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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71537/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 71537/2022
tra
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 10:07 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. Alberto Sagna in sost. dell'Avv. Simona Di Fonso. Parte_1
Il Giudice invita l'unica parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Sagna si riporta all'atto di appello e ne chiede l'accoglimento, precisando le conclusioni di cui all'atto di appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento dell'unica parte costituita, pronuncia sentenza ex art. 436 bis c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 8183/2022 del Giudice di Pace di Roma, iscritto al n. 71537/2022 R.G. promosso da
(P. IVA in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Di Fonso ed Parte_3 elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma, Via Francesco De Sanctis n.15
– appellante– contro
Controparte_1
-appellate-contumaci oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8183/2022 (R.G. n.
8287/2022), emessa il 04.05.2022 e pubblicata il 10.06.2022, avente ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione prefettizia nn. 00091200021216, 00091200022814,
00091200022813, 00091200022833, 00091200021212 relative a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. conclusioni: il procuratore di parte appellante, unica parte costituita, ha concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 28.11.2022 e iscritto a ruolo in pari data, impugnava la sentenza di primo grado n. Parte_2
8183/2022 (R.G. n. 8287/2022), emessa dal Giudice di Pace di Roma il 04.05.2022 e pubblicata il 10.06.2022, con la quale era stata respinta l'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione
2 (nn. 00091200021216, 00091200022814, 00091200022813, 00091200022833 e 00091200021212) emesse dal Prefetto di Roma in data 22.12.2021.
A sostegno del gravame deduceva che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto tempestivamente emesse le ordinanze-ingiunzioni sulla base dell'interruzione del termine per l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni in conseguenza della convocazione del ricorrente per l'audizione personale (audizione non effettuata per mancata comparizione del medesimo).
Sul punto, evidenziava che nessuna audizione veniva chiesta dal ricorrente nel ricorso amministrativo presentato innanzi al Prefetto, così rinunziando alla facoltà ad esso riconosciuta dall'art. 203 Codice della Strada di richiedere l'audizione personale.
Chiedeva pertanto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione prefettizie con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dopo un breve rinvio disposto all'udienza del 26.04.2023 per mancato deposito delle note di trattazione scritta, all'udienza del 04.10.2023, verificata l'avvenuta regolare notifica dell'impugnazione alla (presso l'Avvocatura dello Stato) e la sua Controparte_1 mancata costituzione in giudizio, se ne dichiarava la contumacia;
si disponeva, inoltre, la trasformazione del rito della causa in rito lavoro.
All'odierna udienza, fissata per la discussione, l'appellante precisava le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi ivi riportate e trascritte, indi la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p.c.
L'appello è infondato.
2. Preliminarmente, si osserva che l'appello, irritualmente proposto con atto di citazione, è in ogni caso ammissibile.
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 -
l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi
(Cass. Sez. 6-2, n.1020/2017; conforme, per l'affermazione del principio in materia di lavoro, cfr. Cass. n.14401/2015).
In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass.
Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2, n.19298/2017).
3 Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.).
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso di specie, la sentenza è stata pubblicata in data 10.06.2022, comunicata alle parti in pari data 16.05.2022; l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato alla CP_1
e al in data
[...] Controparte_2 Controparte_1
16.11.2022 e iscritto a ruolo in data 28.11.2022, quindi entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., considerato il periodo di sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass. civ. 11478/2017 secondo cui “Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del
1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata”).
Pertanto, l'appello in esame deve considerarsi ammissibile.
A ciò si aggiunge che alla udienza di prima comparizione il Giudice allora titolare del ruolo ha disposto la trasformazione del rito della causa in rito lavoro.
3. Ciò premesso, nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata.
Al fine di inquadrare la questione in esame - tempestività dell'adozione delle ordinanze ingiunzioni opposte - bisogna innanzitutto muovere dal contesto normativo che le è proprio.
Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co. 1 bis del D.LVO 285/1992 (cd. Codice della Strada, d'ora innanzi “CdS”), il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla
4 contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non
è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione. A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi – espressamente qualificati “perentori” dall'art. 204 co. 1 bis CdS – entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al Prefetto è di 210 giorni.
Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg
+ 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al Prefetto) “si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione”, sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o 210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste.
Occorre peraltro considerare che ove il ricorrente abbia avanzato richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione si interrompe dalla notifica al ricorrente dell'invito a comparire per essere ascoltato e rimane sospeso sino alla data dell'audizione (o alla mancata audizione del ricorrente che non si sia presentato senza addurre un giustificato motivo dell'assenza).
