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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1754/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice, Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6238/2021 R.G., avente ad oggetto: responsabilità per lesione personale, e vertente
TRA
), difeso e rappresentato dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SE SO e HE IL SO, presso il cui studio in
Frattamaggiore, alla via V. Emanuele, 66, elettivamente domicilia come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Nicola SABATINO e dell'Avv. SE Italia, presso il cui studio elettivamente domiciliano in S.
TI (NA), alla Via A. Gramsci n.8 elett.te domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12-9-2025 trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano, come da note scritte che espressamente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2022 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il sig. chiedendo il risarcimento dei danni, Controparte_1 quantificati in euro 22.114,85, per le lesioni che assumeva di aver riportato il 12 settembre 2018.
1 RG 1754/2022
Esponeva che, mentre si trovava sul proprio terrazzo intento a lavori di manutenzione su una scala portatile, nello specifico alla sistemazione di una staffa in ferro, veniva aggredito dal convenuto, affacciatosi dal balcone dell'appartamento prospiciente, dapprima verbalmente e poi fisicamente mediante un gancio di ferro utilizzato per avvolgere tende da sole, con il quale lo avrebbe colpito e percosso nel tentativo di farlo cadere, senza riuscirvi, cagionandogli le lesioni per cui domandava il ristoro.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava integralmente la ricostruzione attorea, deducendo che l'attore non stava eseguendo lavori sulla propria proprietà, bensì stava realizzando, senza autorizzazione condominiale, una struttura in ferro su parti comuni e sotto il balcone di proprietà del padre del convenuto, circostanza che aveva già in passato generato discussioni familiari.
Rappresentava che, il giorno dell'evento, l'attore aveva ripreso tali lavori apponendo staffe in corrispondenza delle parti comuni e sotto il proprio balcone;
avvertito dai rumori, il convenuto gli intimava di interrompere l'attività, ricevendo risposta negativa.
Aggiungeva che, nel tentativo di rimuovere la staffa, utilizzava una scopa per spostarla, mentre l'attore afferrava l'altra estremità, determinando un contrasto fisico a seguito del quale quest'ultimo riportava un colpo. Contestava, inoltre, la dinamica descritta dall'attore, ritenuta incongruente rispetto alla posizione di quest'ultimo su una scala mobile a circa 3,5 metri di altezza, nonché la gravità e la quantificazione dei danni allegati.
Trattato il giudizio mediante concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., come all'epoca vigente, il GI formulava una proposta conciliativa mediante ordinanza del 25-9-2023 la quale veniva accettata da parte attrice;
non si raggiungeva però l'accordo in quanto il convenuto presentava una controproposta non ritenuta congrua da controparte.
La causa veniva quindi istruita mediante ammissione della prova documentale ed effettuazione di CTU medica sulla persona dell'attore.
Deposita la relazione medico legale in data 5-11-2024 e subentrato lo scrivente al precedente G.I. in data 18-11-2024, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 12-9-2025 ed assunta in decisione mediante ordinanza del 13-9-2025 previa concessione dei termini ordinario di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2 RG 1754/2022
2. La domanda è parzialmente accoglibile per quanto di seguito si passa ad esplicitare.
3. La versione dei fatti allegati da parte attrice, a parere dello scrivente, ha ricevuto conferma all'esito del presente giudizio.
Risulta infatti come non sia contestato come le parti abbiamo avuto un diverbio che, sebbene da diversa prospettiva, provocava i danni fisici subìti dall'attore.
Il dato documentale che appare comune è che lo strumento stato utilizzato dal convenuto per colpire l'attore appare essere il c.d. “manico di scopa” ritratto nella foto allegata dallo stesso attore che viene indicato come “ . CP_2
Senonché, la differente rappresentazione contenuta nell'atto di citazione circa lo l'arnese offensivo, risulta superata dall'atteggiamento di non contestazione rispetto a quanto dichiarato nella nota scritta del 27-11-2023 con cui parte attrice testualmente ha affermato “…da copia della querela in atti depositata con la stessa, che, per i fatti indicati, venne incardinato dinanzi il Tribunale di Napoli Nord, in danno del convenuto giudizio penale n.r.g.12797/2018, Giudice Dott. Per_1
(vedasi comunicazione della Procura), e che in data 22 novembre 2023, lo stesso, ritenuto responsabile delle lesioni inferte all'attore è stato condannato alla pena detentiva di mesi 7, con la concessione della pena condizionata. Lo scrivente non ebbe a costituirsi parte civile, avendo scelto per il risarcimento la strada del giudizio civile. La sentenza sarà pubblicata entro giorni 90 da tale data.” (cfr. nota ult. cit.).
