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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7149 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice Relatore dott.ssa Elisa Fazzini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11338/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LAPO MARIANI e dell'avv. COSIMO CAPPELLI, elettivamente domiciliata in Firenze,Via
XX Settembre, 78, presso l'avv. Lapo Mariani
ATTRICE contro
(C.F. TR
, con il patrocinio dell'avv. NICOLA MONTELLA, presso il quale è C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli, Via Kerbaker, 91
CONVENUTA
Oggetto: diritto d'autore pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale, nel merito:
1) Accertare e dichiarare che i prodotti pubblicizzati e commercializzati da CP_1 sul sito web www.artefashionmexico.it nonché sui social networks Facebook e Instagram ad essa associati costituiscono: (i) violazione dei diritti d'autore sulle opere dell'incisione e delle arti grafiche create da artigiani locali su input di ed i cui diritti di sfruttamento economico sono Parte_1 pertanto di titolarità dell'Attrice, (ii) in ogni caso, atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. ai danni dell'Attrice;
2) Accertare e dichiarare che, attraverso il comportamento di cui è causa e meglio dettagliato in atti, si è resa responsabile del compimento di atti di CP_1 concorrenza sleale per denigrazione e parassitaria ex art. 2598 nn.
2-3 c.c. ai danni dell'Attrice;
3) Inibire alla Convenuta ogni ulteriore attività di fabbricazione, esportazione, distribuzione, offerta, pubblicizzazione ed uso in qualsiasi modo esso avvenga, anche attraverso Internet e social networks (Facebook e Instagram), di tutti i prodotti in violazione dei diritti d'autore dell'Attrice sulle opere descritte in narrativa e loro imitazione servile, nonché recanti presunta indicazione d'origine ingannevole, fissando all'uopo una penale di Euro 1.000 dovuta per ogni violazione e/o inosservanza contestata successivamente all'emananda sentenza di condanna;
4) Ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti contestati, ivi compreso il relativo materiale pubblicitario ed inoltre l'oscuramento dei siti/pagine web, in particolare www.artefashionmexico.it, nonché dei social networks (Facebook e Instagram) che pubblicizzano e commercializzano detto materiale;
5) Ordinare di fornire piena informazione relativamente al volume complessivo di tutte le vendite dei predetti prodotti, con indicazione dell'identità dei soggetti coinvolti, nella produzione, esportazione e distribuzione, esibendo altresì la relativa documentazione doganale e in particolare la bolletta doganale di importazione comprensiva delle voci relative al pagamento di dazi, oneri e tutto quanto previsto.
6) Condannare la Convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'Attrice ai sensi degli artt. 158 l.d.a. e 2600 c.c., anche di carattere non patrimoniale, da ritenersi in sentenza secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno o, in difetto, anche secondo equità, con condanna della stessa al pagamento di una provvisionale di importo non inferiore ad Euro 80.000,00.
7) Condannare in ogni caso la Convenuta a restituire all'Attrice tutti gli utili percepiti realizzati con le condotte illecite identificate in narrativa, da liquidarsi in questo giudizio. pagina 2 di 24 8) Disporre la pubblicazione della emananda sentenza, a cura della Attrice e a spese della Convenuta, per almeno due volte consecutive con i nomi delle parti, a caratteri doppi ed evidenziati rispetto al resto del testo, su un quotidiano a tiratura nazionale e su una rivista del settore dell'arredamento che ci si riserva di indicare in corso di causa, nonché la pubblicazione, per almeno sei mesi, del dispositivo della emandanda sentenza sul sito Internet della Convenuta e sui banner che compaiono nella prima pagina di due motori di ricerca italiani noti a livello nazionale;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. Insiste nei mezzi istruttori richiesti”.
CONVENUTA:
“Codesto Ecc.mo Tribunale VOGLIA 1) Accertare e dichiarare l'insussistenza della violazione dei diritti d'autore spettanti a per tutto quanto argomentato in fatto ed in diritto nel presente atto;
Parte_1
2) Accertare e dichiarare l'insussistenza di tutte le fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. dedotte da ed ascritte ad;
Parte_1 TR
3) Per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta da Parte_1
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che si è resa responsabile Parte_1 del compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c ai danni di , CP_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni nei confronti di CP_1 quantificati in € 138.857,4 o nella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa. 5) Con vittoria di spese, diritto ed onorari del presente procedimento da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Chiede l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi.
pagina 3 di 24 Ragioni della decisione
1. con citazione ritualmente notificata in data 22 Parte_1 Parte_1
febbraio 2021, ha convenuto in giudizio TR
, sostenendo che quest'ultima, a partire dal giugno del 2019, ha
[...]
tenuto condotte tutte volte a una generale imitazione dei prodotti ideati da Parte_1
utilizzando pedissequamente gli strumenti di comunicazione social adottati dall'attrice nonché adottando le stesse forme e i medesimi contenuti. Tali attività, precisa l'attrice, sono state già oggetto di un precedente procedimento cautelare dinanzi al medesimo tribunale di Milano.
La stessa rileva infatti che è un progetto imprenditoriale avviato nel 2016, Parte_1
che commercializza, tramite un proprio negozio fisico a Milano, una piattaforma di e- commerce e una rete di altri rivenditori, prodotti di arredamento e decoro per interni, realizzati a mano da artigiani dell'America Latina (Messico in particolare) secondo motivi della tradizione artistico-culturale e religiosa locale, ma rivisitati in chiave moderna in base a criteri individuati dalla fondatrice.
