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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8592/2025 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Mazza del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che sia pronunciata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, riportate all'udienza del
14 ottobre 2025, così come oggi parzialmente emendate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, agli atti”.
1 Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 19 giugno 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 14 ottobre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 3 luglio 2021 a SO (Bologna) e che dalla loro unione sono nate a
OG (Bologna) le due figlie minori in data 24 maggio 2016 ed Persona_1
il 16 febbraio 2019; Persona_2
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi, così come esposte nel ricorso e all'udienza del 14 ottobre 2025 e parzialmente modificate all'udienza del 18 novembre
2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali delle figlie minori, in quanto garantiscono alle stesse un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare fra i coniugi regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025 sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e trascritte in dispositivo;
rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati, esprimendo parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale
2 di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 29 settembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 19 agosto 1983 e nata a [...] il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio a SO (Bologna) il 3 luglio 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SO al n. 17, parte II, serie A, uff.
1, anno 2011;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SO di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) le figlie minori ed restano affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che condivideranno le decisioni di maggior interesse. Le figlie ed Per_1
restano affidate in maniera condivisa ad entrambi i Genitori, pertanto la Per_2
sig.ra ed il sig. per il miglior interesse delle minori, Parte_2 Parte_1
condividono le principali decisioni.
Ciascun Genitore prende le decisioni relative alla cura quotidiana delle figlie quando queste si trovano presso di lui.
Ogni Genitore prenderà decisioni di emergenza quando fosse in pericolo la salute o la sicurezza delle minori ed informerà al più presto possibile l'altro Genitore.
Ogni Genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché
3 entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni Genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti d'interesse per le minori direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, informando l'altro dell'esito.
Ogni Genitore ha potestà disgiunta di conferire autonomamente con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle figlie minori.
Entrambi i Genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza delle figlie minori. Ogni Genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessita di mettersi in contatto con lui.
Fino a quando le figlie non saranno in grado di spostarsi autonomamente, il trasporto sarà effettuato da entrambi i genitori e dai loro delegati.
I costi, inclusi i biglietti e gli abbonamenti ai mezzi pubblici, saranno posti a carico di entrambi i genitori per la metà ciascuno.
Gli scambi avverranno in occasione dell'accompagnamento a scuola, se la scuola è aperta, o presso la residenza materna o paterna in conformità alle modalità di frequentazione.
I Genitori concordano che potranno recarsi a prendere i figli da scuola o presso altri luoghi di attività dei minori le persone di fiducia segnalate, anche di volta in volta, da ciascuno di loro.
2) Le figlie minori frequenteranno i genitori in forma paritaria, mantenendo la residenza presso la casa famigliare in via Antonio Gramsci n. 28 a SO (BO), con calendarizzazione prestabilita nel “Piano genitoriale Concordato”, ovvero:
a) le figlie minori trascorreranno con ciascun Genitore, a settimane alternate con pernottamento, dal venerdì dall'uscita dalla scuola, o dalle ore 17.00 nei periodi non scolastici, al venerdì successivo riaccompagnandole a scuola o alla residenza dell'altro
Genitore in periodo non scolastico. La calendarizzazione di routine verrà sospesa durante i giorni di vacanza, pause scolastiche e giorni di festività, pertanto nei seguenti periodi verrà sospesa anche l'alternanza concordata nel punto precedente.
4 I Genitori concordano che nei seguenti periodi ciascuno potrà viaggiare con e/o Per_1
in particolare si potranno effettuare viaggi fuori dal paese di residenza e/o Per_2
all'estero, fornendo tutte le informazioni (itinerario e mezzi di trasporto) al riguardo, con utile anticipo.
