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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.238/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 238/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTI
Oggi 13 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. che rappresenta se medesimo. Parte_1
Per la convenuta Ulteriore l'avv. Renata Sansalone CP_2 CP_2 Controparte_2 per delega dell'avv. Emilia Arturi.
Nessuno è presente per la . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'attore si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e nei successivi atti difensivi e nelle note conclusive depositate, intende precisare altresì che in data 19.2.2016 veniva revocato l'affidamento a suo concesso e nello stesso giorno veniva concesso un finanziamento al consumatore di €.12.000,00 da estinguere mediante n.48 rate mensili, per rientrare nel sconfinamento del fido, mentre il c/c è stato chiuso entro il 21.7.20121 per cui per cinque anni il conto è stato utilizzato senza alcun affidamento. L'avv. Sansalone n.q. conclude riportandosi alle conclusioni di cui agli scritti difensivi e verbali di causa, insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata anche perché non provata;
in subordine chiede la rimessione sul ruolo per il rinnovo della CTU alla luce delle contestazioni sollevate avverso la stessa sia con le osservazioni del CTP trasmesse nel termine di legge e sia in sede di udienza del 7.11.2023 e del 12.3.2024 alle quali ci si riporta.
L'avv. si oppone alle richiesta di rinnovo della CTU per le ragioni già Pt_1 abbondantemente spiegate nelle udienze precedenti e nelle note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
.
Il Giudice
dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 238/2022 promossa da:
c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._1 il 01.01.1958, residente in [...], elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Bovalino Marina (RC) alla via G. Garibaldi n. 94, presso e nello studio dell'avv. Antonio Romeo che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente allo stesso avv. giusta procura in atti;
Parte_1
ATTORE
e con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta al REA Controparte_1 presso la CCIA di Roma n. 1012715, C.F. e P. IVA iscritta nell'elenco generale P.IVA_1 degli intermediari creditizi ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia n. 35125 in persona del procuratore speciale Avv. Giovanna Martire, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giulio Masotti in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Romeo
Rodriguez Pereira 129 b, società subentrata ex art.111 cpc alla
[...]
, quale società originata dalla Controparte_3 fusione per incorporazione, tra le altre, della Controparte_4
( C.F. ), alla
[...] P.IVA_2 Controparte_5
, la quale a seguito della fusione, ha modificato la sua denominazione
[...] sociale in;
Controparte_6
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore precisa come da atto introduttivo e successivi verbali di causa. La convenuta banca precisa come da comparsa di costituzione e risposta e successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. conveniva Parte_1 in giudizio la , al fine di ottenere la declaratoria Controparte_4 di invalidità e nullità parziale del contratto di apertura di credito con scopertura sul c/c n.
601544 oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca. Contestava in particolare: a) la nullità della clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico, nonché della clausola che, per la determinazione del tasso ultralegale prevede un tasso indeterminato;
b) la nullità di tutte le clausole di cui all'art. 7 che rinvia ad una determinazione inesistente;
c) la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto genericamente richiamata;
d) la nullità delle clausole che prevedano spese di chiusura trimestrale, spese di tenuta del conto e giorni valuta, nonché la nullità di tutte quelle clausole che prevedano ulteriori oneri e spese;
e) la declaratoria di illegittimità e nullità, poiché privi di causa negoziale legittima nonché contrari a norme imperative di legge, degli addebiti scaturenti dall'applicazione al conto in oggetto del tasso indeterminato e/o applicato in difformità a quanto pattuito, dell'interesse anatocistico, del tasso ultralegale, spese di chiusura trimestrale, commissioni di massimo scoperto spese di tenuta del conto e giorni valuta e di tutti gli altri oneri non pattuiti. Chiedeva il conseguente storno delle somme indebitamente richieste e percepite e ricalcolo del rapporto di dare-avere e conseguente condanna alla restituzione in favore dell'attore delle somme indebitamente riscosse e/o addebitate in forza delle clausole illegittime sopra richiamate, che quantificava in Euro 23.877,91 come da perizia allegata o in quella maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa.
