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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica: NATALE GIGLIOLA, CE monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5725/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente in [...]alla Indirizzo_Irappresentato e difeso come in atti, ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo nr. 11240152632 del 28.10.2024 ricevuto in data
4.12.2024 con il quale il Comune di Roma accerta il mancato pagamento TARI dal 2018 al 2023 relativo all'immobile in Indirizzo_piano 4 int. 14 di mq. 40 e nr. 3 occupanti per un importo complessivo di € 1.680,00. Lamenta l'infondatezza della pretesa e chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce regolarmente il Comune di Roma Capitale con memoria depositata il 14.1.2026 con la quale segnala che, in data 12/06/2025, a seguito del riesame della posizione, l'Ente impositore ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401526232.
Rilevato che il ricorso presentato e, di conseguenza, le motivazioni addotte dal ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401526232 e che, allo stato attuale, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, il Comune chiede declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminato il provvedimento con il quale Roma Capitale ha rilevato sostanzialmente la fondatezza delle doglianze espresse dal ricorrente, tanto che ne ha disposto il totale annullamento con provvedimento del 12.6.2025: circostanza che porterebbe all'annullamento integrale dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo a suo carico, integralmente coperta dalla posizione della madre che ha provveduto a versare la tassa reclamata sullo stesso immobile in predicato, come da documentazione probatoria versata in atti. Tuttavia essendo intervenuto l'annullamento totale disposto da Roma Capitale in data 12.6.2025, va dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio, tenuto conto del comportamento dell'Ente impositore che ha provveduto all'annullamento totale del proprio atto.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
CE RA
dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica: NATALE GIGLIOLA, CE monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5725/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526232 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente in [...]alla Indirizzo_Irappresentato e difeso come in atti, ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo nr. 11240152632 del 28.10.2024 ricevuto in data
4.12.2024 con il quale il Comune di Roma accerta il mancato pagamento TARI dal 2018 al 2023 relativo all'immobile in Indirizzo_piano 4 int. 14 di mq. 40 e nr. 3 occupanti per un importo complessivo di € 1.680,00. Lamenta l'infondatezza della pretesa e chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce regolarmente il Comune di Roma Capitale con memoria depositata il 14.1.2026 con la quale segnala che, in data 12/06/2025, a seguito del riesame della posizione, l'Ente impositore ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401526232.
Rilevato che il ricorso presentato e, di conseguenza, le motivazioni addotte dal ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401526232 e che, allo stato attuale, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, il Comune chiede declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminato il provvedimento con il quale Roma Capitale ha rilevato sostanzialmente la fondatezza delle doglianze espresse dal ricorrente, tanto che ne ha disposto il totale annullamento con provvedimento del 12.6.2025: circostanza che porterebbe all'annullamento integrale dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo a suo carico, integralmente coperta dalla posizione della madre che ha provveduto a versare la tassa reclamata sullo stesso immobile in predicato, come da documentazione probatoria versata in atti. Tuttavia essendo intervenuto l'annullamento totale disposto da Roma Capitale in data 12.6.2025, va dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio, tenuto conto del comportamento dell'Ente impositore che ha provveduto all'annullamento totale del proprio atto.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
CE RA
dott.ssa Gigliola Natale