Tale progetto, precisa ha richiesto, dalla sua ideazione nel 2016, due anni Parte_1
di attività di ricerca di artigiani locali, per poter individuare i prodotti da commercializzare e per creare rapporti di fiducia con gli artigiani, nonché costruire una rete di distribuzione europea e creare una piattaforma per la vendita online.
Il successo di mercato è quindi meritatamente arrivato e oggi i prodotti della gamma oltre ad essere commercializzati tramite un sito di e-commerce Parte_1
(www.pinkpampas.com) e ad essere sin dagli esordi massivamente pubblicizzati sui principali social network (Instagram, in primis), sono presenti in negozi di moda e design di elevata gamma e, quanto all'online, sono inseriti anche nel catalogo prodotti del notissimo portale di moda e design di lusso www.luisaviaroma.com.
Dal 10 dicembre 2019, però, la convenuta ha attivato un sito di e-commerce per la vendita in Italia di prodotti di asserita provenienza messicana, in particolare di pagina 4 di 24 oggettistica religiosa (ex voto a forma di cuore, croci in legno, madonne di Per_1
ornati di , cioè miracoli, tipici della cultura messicana). R_
Tali articoli presentano caratteristiche del tutto simili a quelle dei prodotti Parte_1
soprattutto riguardo alle versioni cromatiche e decorative prescelte, rispetto alle numerose varianti disponibili.
In particolare, ha copiato da la combinazione cromatica della CP_1 Parte_1
mano protettiva con iscrizione centrale a forma di cuore raggiante, che presenta uno sfondo azzurro, con un cuore rosso iscritto in una cornice giallo oro.
Anche il cuore sacro raggiante ricoperto di milagros inchiodati sulla superficie, venduto da , è realizzato in legno di colore turchese, secondo una caratteristica CP_1
cromatica ricorrente nella gamma dei prodotti di Parte_1
Così pure il crocifisso intagliato in legno con commercializzato da R_
, è realizzato in una versione dipinta di turchese e in una versione dipinta di CP_1
rosa, colorazioni entrambe presenti nella gamma di Parte_1
Le varianti cromatiche descritte, imitate da , sono frutto di precisi input CP_1
creativi forniti appositamente da agli artigiani dalla stessa selezionati, in Parte_1
modo da realizzare oggetti coerenti con la tradizione locale, ma differenti per alcuni tratti creativi peculiari, quanto a forma e abbinamento cromatico (in particolare l'azzurro acceso brillante per la latta della mano protettiva, il rosa per il legno del crocifisso con il turchese per il legno del crocifisso e del cuore sacro con . R_ R_
È quindi evidente, assume l'attrice, che la scelta di di utilizzare Parte_1
prettamente i colori rosa e turchese per i propri prodotti serviva a differenziarsi rispetto all'offerta già presente sul mercato, proponendo per la prima volta oggettistica tradizionale messicana in varianti cromatiche nuove: la stessa combinazione dei colori rosa e turchese è stata scelta proprio come tratto distintivo del marchio e Parte_1
riproposta anche nel banner presente sul sito web, entrambi registrati.
Non solo, oltre all'imitazione dei singoli oggetti di artigianato, ha ripreso CP_1
l'intera impostazione del progetto generale di Parte_1
pagina 5 di 24 Infatti, la convenuta ha copiato la stessa struttura di presentazione dei prodotti presente nel sito web di con una suddivisione in sei categorie organizzate in Parte_1
altrettanti riquadri (disposti su due file da tre ciascuna) e ha riproposto il posizionamento, già utilizzato da del marchio in alto a sinistra, seguito a Parte_1
destra dalla lista degli ambienti del sito visitabili;
caratteristiche queste che non sono in alcun modo necessarie, né consuete nell'ambito dei siti di e-commerce.
Anche la convenuta, come l'attrice, offre in vendita ciascun oggetto in tre varianti dimensionali (“small”, “medium” e “large”) e ha ripreso alla lettera, tradotta in italiano, la descrizione che abbina ai propri cuori sacri, secondo la quale l'articolo è Parte_1
completo di un gancio con cui può essere appeso al muro.
ha copiato altresì il testo del disclaimer utilizzato da in merito CP_1 Parte_1
all'origine artigianale dei prodotti e dunque alla possibilità che presentino imperfezioni.
Tali prodotti non sono poi realmente di origine messicana, come la convenuta afferma, ma sono verosimilmente realizzati da artigiani in Italia.
La convenuta ha sempre e costantemente attinto al bagaglio di contenuti Instagram di
(sempre disponibile, trattandosi di un profilo commerciale necessariamente Parte_1
aperto) e ha ricalcato un numero davvero imponente di post, senza alcuno sforzo ideativo e senza alcun apporto creativo proprio.
Anche il catalogo / listino prezzi della convenuta ha la stessa impostazione e lo stesso formato del catalogo circostanza che evidenzia una ulteriore condotta Parte_1
imitativa rilevante ai sensi dell' art. 2598, n. 3 c.c., mentre i prezzi dei prodotti di sono particolarmente bassi, verosimilmente a causa della scadente fattura e CP_1
della provenienza non messicana, cosicché la convenuta può risparmiare sui costi.