b) Salvo diverso accordo tra i Genitori i seguenti periodi di frequentazione iniziano al termine dell'ultimo giorno di lezione e finiscono il primo giorno di lezione;
- periodo estivo: i figli minori, congiuntamente o disgiuntamente, passeranno con ciascun genitore 4 settimane, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- festa di tutti i Santi del primo novembre: ad anni alterni, ossia i figli minori, congiuntamente o disgiuntamente, passeranno gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre;
- Immacolata concezione dell'8 dicembre: ad anni alterni, ossia le figlie minori, congiuntamente o disgiuntamente, passeranno gli anni pari con il padre e gli anni dispari con la madre;
- vacanze di Natale, ad anni alterni: la settimana del giorno di Natale, dall'ultimo giorno di lezione sino al 30.12; la settimana del giorno di capodanno, dal 30.12 alla riapertura della scuola;
- vacanze di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni: dall'ultimo giorno di scuola fino alla riapertura della scuola;
- 25 aprile: ad anni alterni, ossia le figlie minori, congiuntamente o disgiuntamente, passeranno gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre;
- primo maggio: ad anni alterni, ossia le figlie minori, congiuntamente o disgiuntamente, passeranno gli anni pari con il padre e gli anni dispari con la madre;
- 2 giugno: ad anni alterni, ossia le figlie minori, congiuntamente o disgiuntamente, passeranno gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre
- Compleanno di ed le figlie minori decideranno con quale genitore Per_1 Per_2
5 passare il proprio compleanno.
c) Ad oggi ed non posseggono un proprio telefono cellulare;
ciascun Per_1 Per_2
Genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo di consentire le comunicazioni tra genitori e con i minori.
I contatti telefonici tra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro Genitore direttamente o indirettamente.
I figli possono telefonare e/o mantenere contatto via internet con entrambi i Genitori in qualsiasi momento, compatibilmente con i loro impegni scolatici e quelli lavorativi dei
Genitori. I costi dell'acquisto del cellulare e del relativo piano tariffario-abbonamento saranno a carico di entrambi i genitori per la metà ciascuno.
Ogni Genitore terrà a proprio carico i costi della rete internet di cui dispone, stipulando ciascuno contratti autonomi di copertura presso di sé.
I Genitori comunicheranno sia di persona (ove vi sia l'occasione), sia attraverso l'utilizzo di telefonate, e-mail e messaggi (sms, whatsapp, telegram o altra applicazione ritenuta idonea
3) Quanto al mantenimento delle figlie, i sig.ri e Parte_2 Parte_1
stante la ritenuta sostanziale equiparazione della situazione reddituale e finanziaria ed il tempo di permanenza paritario, fino a quando ed non saranno maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti, si obbligano a provvedere direttamente al loro mantenimento ordinario e provvederanno entrambi nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come da “Piano genitoriale
Concordato” ed al Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.08.2017.
In particolare
- manterranno attivo il C/C cointestato n. 000000094478 presso la Parte_3
, utilizzandolo per le spese relative alle figli minori, concordando che il
[...]
contenuto, alla data di deposito del presente Ricorso, verrà prelevato nella misura del
50% ciascuno, ad eccezione della somma di € 6.000 euro;
6 - si impegnano a versare mensilmente la somma di € 250,00 ciascuno sul C/C cointestato, con l'intesa che tale importo, previo accordo delle Parti, potrà essere modificato a seconda delle esigenze di ed e sempre affinché i genitori Per_1 Per_2
affrontino il mantenimento in egual misura;
- l'assegno unico, o qualunque altro contributo famigliare erogato a favore di ed Per_1
verrà formalmente percepito dalla sig.ra ma verrà versato sul Per_2 Parte_2
conto cointestato;
- manterranno sul dossier n. 0035502, collegato al conto corrente cointestato, il fondo
NEF Ethical Balanced Dynamic, con l'intesa che capitale e rendimento verranno destinati a ed in egual misura, una volta maggiorenni. Per_1 Per_2
4) Quanto all'istruzione delle figlie i Ricorrenti convengono:
frequenterà il quarto anno dell'Istituto di scuola primaria Per_1 Per_3
Orario scolastico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16. 30; iscritta al servizio Piedibus dalle ore 8 e al servizio post scuola fino alle ore 17.30.
Ad oggi, frequenta il terzo ed ultimo anno dell'Istituto scuola dell'infanzia Per_2
Bentivogli, con orario scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16. 30 e servizio di pre scuola dalle ore 7.30 e post scuola fino alle ore 17. 30. Frequenterà da settembre 2025 l'Istituto di scuola primaria Per_3
I Genitori concordano l'eventuale supporto didattico extrascolastico, con costo posto a carico di entrambi per la metà ciascuno. Il Genitore anticipatario avrà diritto al rimborso nella misura del 50% qualora la spesa venga debitamente documentata.
