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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13129/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 PAOLO BRACCINI, 53 10141 TORINO presso lo studio dell'avv. CARUANA SARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ALFIERI 25, Controparte_1 C.F._2 MONCALIERI presso lo studio delle avv.te MASSAZA ENRICA e PORTA GRAZIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 28/5/2025
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) dichiarare la Sig.ra autosufficiente e pertanto revocare l'attuale assegno di mantenimento. • in via Controparte_1 subordinata, c) riconoscere un assegno di mantenimento di € 200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e riservata ogni altra difesa.” verbale di udienza del 28/5/2025
pagina 1 di 6 L'avv. Caruana richiama le note difensive;
in subordine che sia riconosciuto un assegno non superiore a euro 200,00 tenuto conto del mutamento delle condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione
Per parte resistente: come da note conclusive e come da verbale di udienza del 28/5/2025
CONCLUSIONI Previa emanazione dei provvedimenti anche temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse delle parti, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, contrariis reiectis emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da ed in Moncalieri, in Controparte_1 Parte_1 data 14/7/1985, trascritto nei registri dello Stato Civile di Moncalieri al n. 120, Parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1985, mandando all'Ufficiale dello stato civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutti gli incombenti necessari;
Dichiarare il signor Parte_1 tenuto a corrispondere alla signora a titolo di assegno divorzile la somma di
[...] Controparte_1
€ 800,00 a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo assunto in sede di separazione dal signor di corrispondere alla signora la somma Parte_1 Controparte_1 di € 9.000 al momento della stipula del rogito relativo alla vendita dell'immobile sito in Torino, Piazza Bengasi 15, oltre alla metà del prezzo convenuto Ammettere le prove per intepello e testi sui seguenti capi (..) Con vittoria di spese” verbale di udienza del 28/5/2025
L'avv. Massaza e l'avv. Porta richiamano le note difensive evidenziando come nulla sia cambiato rispetto alla separazione e che il versamento dei 9000 euro risale ad accordi anteriori alla separazione stessa
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 MONCALIERI il 14/07/1985.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 120 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 9-23/11/2023
Con ricorso depositato il 18/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito ha domandato, in via principale, di dichiararsi controparte autosufficiente con la revoca dell'attuale assegno di mantenimento o, in via subordinata, disporsi un assegno di mantenimento nella misura complessiva di euro 200,00, con vittoria delle spese di giudizio.
pagina 2 di 6 Con comparsa depositata il 6/11/2024 i è costituita e ha eccepito la ricostruzione Controparte_1 in fatto di parte attorea. Ha pertanto domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporsi un assegno divorzile nella misura complessiva di euro 800,00 e di riconoscere l'obbligo in capo a parte ricorrente a corrispondere, al momento della vendita dell'immobili sito in Piazza Bengasi, oltre alla metà del prezzo convenuto, anche la somma pari ad euro 9000,00. Con vittoria di spese.
All'udienza dell'11/12/2024 sono comparse personalmente le parti con i difensori. Si è proceduto al loro ascolto e altresì dei difensori che hanno preso posizione sulle rispettive richieste istruttorie e sulle questioni rilevanti ai fini della decisione (nella specie la vendita dell'immobile). All'esito, il giudice relatore si è riservato.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 17/12/2025 il giudice si è pronunciato con riguardo alle istanze istruttorie ritenendo che “tutti i capitoli di prova attengono a circostanze pacifiche, irrilevanti o formulate in termini generici o valutativi” pertanto ha fissato udienza di discussione.
All'udienza del 25/5/2025 i difensori hanno precisato le loro conclusioni. Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto;
del resto, parte resistente ha condiviso la domanda di cessazione di cessazione.
La domanda di cessazione del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla domanda di assegno divorzile
I provvedimenti ex art. 743 bis 22 cpc così dispongono.
“La sola questione controversa è costituita dalla domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta
In sede di recentissima separazione (novembre 2023) le parti convennero che Controparte_1 contribuisse al mantenimento della moglie sig.ra versando alla Parte_1 Controparte_1 stessa la somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Si tratta di obbligo di origine pattizia che va provvisoriamente mantenuto, ferme restando le successive determinazioni del collegio, osservandosi: che il ricorrente è pensionato, percependo un reddito mensile di circa € 2.000,00 mensili e vive in casa di proprietà acquisita iure hereditario;
pagina 3 di 6 la convenuta, pur priva di attività lavorativa regolare, vive con la madre ed è perciò esonerata da spese abitativa;
la sua condizione, rispetto all'epoca della separazione, non è tuttavia sostanzialmente cambiata (cfr. dichiarazioni rese in udienza presidenziale del 20 giugno 2023);
è pacifico che durante la vita matrimoniale la convenuta ha contribuito al ménage svolgendo imprecisata attività lavorativa irregolare;
le parti sono comproprietarie di immobile produttivo di reddito locatizio;
gli oneri a carico del ricorrente derivanti da un finanziamento hanno fonte antecedente gli accordi;
la signora è donna non più giovane che ben difficilmente potrebbe ricollocarsi nel mercato del CP_1 lavoro;
il matrimonio è durato quasi quarant'anni”.
Ciò premesso, considerato che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, si ritiene che la domanda della meriti accoglimento. CP_1
In tema di assegno divorzile, giova premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287 del 2018, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
All'assegno divorzile è, dunque, riconosciuta una funzione composita, al contempo assistenziale e perequativo-compensativa. Detto assegno è, quindi, dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte ribadito che la differenza reddituale fra le parti, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023). È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge con sacrificio delle proprie aspettative professionali e/o reddituali a beneficio dell'altro (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n. 10614/2023; Cass. Civ. SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
pagina 4 di 6 Per venire all'esame della fattispecie, l'assegno spetta alla sig.ra in applicazione in primis della CP_1 sua funzione assistenziale.
Neppure in discussione, infatti, la sperequazione reddituale come descritta nei provvedimenti 473 bis 22 cpc, cui si aggiunge l'impossibilità per la – per altro priva di spese abitative - di procurarsi CP_1 un'occupazione che le consenta di percepire un reddito dignitoso che le consenta autosufficienza, vuoi per ragioni anagrafiche, vuoi per i problemi di salute (doc.1) , vuoi perché essa non ha potuto maturare nel tempo una professionalità che glielo consenta, avendo sempre lavorato in modo irregolare presso una famiglia senza riconoscimento di contributi previdenziali (circostanza non contestata).
Irrilevante, per contro, il prezzo di vendita dell'appartamento in comproprietà dei coniugi (già locato) in quanto soggetto, ovviamente, alla libera contrattazione, non spostando il disequilibrio la suddivisone del ricavato.
Per contro nulla di preciso è stato invece dedotto (e provato) con riferimento alla funzione perequativa dell'assegno come sopra individuata.
In tale contesto, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, si stima equo fissare in € 450,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile, non essendo vincolante quello del contributo al mantenimento fissato in sede di separazione caratterizzato da tutt'altra funzione.
Decorrenza dalla presente sentenza.
Inammissibile in questa sede la domanda della diretta a “Accertare e dichiarare la sussistenza CP_1 dell'obbligo assunto in sede di separazione dal signor di corrispondere alla Parte_1 signora la somma di € 9.000 al momento della stipula del rogito relativo alla vendita Controparte_1 dell'immobile sito in Torino, Piazza Bengasi 15, oltre alla metà del prezzo convenuto” introducendo una questione esclusivamente petitoria non connessa al giudizio divorzile.