3.1 Ciò premesso, dall'esame della documentazione di cui si discute si ricava che:
- i ricorsi al Prefetto sono stati inviati e ricevuti presso il Corpo di Polizia locale di Roma
Capitale nelle seguenti date: in data 07.12.2020 (avverso il verbale n. 13200702938 e il verbale n. 13200758947) e ricevuto in data 14.12.2020; il 25.01.2021 (avverso il verbale n.
13200909787) e ricevuto in data 28.01.2021; in data 28.01.2021 (avverso il verbale n.
13201007326 e il verbale n. 13201007988) e ricevuto in data 03.02.2021;
- l'appellante ha presentato richiesta di audizione personale come si evince dalla lettura di ciascun ricorso al Prefetto di Roma (testualmente “Il ricorrente sui punti che precedono
e che seguono chiede di essere sentito personalmente dal Prefetto di Roma”, prima pagina punto n. 2);
- è stato convocato il 30.11.2021 per l'audizione con lettera raccomandata ricevuta in data 20.04.2021 (per i ricorsi avverso i verbali di accertamento della violazione di cui ai nn. 13200702938, 13200758947, 13200909787, 13201007326 e 13201007988) come da copia delle raccomandate prodotte in primo grado dalla;
Controparte_1
- le ordinanze ingiunzione sono state tutte emesse in data 22.12.2021.
Pertanto, dovendosi tener conto dell'interruzione e contestuale sospensione del termine dal
5 20.04.2021 (data della notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione) al
30.11.2021 (data fissata per l'audizione) deve ritenersi tempestiva l'adozione, da parte del
Prefetto, delle ordinanze ingiunzione opposte in quanto emesse rispettivamente in data
22.12.2021, e cioè nel pieno rispetto del termine di centottanta giorni. Invero, computando i giorni intercorsi tra la data di ricezione dei ricorsi al Prefetto di Roma (14.12.2020, 28.01.2021 e
03.02.2021) e la data di notifica della convocazione per l'audizione (20.04.2021) e dalla data fissata per l'audizione (30.11.2021) alla data di adozione dell'ordinanza ingiunzione
(22.12.2021) il citato termine è rispettato.
L'appello deve conclusivamente essere respinto.
Nulla si dispone in merito alle spese di lite, in assenza di costituzione delle convenute appellate.
Sussistono però i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 8183/2022 (R.G. n. 8287/2022), emessa dal Giudice di Pace di Roma il 04.05.2022 e pubblicata il 10.06.2022 e conferma la sentenza impugnata;
- nulla dispone sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 08.01.2024
Il Giudice
Lucia Bruni
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 71537/2022
tra
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 10:07 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. Alberto Sagna in sost. dell'Avv. Simona Di Fonso. Parte_1
Il Giudice invita l'unica parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Sagna si riporta all'atto di appello e ne chiede l'accoglimento, precisando le conclusioni di cui all'atto di appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento dell'unica parte costituita, pronuncia sentenza ex art. 436 bis c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 8183/2022 del Giudice di Pace di Roma, iscritto al n. 71537/2022 R.G. promosso da
(P. IVA in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Di Fonso ed Parte_3 elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Roma, Via Francesco De Sanctis n.15
– appellante– contro
Controparte_1
-appellate-contumaci oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8183/2022 (R.G. n.
8287/2022), emessa il 04.05.2022 e pubblicata il 10.06.2022, avente ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione prefettizia nn. 00091200021216, 00091200022814,
00091200022813, 00091200022833, 00091200021212 relative a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. conclusioni: il procuratore di parte appellante, unica parte costituita, ha concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 28.11.2022 e iscritto a ruolo in pari data, impugnava la sentenza di primo grado n. Parte_2
8183/2022 (R.G. n. 8287/2022), emessa dal Giudice di Pace di Roma il 04.05.2022 e pubblicata il 10.06.2022, con la quale era stata respinta l'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione
2 (nn. 00091200021216, 00091200022814, 00091200022813, 00091200022833 e 00091200021212) emesse dal Prefetto di Roma in data 22.12.2021.
A sostegno del gravame deduceva che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto tempestivamente emesse le ordinanze-ingiunzioni sulla base dell'interruzione del termine per l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni in conseguenza della convocazione del ricorrente per l'audizione personale (audizione non effettuata per mancata comparizione del medesimo).
Sul punto, evidenziava che nessuna audizione veniva chiesta dal ricorrente nel ricorso amministrativo presentato innanzi al Prefetto, così rinunziando alla facoltà ad esso riconosciuta dall'art. 203 Codice della Strada di richiedere l'audizione personale.
Chiedeva pertanto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione prefettizie con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dopo un breve rinvio disposto all'udienza del 26.04.2023 per mancato deposito delle note di trattazione scritta, all'udienza del 04.10.2023, verificata l'avvenuta regolare notifica dell'impugnazione alla (presso l'Avvocatura dello Stato) e la sua Controparte_1 mancata costituzione in giudizio, se ne dichiarava la contumacia;
si disponeva, inoltre, la trasformazione del rito della causa in rito lavoro.