A fronte del mancato deposito di tale decisione (anche se documento solo citato in conclusionale) parte convenuta non ha preso posizione né contestato la indicata sopravvenienza.
3.1. Ebbene, la relazione medico/legale d'ufficio datata 7-10-2024 e depositata in data 5-11-2024, a cui si fa espresso rinvio in quanto logicamente argomentata e pienamente condivisibile sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità delle lesioni arrecate all'attore rispetto al fatto di aggressione operato dal convenuto.
In particolare, l'attore ha subito come effetto causale derivante alla dinamica lesiva dell'aggressione del 12-9-2018 un “Trauma cranico con ematoma regione frontale.
Frattura composta della testa della falange media V dito mano sx. FLC orecchio sinistro. Contusioni ed escoriazioni a mano destra, braccio sinistro, schiena”, con i postumi indicati alla pagina 5 della citata relazione di CTU.
3 RG 1754/2022
Si condivide inoltre, sulla scorta di quanto affermato dalla CTU Per_2
,o la non correlazione della ipoacusia neurosensoriale bilaterale,
[...]
riscontrata all'esame audiometrico esibito agli atti con il trauma del 12-9-2018 in quanto bilaterale (e non solo all'orecchio sinistro, dove è stata documentata una
FLC).
Oltre che dalla documentazione tecnica e dai referti medici del pronto soccorso indicati dalla CTU, la lesione all'orecchio sinistro emerge anche dai fatti allegati in sede di citazione.
Inoltre, la Dott.ssa ha preso espressa posizione sulle osservazioni del Per_3
CTP di parte attrice che espressamente si richiamano in quanto logicamente argomentate e prive di contraddizioni logiche e motivazionali rispetto ai fatti di causa (cfr. pagg. 7 e 8 della relazione di CTU).
Per quanto attiene all'ipotesi di colpa concorrente dell'attore, i fatti posti alla base della relazione eccezione non sono stati oggetto di prova e, quindi, anche a voler indicare che il convenuto abbia agito per tutelare i propri beni privati, in ogni caso, non era possibile farlo mediante un violento scontro fisico con l'attore che si trovava ad operare nel terrazzo della propria proprietà.
Ragionare in modo diverso sarebbe legittimare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone o sulle cose, paradigmi normativi previsti e puniti, in punto di condotta, negli artt. 392 e 393 c.c. oltre che, in punto di rifusione dei danni subiti dalle relative condotte, dall'art. 2043 c.c.
L'esistenza anche dell'elemento psicologico trova conferma da quanto emerge, in maniera corretta, negli scritti difensivi di parte convenuta laddove si dice testualmente: “…Il sig. , effettivamente, con una scopa tenta di Controparte_1 spostare la staffa in ferro nel tentativo di farla cadere (foto B all.5) nel mentre l'attore afferrava l'altra estremità e ne seguiva un “tira e molla” all'esito del quale il sig ha subito un colpo;
” (pag. 2 della comparsa di costituzione). Parte_1
Ne deriva quindi che un “colpo” è stato inferto mediante utilizzo di uno oggetto, anche se, probabilmente, caratterizzato almeno da una condotta colposa e prevedibile di parte convenuta rispetto agli effetti dannosi che sarebbero derivati proprio dal contendersi la staffa in ferro per evitare la prosecuzione dell'opera intrapresa dall'attore.
3.2. Passando quindi alla liquidazione del danno va evidenziato che, come da accertamenti del CTU, l'invalidità temporanea totale è stata pari a gg. 20 con
4 RG 1754/2022
invalidità parziale al 75% per gg. 15 e gg. 20 al 50% nonché gg. 20 al 25%; inoltre
è stata ricondotta dal CTU alla lesione indicata ad un'invalidità permanente pari a
3 punti percentuali.
Le risultanze della CTU non sono state messe seriamente in discussione dai consulenti di parte, e il CTU ha risposto in modo esauriente prendendo posizione, anche sulle osservazioni, di parte attrice evidenziando, tra l'altro, di aver considerato, nella quantificazione del danno permanente solo quanto strettamente correlato all'evento traumatico subìto dall'attorei a seguito dell'aggressione operata dal convenuto, che nulla ha a che vedere con le altre patologie pregresse della paziente.
La liquidazione del danno avviene applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile del 2025 con applicazione Punto base danno permanente € 963,40 e la percentuale del 33-33% per danno morale, in quanto dalle lesioni indicate risulta perpetrato il relativo nocumento e patimento d'animo a fronte di condotta penalmente rilevante, riportata anche nella documentazione allegata da parte attrice (cfr. querela e decreto di citazione in giudizio).
