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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16450 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 20934 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 13.11.2025 vertente
TRA
la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Francesco De Sanctis n.15 presso lo studio dell'avv. Simona
Di Fonso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-appellante–
E
l' , Controparte_1
il Controparte_2
- appellate contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13071/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avvero la sentenza n. 13071/2024 con la quale il giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0972023 0210942938 000 avente ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada.
A fondamento dell'opposizione la deduceva di aver impugnato i verbali di accertamento Parte_1 sottesi alla cartella di pagamento n. 0972023 0210942938 000 con ricorso al Prefetto, il quale tuttavia ometteva di definire il procedimento amministrativo nel termine di legge, con conseguente accoglimento tacito del ricorso ai sensi dell'art. 204 comma 1 bis d.lgs. n. 285/1992.
Il chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando che il ricorso al Controparte_2
Prefetto risultava erroneamente proposto avverso verbali asseritamente emessi da con CP_3 la conseguenza che nessuna richiesta di trasmissione degli atti era pervenuta dalla Prefettura all'amministrazione comunale di , la quale aveva legittimamente provveduto all'iscrizione a CP_2 ruolo delle somme dovute dalla opponente.
L rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_4
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso proposto dalla risultando erroneamente Parte_1 impugnati innanzi al Prefetto verbali asseritamente emessi da e non dal CP_3 CP_2
, così determinandosi la nullità del ricorso e dovendosi quindi escludere la formazione del
[...] silenzio assenso sul ricorso proposto.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la rilevando l'erroneità della sentenza di Parte_1 prime cure, per non aver tenuto in considerazione la circostanza che il Prefetto aveva la disponibilità della documentazione necessaria ad individuare correttamente l'amministrazione interessata, chiaramente indicata nei verbali di accertamento allegati al ricorso proposto dalla società
e l sono rimasti contumaci nel giudizio di Controparte_5 Controparte_6 appello.
2. L'appello è fondato e pertanto deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione in atti emerge che la ha proposto ricorso al Prefetto i sensi dell'art. Parte_1
203 d.lgs. n. 285/1992 avverso i verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata
Nei ricorsi l'autorità amministrativa che ha emesso gli atti risulta erroneamente indicata come
[...]
, in luogo del . CP_3 Controparte_2
Si tratta di mero errore materiale, che non determina la nullità del gravame considerato che risultano allegati al ricorso i verbali impugnati, dai quali il Prefetto poteva agevolmente individuare pagina 2 di 4 l'amministrazione interessata, alla quale chiedere la trasmissione degli atti relativi ai provvedimenti impugnati.
La non ha documentato di aver adottato il provvedimento con il quale avrebbe Controparte_7 dovuto definire il ricorso proposto dall'opponente avverso i verbali.
Deve al riguardo rilevarsi che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui l'opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione d'una infrazione al Codice della Strada introduce un procedimento amministrativo, il quale non può che concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. n. 24702/2020) è illegittima la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa relativa a violazione al Codice della Strada, che si fondi su un verbale di accertamento vanamente impugnato davanti al prefetto essendo invece sempre necessaria l'emanazione della correlata ordinanza- ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore.
È illegittima - e va, pertanto, annullata - la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto - anche se con esito negativo - in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell'efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore (Cass. n. 17278/2005).
Nella specie, non v'è prova, che il Prefetto di Roma abbia emesso l'ordinanza ingiunzione nel termine di legge
Ai sensi dell'art. 204 comma 1 bis d.lgs. n. 285/1992 decorso il termine fissato senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.
L'opposizione proposta deve pertanto essere accolta e la cartella di pagamento impugnata deve dichiararsi inefficace.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati contumaci, che dovranno risponderne in solido tra loro. Le stesse sono liquidate in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria per il solo giudizio di appello in quanto non svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13071/2024, ogni Parte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n.
09720230210942938000. condanna l' e il in solido tra loro al rimborso Controparte_4 Controparte_2 delle spese di lite in favore del procuratore della avv. Simona Di Fonso, dichiaratasi Parte_1 antistatario, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 43,00 per esborsi e in euro 173,00 per compensi e per l'appello in euro 64,50 per esborsi e in euro per compensi 250,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 23.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 20934 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 13.11.2025 vertente
TRA
la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Francesco De Sanctis n.15 presso lo studio dell'avv. Simona
Di Fonso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-appellante–
E
l' , Controparte_1
il Controparte_2
- appellate contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13071/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avvero la sentenza n. 13071/2024 con la quale il giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0972023 0210942938 000 avente ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada.