Tenuto conto che la convenuta aveva richiesto una somma palesemente eccessiva, sinanche (immotivatamente) superiore allo stesso contributo al mantenimento, e che l'attore, a sua volta e sia pure in subordine, non si è opposto al riconoscimento dell'assegno per importo tuttavia irrisorio, si ravvisano gravi motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473 bis e ss cpc
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...] e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che, con decorrenza dalla presente sentenza, versi mensilmente a Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 450,00 mensili rivalutabili annualmente secondo CP_1 Istat.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente rel./est. pagina 5 di 6 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13129/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 PAOLO BRACCINI, 53 10141 TORINO presso lo studio dell'avv. CARUANA SARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ALFIERI 25, Controparte_1 C.F._2 MONCALIERI presso lo studio delle avv.te MASSAZA ENRICA e PORTA GRAZIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 28/5/2025
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) dichiarare la Sig.ra autosufficiente e pertanto revocare l'attuale assegno di mantenimento. • in via Controparte_1 subordinata, c) riconoscere un assegno di mantenimento di € 200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e riservata ogni altra difesa.” verbale di udienza del 28/5/2025
pagina 1 di 6 L'avv. Caruana richiama le note difensive;
in subordine che sia riconosciuto un assegno non superiore a euro 200,00 tenuto conto del mutamento delle condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione
Per parte resistente: come da note conclusive e come da verbale di udienza del 28/5/2025
CONCLUSIONI Previa emanazione dei provvedimenti anche temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse delle parti, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, contrariis reiectis emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da ed in Moncalieri, in Controparte_1 Parte_1 data 14/7/1985, trascritto nei registri dello Stato Civile di Moncalieri al n. 120, Parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1985, mandando all'Ufficiale dello stato civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutti gli incombenti necessari;
Dichiarare il signor Parte_1 tenuto a corrispondere alla signora a titolo di assegno divorzile la somma di
[...] Controparte_1
€ 800,00 a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo assunto in sede di separazione dal signor di corrispondere alla signora la somma Parte_1 Controparte_1 di € 9.000 al momento della stipula del rogito relativo alla vendita dell'immobile sito in Torino, Piazza Bengasi 15, oltre alla metà del prezzo convenuto Ammettere le prove per intepello e testi sui seguenti capi (..) Con vittoria di spese” verbale di udienza del 28/5/2025
L'avv. Massaza e l'avv. Porta richiamano le note difensive evidenziando come nulla sia cambiato rispetto alla separazione e che il versamento dei 9000 euro risale ad accordi anteriori alla separazione stessa
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 MONCALIERI il 14/07/1985.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 120 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 9-23/11/2023
Con ricorso depositato il 18/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito ha domandato, in via principale, di dichiararsi controparte autosufficiente con la revoca dell'attuale assegno di mantenimento o, in via subordinata, disporsi un assegno di mantenimento nella misura complessiva di euro 200,00, con vittoria delle spese di giudizio.
pagina 2 di 6 Con comparsa depositata il 6/11/2024 i è costituita e ha eccepito la ricostruzione Controparte_1 in fatto di parte attorea. Ha pertanto domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporsi un assegno divorzile nella misura complessiva di euro 800,00 e di riconoscere l'obbligo in capo a parte ricorrente a corrispondere, al momento della vendita dell'immobili sito in Piazza Bengasi, oltre alla metà del prezzo convenuto, anche la somma pari ad euro 9000,00. Con vittoria di spese.
All'udienza dell'11/12/2024 sono comparse personalmente le parti con i difensori. Si è proceduto al loro ascolto e altresì dei difensori che hanno preso posizione sulle rispettive richieste istruttorie e sulle questioni rilevanti ai fini della decisione (nella specie la vendita dell'immobile). All'esito, il giudice relatore si è riservato.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 17/12/2025 il giudice si è pronunciato con riguardo alle istanze istruttorie ritenendo che “tutti i capitoli di prova attengono a circostanze pacifiche, irrilevanti o formulate in termini generici o valutativi” pertanto ha fissato udienza di discussione.
All'udienza del 25/5/2025 i difensori hanno precisato le loro conclusioni. Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto;
del resto, parte resistente ha condiviso la domanda di cessazione di cessazione.
La domanda di cessazione del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla domanda di assegno divorzile
I provvedimenti ex art. 743 bis 22 cpc così dispongono.
“La sola questione controversa è costituita dalla domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta
In sede di recentissima separazione (novembre 2023) le parti convennero che Controparte_1 contribuisse al mantenimento della moglie sig.ra versando alla Parte_1 Controparte_1 stessa la somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Si tratta di obbligo di origine pattizia che va provvisoriamente mantenuto, ferme restando le successive determinazioni del collegio, osservandosi: che il ricorrente è pensionato, percependo un reddito mensile di circa € 2.000,00 mensili e vive in casa di proprietà acquisita iure hereditario;
pagina 3 di 6 la convenuta, pur priva di attività lavorativa regolare, vive con la madre ed è perciò esonerata da spese abitativa;
la sua condizione, rispetto all'epoca della separazione, non è tuttavia sostanzialmente cambiata (cfr. dichiarazioni rese in udienza presidenziale del 20 giugno 2023);
è pacifico che durante la vita matrimoniale la convenuta ha contribuito al ménage svolgendo imprecisata attività lavorativa irregolare;
le parti sono comproprietarie di immobile produttivo di reddito locatizio;
gli oneri a carico del ricorrente derivanti da un finanziamento hanno fonte antecedente gli accordi;
la signora è donna non più giovane che ben difficilmente potrebbe ricollocarsi nel mercato del CP_1 lavoro;
il matrimonio è durato quasi quarant'anni”.
Ciò premesso, considerato che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, si ritiene che la domanda della meriti accoglimento. CP_1
In tema di assegno divorzile, giova premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287 del 2018, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
All'assegno divorzile è, dunque, riconosciuta una funzione composita, al contempo assistenziale e perequativo-compensativa. Detto assegno è, quindi, dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte ribadito che la differenza reddituale fra le parti, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023). È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge con sacrificio delle proprie aspettative professionali e/o reddituali a beneficio dell'altro (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n. 10614/2023; Cass. Civ. SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
pagina 4 di 6 Per venire all'esame della fattispecie, l'assegno spetta alla sig.ra in applicazione in primis della CP_1 sua funzione assistenziale.
Neppure in discussione, infatti, la sperequazione reddituale come descritta nei provvedimenti 473 bis 22 cpc, cui si aggiunge l'impossibilità per la – per altro priva di spese abitative - di procurarsi CP_1 un'occupazione che le consenta di percepire un reddito dignitoso che le consenta autosufficienza, vuoi per ragioni anagrafiche, vuoi per i problemi di salute (doc.1) , vuoi perché essa non ha potuto maturare nel tempo una professionalità che glielo consenta, avendo sempre lavorato in modo irregolare presso una famiglia senza riconoscimento di contributi previdenziali (circostanza non contestata).
Irrilevante, per contro, il prezzo di vendita dell'appartamento in comproprietà dei coniugi (già locato) in quanto soggetto, ovviamente, alla libera contrattazione, non spostando il disequilibrio la suddivisone del ricavato.
Per contro nulla di preciso è stato invece dedotto (e provato) con riferimento alla funzione perequativa dell'assegno come sopra individuata.
In tale contesto, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, si stima equo fissare in € 450,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile, non essendo vincolante quello del contributo al mantenimento fissato in sede di separazione caratterizzato da tutt'altra funzione.
Decorrenza dalla presente sentenza.
Inammissibile in questa sede la domanda della diretta a “Accertare e dichiarare la sussistenza CP_1 dell'obbligo assunto in sede di separazione dal signor di corrispondere alla Parte_1 signora la somma di € 9.000 al momento della stipula del rogito relativo alla vendita Controparte_1 dell'immobile sito in Torino, Piazza Bengasi 15, oltre alla metà del prezzo convenuto” introducendo una questione esclusivamente petitoria non connessa al giudizio divorzile.
Tenuto conto che la convenuta aveva richiesto una somma palesemente eccessiva, sinanche (immotivatamente) superiore allo stesso contributo al mantenimento, e che l'attore, a sua volta e sia pure in subordine, non si è opposto al riconoscimento dell'assegno per importo tuttavia irrisorio, si ravvisano gravi motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473 bis e ss cpc
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...] e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che, con decorrenza dalla presente sentenza, versi mensilmente a Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 450,00 mensili rivalutabili annualmente secondo CP_1 Istat.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente rel./est. pagina 5 di 6 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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