Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11057
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Sentenza 10 agosto 2001

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In tema di indennizzi a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (nella specie, la ex Repubblica Jugoslava), ai sensi dell'art. 2 della legge n. 16 del 1980, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 135 del 1985 (a norma del quale "a coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicinale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato"), una volta riconosciuta dai competenti organi della P.A. la spettanza del concorso statale, la base di calcolo della suddetta percentuale è costituita dall'importo del mutuo fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato, cioè dell'indennizzo il cui reimpiego è previsto nelle attività produttive contemplate dalla normativa medesima e non dalla differenza tra spesa programmata e mutuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11057
    Data del deposito : 10 agosto 2001

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