A fondamento dell'opposizione la deduceva di aver impugnato i verbali di accertamento Parte_1 sottesi alla cartella di pagamento n. 0972023 0210942938 000 con ricorso al Prefetto, il quale tuttavia ometteva di definire il procedimento amministrativo nel termine di legge, con conseguente accoglimento tacito del ricorso ai sensi dell'art. 204 comma 1 bis d.lgs. n. 285/1992.
Il chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando che il ricorso al Controparte_2
Prefetto risultava erroneamente proposto avverso verbali asseritamente emessi da con CP_3 la conseguenza che nessuna richiesta di trasmissione degli atti era pervenuta dalla Prefettura all'amministrazione comunale di , la quale aveva legittimamente provveduto all'iscrizione a CP_2 ruolo delle somme dovute dalla opponente.
L rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_4
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso proposto dalla risultando erroneamente Parte_1 impugnati innanzi al Prefetto verbali asseritamente emessi da e non dal CP_3 CP_2
, così determinandosi la nullità del ricorso e dovendosi quindi escludere la formazione del
[...] silenzio assenso sul ricorso proposto.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la rilevando l'erroneità della sentenza di Parte_1 prime cure, per non aver tenuto in considerazione la circostanza che il Prefetto aveva la disponibilità della documentazione necessaria ad individuare correttamente l'amministrazione interessata, chiaramente indicata nei verbali di accertamento allegati al ricorso proposto dalla società
e l sono rimasti contumaci nel giudizio di Controparte_5 Controparte_6 appello.
2. L'appello è fondato e pertanto deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione in atti emerge che la ha proposto ricorso al Prefetto i sensi dell'art. Parte_1
203 d.lgs. n. 285/1992 avverso i verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata
Nei ricorsi l'autorità amministrativa che ha emesso gli atti risulta erroneamente indicata come
[...]
, in luogo del . CP_3 Controparte_2
Si tratta di mero errore materiale, che non determina la nullità del gravame considerato che risultano allegati al ricorso i verbali impugnati, dai quali il Prefetto poteva agevolmente individuare pagina 2 di 4 l'amministrazione interessata, alla quale chiedere la trasmissione degli atti relativi ai provvedimenti impugnati.
La non ha documentato di aver adottato il provvedimento con il quale avrebbe Controparte_7 dovuto definire il ricorso proposto dall'opponente avverso i verbali.
Deve al riguardo rilevarsi che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui l'opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione d'una infrazione al Codice della Strada introduce un procedimento amministrativo, il quale non può che concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. n. 24702/2020) è illegittima la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa relativa a violazione al Codice della Strada, che si fondi su un verbale di accertamento vanamente impugnato davanti al prefetto essendo invece sempre necessaria l'emanazione della correlata ordinanza- ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore.
È illegittima - e va, pertanto, annullata - la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto - anche se con esito negativo - in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell'efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore (Cass. n. 17278/2005).
Nella specie, non v'è prova, che il Prefetto di Roma abbia emesso l'ordinanza ingiunzione nel termine di legge
Ai sensi dell'art. 204 comma 1 bis d.lgs. n. 285/1992 decorso il termine fissato senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.
L'opposizione proposta deve pertanto essere accolta e la cartella di pagamento impugnata deve dichiararsi inefficace.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati contumaci, che dovranno risponderne in solido tra loro. Le stesse sono liquidate in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria per il solo giudizio di appello in quanto non svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13071/2024, ogni Parte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n.
09720230210942938000. condanna l' e il in solido tra loro al rimborso Controparte_4 Controparte_2 delle spese di lite in favore del procuratore della avv. Simona Di Fonso, dichiaratasi Parte_1 antistatario, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 43,00 per esborsi e in euro 173,00 per compensi e per l'appello in euro 64,50 per esborsi e in euro per compensi 250,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 23.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 4 di 4