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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 880/2020
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 29.5.2020, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Schio (VI), Via Largo di Tovel n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico
Viero, Simone Veronese e Luca Scanferlato;
appellante
contro
C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala e Paola Strada;
1 appellata
e
Controparte_2
(C.F. e P.IVA , in persona dei Commissari liquidatori pro
[...] P.IVA_4
tempore, con sede in Via Btg. Framarin n. 18; CP_2
appellata contumace
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassette di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 2267/2019 emessa il 25.10.2019 e pubblicata dal Tribunale di
Vicenza in data 5.11.2019, R.G. n. 329/2015.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“In via pregiudiziale
1. Rilevata, ai sensi dell'art. 23 L. n. 87/1953, la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, dedotta in atti, con riferimento all'art. 3 del D.L. n. 99/2017, per violazione degli artt. 3, 24, 47, 117 della Costituzione, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale previa sospensione del procedimento in corso.
Nel merito
2. Accertato e dichiarato, che, con riferimento al contratto di conto corrente n. 8046/21 (poi n.
8046) e di finanziamento/anticipo regolati sul suddetto conto corrente la ha applicato: CP_2
- interessi passivi anatocistici;
- interessi in misura superiore ai tassi soglia ed aventi, pertanto, carattere usurario;
2 - altri eventuali addebiti e/o irregolarità contabili non concordati e/o comunque non conformi alla disciplina di legge (commissioni di massimo scoperto, spese ecc.);
ricalcolarsi, in conformità alla normativa di legge, il saldo finale (alla data del 21.11.2006) del suddetto conto corrente e, per l'effetto, condannarsi la soc. quale Controparte_3
cessionaria della soc. (ora in liquidazione coatta Controparte_4
amministrativa) a rifondere/restituire alla soc. per le causali descritte in atti, tutte le Parte_1
somme indebitamente trattenute e/o richieste in pagamento all'attrice, nell'ammontare che sarà
esattamente accertato in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturati dalle date dei singoli ingiustificati addebiti/trattenute o, subordinatamente dalla messa in mora o, in ulteriore subordine, dalla domanda (ex art. 1284 IV comma c.p.c.) sino al saldo effettivo.
3. Spese e competenze, anche di C.T.U. e CTP (all. M) relative al doppio grado del giudizio
(compresa la conclusa procedura di mediazione) integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria subordinata
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinarsi alla soc. – in liquidazione Controparte_4
coatta amministrativa e/o alla soc. di esibire in giudizio tutta la Controparte_3
documentazione (contratto di apertura di conto corrente, contratti di finanziamento/anticipi,
estratti di conto ed estratti conto scalari) relativa al rapporto di conto corrente n. 8046/21 (poi n.
8046) aperto nel 1986 dalla soc. (poi Controparte_5
CP_ divenuta con la soc. Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ed estinto il Parte_1
21.11.2006.”
3 Per l'appellata Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt.
342 e 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
-respingere l'appello avversario e tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'appellata sentenza n. 2267/2019 emessa dal Tribunale di Vicenza – Dott. Silvano
Colbacchini il 5/11/2019.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le istanze ex adverso formulate;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, come previsto dal D.M. 55/2014 s.m.i..”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.1.2015, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Vicenza chiedendo il ricalcolo del saldo di conto corrente n. Controparte_4
8046/21 (poi n. 8046), previo accertamento dell'applicazione di interessi passivi anatocistici ed usurari, nonché degli ulteriori addebiti e/o irregolarità contabili non concordati e/o comunque non conformi alla disciplina legale, e per l'effetto la condanna della alla restituzione delle CP_2
somme indebitamente trattenute, oltre agli interessi legali, moratori, ed alla rivalutazione monetaria, maturati dalle date dei singoli addebiti. Esponeva di aver incaricato un consulente finanziario di eseguire una verifica contabile su detto rapporto di conto corrente, aperto nel 1986
4 presso la filiale della convenuta sita in Schio (VI) ed estinto nel novembre 2006, e sui rapporti di finanziamento/anticipi regolati in conto, all'esito della quale erano emersi l'addebito di interessi passivi anatocistici e l'applicazione di condizioni di usura. Sulla scorta di tali presupposti, aveva notificato istanza di mediazione ma la non aveva partecipato. CP_2
Costituitasi, la convenuta eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione della ripetizione di qualsiasi addebito effettuato prima del 14.10.2004 (dieci anni prima della data di notifica alla
Banca della domanda di mediazione), nonché la decadenza delle contestazioni ex art. 1832 c.c. a causa della tardività delle stesse, concludendo, nel merito, per il rigetto di ogni pretesa attorea in quanto infondata.
Esaurito lo scambio delle memorie istruttorie, il primo giudice disponeva l'esperimento di una c.t.u. contabile;
tuttavia, essendo frattanto stata posta Controparte_2
coatta amministrativa con D.L. 99 del 25.6.2017, all'udienza del 23.2.2018 il Tribunale dichiarava l'interruzione del procedimento.
La causa veniva riassunta dall'attrice ex art. 303 c.p.c. sia nei confronti di
[...]
sia di quale Controparte_7 Controparte_3
cessionaria dei rapporti della Banca convenuta.
amministrativa, costituendosi, eccepiva Controparte_7
l'improcedibilità della domanda avanzata nei suoi confronti, ed al tempo stesso chiedeva l'estromissione di in quanto non legittimata passiva, ed in ogni caso il Controparte_3
rigetto delle pretese attoree.
costituendosi a propria volta, contestava la propria carenza di Controparte_3
5 legittimazione passiva, affermando che il rapporto, da tempo estinto, tra l'attrice e la cedente non era stato oggetto dell'intervenuta cessione. Nel merito, aderiva alle conclusioni già espresse dalla
CP_2
All'udienza del 25.6.2019 la causa, ritenuto dal giudice non più necessario l'esperimento di c.t.u.
contabile, era trattenuta in decisione: con sentenza n. 2267/2019 emessa il 25.10.2019, il
Tribunale di Vicenza dichiarava improcedibile la richiesta attorea avanzata nei confronti di e rigettava la domanda Controparte_7
nei confronti di in quanto ritenuta non legittimata passiva (recte non Controparte_3
titolare del rapporto).
Analizzate le questioni pregiudiziali sollevate dalle convenute, il Tribunale ha escluso che il conto corrente oggetto della controversia, estinto nel 2006 e quindi in epoca antecedente alla data del contratto di cessione di taluni rapporti delle c.d. banche venete a Controparte_1
(26.6.2017), potesse essere considerato un rapporto inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria, e dunque rientrare nel “perimetro di cessione” di cui all'art.