Salvo diverso accordo, i Genitori qui concordano che le pratiche d'iscrizione nei successivi Istituti scolastici saranno seguite dalla sig.ra Resta inteso che Parte_2
la scelta della scuola da frequentare dovrà essere previamente concordata tra i Genitori, tenute in considerazione le aspirazioni di e di Per_1 Per_2
I Genitori concordano che le spese scolastiche (quali ad esempio: iscrizione/contributi volontari, dotazione scolastica iniziale, gite, frequentazione e materiali relativi a
7 progetti, ecc.), campi scuola estivi, pre e post scuola, saranno sostenute da entrambi per la metà ciascuno. Il Genitore anticipatario avrà diritto al rimborso nella misura del 50% qualora la spesa venga debitamente documentata.
5) Quanto all'attività extrascolastica della prole:
Tutte le spese (quali ad esempio: costi d'iscrizione, equipaggiamenti e materiale tecnico, eventuali tasse d'iscrizione, quote partecipative, viaggi e soggiorni per le competizioni, ecc) relative alle sopradette attività si considerano già concordate e pertanto saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno. Il Genitore anticipatario avrà diritto al rimborso nella misura del 50% qualora la spesa venga debitamente documentata.
In relazione alle nuove attività extra-curriculari, i Genitori concordano che entrambi possano iscrivere le figlie a corsi o attività, in base alle loro attitudini permettendogli di partecipare ad attività che le vedano impegnate in un partecipe interesse, previa comunicazione all'altro Genitore. Tuttavia i costi d'iscrizione e degli eventuali accessori ed equipaggiamenti saranno sostenuti da entrambi in misura della metà solo qualora la spesa venga previamente concordata. Il Genitore anticipatario avrà pertanto diritto al rimborso nella misura del 50% solo qualora la spesa sia stata concordata e debitamente documentata.
Entrambi i Genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e fin quando Per_1
e non saranno autonome nel tragitto di andata e rientro, accompagneranno le Per_2
minori affinché partecipino a dette attività.
6) Quanto alle VISITE E SPESE MEDICHE ad oggi ed vengono entrambe seguite dal pediatra di base, dott.ssa Per_1 Per_2
con Studio sito a SO via Nasica 38. Persona_4
I Genitori concorderanno previamente tutte le ulteriori cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche, come peraltro già sempre fatto. Tali spese saranno sostenute da entrambi in misura della metà, qualora la
8 spesa venga previamente concordata. Il Genitore anticipatario avrà pertanto diritto al rimborso nella misura del 50% solo qualora la spesa sia previamente concordata e debitamente documentata.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei minori, il Genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro Genitore.
Il Genitore che programma gli appuntamenti medici per i minori informerà l'altro
Genitore almeno due giorni prima in modo che costui possa partecipare.
I Genitori concordano che le seguenti spese:
● le visite specialistiche prescritte dal medico di base e quelle concordate tra i
Genitori, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
● ticket sanitari e, ove prescritti, apparecchi dentistici, oculistici (comprese le lenti a contatto), ortopedici;
● tutte le spese mediche aventi carattere d'urgenza; verranno sostenute da entrambi. Il Genitore anticipatario avrà diritto al rimborso nella misura del 50% qualora la spesa venga debitamente documentata.
I Genitori concordano che le deduzioni fiscali per le spese straordinarie per le figlie minorisaranno a favore di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo.
La documentazione fiscale dove essere intestata a ciascun figlio e consegnata al beneficiario della deduzione fiscale, in tempo utile ai fini della corretta deducibilità.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese sostenute a favore delle figlie andranno a beneficio dei Genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese a cui sono riferiti.
Gli assegni familiari – oggi assegno unico – verranno percepiti da ma Parte_2
versato sul conto corrente cointestato, che rimarrà attivo per le spese delle bambine.
7) Quanto ad ulteriori accordi tra i Ricorrenti:
9 ognuno dei due Genitori avrà cura che i figli abbiano a disposizione i propri effetti personali. Ogni Genitore deve curare che i figli abbiano un abbigliamento adeguato per tutta la durata della frequentazione con sé anche chiedendo la collaborazione dell'altro
Genitore.
Ogni Genitore deve fare in modo che i figli ritornino dall'altro Genitore nutrite, con i vestiti, effetti personali, libri di testo e quant'altro abbiano portato con sé.
