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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES IC Presidente dott.ssa IE NA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10850/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente;
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ,), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Giuseppe Grammatico, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: , non rappresentato Controparte_1 C.F._2 né difeso;
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da istanza depositata dalla ricorrente l'11/11/2025, alla quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto rappresentato all'udienza del 5/6/2025 dalla sola parte ricorrente, va senz'altro accolta la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso più di sei mesi dall'accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal Pubblico Ministero il 22/11/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione materiale e spirituale, e tenendo conto del tenore delle allegazioni di parte ricorrente.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
1 Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalla ricorrente
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4,
IX comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987
n. 74, e rimettere la causa al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato con provvedimento emesso all'udienza dell'1/10/2025.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, udita la sola parte ricorrente, nella contumacia del resistente, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279 cpv. n. 4 cod. proc. civ.;
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_1
Palermo il 17/8/1980, e da , nato a [...] il [...], di cui al matrimonio Controparte_1 concordatario contratto a Palermo il 7/9/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 al n. 75, parte II, Serie A;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, l'11 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE NA ES IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES IC Presidente dott.ssa IE NA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10850/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente;
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ,), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Giuseppe Grammatico, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: , non rappresentato Controparte_1 C.F._2 né difeso;
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da istanza depositata dalla ricorrente l'11/11/2025, alla quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto rappresentato all'udienza del 5/6/2025 dalla sola parte ricorrente, va senz'altro accolta la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso più di sei mesi dall'accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal Pubblico Ministero il 22/11/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione materiale e spirituale, e tenendo conto del tenore delle allegazioni di parte ricorrente.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
1 Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalla ricorrente
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4,
IX comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987
n. 74, e rimettere la causa al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato con provvedimento emesso all'udienza dell'1/10/2025.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, udita la sola parte ricorrente, nella contumacia del resistente, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279 cpv. n. 4 cod. proc. civ.;
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_1
Palermo il 17/8/1980, e da , nato a [...] il [...], di cui al matrimonio Controparte_1 concordatario contratto a Palermo il 7/9/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 al n. 75, parte II, Serie A;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, l'11 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE NA ES IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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