3.1.1b.vii. del
D.L. 99/2017, includente “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese
legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con
azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano
aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. 'Incentivi Welfare (di seguito il 'Contenzioso Pregresso') nonché
i relativi fondi”, riconducibili pur sempre all'ambito delle “passività incluse” per come definite nel medesimo testo: ne ricavava, da un lato, l'improcedibilità delle richieste avanzate nei confronti di in quanto sottoposta alla procedura concorsuale Controparte_4
6 della liquidazione coatta amministrativa, e, dall'altro, l'infondatezza delle questioni sollevate contro per difetto di legittimazione passiva. Controparte_3
Avverso la sentenza ha proposto appello impugnando la decisione del Tribunale di Parte_1
Vicenza sulla base di tre motivi coi quali:
a) ha indicato questione di legittimità costituzionale della disciplina contenuta all'art. 3 del D.L.
n. 99/2017 per violazione degli artt. 3-24-47 Cost. e art. 1 del protocollo addizionale C.E.D.U.,
già proposta in sede di comparsa conclusionale del procedimento di primo grado, ritenendo discriminatoria la differente regolamentazione, da parte di detta norma, dei crediti avverso le c.d.
banche venete (alcuni transitati al cessionario, altri esclusi), nonché tra i creditori delle banche cedute ed i creditori di qualsiasi altra banca (nei cui confronti si applicano le regole generali di cui all'art. 58 T.U.B.);
b) ha contestato la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
poiché, trattandosi di titolarità passiva del rapporto oggetto di causa, e non di legittimazione passiva, non si trattava di verificare la legittimazione a contraddire ma il subentro nella posizione giuridica oggetto di causa, e dunque, se per effetto della cessione intercorsa, avesse la CP_3
titolarità del rapporto medesimo. Ha dunque rilevato l'omessa specificazione degli elementi giuridici secondo i quali l'operazione di cessione intervenuta tra le appellate non sarebbe un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, osservando che le note emesse da Banca d'Italia
“La crisi di Veneto Banca S.p.A. e utili a chiarire la ratio della Controparte_4
disciplina di cui al D.L. 99/2017, al punto n. 2 della Sezione II, configurano espressamente il trasferimento di un compendio aziendale comprendente gran parte delle attività e delle passività
della cedente, con una previsione residuale delle poste escluse, così come normato dall'art. 3 del
7 D.L. 99/2017, confermando l'intenzione del legislatore e della volontà delle parti di realizzare la cessione dell'insieme di attività e rapporti che – complessivamente considerati – costituivano un vero e proprio ramo d'azienda, escludendo la sussistenza di ostacoli all'applicazione della disciplina civilistica generale, in assenza di deroghe esplicite (tassativamente previste nel citato
D.L., e riferite eccezionalmente alle controversie sorte successivamente alla data di cessione,
anche se relative ad atti e fatti di data antecedente, e dunque tutti giudizi civili già pendenti alla data del 26.6.2017 non interessanti gli azionisti e gli obbligazionisti delle banche in liquidazione coatta amministrativa). Per tal motivo, analizzato il contratto di cessione del 26.6.2017 alla luce di dette considerazioni, è secondo l'appellante errata l'interpretazione fornita dal Tribunale che ha condotto a dichiarare il difetto di legittimazione passiva di dal Controparte_1
momento che le controversie pregresse oggetto della cessione risultano distinte e autonome dalle altre attività e passività incluse: nel determinare l'ammontare della garanzia concessa dallo Stato,
osserva l'appellante, sono stati presi a riferimento tutti i contenziosi esistenti alla data della cessione risultanti dalla documentazione contabile, senza scomputare quelli riferiti ai rapporti già
esauriti/estinti. Privo di pregio, secondo l'appellante, è altresì il c.d. secondo atto ricognitivo del contratto di cessione del 26.6.2017, poiché avente solo efficacia vincolante interna tra le parti sottoscriventi in quanto finalizzato a delimitare e precisare l'ambito delle rispettive responsabilità;
c) nel merito, rilevato che dopo la riassunzione della causa il Tribunale non ha dato seguito alla c.t.u. che in precedenza aveva disposto, ha riaffermato la necessità dell'esame peritale al fine della esatta ricostruzione del saldo del conto e della determinazione degli importi illegittimamente addebitati nel corso del rapporto a titolo di interessi anatocistici, usurari, ovvero di commissioni di massimo scoperto;
in via istruttoria ha altresì domandato che sia ordinato ex
8 art. 210 c.p.c. alle appellate l'esibizione di tutta la documentazione inerente al rapporto di conto corrente oggetto della controversia.
si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1
gravame ex art. 342 c.p.c., ed ha affermato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante, la correttezza della decisione del Tribunale e l'inammissibilità delle istanze istruttorie richieste da
[...]
, pur regolarmente citata, è Controparte_8
rimasta contumace.
Con ordinanza 28.6.2023, ritenutane la necessità, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria disponendo c.t.u. contabile, ed assegnando al consulente il seguente quesito: “Il C.t.u., letti gli
atti e i documenti di causa, acquisita, nel rispetto del contraddittorio, ogni documentazione utile
ai fini della risposta al quesito: 1) Descriva le condizioni economiche che regolavano il rapporto di conto corrente n. 8046/21 aperto dall'appellante presso Controparte_4
nel 1986 e chiuso il 21.11.2006 e le eventuali modifiche intervenute in corso di rapporto;
2)
Verifichi, in particolare: i) se vi sia stata capitalizzazione degli interessi debitori;
in caso positivo
operando distinti conteggi delle somme addebitate anteriormente e successivamente alla
delibera CICR 9.2.2000 e specificando se la capitalizzazione post delibera CICR abbia costituito
oggetto di espressa pattuizione nel rispetto dell'art. 2 della delibera (Cass. 9140/2020); ii) se gli
interessi debitori originariamente pattuiti e/o concretamente addebitati in corso di rapporto,
abbiano ecceduto la soglia usuraria, in caso positivo quantificandone l'ammontare e
rideterminando il saldo del conto, in caso di accertata usurarietà originaria mediante espunzione di ogni addebito a titolo d'interesse, in caso di usurarietà sopravvenuta mediante
9 riduzione entro soglia degli interessi addebitati alla correntista. Ai fini della verifica dell'usurarietà il C.t.u. tenga conto del c.d. effetto anatocistico (Cass. 33964/2022); 3) descriva
le condizioni contrattuali regolanti la commissione di massimo scoperto e/o altre commissioni e oneri quantificando l'entità delle somme per tali titoli addebitate alla correntista;
4) accerti le
rimesse solutorie effettuate oltre il termine decennale di prescrizione decorrente dalla presentazione dell'istanza di mediazione (doc. 82 appellante, a tal fine operando due distinti conteggi, l'uno sul saldo contabile risultante dagli estratti conto bancari, l'altro sul saldo c.d.
'riclassificato' (Cass. 7721/2023); 5) ridetermini il saldo contabile del rapporto in base alle
verifiche ed alla stregua dei criteri suindicati, e l'ammontare dell'eventuale credito restitutorio
della correntista, che non risulti estinto per prescrizione. 6) provveda, per ogni ipotesi indicata dal quesito, ad elaborare relativo prospetto contabile”.
Viste le difese delle parti, con successiva ordinanza del 23.5.2024, la Corte invitava “il consulente nominato a rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza 28.6.2023 – tenendo altresì conto delle osservazioni espresse dall'appellante con note di data 6.7.2023 - sulla base della
documentazione acquisita e di metodologia che risulti tecnicamente corretta, precisandone
eventualmente i limiti (ad esempio, potrà fare ricorso al c.d. metodo sintetico per i periodi per i quali siano presenti i soli estratti conto “scalari” al solo fine di individuare gli addebiti che
anche tale documentazione consente di verificare, indicando poi se e quali limiti di attendibilità
del ricalcolo questo comporti) e nel rispetto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità
per i casi di documentazione parziale”, assegnando un nuovo termine per il deposito dell'elaborato peritale.
Nel termine del 12.12.2024 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti
10 hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata in ordine a ciascun motivo d'appello di inammissibilità per violazione dell'art. 342
c.p.c.: l'indicazione dei motivi d'appello non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, tale indicazione può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame (Cass., sent. (Cass. civ., n. 2537/2016;
n. 16422/04). Nella specie, l'esposizione svolta nell'atto introduttivo del presente giudizio – nell'articolazione di ciascun motivo e nel suo complesso – consente senz'altro l'individuazione delle doglianze di gravame sollevate, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
Priva di fondamento, specie nella presente fase, si rivela altresì l'eccezione d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata costituita, atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione -
come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. 15786/21). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis cpc e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.,
11 udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento: la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. 37272/21).