3.3. In definitiva, quindi, il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte attrice delle seguenti somme secondo il prospetto di calcolo di seguito riportato:
Danno biologico permanente € 2.410,43; Invalidità temporanea totale€ 1.123,60;
Invalidità temporanea parziale al 75%€ 632,03; Invalidità temporanea parziale al
50% per €.561,80; Invalidità temporanea parziale al 25% per € 280,90; Totale danno biologico temporaneo;
€ 2.598,33:
Danno morale (33,33%) € 1.669,42. Calcolo finale e totale del risarcimento dovuto
è pari ad euro €. 6.678,18.
Nulla a titolo di spese per assenza di documentazione oggetto di eventuale valutazione di congruità in sede di relazione medico/legale.
Non si concede personalizzazione del danno non avendo parte attrice allegato e tantomeno provato di avere sofferto danni morali e dinamico/relazionali particolari, sì da non potersi ritenere compresi nella liquidazione già effettuata.
Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti
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in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino al saldo.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass. 10.10.1988 n. 5465). Gli interessi di cui all'art. 1282 c.c. sono quindi dovuti nella misura di legge dalla decisione definitiva fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/22, tabella 2, tenendo conto del decisum e del valore della domanda, dell'attività espletata per tutte le fasi ivi previste;
inoltre, a tale fine deve tenersi conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto a quanto richiesto in domanda nonché della mancata accettazione da parte attrice della controproposta conciliativa avanzata da parte convenuta che avrebbe consentito una definizione agevolata della presente controversia.
Le spese di CTU seguono il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione: decidendo sulla domanda proposta, così provvede:
a) In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento di €.6.678,18= in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per i fatti indicati in parte motiva oltre interessi e rivalutazione così come sopra specificato;
b) condanna il convenuto , al pagamento in favore di parte Controparte_1
attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in=274,65= per esborsi documentati ed euro=2.538,50= compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A., se dovuta come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari;
c) Pone le spese di consulenza tecnica, liquidate in corso di giudizio, in via definitiva in capo al convenuto.
Così deciso in Aversa il 9-12-2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice, Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6238/2021 R.G., avente ad oggetto: responsabilità per lesione personale, e vertente
TRA
), difeso e rappresentato dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SE SO e HE IL SO, presso il cui studio in
Frattamaggiore, alla via V. Emanuele, 66, elettivamente domicilia come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Nicola SABATINO e dell'Avv. SE Italia, presso il cui studio elettivamente domiciliano in S.
TI (NA), alla Via A. Gramsci n.8 elett.te domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12-9-2025 trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano, come da note scritte che espressamente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2022 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il sig. chiedendo il risarcimento dei danni, Controparte_1 quantificati in euro 22.114,85, per le lesioni che assumeva di aver riportato il 12 settembre 2018.
1 RG 1754/2022
Esponeva che, mentre si trovava sul proprio terrazzo intento a lavori di manutenzione su una scala portatile, nello specifico alla sistemazione di una staffa in ferro, veniva aggredito dal convenuto, affacciatosi dal balcone dell'appartamento prospiciente, dapprima verbalmente e poi fisicamente mediante un gancio di ferro utilizzato per avvolgere tende da sole, con il quale lo avrebbe colpito e percosso nel tentativo di farlo cadere, senza riuscirvi, cagionandogli le lesioni per cui domandava il ristoro.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava integralmente la ricostruzione attorea, deducendo che l'attore non stava eseguendo lavori sulla propria proprietà, bensì stava realizzando, senza autorizzazione condominiale, una struttura in ferro su parti comuni e sotto il balcone di proprietà del padre del convenuto, circostanza che aveva già in passato generato discussioni familiari.
Rappresentava che, il giorno dell'evento, l'attore aveva ripreso tali lavori apponendo staffe in corrispondenza delle parti comuni e sotto il proprio balcone;
avvertito dai rumori, il convenuto gli intimava di interrompere l'attività, ricevendo risposta negativa.
Aggiungeva che, nel tentativo di rimuovere la staffa, utilizzava una scopa per spostarla, mentre l'attore afferrava l'altra estremità, determinando un contrasto fisico a seguito del quale quest'ultimo riportava un colpo. Contestava, inoltre, la dinamica descritta dall'attore, ritenuta incongruente rispetto alla posizione di quest'ultimo su una scala mobile a circa 3,5 metri di altezza, nonché la gravità e la quantificazione dei danni allegati.