Si costituiva la , quale società Controparte_2 incorporante per fusione la , contestando Controparte_4
l'assunto avversario. Rilevava: a) l'inammissibilità della domanda per estrema genericità; b)
l'infondatezza della stessa per mancata prova dei fatti costitutivi;
c) intervenuta decadenza ex art.1832 c.c.; d) intervenuta prescrizione decennale;
e) in subordine, incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Palmi ex art.20 cpc. Contestava la richiesta di risarcimento del danno perché completamente destituito di alcun fondamento, nonché la richiesta di rimborso delle spese di mediazione e di richiesta di rimborso delle spese sostenute ex art.119 TUB. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Alla prima udienza il giudice assegnava i termini di cui all'art.183 VI comma cpc all'esito dei quali il giudice disponeva CTU contabile. In data 25.10.2023 si costituiva in sostituzione della convenuta la asserendo di essere cessionaria in blocco a Controparte_1 seguito di un'operazione di cartolarizzazione di cui all'art.58 TUB, di alcuni crediti della
Ulteriore, producendo il contratto di cessione e Controparte_2
l'estratto della pubblicazione sulla G.U.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc e all'udienza odierna, previa discussione delle parti presenti, il giudice ha trattenuto in decisione la causa.
SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA CESSIONARIA.-
E' bene osservare preliminarmente che la neo costituita ex art.111 cpc CP_1
, quale società cessionaria dei crediti in blocco acquistati dalla
[...] [...]
ulteriore, a sua volta società incorporante della Controparte_2 [...]
, con i documenti allegati, non ha dato prova dell'avvenuto Controparte_4 trasferimento del credito oggetto di causa in quanto il documento contraddistinto come allegato 2 del contratto di cessione, è completamente privo di ogni indicazione, rimandando ad uno scambio via pec tra le parti contraenti dell'elenco dei crediti trasferiti. Nell'estratto pubblicato sulla G.U. si specifica che il detto elenco è reso disponibile dal cessionario mediante consultazione del link: www.credifactor.it./il-nostro.portafoglio, che tuttavia non risulta trovata
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, si rileva ex officio la carenza di legittimazione passiva della società cessionaria. Occorre a questo punto richiamare, perché condivisibile, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è privo di valenza l'asserito elenco delle posizioni cedute in quanto “il documento prodotto dalla banca conteneva esclusivamente un mero elenco indistinto di codici numerici non riferibili ad alcun rapporto bancario in particolare.” (cfr. Cass. Sez. VI 28.6.2022 n.20739). La stessa Corte di Cassazione, in recenti pronunce in tema di legittimazione delle società cessionarie, demanda comunque al giudice del merito di valutare caso per caso, ai fini della legittimazione attiva della società cessionaria, se la documentazione prodotta possa costituire idonea prova per dimostrare che il credito oggetto del contendere sia stato effettivamente trasferito dalla banca cedente alla cessionaria. Per ultimo la Suprema Corte con l'ordinanza n.7866 del 22.3.2024, rifacendosi a precedenti pronunce (ordinanze n.9412 del 5.4.2023 e n.17944 del 23.6.2023), stabilisce infatti che:” La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58
t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.”
Parte attrice, all'udienza immediatamente successiva alla costituzione della CP_1
, pur prendendone atto, si è opposta alla estromissione della banca chiedendo la
[...] condanna in via solidale di entrambe le società.
In tale ipotesi era onere della cessionaria fornire idonea prova dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa dalla cedente alla cessionaria, alla luce del sopra richiamato orientamento di recente espresso dai giudici di legittimità.
Va peraltro evidenziato che nel caso di specie, trattandosi di azione di accertamento promossa dal cliente, non è dato cogliere il senso della costituzione della Controparte_1 in quanto non risulterebbe in atti la sussistenza di un credito che la banca avrebbe potuto cedere e la condanna di restituzione delle somme indebitamente percepite è stata opportunamente diretta alla banca con cui l'attore aveva avviato i rapporti negoziali oggetto di domanda e su tali rapporti la ha dichiarato di non accettare il Controparte_1 contraddittorio. Sull'eccezione di incompetenza per territorio.-
In via subordinata la ha eccepito al momento della costituzione, CP_2
l'incompetenza del Tribunale di Locri in favore del Tribunale di Palmi quale ufficio giudiziario in cui rientra la sede legale della banca. In effetti a ben vedere tra le clausole del contratto di c/c prodotte dall'attore, l'art.20 riguarda l'individuazione del foro in deroga e tale clausola, espressamente richiamata come clausola vessatoria, è stata sottoscritta dal correntista. Il detto contratto risale al 1996 e in detta clausola si indica che qualsiasi controversia inerente il rapporto di c/c e ogni altro rapporto bancario in essere tra le parti contraenti, dovrà essere risolto davanti al foro indicato nel contratto di c/c. La banca sostiene che trattandosi di contratto concluso con un professionista, non è applicabile la normativa del credito al consumo e che pertanto la clausola derogativa della competenza è pienamente legittima.