Nel merito, l'appello è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
Il secondo motivo di gravame è fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento del primo, rendendo irrilevante la questione di legittimità costituzionale suggerita con riguardo alla normativa speciale che ha regolato la cessione dei rapporti delle c.d. banche venete.
Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia escluso la legittimazione passiva sostanziale di con riguardo al conto Controparte_3
oggetto di causa, acceso nel 1986 e chiuso nel 2006, e quindi prima della cessione in massa di rapporti ad conseguita alla sottoposizione di a Controparte_3 Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa.
Il Tribunale ha infatti ricostruito la disciplina assunta dalla predetta cessione concludendo, con riguardo ad un caso quale quello di specie, nel quale il contenzioso era stato instaurato prima della cessione, nel senso che il Contenzioso pregresso che viene ad essere incluso fra le “Passività
Incluse” è solo quello relativo alle “Attività Incluse” ovvero quello relativo a beni, cespiti e
Co rapporti funzionali all'esercizio dell'attività bancaria (e come tali ceduti a ), tale non essendo quello relativo ad un rapporto già estinto prima della sottoposizione di Controparte_4
alla procedura concorsuale.
L'odierna appellante ritiene, al contrario, che l'orientamento da seguire sia quello che include tra le passività cedute ad anche i rapporti già chiusi prima della cessione i cui Controparte_3
giudizi, come nel caso in esame, fossero già pendenti alla data della cessione.
12 In questo senso si è in effetti più volte espressa l'intestata Corte ed il Collegio, in attesa che si pronunci il giudice di legittimità, non ritiene vi siano motivi per rivedere l'orientamento esposto.
Come è noto, non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Controparte_3
c.d. banche venete secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli espressamente indicati nel d.l. 99/17 e nel contratto di cessione d'azienda
26.6.2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, con d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Veneto Banca S.p.A., nonché le Controparte_4
modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle
Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c)
dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...” e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in
13 deroga all'articolo 2741 del codice civile: …c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività…”.
Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”.
In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, del DL n. 99/2017, sopra riportati,
dunque, in data 26 giugno 2017 ha stipulato con Controparte_10 [...]
il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” Controparte_3
formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa ai fini della definizione del perimetro della cessione,
Co si legge all'art. 1.1.1.: “il presente contratto viene perfezionato per l'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici di e di VB , il tutto come meglio precisato CP_11
dettagliato nel successivo articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai fini del presente contratto come l'”Insieme Aggregato”…”; e l'art. 3 così dispone, per quanto qui interessa: “… 3.1.1.
L'insieme aggregato è composto dei seguenti beni alla data di esecuzione, i quali rappresentano per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo di azienda bancaria…”, cui fa seguito l'indicazione del criterio per distinguere le attività e le passività incluse da quelle escluse, contenuta nell'art. 3.1.2.
Con riferimento al “Contenzioso Pregresso”, si legge che fanno parte dell'insieme aggregato:
“…(vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA …” con la previsione di chiusura secondo cui: “… Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività incluse,
Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto
14 di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme
Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti…”
La presente controversia è inequivocabilmente sussumibile nella categoria prevista dall'art. 3.1.2., lett. b), punto vii), del contratto di cessione, che contempla tra le “passività incluse” “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già
pendenti alla data di esecuzione diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazioni presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. Incentivi
Welfare”.
Per quanto sia pacifico tra le parti in causa che il contratto di conto corrente oggetto del motivo d'appello in esame sia cessato tempo prima della data di efficacia del contratto di cessione, non può dirsi che si tratti di rapporto esaurito, perché ad esso afferivano, e da esso sono scaturiti,
diritti ed azioni (nello specifico, l'azione di nullità e di ripetizione d'indebito) che hanno dato vita, per l'appunto, a una res litigiosa, la cui insorgenza si colloca in epoca ampiamente anteriore alla nota cessione di rapporti, attività e passività facenti capo alle Banche in liquidazione coatta amministrativa.
Il contratto di cessione di azienda, ai fini della definizione del perimetro della cessione, all'art. 3.1.4, lett. a cap. (i) del contratto di cessione indica semmai espressamente, quali “attività
escluse”, “i crediti… classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di
Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come
“esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali” da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni
15 debitorie scadute la cui riscossione appariva difficile ed incerta.
Trattasi di eccezione i cui presupposti non si rinvengono nel caso di specie, vertendosi su conto estinto senza passività.
Le amplissime disposizioni del contratto di cessione debbono quindi essere interpretate, nel dubbio, ricorrendo al criterio teleologico e tenendo in debita considerazione la voluntas legis
espressa nel preambolo del più volte citato decreto legge n. 99/2017.
I suddetti criteri, tenuto anche conto che nel contratto di cessione non vi è alcun esplicito riferimento, tra le passività escluse, a quelle derivanti dal contenzioso pregresso su rapporti estinti mentre, al contrario, è espressamente prevista l'inclusione tra le passività transitate dei rapporti controversi già sub iudice diversi da quelli con azionisti e obbligazionisti, non giustificano né
rendono plausibile la pretesa di interpretare il contratto nel senso della indiscriminata esclusione dalla cessione di debiti di natura restitutoria da invalidità parziali dei contratti che, lungi dall'essere riconducibili a fatti ed atti specificamente caratterizzanti, anche sul piano reputazionale, la gestione pregressa delle banche in liquidazione, sono, o dovevano essere,
valorizzati nella determinazione del corrispettivo della cessione, trattandosi di rischi già valutati o agevolmente valutabili al tempo della cessione, in quanto già azionati in via giudiziale.
In altri termini, se la ratio del contratto di cessione è quella resa palese dalle premesse del decreto legge e del contratto di cessione del 26.6.2017 (e quindi l'accordo mira a perseguire il recupero della fiducia del mercato e la salvaguardia dai rischi di perdita o distruzione di valore della “parte sana” delle aziende bancarie, nonché ad assicurare continuità ai rapporti pendenti e ad escludere significative restrizioni all'accesso al credito per gli operatori economici del territorio), i
Commissari liquidatori – in ragione del favor alienationis che ispira e connota la decretazione d'urgenza e il predetto accordo di cessione – hanno ragionevolmente incluso nel contratto, con
16 efficacia erga omnes in forza del disposto dell'art. 3, co. 2, del D.L. n. 99/2017, clausole finalizzate a tenere indenne la cessionaria dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contenzioso comunque connesso alle manifestazioni estrinseche della mala gestio delle popolari venete (e quindi, indubbiamente, dalle azioni giudiziarie promosse da soci ed obbligazionisti per il misselling azionario e da qualsivoglia pregiudizio in ipotesi derivante dal coinvolgimento nel contenzioso afferente i crediti deteriorati, che costituiscono il nucleo essenziale delle “attività escluse”) (per ulteriore esame della questione, si rinvia a Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 1357/2024).
In conclusione, il rapporto in questione rientra tra le controversie pregresse incluse nella cessione e l'accoglimento del motivo dell'appello sul punto rende necessario l'esame nel merito delle deduzioni svolte, e ribadite in questa sede col terzo motivo di gravame, dall'attrice appellante in ordine alla nullità di clausole ed alla illegittimità di addebiti denunciati dall'attrice in ordine al predetto rapporto.
Dev'essere preliminarmente dichiarata inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
rinnovata dalla ex correntista, sia in quanto generica sia in quanto riferita a documentazione anteriore all'ultimo decennio, che la banca non ha l'obbligo di conservare.
Esaminata pertanto la lacunosa documentazione dimessa dalla parte onerata, all'esito delle operazioni peritali effettuate e delle osservazioni mosse dai consulenti delle parti, il c.t.u. ha reso le seguenti conclusioni: “• non essendo presenti agli atti contratti riferibili al conto oggetto di analisi, nessuna convenzione risulta disciplinare interessi, capitalizzazione di questi ultimi, commissioni di massimo scoperto e altri oneri;
• l'assenza di convenzione in punto di interessi e la diretta conseguenza in termini di sostituzione degli stessi con l'applicazione dei tassi legali induce a ritenere superato anche l'esame della presenza dell'usura sopravvenuta;
• l'assenza di
17 un significativo numero di movimenti e la presenza di una continuità di scalari dal terzo trimestre
1994 al terzo trimestre 2000 ha condotto all'elaborazione del conto solo in riferimento a quest'ultimo periodo, espungendo però solo gli interessi che hanno trovato l'addebito tra i movimenti. Gli interessi del periodo ricalcolati ammontano a lire 19.226.162 (pari ad euro
9.929,48) e le somme a favore del correntista, tenuto conto del saldo al 21.11.2006, ammontano a lire 34.575.944 (pari ad euro 17.856,98); • l'esame delle rimesse solutorie, tenendo conto del saldo bancario e dell'affidamento contrattuale, permette di ritenere pagate e quindi prescritte le competenze fino al primo trimestre 2000; ad analogo risultato si perviene considerando il saldo cd. “riclassificato”, ovverossia il saldo depurato dagli addebiti illegittimi;
• gli interessi ricalcolati al tasso legale dal 01.04.2000 al 30.09.2000 ammontano a lire 1.640.116 (pari ad euro 847,05) e le somme a favore del correntista ammontano a lire 4.852.689, pari ad euro 2.506,20”.
Invero, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché
l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali è possibile desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che 'Il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni
18 difensive. (Cass. 33742-22). E ancora: 'Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce
per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione;
ciò in coerenza, peraltro, con l'indirizzo giurisprudenziale che richiede una motivazione specifica in presenza di critiche alla CTU, alle cui conclusioni il Giudice abbia deciso di aderire” (Cass.
15147/2018; 30488/22).
Così è nella specie, dovendosi rammentare, quanto alla documentazione esaminata dal c.t.u., che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non impedisce al c.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto e di pervenire, sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita, alla rideterminazione del saldo (v. ancora Cass. 18.4.2023, n. 10293), così che l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito: laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni periodi rispetto all'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati gli elementi acquisiti al processo, può comunque esperire la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, ed altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluriennale (cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018; Cass.
14074/2018; v. ancora Cass. 4083/2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, ma ciò non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito
19 al netto di quell'azzeramento).
Risultando superati gli ostacoli all'esame del merito delle contestazioni sollevate dalle convenute nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuti dal Tribunale tali da comportare il rigetto delle domande in limine litis anche quanto alla posizione di la Corte ha Controparte_3
proceduto alla ricostruzione del rapporto tramite c.t.u. contabile con incarico affidato alla dott.ssa
, che, tenuto conto della solo parziale produzione documentale ha accertato un pur Persona_1
modesto credito restitutorio dell'appellante, eliminando gli addebiti privi di base contrattuale nei limiti nei quali la domanda attorea non è risultata prescritta.
Le rettifiche sono infatti state compiute alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dunque valutando la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse nel rispetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010, valorizzando gli affidamenti contrattuali e tenendo conto delle rettificate dagli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato o ricostruito), secondo l'indicazione offerta dalla Corte di Cassazione: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021 e n. 9141/2020).
Per il resto, pur rilevando che negli scritti conclusivi ha insistito in censure alla Controparte_3
relazione peritale, si rileva che, prima del deposito, il consulente ha trasmesso alle parti la bozza della relazione come previsto dall'art. 195 c.p.c. e queste nel termine stabilito hanno presentato tramite i loro consulenti le proprie osservazioni, che il c.t.u. ha esaminato compiutamente nella
20 relazione finale, offrendo risposte convincenti.
Pur essendo il rapporto stato acceso nel 1986 ed estinto in data 11.12.2006, la carenza dei movimenti, degli scalari e delle competenze ha consentito di elaborare il conto, in prima battuta,
dal 1.7.1994 al 30.9.2000 e, in seconda battuta e tenuto conto degli effetti della prescrizione, ha assunto rilievo in concreto solo il periodo costituito da due trimestri dell'anno 2000 e cioè dal
1.4.2000 al 30.9.2000, così che risulta in ogni caso irrilevante, tra l'altro, il fatto che l'evento interruttivo sia provato, come sottolineato dalla banca, con riferimento alla comunicazione pec del mediatore, avv. del 14.10.2014 (doc. 83 att. primo grado) e non con Controparte_12
riferimento alla data - 30.6.2014 - dell'istanza di mediazione (doc. 82 att.), che non risulta altrimenti notificata.
In conclusione, è emerso un credito della società attrice di € 2.506,20, che la banca dev'essere condannata a restituire alla (ex) correntista con l'aggiunta degli interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo.
Con riguardo al rapporto tra l'attrice appellante ed , l'accoglimento della Controparte_3
domanda, seppur in relazione ad un importo limitato, comporta la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese in favore di parte attrice, commisurate al credito accertato (criterio del
decisum anziché del disputatum), e dunque liquidate in dispositivo con riferimento al D.M. n.
55/2014 e succ. modifiche [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi [di studio, di introduzione, di trattazione/istruttoria e decisoria] in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa. Restano
21 escluse le spese di mediazione, procedura che ha interessato e non Controparte_4
. Controparte_1
Dev'essere disposta la distrazione delle spese così liquidate in favore dei procuratori attorei,
dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Quanto alla posizione di , è definitiva, in assenza di impugnazione, la Controparte_4
pronuncia di improcedibilità di ogni domanda attorea nei confronti della originaria convenuta,
così che la definizione di tale rapporto processuale rimane quella in rito espressa dal Tribunale,
con la disposta compensazione delle spese. Risulta sussistere il presupposto per la integrale compensazione delle spese anche in questo grado, nessuna pretesa essendo stata in concreto svolta nei confronti della predetta parte appellata, rimasta contumace.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di la cui soccombenza in Controparte_3
ordine a tale rapporto è risultata quantomeno prevalente.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello grado n. 880/2020 R.G.,
in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2267/2019 pubblicata il 5.11.2019, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione,
così provvede:
a) condanna a restituire, a titolo di indebito, all'attrice-appellante Controparte_3 [...]
la somma di € 2.506,20, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Pt_1
b) condanna a rimborsare all'attrice-appellante, con distrazione in favore dei Controparte_3
suoi procuratori avv.ti Simone Veronese e Luca Scanferlato, le spese di lite, che liquida: quanto al primo grado, in € 2.552,00 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%,
iva, se dovuta, e cpa come per legge) e in € 125,00 per esborsi;
quanto al secondo grado, in €
22 2.915,00 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge) e in € 174,00 per esborsi;
c) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e
Controparte_10
d) pone in via definitiva le spese di c.t.u., nella misura già separatamente liquidata, a carico di
Controparte_3
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
23
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 880/2020
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 29.5.2020, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Schio (VI), Via Largo di Tovel n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico
Viero, Simone Veronese e Luca Scanferlato;
appellante
contro
C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala e Paola Strada;
1 appellata
e
Controparte_2
(C.F. e P.IVA , in persona dei Commissari liquidatori pro
[...] P.IVA_4
tempore, con sede in Via Btg. Framarin n. 18; CP_2
appellata contumace
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassette di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 2267/2019 emessa il 25.10.2019 e pubblicata dal Tribunale di
Vicenza in data 5.11.2019, R.G. n. 329/2015.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“In via pregiudiziale
1. Rilevata, ai sensi dell'art. 23 L. n. 87/1953, la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, dedotta in atti, con riferimento all'art. 3 del D.L. n. 99/2017, per violazione degli artt. 3, 24, 47, 117 della Costituzione, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale previa sospensione del procedimento in corso.