Trattato il giudizio mediante concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., come all'epoca vigente, il GI formulava una proposta conciliativa mediante ordinanza del 25-9-2023 la quale veniva accettata da parte attrice;
non si raggiungeva però l'accordo in quanto il convenuto presentava una controproposta non ritenuta congrua da controparte.
La causa veniva quindi istruita mediante ammissione della prova documentale ed effettuazione di CTU medica sulla persona dell'attore.
Deposita la relazione medico legale in data 5-11-2024 e subentrato lo scrivente al precedente G.I. in data 18-11-2024, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 12-9-2025 ed assunta in decisione mediante ordinanza del 13-9-2025 previa concessione dei termini ordinario di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2 RG 1754/2022
2. La domanda è parzialmente accoglibile per quanto di seguito si passa ad esplicitare.
3. La versione dei fatti allegati da parte attrice, a parere dello scrivente, ha ricevuto conferma all'esito del presente giudizio.
Risulta infatti come non sia contestato come le parti abbiamo avuto un diverbio che, sebbene da diversa prospettiva, provocava i danni fisici subìti dall'attore.
Il dato documentale che appare comune è che lo strumento stato utilizzato dal convenuto per colpire l'attore appare essere il c.d. “manico di scopa” ritratto nella foto allegata dallo stesso attore che viene indicato come “ . CP_2
Senonché, la differente rappresentazione contenuta nell'atto di citazione circa lo l'arnese offensivo, risulta superata dall'atteggiamento di non contestazione rispetto a quanto dichiarato nella nota scritta del 27-11-2023 con cui parte attrice testualmente ha affermato “…da copia della querela in atti depositata con la stessa, che, per i fatti indicati, venne incardinato dinanzi il Tribunale di Napoli Nord, in danno del convenuto giudizio penale n.r.g.12797/2018, Giudice Dott. Per_1
(vedasi comunicazione della Procura), e che in data 22 novembre 2023, lo stesso, ritenuto responsabile delle lesioni inferte all'attore è stato condannato alla pena detentiva di mesi 7, con la concessione della pena condizionata. Lo scrivente non ebbe a costituirsi parte civile, avendo scelto per il risarcimento la strada del giudizio civile. La sentenza sarà pubblicata entro giorni 90 da tale data.” (cfr. nota ult. cit.).
A fronte del mancato deposito di tale decisione (anche se documento solo citato in conclusionale) parte convenuta non ha preso posizione né contestato la indicata sopravvenienza.
3.1. Ebbene, la relazione medico/legale d'ufficio datata 7-10-2024 e depositata in data 5-11-2024, a cui si fa espresso rinvio in quanto logicamente argomentata e pienamente condivisibile sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità delle lesioni arrecate all'attore rispetto al fatto di aggressione operato dal convenuto.
In particolare, l'attore ha subito come effetto causale derivante alla dinamica lesiva dell'aggressione del 12-9-2018 un “Trauma cranico con ematoma regione frontale.
Frattura composta della testa della falange media V dito mano sx. FLC orecchio sinistro. Contusioni ed escoriazioni a mano destra, braccio sinistro, schiena”, con i postumi indicati alla pagina 5 della citata relazione di CTU.
3 RG 1754/2022
Si condivide inoltre, sulla scorta di quanto affermato dalla CTU Per_2
,o la non correlazione della ipoacusia neurosensoriale bilaterale,
[...]
riscontrata all'esame audiometrico esibito agli atti con il trauma del 12-9-2018 in quanto bilaterale (e non solo all'orecchio sinistro, dove è stata documentata una
FLC).
Oltre che dalla documentazione tecnica e dai referti medici del pronto soccorso indicati dalla CTU, la lesione all'orecchio sinistro emerge anche dai fatti allegati in sede di citazione.
Inoltre, la Dott.ssa ha preso espressa posizione sulle osservazioni del Per_3
CTP di parte attrice che espressamente si richiamano in quanto logicamente argomentate e prive di contraddizioni logiche e motivazionali rispetto ai fatti di causa (cfr. pagg. 7 e 8 della relazione di CTU).
Per quanto attiene all'ipotesi di colpa concorrente dell'attore, i fatti posti alla base della relazione eccezione non sono stati oggetto di prova e, quindi, anche a voler indicare che il convenuto abbia agito per tutelare i propri beni privati, in ogni caso, non era possibile farlo mediante un violento scontro fisico con l'attore che si trovava ad operare nel terrazzo della propria proprietà.
