Art. 2.
All'onere di lire 12 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provveda per l'esercizio 1961-62 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; per l'esercizio finanziario 1962-63 con una riduzione di pari importo del fondo destinato a finanziare i provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 12 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provveda per l'esercizio 1961-62 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; per l'esercizio finanziario 1962-63 con una riduzione di pari importo del fondo destinato a finanziare i provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.