In merito si evidenzia che il contratto in esame, essendo stato stipulato nel 1996, è anteriore alla normativa che ha disciplinato i contratti conclusi con il consumatore introdotta nel nostro ordinamento con il dlgs 142/2005. All'epoca quindi non si operava la differenza tra consumatore e professionista ed esaminando il contratto di c/c sottoscritto non risulta in alcun punto che sia stata concessa l'apertura di un c/c con apertura di credito a Pt_1
quale professionista, non risultando indicata né la partita iva o altro riferimento
[...] utile per caratterizzare come professionale il conto corrente de quo.
Il conto aperto nel 1996 è stato chiuso il 23.6.2021 e ciò comporta una rilettura delle clausole alla luce dell'intervenuta normativa sulla tutela del consumatore, dovendosi ritenere che possa essere applicata ai contratti in corso ivi compreso il contratto in esame, laddove l'eccepita nullità parziale in ordine alla mancata indicazione del tasso ultralegale e della mancata clausola di reciprocità e dell'anatocismo, induce a riconsiderare l'intero contratto sotto il profilo dello squilibrio tra il predisponente e l'aderente alla luce dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità. (cfr. Cass. Sent. n.23655 del 31.08.2021). A ciò si aggiunge che il contratto di mutuo successivamente concesso all'odierno attore, per definire l'esposizione di c/c, su cui si dirà meglio in avanti, è stato rilasciato come credito al consumo, riconoscendo per quel finanziamento nell'attore pertanto la qualità di consumatore.
In ragione delle superiori valutazioni, l'eccezione preliminare si considera infondata, dovendosi ritenere inapplicabile la clausola derogativa della competenza territoriale del forum destinatae solutionis.
Sulla questione di merito.
Va in via generale ribadito che il rapporto di conto corrente è disciplinato dagli artt.1823 e ss. C.c. ed è definito dal legislatore come il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo è esigibile alla scadenza stabilita.
E' altresì utile precisare che, per orientamento pacifico, l'azione introdotta dal correntista è un'azione di accertamento negativo, per la quale l'onere della prova è posto a carico dell'attore che chiede l'accertamento e non della banca, diversamente dall'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel caso che ci occupa, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, l'attore ha provato i fatti costitutivi della domanda, avendo prodotto la fonte negoziale e gli estratti conto, anche se privi di alcuni periodi, per come accertato dal giudice. Le contestazioni che lo stesso ha posto a base della sua domanda, sono state supportate dall'allegata perizia di parte con la quale sono state evidenziate le criticità delle condizioni contrattuali e la loro differente applicazione nel corso del rapporto, con la conseguente ammissibilità della richiesta di rideterminazione del rapporto dare-avere avanzata. In tali casi si ribadisce che la CTU contabile non può ritenersi esplorativa, ma anzi in tal caso assume natura percipiente. e cio', senza comportare, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova: giur. costante, in seno a cui leggasi Cass. 26 aprile – 22 giugno
2005 n. 13401: «Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova;
se, viceversa, al consulente è conferito l'incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo» (ex plurimis, Cass. 8 gennaio 2004 n. 88, idd., 21 luglio
2003 n. 11332, 16 maggio 2003 n. 7635, 30 gennaio 2003 n. 1512, 4 novembre 2002 n. 15399,
31 luglio 2002 n. 11359, 15 aprile 2002 n. 5422, 7 marzo 2001 n. 3343, 12 dicembre 2000, n.