Nel merito
2. Accertato e dichiarato, che, con riferimento al contratto di conto corrente n. 8046/21 (poi n.
8046) e di finanziamento/anticipo regolati sul suddetto conto corrente la ha applicato: CP_2
- interessi passivi anatocistici;
- interessi in misura superiore ai tassi soglia ed aventi, pertanto, carattere usurario;
2 - altri eventuali addebiti e/o irregolarità contabili non concordati e/o comunque non conformi alla disciplina di legge (commissioni di massimo scoperto, spese ecc.);
ricalcolarsi, in conformità alla normativa di legge, il saldo finale (alla data del 21.11.2006) del suddetto conto corrente e, per l'effetto, condannarsi la soc. quale Controparte_3
cessionaria della soc. (ora in liquidazione coatta Controparte_4
amministrativa) a rifondere/restituire alla soc. per le causali descritte in atti, tutte le Parte_1
somme indebitamente trattenute e/o richieste in pagamento all'attrice, nell'ammontare che sarà
esattamente accertato in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturati dalle date dei singoli ingiustificati addebiti/trattenute o, subordinatamente dalla messa in mora o, in ulteriore subordine, dalla domanda (ex art. 1284 IV comma c.p.c.) sino al saldo effettivo.
3. Spese e competenze, anche di C.T.U. e CTP (all. M) relative al doppio grado del giudizio
(compresa la conclusa procedura di mediazione) integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria subordinata
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinarsi alla soc. – in liquidazione Controparte_4
coatta amministrativa e/o alla soc. di esibire in giudizio tutta la Controparte_3
documentazione (contratto di apertura di conto corrente, contratti di finanziamento/anticipi,
estratti di conto ed estratti conto scalari) relativa al rapporto di conto corrente n. 8046/21 (poi n.
8046) aperto nel 1986 dalla soc. (poi Controparte_5
CP_ divenuta con la soc. Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ed estinto il Parte_1
21.11.2006.”
3 Per l'appellata Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt.
342 e 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
-respingere l'appello avversario e tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'appellata sentenza n. 2267/2019 emessa dal Tribunale di Vicenza – Dott. Silvano
Colbacchini il 5/11/2019.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le istanze ex adverso formulate;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, come previsto dal D.M. 55/2014 s.m.i..”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.1.2015, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Vicenza chiedendo il ricalcolo del saldo di conto corrente n. Controparte_4
8046/21 (poi n. 8046), previo accertamento dell'applicazione di interessi passivi anatocistici ed usurari, nonché degli ulteriori addebiti e/o irregolarità contabili non concordati e/o comunque non conformi alla disciplina legale, e per l'effetto la condanna della alla restituzione delle CP_2
somme indebitamente trattenute, oltre agli interessi legali, moratori, ed alla rivalutazione monetaria, maturati dalle date dei singoli addebiti. Esponeva di aver incaricato un consulente finanziario di eseguire una verifica contabile su detto rapporto di conto corrente, aperto nel 1986
4 presso la filiale della convenuta sita in Schio (VI) ed estinto nel novembre 2006, e sui rapporti di finanziamento/anticipi regolati in conto, all'esito della quale erano emersi l'addebito di interessi passivi anatocistici e l'applicazione di condizioni di usura. Sulla scorta di tali presupposti, aveva notificato istanza di mediazione ma la non aveva partecipato. CP_2
Costituitasi, la convenuta eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione della ripetizione di qualsiasi addebito effettuato prima del 14.10.2004 (dieci anni prima della data di notifica alla
Banca della domanda di mediazione), nonché la decadenza delle contestazioni ex art. 1832 c.c. a causa della tardività delle stesse, concludendo, nel merito, per il rigetto di ogni pretesa attorea in quanto infondata.
Esaurito lo scambio delle memorie istruttorie, il primo giudice disponeva l'esperimento di una c.t.u. contabile;
tuttavia, essendo frattanto stata posta Controparte_2
coatta amministrativa con D.L. 99 del 25.6.2017, all'udienza del 23.2.2018 il Tribunale dichiarava l'interruzione del procedimento.
La causa veniva riassunta dall'attrice ex art. 303 c.p.c. sia nei confronti di
[...]
sia di quale Controparte_7 Controparte_3
cessionaria dei rapporti della Banca convenuta.
amministrativa, costituendosi, eccepiva Controparte_7
l'improcedibilità della domanda avanzata nei suoi confronti, ed al tempo stesso chiedeva l'estromissione di in quanto non legittimata passiva, ed in ogni caso il Controparte_3
rigetto delle pretese attoree.
costituendosi a propria volta, contestava la propria carenza di Controparte_3
5 legittimazione passiva, affermando che il rapporto, da tempo estinto, tra l'attrice e la cedente non era stato oggetto dell'intervenuta cessione. Nel merito, aderiva alle conclusioni già espresse dalla
CP_2
All'udienza del 25.6.2019 la causa, ritenuto dal giudice non più necessario l'esperimento di c.t.u.
contabile, era trattenuta in decisione: con sentenza n. 2267/2019 emessa il 25.10.2019, il
Tribunale di Vicenza dichiarava improcedibile la richiesta attorea avanzata nei confronti di e rigettava la domanda Controparte_7
nei confronti di in quanto ritenuta non legittimata passiva (recte non Controparte_3
titolare del rapporto).
Analizzate le questioni pregiudiziali sollevate dalle convenute, il Tribunale ha escluso che il conto corrente oggetto della controversia, estinto nel 2006 e quindi in epoca antecedente alla data del contratto di cessione di taluni rapporti delle c.d. banche venete a Controparte_1
(26.6.2017), potesse essere considerato un rapporto inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria, e dunque rientrare nel “perimetro di cessione” di cui all'art.
