Versione
23 marzo 2001
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Versione
1 marzo 2009
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Art. 16. Istituzioni e attivita' della minoranza slovena 1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al presente comma, e' data priorita' al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalita' di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 41, comma 11) che "Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all' articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia".
2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 41, comma 11) che "Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all' articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia".
Commentari • 6
- 1. Decreto salva Italia: la Legge di conversione in Gazzetta UfficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2011 · 1.1534455
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 22/05/2018, n. 5683Provvedimento: […] - di essere un'emittente di minoranza linguistica che, in quanto tale, avrebbe dovuto beneficiare di una riserva frequenziale riconosciuta per legge alle emittenti riconosciute tali (G.S.G. dichiara di essere iscritta nell'albo regionale istituito ai sensi della Legge regionale del RI V.G. n. 26 del 2007, attuativa dell'art. 16 della Legge n. 38 del 2001 recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena).Leggi di più...
- diritto di uso delle frequenze·
- tutela delle minoranze linguistiche·
- annullamento di determina amministrativa·
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