Ragionare in modo diverso sarebbe legittimare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone o sulle cose, paradigmi normativi previsti e puniti, in punto di condotta, negli artt. 392 e 393 c.c. oltre che, in punto di rifusione dei danni subiti dalle relative condotte, dall'art. 2043 c.c.
L'esistenza anche dell'elemento psicologico trova conferma da quanto emerge, in maniera corretta, negli scritti difensivi di parte convenuta laddove si dice testualmente: “…Il sig. , effettivamente, con una scopa tenta di Controparte_1 spostare la staffa in ferro nel tentativo di farla cadere (foto B all.5) nel mentre l'attore afferrava l'altra estremità e ne seguiva un “tira e molla” all'esito del quale il sig ha subito un colpo;
” (pag. 2 della comparsa di costituzione). Parte_1
Ne deriva quindi che un “colpo” è stato inferto mediante utilizzo di uno oggetto, anche se, probabilmente, caratterizzato almeno da una condotta colposa e prevedibile di parte convenuta rispetto agli effetti dannosi che sarebbero derivati proprio dal contendersi la staffa in ferro per evitare la prosecuzione dell'opera intrapresa dall'attore.
3.2. Passando quindi alla liquidazione del danno va evidenziato che, come da accertamenti del CTU, l'invalidità temporanea totale è stata pari a gg. 20 con
4 RG 1754/2022
invalidità parziale al 75% per gg. 15 e gg. 20 al 50% nonché gg. 20 al 25%; inoltre
è stata ricondotta dal CTU alla lesione indicata ad un'invalidità permanente pari a
3 punti percentuali.
Le risultanze della CTU non sono state messe seriamente in discussione dai consulenti di parte, e il CTU ha risposto in modo esauriente prendendo posizione, anche sulle osservazioni, di parte attrice evidenziando, tra l'altro, di aver considerato, nella quantificazione del danno permanente solo quanto strettamente correlato all'evento traumatico subìto dall'attorei a seguito dell'aggressione operata dal convenuto, che nulla ha a che vedere con le altre patologie pregresse della paziente.
La liquidazione del danno avviene applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile del 2025 con applicazione Punto base danno permanente € 963,40 e la percentuale del 33-33% per danno morale, in quanto dalle lesioni indicate risulta perpetrato il relativo nocumento e patimento d'animo a fronte di condotta penalmente rilevante, riportata anche nella documentazione allegata da parte attrice (cfr. querela e decreto di citazione in giudizio).
3.3. In definitiva, quindi, il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte attrice delle seguenti somme secondo il prospetto di calcolo di seguito riportato:
Danno biologico permanente € 2.410,43; Invalidità temporanea totale€ 1.123,60;
Invalidità temporanea parziale al 75%€ 632,03; Invalidità temporanea parziale al
50% per €.561,80; Invalidità temporanea parziale al 25% per € 280,90; Totale danno biologico temporaneo;
€ 2.598,33:
Danno morale (33,33%) € 1.669,42. Calcolo finale e totale del risarcimento dovuto
è pari ad euro €. 6.678,18.
Nulla a titolo di spese per assenza di documentazione oggetto di eventuale valutazione di congruità in sede di relazione medico/legale.
Non si concede personalizzazione del danno non avendo parte attrice allegato e tantomeno provato di avere sofferto danni morali e dinamico/relazionali particolari, sì da non potersi ritenere compresi nella liquidazione già effettuata.
Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti
5 RG 1754/2022
in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino al saldo.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass. 10.10.1988 n. 5465). Gli interessi di cui all'art. 1282 c.c. sono quindi dovuti nella misura di legge dalla decisione definitiva fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/22, tabella 2, tenendo conto del decisum e del valore della domanda, dell'attività espletata per tutte le fasi ivi previste;
inoltre, a tale fine deve tenersi conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto a quanto richiesto in domanda nonché della mancata accettazione da parte attrice della controproposta conciliativa avanzata da parte convenuta che avrebbe consentito una definizione agevolata della presente controversia.
Le spese di CTU seguono il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione: decidendo sulla domanda proposta, così provvede:
a) In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento di €.6.678,18= in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per i fatti indicati in parte motiva oltre interessi e rivalutazione così come sopra specificato;
b) condanna il convenuto , al pagamento in favore di parte Controparte_1
attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in=274,65= per esborsi documentati ed euro=2.538,50= compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A., se dovuta come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari;
c) Pone le spese di consulenza tecnica, liquidate in corso di giudizio, in via definitiva in capo al convenuto.
Così deciso in Aversa il 9-12-2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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