3.1.1b.vii. del
D.L. 99/2017, includente “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese
legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con
azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano
aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. 'Incentivi Welfare (di seguito il 'Contenzioso Pregresso') nonché
i relativi fondi”, riconducibili pur sempre all'ambito delle “passività incluse” per come definite nel medesimo testo: ne ricavava, da un lato, l'improcedibilità delle richieste avanzate nei confronti di in quanto sottoposta alla procedura concorsuale Controparte_4
6 della liquidazione coatta amministrativa, e, dall'altro, l'infondatezza delle questioni sollevate contro per difetto di legittimazione passiva. Controparte_3
Avverso la sentenza ha proposto appello impugnando la decisione del Tribunale di Parte_1
Vicenza sulla base di tre motivi coi quali:
a) ha indicato questione di legittimità costituzionale della disciplina contenuta all'art. 3 del D.L.
n. 99/2017 per violazione degli artt. 3-24-47 Cost. e art. 1 del protocollo addizionale C.E.D.U.,
già proposta in sede di comparsa conclusionale del procedimento di primo grado, ritenendo discriminatoria la differente regolamentazione, da parte di detta norma, dei crediti avverso le c.d.
banche venete (alcuni transitati al cessionario, altri esclusi), nonché tra i creditori delle banche cedute ed i creditori di qualsiasi altra banca (nei cui confronti si applicano le regole generali di cui all'art. 58 T.U.B.);
b) ha contestato la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
poiché, trattandosi di titolarità passiva del rapporto oggetto di causa, e non di legittimazione passiva, non si trattava di verificare la legittimazione a contraddire ma il subentro nella posizione giuridica oggetto di causa, e dunque, se per effetto della cessione intercorsa, avesse la CP_3
titolarità del rapporto medesimo. Ha dunque rilevato l'omessa specificazione degli elementi giuridici secondo i quali l'operazione di cessione intervenuta tra le appellate non sarebbe un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, osservando che le note emesse da Banca d'Italia
“La crisi di Veneto Banca S.p.A. e utili a chiarire la ratio della Controparte_4
disciplina di cui al D.L. 99/2017, al punto n. 2 della Sezione II, configurano espressamente il trasferimento di un compendio aziendale comprendente gran parte delle attività e delle passività
della cedente, con una previsione residuale delle poste escluse, così come normato dall'art. 3 del
7 D.L. 99/2017, confermando l'intenzione del legislatore e della volontà delle parti di realizzare la cessione dell'insieme di attività e rapporti che – complessivamente considerati – costituivano un vero e proprio ramo d'azienda, escludendo la sussistenza di ostacoli all'applicazione della disciplina civilistica generale, in assenza di deroghe esplicite (tassativamente previste nel citato
D.L., e riferite eccezionalmente alle controversie sorte successivamente alla data di cessione,
anche se relative ad atti e fatti di data antecedente, e dunque tutti giudizi civili già pendenti alla data del 26.6.2017 non interessanti gli azionisti e gli obbligazionisti delle banche in liquidazione coatta amministrativa). Per tal motivo, analizzato il contratto di cessione del 26.6.2017 alla luce di dette considerazioni, è secondo l'appellante errata l'interpretazione fornita dal Tribunale che ha condotto a dichiarare il difetto di legittimazione passiva di dal Controparte_1
momento che le controversie pregresse oggetto della cessione risultano distinte e autonome dalle altre attività e passività incluse: nel determinare l'ammontare della garanzia concessa dallo Stato,
osserva l'appellante, sono stati presi a riferimento tutti i contenziosi esistenti alla data della cessione risultanti dalla documentazione contabile, senza scomputare quelli riferiti ai rapporti già
esauriti/estinti. Privo di pregio, secondo l'appellante, è altresì il c.d. secondo atto ricognitivo del contratto di cessione del 26.6.2017, poiché avente solo efficacia vincolante interna tra le parti sottoscriventi in quanto finalizzato a delimitare e precisare l'ambito delle rispettive responsabilità;
c) nel merito, rilevato che dopo la riassunzione della causa il Tribunale non ha dato seguito alla c.t.u. che in precedenza aveva disposto, ha riaffermato la necessità dell'esame peritale al fine della esatta ricostruzione del saldo del conto e della determinazione degli importi illegittimamente addebitati nel corso del rapporto a titolo di interessi anatocistici, usurari, ovvero di commissioni di massimo scoperto;
in via istruttoria ha altresì domandato che sia ordinato ex
8 art. 210 c.p.c. alle appellate l'esibizione di tutta la documentazione inerente al rapporto di conto corrente oggetto della controversia.
si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1
gravame ex art. 342 c.p.c., ed ha affermato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante, la correttezza della decisione del Tribunale e l'inammissibilità delle istanze istruttorie richieste da
[...]
, pur regolarmente citata, è Controparte_8
rimasta contumace.
Con ordinanza 28.6.2023, ritenutane la necessità, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria disponendo c.t.u. contabile, ed assegnando al consulente il seguente quesito: “Il C.t.u., letti gli
atti e i documenti di causa, acquisita, nel rispetto del contraddittorio, ogni documentazione utile
ai fini della risposta al quesito: 1) Descriva le condizioni economiche che regolavano il rapporto di conto corrente n. 8046/21 aperto dall'appellante presso Controparte_4
nel 1986 e chiuso il 21.11.2006 e le eventuali modifiche intervenute in corso di rapporto;
2)
Verifichi, in particolare: i) se vi sia stata capitalizzazione degli interessi debitori;
in caso positivo
operando distinti conteggi delle somme addebitate anteriormente e successivamente alla
delibera CICR 9.2.2000 e specificando se la capitalizzazione post delibera CICR abbia costituito
oggetto di espressa pattuizione nel rispetto dell'art. 2 della delibera (Cass. 9140/2020); ii) se gli
interessi debitori originariamente pattuiti e/o concretamente addebitati in corso di rapporto,
abbiano ecceduto la soglia usuraria, in caso positivo quantificandone l'ammontare e
rideterminando il saldo del conto, in caso di accertata usurarietà originaria mediante espunzione di ogni addebito a titolo d'interesse, in caso di usurarietà sopravvenuta mediante
9 riduzione entro soglia degli interessi addebitati alla correntista. Ai fini della verifica dell'usurarietà il C.t.u. tenga conto del c.d. effetto anatocistico (Cass. 33964/2022); 3) descriva
le condizioni contrattuali regolanti la commissione di massimo scoperto e/o altre commissioni e oneri quantificando l'entità delle somme per tali titoli addebitate alla correntista;
4) accerti le
rimesse solutorie effettuate oltre il termine decennale di prescrizione decorrente dalla presentazione dell'istanza di mediazione (doc. 82 appellante, a tal fine operando due distinti conteggi, l'uno sul saldo contabile risultante dagli estratti conto bancari, l'altro sul saldo c.d.
'riclassificato' (Cass. 7721/2023); 5) ridetermini il saldo contabile del rapporto in base alle
verifiche ed alla stregua dei criteri suindicati, e l'ammontare dell'eventuale credito restitutorio
della correntista, che non risulti estinto per prescrizione. 6) provveda, per ogni ipotesi indicata dal quesito, ad elaborare relativo prospetto contabile”.
Viste le difese delle parti, con successiva ordinanza del 23.5.2024, la Corte invitava “il consulente nominato a rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza 28.6.2023 – tenendo altresì conto delle osservazioni espresse dall'appellante con note di data 6.7.2023 - sulla base della
documentazione acquisita e di metodologia che risulti tecnicamente corretta, precisandone
eventualmente i limiti (ad esempio, potrà fare ricorso al c.d. metodo sintetico per i periodi per i quali siano presenti i soli estratti conto “scalari” al solo fine di individuare gli addebiti che
anche tale documentazione consente di verificare, indicando poi se e quali limiti di attendibilità
del ricalcolo questo comporti) e nel rispetto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità
per i casi di documentazione parziale”, assegnando un nuovo termine per il deposito dell'elaborato peritale.
Nel termine del 12.12.2024 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti
10 hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata in ordine a ciascun motivo d'appello di inammissibilità per violazione dell'art. 342
c.p.c.: l'indicazione dei motivi d'appello non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, tale indicazione può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame (Cass., sent. (Cass. civ., n. 2537/2016;
n. 16422/04). Nella specie, l'esposizione svolta nell'atto introduttivo del presente giudizio – nell'articolazione di ciascun motivo e nel suo complesso – consente senz'altro l'individuazione delle doglianze di gravame sollevate, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
Priva di fondamento, specie nella presente fase, si rivela altresì l'eccezione d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata costituita, atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione -
come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. 15786/21). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis cpc e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.,
11 udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento: la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. 37272/21).
Nel merito, l'appello è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
Il secondo motivo di gravame è fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento del primo, rendendo irrilevante la questione di legittimità costituzionale suggerita con riguardo alla normativa speciale che ha regolato la cessione dei rapporti delle c.d. banche venete.
Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia escluso la legittimazione passiva sostanziale di con riguardo al conto Controparte_3
oggetto di causa, acceso nel 1986 e chiuso nel 2006, e quindi prima della cessione in massa di rapporti ad conseguita alla sottoposizione di a Controparte_3 Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa.
Il Tribunale ha infatti ricostruito la disciplina assunta dalla predetta cessione concludendo, con riguardo ad un caso quale quello di specie, nel quale il contenzioso era stato instaurato prima della cessione, nel senso che il Contenzioso pregresso che viene ad essere incluso fra le “Passività
Incluse” è solo quello relativo alle “Attività Incluse” ovvero quello relativo a beni, cespiti e
Co rapporti funzionali all'esercizio dell'attività bancaria (e come tali ceduti a ), tale non essendo quello relativo ad un rapporto già estinto prima della sottoposizione di Controparte_4
alla procedura concorsuale.
L'odierna appellante ritiene, al contrario, che l'orientamento da seguire sia quello che include tra le passività cedute ad anche i rapporti già chiusi prima della cessione i cui Controparte_3
giudizi, come nel caso in esame, fossero già pendenti alla data della cessione.
12 In questo senso si è in effetti più volte espressa l'intestata Corte ed il Collegio, in attesa che si pronunci il giudice di legittimità, non ritiene vi siano motivi per rivedere l'orientamento esposto.
Come è noto, non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Controparte_3
c.d. banche venete secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli espressamente indicati nel d.l. 99/17 e nel contratto di cessione d'azienda
26.6.2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, con d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Veneto Banca S.p.A., nonché le Controparte_4
modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle
Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c)
dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.
L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...” e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in
13 deroga all'articolo 2741 del codice civile: …c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività…”.
Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”.
In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, del DL n. 99/2017, sopra riportati,
dunque, in data 26 giugno 2017 ha stipulato con Controparte_10 [...]
il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” Controparte_3
formulata da quest'ultima.
In tale contratto, per quello che qui interessa ai fini della definizione del perimetro della cessione,
Co si legge all'art. 1.1.1.: “il presente contratto viene perfezionato per l'acquisto da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici di e di VB , il tutto come meglio precisato CP_11
dettagliato nel successivo articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai fini del presente contratto come l'”Insieme Aggregato”…”; e l'art. 3 così dispone, per quanto qui interessa: “… 3.1.1.
L'insieme aggregato è composto dei seguenti beni alla data di esecuzione, i quali rappresentano per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo di azienda bancaria…”, cui fa seguito l'indicazione del criterio per distinguere le attività e le passività incluse da quelle escluse, contenuta nell'art. 3.1.2.
Con riferimento al “Contenzioso Pregresso”, si legge che fanno parte dell'insieme aggregato:
“…(vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA …” con la previsione di chiusura secondo cui: “… Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività incluse,
Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto
14 di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme
Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti…”
La presente controversia è inequivocabilmente sussumibile nella categoria prevista dall'art. 3.1.2., lett. b), punto vii), del contratto di cessione, che contempla tra le “passività incluse” “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già
pendenti alla data di esecuzione diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazioni presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. Incentivi
Welfare”.
Per quanto sia pacifico tra le parti in causa che il contratto di conto corrente oggetto del motivo d'appello in esame sia cessato tempo prima della data di efficacia del contratto di cessione, non può dirsi che si tratti di rapporto esaurito, perché ad esso afferivano, e da esso sono scaturiti,
diritti ed azioni (nello specifico, l'azione di nullità e di ripetizione d'indebito) che hanno dato vita, per l'appunto, a una res litigiosa, la cui insorgenza si colloca in epoca ampiamente anteriore alla nota cessione di rapporti, attività e passività facenti capo alle Banche in liquidazione coatta amministrativa.
Il contratto di cessione di azienda, ai fini della definizione del perimetro della cessione, all'art. 3.1.4, lett. a cap. (i) del contratto di cessione indica semmai espressamente, quali “attività
escluse”, “i crediti… classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di
Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come
“esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali” da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni
15 debitorie scadute la cui riscossione appariva difficile ed incerta.
Trattasi di eccezione i cui presupposti non si rinvengono nel caso di specie, vertendosi su conto estinto senza passività.
Le amplissime disposizioni del contratto di cessione debbono quindi essere interpretate, nel dubbio, ricorrendo al criterio teleologico e tenendo in debita considerazione la voluntas legis
espressa nel preambolo del più volte citato decreto legge n. 99/2017.
I suddetti criteri, tenuto anche conto che nel contratto di cessione non vi è alcun esplicito riferimento, tra le passività escluse, a quelle derivanti dal contenzioso pregresso su rapporti estinti mentre, al contrario, è espressamente prevista l'inclusione tra le passività transitate dei rapporti controversi già sub iudice diversi da quelli con azionisti e obbligazionisti, non giustificano né
rendono plausibile la pretesa di interpretare il contratto nel senso della indiscriminata esclusione dalla cessione di debiti di natura restitutoria da invalidità parziali dei contratti che, lungi dall'essere riconducibili a fatti ed atti specificamente caratterizzanti, anche sul piano reputazionale, la gestione pregressa delle banche in liquidazione, sono, o dovevano essere,
valorizzati nella determinazione del corrispettivo della cessione, trattandosi di rischi già valutati o agevolmente valutabili al tempo della cessione, in quanto già azionati in via giudiziale.
In altri termini, se la ratio del contratto di cessione è quella resa palese dalle premesse del decreto legge e del contratto di cessione del 26.6.2017 (e quindi l'accordo mira a perseguire il recupero della fiducia del mercato e la salvaguardia dai rischi di perdita o distruzione di valore della “parte sana” delle aziende bancarie, nonché ad assicurare continuità ai rapporti pendenti e ad escludere significative restrizioni all'accesso al credito per gli operatori economici del territorio), i
Commissari liquidatori – in ragione del favor alienationis che ispira e connota la decretazione d'urgenza e il predetto accordo di cessione – hanno ragionevolmente incluso nel contratto, con
16 efficacia erga omnes in forza del disposto dell'art. 3, co. 2, del D.L. n. 99/2017, clausole finalizzate a tenere indenne la cessionaria dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contenzioso comunque connesso alle manifestazioni estrinseche della mala gestio delle popolari venete (e quindi, indubbiamente, dalle azioni giudiziarie promosse da soci ed obbligazionisti per il misselling azionario e da qualsivoglia pregiudizio in ipotesi derivante dal coinvolgimento nel contenzioso afferente i crediti deteriorati, che costituiscono il nucleo essenziale delle “attività escluse”) (per ulteriore esame della questione, si rinvia a Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 1357/2024).
In conclusione, il rapporto in questione rientra tra le controversie pregresse incluse nella cessione e l'accoglimento del motivo dell'appello sul punto rende necessario l'esame nel merito delle deduzioni svolte, e ribadite in questa sede col terzo motivo di gravame, dall'attrice appellante in ordine alla nullità di clausole ed alla illegittimità di addebiti denunciati dall'attrice in ordine al predetto rapporto.