All'odierna udienza, fissata per la discussione, l'appellante precisava le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi ivi riportate e trascritte, indi la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p.c.
L'appello è infondato.
2. Preliminarmente, si osserva che l'appello, irritualmente proposto con atto di citazione, è in ogni caso ammissibile.
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 -
l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi
(Cass. Sez. 6-2, n.1020/2017; conforme, per l'affermazione del principio in materia di lavoro, cfr. Cass. n.14401/2015).
In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass.
Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2, n.19298/2017).
3 Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.).
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso di specie, la sentenza è stata pubblicata in data 10.06.2022, comunicata alle parti in pari data 16.05.2022; l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato alla CP_1
e al in data
[...] Controparte_2 Controparte_1
16.11.2022 e iscritto a ruolo in data 28.11.2022, quindi entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., considerato il periodo di sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass. civ. 11478/2017 secondo cui “Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del
1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata”).
Pertanto, l'appello in esame deve considerarsi ammissibile.
A ciò si aggiunge che alla udienza di prima comparizione il Giudice allora titolare del ruolo ha disposto la trasformazione del rito della causa in rito lavoro.
3. Ciò premesso, nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata.
Al fine di inquadrare la questione in esame - tempestività dell'adozione delle ordinanze ingiunzioni opposte - bisogna innanzitutto muovere dal contesto normativo che le è proprio.
Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co. 1 bis del D.LVO 285/1992 (cd. Codice della Strada, d'ora innanzi “CdS”), il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla
4 contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non
è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione. A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi – espressamente qualificati “perentori” dall'art. 204 co. 1 bis CdS – entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al Prefetto è di 210 giorni.
Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg
+ 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al Prefetto) “si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione”, sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o 210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste.
Occorre peraltro considerare che ove il ricorrente abbia avanzato richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione si interrompe dalla notifica al ricorrente dell'invito a comparire per essere ascoltato e rimane sospeso sino alla data dell'audizione (o alla mancata audizione del ricorrente che non si sia presentato senza addurre un giustificato motivo dell'assenza).
3.1 Ciò premesso, dall'esame della documentazione di cui si discute si ricava che:
- i ricorsi al Prefetto sono stati inviati e ricevuti presso il Corpo di Polizia locale di Roma
Capitale nelle seguenti date: in data 07.12.2020 (avverso il verbale n. 13200702938 e il verbale n. 13200758947) e ricevuto in data 14.12.2020; il 25.01.2021 (avverso il verbale n.
13200909787) e ricevuto in data 28.01.2021; in data 28.01.2021 (avverso il verbale n.
13201007326 e il verbale n. 13201007988) e ricevuto in data 03.02.2021;
- l'appellante ha presentato richiesta di audizione personale come si evince dalla lettura di ciascun ricorso al Prefetto di Roma (testualmente “Il ricorrente sui punti che precedono
e che seguono chiede di essere sentito personalmente dal Prefetto di Roma”, prima pagina punto n. 2);
- è stato convocato il 30.11.2021 per l'audizione con lettera raccomandata ricevuta in data 20.04.2021 (per i ricorsi avverso i verbali di accertamento della violazione di cui ai nn. 13200702938, 13200758947, 13200909787, 13201007326 e 13201007988) come da copia delle raccomandate prodotte in primo grado dalla;
Controparte_1
- le ordinanze ingiunzione sono state tutte emesse in data 22.12.2021.
Pertanto, dovendosi tener conto dell'interruzione e contestuale sospensione del termine dal
5 20.04.2021 (data della notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione) al
30.11.2021 (data fissata per l'audizione) deve ritenersi tempestiva l'adozione, da parte del
Prefetto, delle ordinanze ingiunzione opposte in quanto emesse rispettivamente in data
22.12.2021, e cioè nel pieno rispetto del termine di centottanta giorni. Invero, computando i giorni intercorsi tra la data di ricezione dei ricorsi al Prefetto di Roma (14.12.2020, 28.01.2021 e
03.02.2021) e la data di notifica della convocazione per l'audizione (20.04.2021) e dalla data fissata per l'audizione (30.11.2021) alla data di adozione dell'ordinanza ingiunzione
(22.12.2021) il citato termine è rispettato.
L'appello deve conclusivamente essere respinto.
Nulla si dispone in merito alle spese di lite, in assenza di costituzione delle convenute appellate.
Sussistono però i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 8183/2022 (R.G. n. 8287/2022), emessa dal Giudice di Pace di Roma il 04.05.2022 e pubblicata il 10.06.2022 e conferma la sentenza impugnata;
- nulla dispone sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 08.01.2024
Il Giudice
Lucia Bruni
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