L'attrice lamenta quindi l'illiceità della condotta della controparte sia sotto il profilo della violazione (plagio e/o contraffazione) dei diritti d'autore di sui Parte_1
prodotti della medesima, in quanto costituenti opere dell'incisione e delle arti figurative protette secondo il disposto dell'art. 2 n. 4 l.d.a., sia sotto il profilo della violazione del diritto d'autore sull'opera multimediale creativa costituita dal sito web dell'Attrice e in pagina 6 di 24 particolare dalla sua homepage www.pinkpampas.com, sia sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile confusoria, denigratoria e parassitaria ex art. 2598 n. 1, n.2 e n.3 c.c.
Sotto tutti i profili evidenziati, ha chiesto al tribunale di inibire alla Parte_1
convenuta ogni ulteriore attività integrante le condotte illecite lamentate, di ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti contestati e di condannare la controparte al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, chiedendo anche la pubblicazione della sentenza.
2. Si è costituita , rilevando l'infondatezza della domanda, in fatto e TR
in diritto, e chiedendone il rigetto.
La convenuta, in particolare, ha evidenziato che il progetto è stato TR
avviato nel 2014 dalla signora , giovane donna di origini messicane la TR
quale, potendo contare sulla conoscenza diretta delle comunità locali, si rivolge direttamente ad alcuni artigiani locali, in particolare a quelli degli stati di Per_3
, , e . Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
Il commercio è stato avviato al dettaglio, in un negozio monotematico sito a Napoli, e riguardava un'ampia gamma di merce in stile messicano, tra cui capi d'abbigliamento e accessori quali borse, bracciali, fasce per capelli e anche ex voto (cuori sacri in legno, latta, metallo, crocifissi con miracoli, mani protettive, teschi, raffigurazioni di Per_9
), tutto realizzato da artigiani messicani.
[...]
Tuttavia, a partire dal mese di giugno 2019, la stessa, non riuscendo più a sostenere le spese per la tenuta del negozio, ha deciso di chiuderlo e dedicarsi esclusivamente all' e- commerce e alla promozione della propria attività tramite il proprio sito internet
“www.artefashionmexico.it” nonché tramite le pagine di social network Instagram e
Facebook.
Osserva poi la convenuta che non è il primo né il solo soggetto che Parte_1
commercializza prodotti di artigianato locale messicano, pur potendo godere di una maggiore visibilità e pubblicità.
pagina 7 di 24 In ogni caso, rileva, ha già proposto un ricorso per inibitoria e sequestro ai Parte_1
sensi degli artt. 156 – 158 e 161 -163 ex L. 22.04.1941 n. 633 e art. 2598 n. 1/3 c.c., e, all'esito del procedimento cautelare, tutte le sue domande sono state respinte, perché ritenute infondate.
Il marchio registrato di (che rappresenta un cuore rosa culminante in una Parte_1
fiamma turchese, sorretto alla base da due mani femminili e recante una targhetta di colore rosa con la scritta non è in alcun modo somigliante ai prodotti di Parte_1
. Al contrario, gli ex voto decorativi venduti da sono del tutto CP_1 Parte_1
simili nelle forme, nel disegno, nei colori e nei dettagli, a tanti altri esemplari venduti nei negozi di accessori o arredamento e di souvenirs in Messico, nonché nei siti web di e- commerce in tutto il mondo (per esempio, il rinomato negozio “La Controparte_2
”, avente sede a Roma e operatività dal 2007).
[...]
I prodotti menzionati sono presenti nel mercato globale in tutte le variazioni e combinazioni di colore, incluse quelle proposte dall'attrice, da prima che la stessa avviasse la propria attività: le varianti cromatiche del rosa e del turchese, dunque, non sono nuove rispetto a quelle della cultura esistente, né è percepibile nei prodotti di
[...]
alcuna rivisitazione originale e personale. Pt_1
Vengono messe in luce anche le differenze tra gli oggetti decorativi venduti dall'attrice e quelli venduti da . CP_1
In particolare, il cuore sacro di presenta una fiamma argentata e i milagros Parte_1
intagliati rappresentano dei cuori, mentre su quello della convenuta la fiamma è di colore rosso e giallo e i milagros raffigurano la Madonna di Per_1
Quanto ai crocifissi, le decorazioni dei milagros intagliati sono diverse, come lo è la tonalità di turchese.
Le mani protettive con iscrizione centrale a forma di cuori raggianti delle due parti, oltre a presentare una rilevante differenza nel disegno e nei colori, si distinguono per la presenza di uno sfondo verde sul palmo della mano e di tre segni gialli e rossi lungo le pagina 8 di 24 dita nel prodotto di assenti invece in quello della convenuta, ed anzi Parte_1
presenti in altri esemplari di mano protettiva nel mercato di riferimento.
Va poi evidenziato, aggiunge la convenuta, che la gamma dei prodotti decorativi di presenta svariate tonalità cromatiche, e non soltanto il rosa e il turchese. CP_1
Pertanto, deve affermarsi che l'attrice non ha fornito alcuna prova dell'originalità e distintività dei propri prodotti.