Dev'essere preliminarmente dichiarata inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
rinnovata dalla ex correntista, sia in quanto generica sia in quanto riferita a documentazione anteriore all'ultimo decennio, che la banca non ha l'obbligo di conservare.
Esaminata pertanto la lacunosa documentazione dimessa dalla parte onerata, all'esito delle operazioni peritali effettuate e delle osservazioni mosse dai consulenti delle parti, il c.t.u. ha reso le seguenti conclusioni: “• non essendo presenti agli atti contratti riferibili al conto oggetto di analisi, nessuna convenzione risulta disciplinare interessi, capitalizzazione di questi ultimi, commissioni di massimo scoperto e altri oneri;
• l'assenza di convenzione in punto di interessi e la diretta conseguenza in termini di sostituzione degli stessi con l'applicazione dei tassi legali induce a ritenere superato anche l'esame della presenza dell'usura sopravvenuta;
• l'assenza di
17 un significativo numero di movimenti e la presenza di una continuità di scalari dal terzo trimestre
1994 al terzo trimestre 2000 ha condotto all'elaborazione del conto solo in riferimento a quest'ultimo periodo, espungendo però solo gli interessi che hanno trovato l'addebito tra i movimenti. Gli interessi del periodo ricalcolati ammontano a lire 19.226.162 (pari ad euro
9.929,48) e le somme a favore del correntista, tenuto conto del saldo al 21.11.2006, ammontano a lire 34.575.944 (pari ad euro 17.856,98); • l'esame delle rimesse solutorie, tenendo conto del saldo bancario e dell'affidamento contrattuale, permette di ritenere pagate e quindi prescritte le competenze fino al primo trimestre 2000; ad analogo risultato si perviene considerando il saldo cd. “riclassificato”, ovverossia il saldo depurato dagli addebiti illegittimi;
• gli interessi ricalcolati al tasso legale dal 01.04.2000 al 30.09.2000 ammontano a lire 1.640.116 (pari ad euro 847,05) e le somme a favore del correntista ammontano a lire 4.852.689, pari ad euro 2.506,20”.
Invero, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché
l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali è possibile desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che 'Il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni
18 difensive. (Cass. 33742-22). E ancora: 'Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce
per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione;
ciò in coerenza, peraltro, con l'indirizzo giurisprudenziale che richiede una motivazione specifica in presenza di critiche alla CTU, alle cui conclusioni il Giudice abbia deciso di aderire” (Cass.
15147/2018; 30488/22).
Così è nella specie, dovendosi rammentare, quanto alla documentazione esaminata dal c.t.u., che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non impedisce al c.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto e di pervenire, sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita, alla rideterminazione del saldo (v. ancora Cass. 18.4.2023, n. 10293), così che l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito: laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni periodi rispetto all'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati gli elementi acquisiti al processo, può comunque esperire la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, ed altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluriennale (cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018; Cass.
14074/2018; v. ancora Cass. 4083/2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, ma ciò non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito
19 al netto di quell'azzeramento).
Risultando superati gli ostacoli all'esame del merito delle contestazioni sollevate dalle convenute nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuti dal Tribunale tali da comportare il rigetto delle domande in limine litis anche quanto alla posizione di la Corte ha Controparte_3
proceduto alla ricostruzione del rapporto tramite c.t.u. contabile con incarico affidato alla dott.ssa
, che, tenuto conto della solo parziale produzione documentale ha accertato un pur Persona_1
modesto credito restitutorio dell'appellante, eliminando gli addebiti privi di base contrattuale nei limiti nei quali la domanda attorea non è risultata prescritta.
Le rettifiche sono infatti state compiute alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dunque valutando la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse nel rispetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010, valorizzando gli affidamenti contrattuali e tenendo conto delle rettificate dagli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato o ricostruito), secondo l'indicazione offerta dalla Corte di Cassazione: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021 e n. 9141/2020).
Per il resto, pur rilevando che negli scritti conclusivi ha insistito in censure alla Controparte_3
relazione peritale, si rileva che, prima del deposito, il consulente ha trasmesso alle parti la bozza della relazione come previsto dall'art. 195 c.p.c. e queste nel termine stabilito hanno presentato tramite i loro consulenti le proprie osservazioni, che il c.t.u. ha esaminato compiutamente nella
20 relazione finale, offrendo risposte convincenti.
Pur essendo il rapporto stato acceso nel 1986 ed estinto in data 11.12.2006, la carenza dei movimenti, degli scalari e delle competenze ha consentito di elaborare il conto, in prima battuta,
dal 1.7.1994 al 30.9.2000 e, in seconda battuta e tenuto conto degli effetti della prescrizione, ha assunto rilievo in concreto solo il periodo costituito da due trimestri dell'anno 2000 e cioè dal
1.4.2000 al 30.9.2000, così che risulta in ogni caso irrilevante, tra l'altro, il fatto che l'evento interruttivo sia provato, come sottolineato dalla banca, con riferimento alla comunicazione pec del mediatore, avv. del 14.10.2014 (doc. 83 att. primo grado) e non con Controparte_12
riferimento alla data - 30.6.2014 - dell'istanza di mediazione (doc. 82 att.), che non risulta altrimenti notificata.
In conclusione, è emerso un credito della società attrice di € 2.506,20, che la banca dev'essere condannata a restituire alla (ex) correntista con l'aggiunta degli interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo.
Con riguardo al rapporto tra l'attrice appellante ed , l'accoglimento della Controparte_3
domanda, seppur in relazione ad un importo limitato, comporta la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese in favore di parte attrice, commisurate al credito accertato (criterio del
decisum anziché del disputatum), e dunque liquidate in dispositivo con riferimento al D.M. n.
55/2014 e succ. modifiche [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi [di studio, di introduzione, di trattazione/istruttoria e decisoria] in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo e di secondo grado, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa. Restano
21 escluse le spese di mediazione, procedura che ha interessato e non Controparte_4
. Controparte_1
Dev'essere disposta la distrazione delle spese così liquidate in favore dei procuratori attorei,
dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Quanto alla posizione di , è definitiva, in assenza di impugnazione, la Controparte_4
pronuncia di improcedibilità di ogni domanda attorea nei confronti della originaria convenuta,
così che la definizione di tale rapporto processuale rimane quella in rito espressa dal Tribunale,
con la disposta compensazione delle spese. Risulta sussistere il presupposto per la integrale compensazione delle spese anche in questo grado, nessuna pretesa essendo stata in concreto svolta nei confronti della predetta parte appellata, rimasta contumace.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di la cui soccombenza in Controparte_3
ordine a tale rapporto è risultata quantomeno prevalente.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello grado n. 880/2020 R.G.,
in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2267/2019 pubblicata il 5.11.2019, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione,
così provvede:
a) condanna a restituire, a titolo di indebito, all'attrice-appellante Controparte_3 [...]
la somma di € 2.506,20, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Pt_1
b) condanna a rimborsare all'attrice-appellante, con distrazione in favore dei Controparte_3
suoi procuratori avv.ti Simone Veronese e Luca Scanferlato, le spese di lite, che liquida: quanto al primo grado, in € 2.552,00 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%,
iva, se dovuta, e cpa come per legge) e in € 125,00 per esborsi;
quanto al secondo grado, in €
22 2.915,00 per compensi (oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge) e in € 174,00 per esborsi;
c) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e
Controparte_10
d) pone in via definitiva le spese di c.t.u., nella misura già separatamente liquidata, a carico di
Controparte_3
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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