminterrato”;
b) dalla deposizione del teste che: Per_1
a. “Io ero stato incaricato dal figlio di di controllare la CP_1 conformità urbanistica e catastale dell'immobile in oggetto. In particolare, io informai il del fatto che il piano Parte_1
seminterrato aveva altezza inferiore a 2,70 m. e che i locali del seminterrato erano vani abitativi accessori all'abitazione. Informai anche il che per quei locali non c'era l'abitabilità”; Parte_1
b. “io mostrai al sia la planimetria che mi viene mostrata Parte_1
ora sia, a quanto ricordo, la planimetria legata alla pratica di sanatoria depositata in Comune, dove era riportata la dicitura taverna-cantina-soggiorno. Io non gli dissi che il locale definito soggiorno sarebbe stato soppresso ma che comunque avrebbe avuto la destinazione di locale accessorio, taverna-cantina”.
C) Dunque, non sussistendo altre contestazioni mosse al contenuto della valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alle risultanze probatorie
10 disponibili, ed in particolare con riferimento al contenuto delle deposizioni dei testi e deve ritenersi tuttora condivisibile la conclusione tratta dal Tribunale CP_3 Per_1
di Livorno sulla scorta delle deposizioni dei testi predetti.
3.1.4) Il motivo di gravame in esame deve dunque essere respinto.
3.2) La ritenuta infondatezza del primo motivo di gravame comporta la reiezione anche del secondo motivo, sostanzialmente diretto ad ottenere una nuova regolazione delle spese di lite (anche) del primo grado di giudizio sulla scorta della dedotta non condivisibilità di tale sentenza e previa riforma della steSS.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio sostenute da parte sia della sig.ra che del AI CP_1 CP_2
devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del petitum) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la steSS impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 167/2022 del Tribunale di Livorno, così Parte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compenso, di
[...] cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
11 3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_2
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compenso, di
[...] cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, Parte_1
ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del OT. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
OT. Marco Cecchi
Il Presidente
OT. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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