Con riferimento, invece, al layout del sito internet di , da tempo la convenuta CP_1
ha modificato il layout del proprio sito internet, introducendo uno sfondo di colore nero sul quale sono esposti i principali ex voto commercializzati. Anche in precedenza, tuttavia, il sito era del tutto diverso da quello di salvo che per la parete Parte_1
arredata da ex voto, per la quale però la convenuta aveva scelto di riprodurre lo stile e i colori di quello che era il proprio negozio fisico.
Peraltro, la suddivisione dei prodotti per riquadri è del tutto comune nei siti di e- commerce, così come la vendita di articoli per misure o taglie è comune nel campo del commercio. E lo stesso vale per l'inserimento del disclaimer informativo circa l'origine artigianale dei prodotti, diffuso in tutti i negozi online che vendono oggetti d'artigianato.
Ribadisce, infine, che i propri prodotti sono tutti di provenienza messicana. CP_1
Per tali ragioni, non sussistendo nel caso di specie la fattispecie di imitazione servile, la convenuta sostiene che non può configurarsi nemmeno la fattispecie di concorrenza parassitaria. La convenuta, infatti, avrebbe dovuto indicare le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale e immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale. tuttavia, non ha fornito la prova del fatto che le Parte_1
iniziative di cui si duole siano state adottate da in un momento successivo e CP_1
a breve distanza rispetto alla resistente.
La convenuta, depositando la visura camerale della controparte, rileva infine che l'attrice ha iniziato la propria attività solo in data 1 novembre 2018, pertanto in un momento successivo rispetto ad , e che la stessa non ha mai preso visione dei listini CP_1
pagina 9 di 24 prezzi dell'attrice, listini peraltro strutturati su tabella creata su foglio Excel con le informazioni essenziali organizzate in colonne, per cui non sussistono affatto i presupposti delle condotte illecite lamentate dall'attrice.
, infine, formula domanda riconvenzionale per concorrenza sleale CP_1
denigratoria, ai sensi dell'art. 2598 n.2 c.c., in quanto l'attrice, per il tramite della propria legale, in data 7 aprile 2021, ha inviato una lettera di diffida alla società francese
Showroom SML, principale cliente della convenuta, millantando falsamente l'esistenza di diritti di esclusiva di cui non è affatto titolare. Cosa ancor più grave, sotto la minaccia di intraprendere un giudizio contro tale azienda, l'ha diffidata a distruggere Parte_1
i prodotti di e ad annullare tutti gli ordini ad essa effettuati, facendo CP_1
riferimento alla pendenza di un giudizio in Italia e vantando dei diritti che, allo stato, le sono già stati negati dal tribunale di Milano, con l'unico scopo di ledere la reputazione di dinanzi a uno dei suoi principali rivenditori e quindi di danneggiarla CP_1
economicamente.
La società Showroom SML ha infatti dichiarato, con lettera del 30 aprile 2021, che non intende più dar seguito alla collaborazione con . Pertanto, la convenuta CP_1
chiede che la controparte venga condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, seguiti a tale condotta.
3. La causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria, ed è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa al Collegio, previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparese conclusionali e delle memorie di replica.
4. All'esito dell'esame degli atti e dei documenti allegati, ritiene il Collegio che le domande dell'attrice non siano fondate e che non possano essere accolte per le ragioni di seguito precisate.
4.1. La violazione del diritto d'autore
Sotto il profilo della tutela autorale, sostiene che le opere dalla stessa Parte_1
realizzate sono meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1 della legge n.633 del 22 aprile pagina 10 di 24 1941, e richiama il disposto del successivo art.2 n.4 che fa riferimento alle “opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari [...]”.
Il requisito al quale è subordinata la tutela invocata dall'attrice, in forza della legge richiamata, è il carattere creativo dell'opera e viene generalmente inteso nell'accezione dell'originalità. Perché sia riconosciuto il carattere creativo, è sufficiente quindi che l'opera che si vuol tutelare sia originale, sia in senso soggettivo, come contributo personale dell'autore ed espressione della sua personalità, sia in senso oggettivo, in quanto non costituente copia di opera altrui o comunque già esistente.
In via generale, non è richiesto un livello di creatività particolarmente elevato, ritenendosi sufficiente che l'opera, oggettivamente nuova, rivesta una qualche complessità espressiva, che in caso di disegni e opere grafiche afferisce alla forma esterna in cui si incarna l'idea autorale.
La creatività richiesta per accedere alla tutela autorale non è di livello tale da soddisfare una particolare esigenza di ordine culturale, richiedendosi solo che l'autore abbia compiuto una scelta discrezionale, all'interno di un numero sufficientemente ampio, per dare corpo all'idea, dovendo escludersi solo le forme necessitate dalla funzione utilitaria o totalmente standardizzate.
Vengono quindi in rilievo, ai fini del riconoscimento della tutela, gli elementi di pura fantasia cui è affidata la caratterizzazione grafica.
Deduce l'attrice che il proprio progetto è orientato verso una rilettura di una creatività antica, interpretata secondo i dettami del moderno design di arredo.
In proposito, sembra al Collegio che l'operazione intrapresa da non si Parte_1
discosti dai canoni della tradizione folkloristica messicana e che le forme espressive adottate, soprattutto di matrice religiosa, replichino le caratteristiche degli oggetti votivi di quella antica tradizione. Per quanto esteticamente gradevoli, curati nei dettagli e accattivanti nella loro varietà di declinazioni e combinazioni cromatiche, gli articoli commercializzati da presentano caratteri stereotipati e standardizzati e non Parte_1
pagina 11 di 24 si discostano per soggetto, forma, disegno e colori dai modelli originali della tradizione messicana in circolazione da decenni sul mercato di settore e in vendita sui siti web di e- commerce specializzati in oggetti votivi della tradizione messicana.
In considerazione delle somiglianze e delle affinità che emergono dal confronto con i prodotti reperibili sul mercato, gli articoli decorativi di anche nelle Parte_1
specifiche declinazioni cromatiche rivendicate, non possono godere della tutela autorale, che presuppone l'originalità dell'opera. Deve quindi escludersi il plagio lamentato.
Considerazioni analoghe possono essere svolte anche riguardo ai contenuti del sito web, rispetto ai quali l'attrice lamenta la ripresa dei tratti creativi essenziali del sito
[...]
da parte di . Pt_1 CP_1
4.2. La concorrenza sleale
Anche sotto il profilo della concorrenza sleale, ritiene il Collegio che le condotte descritte in citazione non integrino gli estremi di un illecito rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c.
4.2.1. La concorrenza confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c.
Relativamente alla previsione normativa di cui al n.1 dell'art.2598 c.c., il Collegio osserva che, per gli stessi motivi già illustrati, per i quali si ritiene di dover escludere il plagio/contraffazione, non è ipotizzabile che gli articoli venduti dall'attrice trovino tutela, in quanto gli stessi paiono privi di capacità distintiva e di efficacia individualizzante e non presentano caratteristiche tali da renderli immediatamente riconoscibili quali prodotti provenienti da Tali articoli, in particolare, Parte_1
presentano le medesime peculiarità e riprendono i temi classici dell'iconografia dell'arte tradizionale messicana, apparendo, in questo, simili a tanti altri diffusi sul mercato di settore.
La caratteristica che induce all'acquisto dei prodotti dell'attrice è proprio la forza evocativa di quella tradizione e di quella cultura. Ed è appunto dal fascino di quella tradizione e di quella cultura che vengono attratti gli acquirenti, tanto di Parte_1
quanto di . Chi acquista da quest'ultima non lo fa perché identifica TR
pagina 12 di 24 quei prodotti come provenienti dall'impresa ma perché è interessato a quei Parte_1
particolari aspetti della tradizione messicana.
La documentazione in atti dimostra l'ampia diffusione degli oggetti costituenti espressione dell'arte votiva messicana. Quanto a forme, decorazioni, materiali e colori, i prodotti dell'attrice non si distinguono per caratteristiche proprie, assolutamente peculiari e non appropriabili da parte di concorrenti.
Se il prodotto che si assume imitato non è originale, non può ritenersi integrata la prospettata concorrenza confusoria.
Non è infatti sufficiente dimostrare che un prodotto è imitato fedelmente, se tale prodotto non presenta aspetti formali nuovi rispetto al già noto, poiché l'imitazione è confusoria soltanto in quanto investe gli elementi che presentano carattere di novità e originalità e che, proprio in quanto tali, sono idonei a ingenerare confusione nel pubblico.
Mancano i presupposti per affermare che, prima di nessun altro avesse Parte_1
realizzato quella particolare forma del prodotto e che tale forma sia idonea a rendere tale prodotto riconoscibile come proveniente dalla stessa. Parte_1
Il progetto da quest'ultima portato avanti, come la stessa afferma, è volto alla ricerca e alla valorizzazione di una creatività antica secondo il moderno design d'arredo, al fine di rendere nuovo l'oggetto della tradizione locale reinterpretandolo in chiave contemporanea. Tuttavia, a quanto emerge dagli atti, il frutto della ricerca non ha portato alla realizzazione di un prodotto del tutto originale: le associazioni e le combinazioni di colori e forme ideate da per i propri articoli artigianali ricalcano infatti Parte_1
forme note.
Dai documenti 4, 6, 7, 8 e 9 di parte convenuta, si evince in particolare che l'attrice non
è l'unica a produrre cuori sacri con di color turchese e, in generale, a utilizzare R_
colori quali il turchese e il rosa per realizzare prodotti della tradizione messicana, né che ha adottato forme idonee a rendere gli oggetti realizzati prodotti riconoscibili come provenienti dalla stessa.
pagina 13 di 24 Nella percezione del pubblico, le soluzioni formali adottate da non Parte_1
sembrano assolvere a una specifica funzione distintiva del prodotto, intesa nel duplice senso di differenziarlo rispetto ai modelli simili e di identificarlo come riconducibile a una determinata impresa.
4.2.2. La concorrenza denigratoria e parassitaria ex art. 2598 nn.
2-3 c.c.
Relativamente alle condotte rilevanti ai sensi dell'art.2598 n. 2 e n.3 c.c., l'attrice lamenta una modalità di comunicazione aggressiva e denigratoria adottata sui social a fronte di una semplice richiesta di informazioni avanzata da una giornalista.
L'accusa è relativa a uno scambio di battute avvenuto su Instagram con la giornalista e designer follower di (doc.15 di parte attrice). Peraltro, Testimone_1 Parte_1
nei testi riportati, la polemica appare costruita ad arte. È la stessa giornalista a mostrare di essere di parte, laddove, dopo aver dichiarato: “Ma non sono cose del brand
” alla risposta negativa della convenuta e alla sua affermazione di aver CP_3
scoperto che l'utente è “amica del presunto brand” e che non la sorprende ricevere provocazioni, ribatte di aver “tenuto a battesimo il brand , curando lei Parte_1
stessa “il set dei loro primi shooting”. Dunque la giornalista, a prescindere dall'
“amicizia” con ha avuto un ruolo attivo nella creazione dell'immagine di Parte_1
quest'ultima e sembra pertanto avere interesse a sminuire il valore delle creazioni concorrenti di . CP_1
Nella prospettazione di parte attrice, la convenuta avrebbe falsamente dichiarato di aver iniziato la propria attività prima di Tale affermazione integrerebbe la Parte_1
lamentata denigrazione.
L'assunto è infondato.
Fatta ogni riserva sul carattere denigratorio della dichiarazione di , si osserva CP_1
che la stessa risponde al vero, in quanto è documentata dalle visure camerali in atti. Dal documento 22 di parte attrice, emerge infatti che è attiva Parte_1
dal 1° novembre 2018. ha invece iniziato la propria attività il 13 settembre CP_1
2018 (come da visura allegata quale doc. 1 dalla convenuta e quale doc.7 dall'attrice).
pagina 14 di 24 La circostanza che, con il proprio documento 21, l'attrice abbia provato l'apertura della propria partita i.v.a. nel 2014 non è idonea, di per sé, a smentire l'affermazione della convenuta e, soprattutto, non è idonea a fornire supporto all'accusa di concorrenza sleale per denigrazione.
Relativamente alla concorrenza parassitaria, era già stato richiamato in sede cautelare l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale che attribuisce rilievo a condotte che, pur consistendo in atti in sé leciti ove singolarmente considerati, se riguardate nel loro complesso possono risultare contrarie ai principi della correttezza, in quanto finalizzate ad approfittare parassitariamente degli sforzi di accreditamento commerciale del concorrente.
In quella sede, era stato ribadito che l'imitazione di quasi tutto quello che fa un concorrente, specie se “sincronica”, cioè attuata in un unico momento, pressoché in contemporanea, anche ove non produca effetti confusori sull'origine imprenditoriale dei beni, consente all'imitatore di approfittare, senza alcuno sforzo di studio di marketing e costo di pubblicità, delle onerose attività compiute dall'imitato per conquistare una fetta di mercato a vantaggio dei propri prodotti ed è, pertanto, illecita.
Sotto tale profilo, era stata tuttavia esclusa l'illiceità della condotta di , alla CP_1
quale veniva rimproverato di aver copiato la stessa struttura di presentazione dei prodotti presente nel sito web di con una suddivisione in sei categorie organizzate Parte_1
in altrettanti riquadri, con un banner del proprio sito che raffigura un ambiente decorato nello stile delle case messicane, così come quello di Anche in questa sede, Parte_1
l'attrice lamenta che offre in vendita ciascun oggetto in tre varianti CP_1
dimensionali (“small”, “medium” e “large”), così come fa anche Parte_1
riprendendo alla lettera, tradotta in italiano, la descrizione che abbina ai Parte_1
propri cuori sacri e copiando il testo del disclaimer utilizzato da in merito Parte_1
all'origine artigianale dei prodotti e dunque alla possibilità che presentino imperfezioni.
Già in sede cautelare, era stato messo in luce che, perché possa ritenersi integrata la fattispecie della concorrenza parassitaria e perché possa quindi ritenersi illecita la pagina 15 di 24 condotta della resistente, estrinsecantesi attraverso tali modalità di presentazione dei propri prodotti, occorre “che sia dimostrata una forma di sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui”, ma che “un siffatto sfruttamento non è ipotizzabile quando il lavoro e la creatività altrui consistono in iniziative, idee, atti che sono comuni sul mercato, già noti, perché già realizzati da altri in precedenza”; infatti, “quanto alla presentazione dei prodotti sul proprio sito”, aveva contestato, come CP_1
contesta oggi, la novità della suddivisione dei prodotti per riquadri, poiché sui siti di e- commerce è ampiamente diffusa la prassi di suddividere gli articoli in vendita per riquadri disposti per categorie. Era stato comunque sottolineato che la pagina iniziale del sito www.artefashionmexico.it presentava, diversamente dal sito di un Parte_1
layout “mobile” ossia più banner pubblicitari: “una prima schermata raffigurante una donna, un uomo ed un bambino vestiti con capi di abbigliamento di stile messicano, una seconda schermata, raffigurante una stanza ornata con tutti gli articoli decorativi commercializzati dalla resistente, ed infine una schermata raffigurante un uomo di spalle ed il ritratto dell'artista ” (si veda l'ordinanza cautelare del 5 gennaio Persona_9
2020). Inoltre, era stato ribadito che, anche la tecnica di marketing di commercializzare il “cuore sacro” nelle tre varianti “small”, “medium” e “large” non presenta connotati di novità, non costituendo la vendita di prodotti per misure una peculiarità di Parte_1
poiché si tratta di una pratica molto diffusa nell'ambito commerciale.