15630, 17 agosto 2000 n. 10916, 20 giugno 2000, n. 8395)
Alla luce della eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell'art.1832 c.c. sollevata dalla convenuta, giova precisare che le doglianze poste a fondamento della domanda attorea, riguardano non le singole partite contabili, ma il titolo negoziale posto a fondamento del rapporto contrattuale sorto tra le parti in causa. Per come a più riprese ha affermato la
Suprema Corte, in tale ipotesi non opera la decadenza di cui all'art.1832 c.c., in quanto l'incontestabilità delle risultanze del conto derivante dalla mancata impugnazione, si riferisce ai rispettivi accrediti e addebiti considerato nella loro realtà effettuale e non alla validità dei rapporti obbligatori da cui gli stessi derivano. Così: “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1
c.c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto” (cfr. Cass., 20.11.2018 n.30000) e ancora: “ La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c (cfr., ex multis, Cass., Civ,,
29.07.2009 n.17679; Cass. Civ. n. 2341/2016; Cass, Civ. n. 11626/2011; Cass. Civ. n.
3754/2011; Cass. Civ. n. 10186/2001; Cass. Civ. n. 18626/2001; Cass. Civ. n.
76625/2005; Cass. Civ n. 11749/2006; Cass. Civ. n. 12372/2006; Cass. Civ. n.
6514/2007; Cass. Civ. n. 4846/1998; Cass. Civ. n. 8989/1997). L'eccezione va pertanto rigettata.
La domanda di accertamento è nel merito fondata.
Dall'esame del contratto di c/c affidato prodotto e sottoscritto dal correntista, non risultano specificate le condizioni relative all'applicazione del tasso di interesse attivo e passivo, della c.m.s., per come verificato dal semplice esame del dato contrattuale e confermato dall'accertamento contabile effettuato dal CTU. La relazione tecnica, esauriente in ogni suo aspetto, ha risposto coerentemente ai quesiti formulati, accertando quanto lamentato dall'attore in ordine al rapporto negoziale di conto corrente intercorso tra le parti.
L'esito dell'accertamento ha dato luogo ad un saldo a credito in favore del correntista che varia di poco in relazione al criterio seguito. Col il primo criterio che il CTU ha adottato in presenza di estratti conto non continui solo per due trimestri, la somma a credito per il correntista è al netto delle rimesse solutorie individuate una volta espunto il termine di prescrizione decennale eccepito ritualmente dalla banca: € 28.264,24 CP_7
INTERESSI ATTIVI € 4.161,42 INTERESSI PASSIVI - € 636,74 RIMESSE SOLUTORIE - €
8.895,96 COMMISSIONE - € zero SPESE - € zero TOTALE A Controparte_8
CREDITO € 22.892,26.
Diversamente, secondo il calcolo richiesto dalla banca senza il presunto calcolo del saldo iniziale per i due trimestri per i quali mancano gli estratti conto, il saldo ricalcolato dal CTU
è il seguente: OPZIONE DI CALCOLO IN RISPOSTA OSSERVAZIONI DEL CTP
[...]
- € 25.051,75 RIMESSE SOLUTORIE - € 1.173,84 TOTALE A CREDITO € Persona_1
23.877,9
1. Come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 27.12.2022 n.37800), “in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili: e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal
“saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d.
“saldo zero”.In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore”
Il CTU ha ritenuto correttamente di effettuare il duplice calcolo e in ogni caso, il primo appare più coerente alla luce dei principi appena enunciati, considerato che il CTU ha avuto contezza dell'intera documentazione contabile versata in atti. In ogni caso nel primo caso, il saldo attivo accertato è addirittura inferiore rispetto a quello richiesto dalla banca.
La banca convenuta va quindi condannata alla restituzione della somma di
€.22.892,26 quale importo indebitamente percepito dal correntista.
Quanto alle spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU, le stesse vanno liquidate secondo il principio di soccombenza valevole anche nel caso in cui l'avvocato rappresenta se stesso (“la circostanza per cui un avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa”. Cass., ord. N.31141, 8.11.2023)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.238/2022 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
a) Dichiara la carenza di legittimazione passiva della;
Controparte_1
b) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
Ulteriore SC alla restituzione della somma di €. Controparte_2
22.892,26;
c) Condanna le parti convenute al pagamento delle spese legali che liquida in €.5.077,00 per compensi oltre €. 518,00 per spese di C.U., oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) Pone a carico delle parti convenute le spese di CTU che liquida con separato decreto.
Così deciso in Locri all'esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis