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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14828 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7651/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Verbale d'udienza del 24.10.2025 ore 10,45
E' presente per parte ricorrente l'avv. Francesco Giordani che si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 16,38 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 7651 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, deciso ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 all'udienza del 24.10.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giordani ed elettivamente Parte 1
domiciliata in Roma, Via Tuscolana n. 43, come da procura in atti;
RICORRENTE
E CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dal
Funzionario Delegato ed elettivamente domiciliata in Roma via Tempio di Giove n. 21;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ex art. 6 D.Lga 150/11 e art. 22 L. n. 689/81
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 24.10.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto ricorso ritualmente depositato Parte 1 ha proposto nel verbale di accertamento di violazione n. 73140001932 elevato il 18.12.2024 ore 19.00 dal Gruppo di Polizia Locale di [...] CP 1 U.O.X. Gruppo Mare, sede Via Capo delle Armi n. 58, e notificato in data 14.01.2025
dell'importo di euro 21.666,00, per la violazione dell'art. 15 comma II della L.R. Lazio n. 12/99
perché "in qualità di assegnatario dell'alloggio di Per 1 Pubblica del Comune di Roma sito
in Via dell'Idroscalo civ. 87 sca A int. 5 C.I. P.IVA 1 cedeva l'immobile a Controparte 2
e Controparte 3 che lo occupavano senza averne titolo". a parte si è proceduto ai sensi
[...]
del artt. 633, 639-bis in data 17.12.2024"
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la fondatezza dell'illecito e l'avvenuta cessione a terzi dell'immobile, perché gli occupanti identificati dai verbalizzanti avevano, senza alcun consenso,
deciso unilateralmente di iscrivere la residenza nell'alloggio Per 1, quando invece erano stati ospitati soltanto a titolo di mera cortesia, a termine, e gratuitamente. CP 1 nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il verbale di accertamento quale atto non autonomamente impugnabile.
2 L'eccezione di inammissibilità è fondata.
Infatti, il giudizio disciplinato dalla legge n. 689/81, art. 22, va instaurato contro il provvedimento ingiuntivo emanato dall'autorità competente a ricevere il rapporto, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (1. 689/81 artt 17 e 18).
Da ciò consegue che non è ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto prima che sia emanata l'ordinanza-ingiunzione, prevista dal citato art. 18 1. 689/81 il quale stabilisce: "l'autorità
competente sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina,
con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione...".
Il trasgressore a cui è stata irrogata una sanzione amministrativa con verbale di accertamento può
soltanto esercitare le facoltà di difesa tipiche del procedimento amministrativo.
Solo avverso l'ordinanza-ingiunzione è possibile proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 22 1. 689/81 il quale espressamente dispone "contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la confisca, gli interessati possono proporre opposizione.”. Il ricorso ex art. 22 della citata legge, avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa, è ammesso soltanto per le violazioni previste per il codice della strada,
essendo solo in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la
riscossione della pena pecuniaria.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento, anche se elevato per la violazione dell'art. 15 L.R.
del Lazio 12/99 non ha inciso sulla situazione giuridica soggettiva, trattandosi di atto avente natura procedimentale a cui fa seguito l'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità ritenga sussistente la violazione contestata, con l'emanazione del provvedimento ingiuntivo attraverso l'irrogazione della sanzione amministrativa e l'avviso di pagamento dell'indennità commisurata al canone, la cui rispettiva impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Si rileva, pertanto, l'irritualità dell'esperimento dell'opposizione, contro il verbale di accertamento, nel difetto di un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale,
rilevabile ed apprezzabile, anche d'ufficio. (Cass. Civ. n. 18320/2007; Cass. Civ. n. 12696/2007).
Le questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
NO ES
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Verbale d'udienza del 24.10.2025 ore 10,45
E' presente per parte ricorrente l'avv. Francesco Giordani che si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 16,38 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 7651 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, deciso ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 all'udienza del 24.10.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giordani ed elettivamente Parte 1
domiciliata in Roma, Via Tuscolana n. 43, come da procura in atti;
RICORRENTE
E CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dal
Funzionario Delegato ed elettivamente domiciliata in Roma via Tempio di Giove n. 21;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ex art. 6 D.Lga 150/11 e art. 22 L. n. 689/81
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 24.10.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto ricorso ritualmente depositato Parte 1 ha proposto nel verbale di accertamento di violazione n. 73140001932 elevato il 18.12.2024 ore 19.00 dal Gruppo di Polizia Locale di [...] CP 1 U.O.X. Gruppo Mare, sede Via Capo delle Armi n. 58, e notificato in data 14.01.2025
dell'importo di euro 21.666,00, per la violazione dell'art. 15 comma II della L.R. Lazio n. 12/99
perché "in qualità di assegnatario dell'alloggio di Per 1 Pubblica del Comune di Roma sito
in Via dell'Idroscalo civ. 87 sca A int. 5 C.I. P.IVA 1 cedeva l'immobile a Controparte 2
e Controparte 3 che lo occupavano senza averne titolo". a parte si è proceduto ai sensi
[...]
del artt. 633, 639-bis in data 17.12.2024"
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la fondatezza dell'illecito e l'avvenuta cessione a terzi dell'immobile, perché gli occupanti identificati dai verbalizzanti avevano, senza alcun consenso,
deciso unilateralmente di iscrivere la residenza nell'alloggio Per 1, quando invece erano stati ospitati soltanto a titolo di mera cortesia, a termine, e gratuitamente. CP 1 nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il verbale di accertamento quale atto non autonomamente impugnabile.
2 L'eccezione di inammissibilità è fondata.
Infatti, il giudizio disciplinato dalla legge n. 689/81, art. 22, va instaurato contro il provvedimento ingiuntivo emanato dall'autorità competente a ricevere il rapporto, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (1. 689/81 artt 17 e 18).
Da ciò consegue che non è ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto prima che sia emanata l'ordinanza-ingiunzione, prevista dal citato art. 18 1. 689/81 il quale stabilisce: "l'autorità
competente sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina,
con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione...".
Il trasgressore a cui è stata irrogata una sanzione amministrativa con verbale di accertamento può
soltanto esercitare le facoltà di difesa tipiche del procedimento amministrativo.
Solo avverso l'ordinanza-ingiunzione è possibile proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 22 1. 689/81 il quale espressamente dispone "contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la confisca, gli interessati possono proporre opposizione.”. Il ricorso ex art. 22 della citata legge, avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa, è ammesso soltanto per le violazioni previste per il codice della strada,
essendo solo in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la
riscossione della pena pecuniaria.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento, anche se elevato per la violazione dell'art. 15 L.R.
del Lazio 12/99 non ha inciso sulla situazione giuridica soggettiva, trattandosi di atto avente natura procedimentale a cui fa seguito l'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità ritenga sussistente la violazione contestata, con l'emanazione del provvedimento ingiuntivo attraverso l'irrogazione della sanzione amministrativa e l'avviso di pagamento dell'indennità commisurata al canone, la cui rispettiva impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Si rileva, pertanto, l'irritualità dell'esperimento dell'opposizione, contro il verbale di accertamento, nel difetto di un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale,
rilevabile ed apprezzabile, anche d'ufficio. (Cass. Civ. n. 18320/2007; Cass. Civ. n. 12696/2007).
Le questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
NO ES