Infatti, in relazione a tale aspetto, aveva prodotto un estratto dal sito internet CP_1
di “La casa di Frida arte y tradiciòn de Mexico”, dal quale risultava la vendita, da parte di quest'ultima, di cuori sacri nella dimensione “piccola” “media” e “grande”.
Infine, in relazione all'accusa di aver copiato persino il disclaimer utilizzato da
[...]
per informare sull'origine artigianale dei propri prodotti, la resistente aveva Pt_1
dimostrato che tale disclaimer è diffuso anche su altri siti commerciali che vendono prodotti di artigianato messicano, allegando un estratto del sito “MexDecor” che ne riportava uno uguale.
pagina 16 di 24 In questo giudizio, al fine di dimostrare che, effettivamente, la convenuta tiene una condotta integrante concorrenza sleale parassitaria, perché “costantemente impegnata nella riproposizione dei prodotti e delle attività di tanto da volerne Parte_1
diventare quasi 'un clone'.”, l'attrice ha depositato in atti, quale documento 26, una scheda comparativa che costituirebbe la prova dello sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività di Parte_1
L'analisi di tale documento, tuttavia, a parere del Collegio, non conduce alla conclusione prospettata dall'attrice, cioè alla prova che riproduce, in CP_1
maniera costante e professionale, immagini e post imitanti quelli precedenti di
[...]
Si tratta infatti di immagini che vengono proposte da - in taluni Pt_1 CP_1
casi - a distanza di anni rispetto alla loro pubblicazione da parte di come Parte_1
per l'ex voto con colombe turchesi (pag. 2 del doc.26 citato), per le sirene (peraltro diverse) appese a piante di gelsomino (pag. 7 del doc.26), per l'allestimento della tavola natalizia (pag. 23 del doc.26) e per la foto raffigurante una tessitrice della tradizione messicana (pag. 35 del doc.26).
In tali casi, inoltre, non ci si trova mai di fronte alle stesse immagini, ma soltanto a immagini diverse aventi lo stesso soggetto.
A titolo di esempio, possono essere riportate le immagini della tavola natalizia, pubblicate rispettivamente il 25 dicembre 2017 da e il 15 novembre 2020 Parte_1
da : CP_1
pagina 17 di 24 In altri casi, il doc. 26 dell'attrice riporta soggetti che dovrebbero presentare somiglianze soltanto per l'imitazione del RAL di colore, come alla pag.3:
Controparte_4
o, ancora, si lamenta la pubblicazione da parte di (pag. 15 del doc.26) CP_1
dell'immagine di una gerbera rosa ad appena un giorno di distanza dalla pubblicazione dell'immagine dello stesso soggetto floreale da parte di senza considerare Parte_1
pagina 18 di 24 che, in realtà, non è il fiore il protagonista della foto, bensì una ciotola con sirena in un caso ( e uno specchio nell'altro ), come si evince dalle Parte_1 CP_1
immagini che seguono:
Per tutte le immagini proposte nel documento 26, può affermarsi che, vendendo entrambe le parti prodotti della stessa tipologia, molto simili perché replicanti modelli della medesima antica tradizione votiva messicana, il ripresentarsi di soggetti analoghi caratterizzati dagli stessi colori e da forme simili non stupisce. Va precisato, anzi, che non viene riscontrata la pedissequa imitazione dei prodotti della concorrente ed è pertanto da escludersi il sistematico sfruttamento del lavoro e della creatività altrui che costituisce il nucleo della concorrenza sleale parassitaria.
Quale ulteriore condotta censurabile, rilevante ex art. 2598, n. 3 c.c., l'attrice lamenta la copiatura “pressoché integrale” del proprio catalogo / listino prezzi. Sostiene infatti che i listini ON si presentano con la stessa impostazione e lo stesso formato del catalogo / listino prezzi consistente in una tabella creata su foglio Excel, Parte_1
con le informazioni organizzate in colonne recanti una titolazione sostanzialmente identica.
pagina 19 di 24 Tale circostanza sarebbe dimostrata dal documento 18 di che riporta i due Parte_1
cataloghi a confronto e del quale viene mostrato qui di seguito un estratto.
Il Collegio ritiene che l'assunto non sia fondato.
Un listino prezzi deve necessariamente contenere l'indicazione del prodotto e del prezzo. Inoltre, se tale prodotto viene venduto in misure diverse (piccolo, medio e grande), sembra ovvio che debba essere indicato il prezzo relativo ad ogni misura.
Che venga rappresentato anche l'oggetto è poi indispensabile per poter identificare il prodotto al momento dell'acquisto.
Considerato che le due imprese vendono la stessa tipologia di prodotti, è inevitabile che i cataloghi presentino delle somiglianze anche se, per struttura e colore sono differenti.