Fino a quando le figlie non saranno in grado di spostarsi autonomamente, il trasporto sarà effettuato da entrambi i genitori e dai loro delegati.
I costi, inclusi i biglietti e gli abbonamenti ai mezzi pubblici, saranno posti a carico di entrambi i genitori per la metà ciascuno.
Gli scambi avverranno in occasione dell'accompagnamento a scuola, se la scuola è aperta, o presso la residenza materna o paterna in conformità alle modalità di frequentazione.
I Genitori concordano che potranno recarsi a prendere i figli da scuola o presso altri luoghi di attività dei minori le persone di fiducia segnalate, anche di volta in volta, da ciascuno di loro
Entrambi i Genitori prestano il consenso affinché ed conseguano la patente Per_1 Per_2
di guida, potendo effettuare l'iscrizione al compimento del 18° anno d'età.
Entrambi i genitori prestano il consenso al rinnovo del passaporto delle figlie e del rinnovo della carta d'identità con validità per l'espatrio.
I Genitori concordano che ed potranno attivare profili Social on-line Per_1 Per_2
(Facebook, Instagram, Tik-Tok, ecc) solo con il consenso di entrambi i genitori.
8) I Ricorrenti, al fine di risolvere la crisi coniugale concordano inoltre che:
- il C/C cointestato n. 000000094478 presso la , fino Parte_3
a che la sig.ra vivrà nella casa familiare, verrà utilizzato anche per il pagamento Pt_2
delle utenze e delle spese condominiali di via Gramsci n. 28 a SO;
- i titoli contenuti nel dossier n. 0035502 presso Pt_3 Parte_3
10 diversi dal fondo NEF Ethical Balanced Dynamic di cui al pt. 2 lett. D che precede, saranno ripartiti al 50% tra le Parti;
- il sig. non appena la sig.ra lascerà la casa coniugale, volturerà le utenze Pt_1 Pt_2
domestiche a suo nome e toglierà la domiciliazione di pagamento dal conto corrente cointestato;
- al rilascio della casa familiare la sig.ra porterà con sé il tavolino apribile da Pt_2
salotto, le due scarpiere, l'impastatrice planetaria, l'oggettistica e materiali per dolci, il servizio composto da piatti e bicchieri utilizzati per le cene con invitati;
- la vettura Toyota Yaris targata EP393BK immatricolata il 11.10.2012 resta assegnata in proprietà esclusiva al sig. Parte_1
- la vettura Toyota Yaris targata CP918MN immatricolata il 30.07.2004 resta assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra . Parte_2
“9) La casa familiare verrà assegnata in godimento alla sig.ra fino a Parte_2
quando ella trasferirà in altra abitazione la propria residenza”.
“10) Preliminare di trasferimento quota immobiliare e relativo mutuo;
preliminare
d'acquisto nuova abitazione e relativo mutuo.
a) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro il
30.12.2025, la sig.ra promette di cedere e trasferire al sig. Parte_2 Parte_1
che promette di accettare ed acquistare, con atto di trasferimento definitivo
[...]
mediante rogito notarile, la quota di comproprietà in ragione del 1/2, del seguente immobile: porzione del fabbricato, posto nel Comune di SO (BO) in via Antonio
Gramsci n. 28, e precisamente l'appartamento al piano secondo con annesse, quali pertinenze, una cantina al piano terra e un'autorimessa al piano terra, il tutto distinto nel catasto fabbricati di detto Comune come segue:
-appartamento: fg 21 map 150 sub 32, cat. A/3, cl. 4, vani 5.0, R.C.E € 503,55;
- cantina: fg 21 map 150 sub 33, cat. C/2, cl. 2, consistenza 7 mq, R.C.E € 18.44,
11 - autorimessa: fg 21 map 150 sub 1, cat. C/6, cl. 2, consistenza 14 mq, R.C.E € 117.13.
Confini con ragioni comuni, beni Bianchi, muri esterni, salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, tra cui la porzione immobiliare censita al CF al fg. 21 map. 150 sub. 36, cat. C/2, cl. 1, consistenza 32 mq, R.C.E
71,06.
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla sig.ra per Parte_2
acquisto, in comunione pro indiviso con il sig. con atto del notaio Parte_1
Dott. in data 16.11.2018, repertorio n. 23097, fascicolo n. 14579, Persona_5
registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Bologna 1, il 30.11.2018 al n.
