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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di NO Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n.
4693/2022 vertente
t r a
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Torrente e dall'avv. Parte_1
Andrea NO, come da mandato in atti e come in atti elettivamente domiciliato;
- opponente -
e
, sede territoriale di Salerno, in pers. Controparte_1 del L. R. pro tempore, rappresentato e difeso da proprie funzionarie delegate, giusta delega in atti;
- opposta -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28.09.2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n.3957/3081, emessa dall' Controparte_2
, con la quale veniva ingiunto il pagamento di euro 3.960,00 per aver
[...] impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A motivi ha dedotto l'omessa notifica del verbale unico conclusivo degli accertamenti e la nullità, illegittimità, inefficacia del verbale per violazione delle procedure stabilite dalla legge n. 183/2010. L' non è comparso ritualmente in giudizio sicché ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia. Si è costituito, poi, tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza.
Revocata, dunque, la contumacia, veniva fissata udienza per la discussione. Tuttavia, atteso che la documentazione versata in atti dalla parte opposta risultava parzialmente illeggibile, veniva ordinato il rideposito all' e fissata l'udienza del 15.12.2025 per la CP_1 discussione.
*
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
È principio indiscusso quello in ossequio al quale incombe, in giudizi di tal guisa, sulla parte resistente, l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni formulate al presunto trasgressore, costituenti l'illecito amministrativo contestato e, conseguentemente, la fondatezza della sanzione pecuniaria applicata.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall' risulta parzialmente CP_1 illeggibile. Tale circostanza impedisce qualsiasi verifica in ordine alla notifica del verbale unico di accertamento e determina una assoluta carenza di prova a sostegno dell'illecito amministrativo dedotto.
Ne consegue il necessario accoglimento dell'opposizione.
Ogni altra questione risulta assorbita
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate,
P.Q.M.
il Tribunale di NO Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca l'ordinanza - ingiunzione n.3957/3081 del 21 dicembre
2021 emessa dall' ; Controparte_2
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NO Inferiore, 15.12.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 2/2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di NO Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n.
4693/2022 vertente
t r a
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Torrente e dall'avv. Parte_1
Andrea NO, come da mandato in atti e come in atti elettivamente domiciliato;
- opponente -
e
, sede territoriale di Salerno, in pers. Controparte_1 del L. R. pro tempore, rappresentato e difeso da proprie funzionarie delegate, giusta delega in atti;
- opposta -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28.09.2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n.3957/3081, emessa dall' Controparte_2
, con la quale veniva ingiunto il pagamento di euro 3.960,00 per aver
[...] impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A motivi ha dedotto l'omessa notifica del verbale unico conclusivo degli accertamenti e la nullità, illegittimità, inefficacia del verbale per violazione delle procedure stabilite dalla legge n. 183/2010. L' non è comparso ritualmente in giudizio sicché ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia. Si è costituito, poi, tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza.
Revocata, dunque, la contumacia, veniva fissata udienza per la discussione. Tuttavia, atteso che la documentazione versata in atti dalla parte opposta risultava parzialmente illeggibile, veniva ordinato il rideposito all' e fissata l'udienza del 15.12.2025 per la CP_1 discussione.
*
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
È principio indiscusso quello in ossequio al quale incombe, in giudizi di tal guisa, sulla parte resistente, l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni formulate al presunto trasgressore, costituenti l'illecito amministrativo contestato e, conseguentemente, la fondatezza della sanzione pecuniaria applicata.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall' risulta parzialmente CP_1 illeggibile. Tale circostanza impedisce qualsiasi verifica in ordine alla notifica del verbale unico di accertamento e determina una assoluta carenza di prova a sostegno dell'illecito amministrativo dedotto.
Ne consegue il necessario accoglimento dell'opposizione.
Ogni altra questione risulta assorbita
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate,
P.Q.M.
il Tribunale di NO Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca l'ordinanza - ingiunzione n.3957/3081 del 21 dicembre
2021 emessa dall' ; Controparte_2
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NO Inferiore, 15.12.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 2/2