Pertanto, alla luce delle risultanze documentali, non può reputarsi integrata, sotto questo aspetto, l'ipotesi prevista dall'art.2598 n.3 c.c. pagina 20 di 24 5. La domanda riconvenzionale di CP_1
La convenuta ha formulato nei confronti dell'attrice domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni che, assume, le sono derivati da una diffida di Parte_1
Quest'ultima, infatti, ha inviato il 7 aprile 2021 una lettera di diffida alla società francese
Showroom SML, principale cliente della convenuta, vantando dei diritti esclusivi sulla produzione di oggetti artigianali messicani, nonostante il tribunale di Milano si fosse già pronunciato al riguardo, rigettando il ricorso proposto in via di urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dalla stessa a tutela di quei medesimi diritti. Parte_1
Ritenendo che l'unico scopo dell'invio della diffida fosse quello di ledere la reputazione della convenuta dinanzi a uno dei suoi principali rivenditori e quindi di danneggiarla economicamente, chiede la condanna dell'attrice al risarcimento del danno, CP_1
accusando la concorrente di scorrettezza e slealtà commerciale.
Come risulta dal doc.14 di parte convenuta, nella diffida inoltrata alla Showroom SML, dichiarava testualmente: Parte_1
“We have now the proven certainty that you are in collaboration with the Italian company , because you are sharing the below identical pictures TR
recently posted both on their Instagram profile and on their website […].
It is certainly important for You to know that our Client has already started a lawsuit in
Italy against ON Mexico due to the many infringing and imitative conducts which are seriously putting at risk the integrity and the economic value of Pink Pt_1
intellectual property rights, brand identity, investments and of all the economic and financial efforts our Client made over the years to achieve a strong reputation on the market.
Therefore, in light of the above and in order to avoid a same dispute in France involving your Company as distributor of infringing products, we are instructed to and do hereby demand you to:
pagina 21 di 24
immediately cease and desist from any further promotion and / or commercialization of all the infringing products as above identified and of any other product infringing collection, both offline and online;
Controparte_5
immediately remove all advertising, promotional or marketing material in your possession, custody or control which relates to any infringing products;
destroy at your expense any stock of inventory of infringing products, providing this
Firm with appropriate evidence thereof;
cancel all the eventual orders already collected about the infringing products as above identified, providing this Firm with appropriate evidence thereof;
provide us with detailed information regarding the source from which you obtained the infringing products […] In the event of default, or in the event of a delaying or unsatisfactory response, our Client reserves the right to bring action before the competent Judicial Authorities without further notice”.
È stato dimostrato che, in conseguenza di tale diffida, la società Showroom SML, ha inviato ad , in data 30 aprile 2021, una lettera con la quale le comunica che, CP_1
onde evitare ogni tipo di problema, non intende più dar seguito alla collaborazione con la stessa (doc.15 di parte convenuta).
Ritenendo la condotta dell'attrice denigratoria, ai sensi dell'art. 2598 n.2 c.c.,
lamenta un danno patrimoniale, per l'interruzione dei rapporti di CP_1
collaborazione con la Showroom SML dal mese di aprile 2021, con una perdita in prospettiva pari a € 46.285,80 annuali (tra i mesi di febbraio 2021 e marzo 2021, erano stati effettuati dei pagamenti per l'acquisto di merce da parte della società francese per un totale di € 7.714,30), come documentato dalle fatture dalla stessa allegate (doc.16).
pagina 22 di 24 Quindi chiede la condanna della controparte al pagamento, a titolo CP_1
risarcitorio, dell'importo complessivo di € 138.857,40, assumendo di aver perduto un introito mensile di circa € 3.857,15, pari ad € 46.285,80 annuali, per un totale quindi di €
138.857,40 nell'arco di tre anni, che rappresentano la durata media dei rapporti commerciali nel proprio settore.
A tale importo, andrebbe sommato il danno d'immagine subito dalla convenuta, nella misura ritenuta congrua dal tribunale.
La domanda non può essere accolta.
Rileva infatti il Collegio che, a prescindere dalla circostanza che la sola produzione di due fatture non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dell'ingente danno lamentato, in realtà, manca la prova che il rapporto fra la convenuta e la Showroom SML si sia effettivamente interrotto. Al riguardo, la parte attrice ha infatti prodotto documentazione che smentisce la tesi della convenuta.
Si tratta di un post, datato 5 giugno 2021, in cui la società francese CP_6
pubblicizza sul proprio profilo Instagram i prodotti ex voto riconducibili ad CP_1
e ringrazia i propri clienti per i numerosi ordini ricevuti. Anche il 28 agosto successivo, sullo stesso social network Instagram, contemporaneamente, e su entrambi i profili, quello di e quello della società francese, viene postata una nuova foto con la CP_1
scritta “nouvelle collection ex votos” (doc.31 di parte attrice). Dunque non risponde al vero che i rapporti fra le due società si sono interrotti dopo la diffida di e Parte_1
nessun danno, né patrimoniale, né d'immagine, sembra aver sofferto la convenuta a seguito dell'iniziativa assunta dall'attrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche la domanda della convenuta deve essere respinta.
6. Le spese di lite
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà. La restante metà, da distrarsi in favore dell'avv.
Nicola Montella, antistatario, dovrà essere rifusa dall'attrice alla convenuta nella misura pagina 23 di 24 liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base al valore (indeterminabile) della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
e sulla domanda riconvenzionale di Controparte_7 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, TR
così provvede:
- respinge le domande dell'attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta
- condanna l'attrice a pagare in favore della convenuta le spese di lite, nella misura della metà, liquidata in € 5.430,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di per rimborso spese forfetario, e accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Montella, e compensa la restante metà fra le parti.
Così deciso in Milano il 26 settembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Anna Bellesi Silvia Giani
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