22314 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Bologna
– Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di BOLOGNA Ufficio provinciale –
Territoriale Servizio di pubblicità immobiliare in data 03.12.2018 al registro part. 38717
e gen. 58122.
La quota in oggetto viene considerata con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
La sig.ra garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima Parte_2
provenienza del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La sig.ra si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il Pt_2
trasferimento definitivo.
La parte promittente dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula
12 dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
Il corrispettivo del presente trasferimento, volto all'instaurazione del regime di vita separata ed a consentire l'acquisto di una nuova abitazione, incluso il pagamento del relativo mutuo da parte della sig.ra è pari ad € 100.000,00, il cui Parte_2
versamento a favore della parte promittente verrà corrisposto dal sig. alla data Pt_1
del Rogito, da stipulare entro il 30.12.2025.
La sig.ra si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di Parte_2
contratto definitivo di trasferimento dell'immobile al sig. Pt_1
b) il Sig. da atto che stipulerà entro il 30.12.2025, mutuo ipotecario Parte_1
bancario di € 50.000,00 per poter provvedere al pagamento del corrispettivo pattuito a favore della sig.ra Pt_2
c) I Signori ed intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_2 Parte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014, e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In particolare le Parti danno atto che la cessione immobiliare da parte della sig.ra Pt_2
ed il corrispondente acquisto da parte del sig. con l'accensione del relativo Pt_1
mutuo, nonché tutte le complessive pattuizioni, sono state previste dalle Parti nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione personale e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione non contenziosa e definitiva della crisi coniugale.
d) La sig.ra quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della Parte_2
13 risoluzione della crisi coniugale, acquisterà dalla sig.ra al prezzo di Controparte_1
€ 220.000,00 entro il 31.01.2026 con atto di trasferimento definitivo mediante rogito notarile, in base alla promessa accettata ed autorizzata dal Trib. di Bologna, l'unità immobiliare, le relative pertinenze e parti comuni pro-quota, posto nel Comune di
SO (BO) in via Antonio Gramsci n. 30; precisamente l'appartamento sito al piano secondo con annesse, quali pertinenze, una cantina al piano terra e un'autorimessa al piano terra, il tutto distinto nel catasto fabbricati di detto Comune come segue:
- appartamento e cantina: fg 21 map 150 sub 25, cat A/3, cl.34, vani 6.0, R.C.E € 511,29;
- autorimessa: fg 21 map 150 sub 6, cat C/6, cl. 2, consistenza 12 mq, R.C.E € 100,40.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, tra cui la porzione immobiliare censita al CF al fg. 21 map. 150 sub. 36, cat. C/2, cl. 1, consistenza 32 mq, R.C.E
71,06.
e) La sig.ra dà atto che stipulerà, entro il 31.01.2026, mutuo ipotecario Parte_2
bancario di € 110.000,00 per poter provvedere al saldo del pagamento del prezzo per l'acquisto della nuova abitazione e la relativa ristrutturazione, volte all'instaurazione del regime di vita separata.
f) La sig.ra intende avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, Parte_2
tasse e tributi, rientrando il presente atto e l'acquisto definitivo della nuova abitazione in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014, e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo l'acquisto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In particolare le Parti danno atto che tutte le complessive pattuizioni, incluso l'acquisto della nuova abitazione da parte della sig.ra e l'accensione del relativo mutuo, Pt_2
14 sono state previste dalle Parti nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione personale e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione non contenziosa e definitiva della crisi coniugale.
g) Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della Sentenza di omologa del presente verbale.
11) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non hanno pertanto alcuna altra pretesa economica l'una nei confronti dell'altro e di aver disciplinato ogni loro rapporto economico e patrimoniale con il presente Atto.
12) I sig.ri e prestano sin d'ora il consenso reciproco Parte_1 Parte_2
al rilascio e/o al rinnovo dei documenti, della Carta d'identità valida per l'espatrio, dei passaporti delle figlie minori, e acconsentono altresì al rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio, consentendo che ciascuno possa inserire in detti documenti le figlie ed Per_1 Per_2
13) Le spese legali di questo procedimento si intendono ripartite a metà tra le Parti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza relativamente all'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 2 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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