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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/12/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2724/2021
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2724/2021 tra
avv. PASOLINI CRISTIAN Parte_1
ATTORE
- avv. BIANCHINI LAURA Controparte_1
CONVENUTO
- avv. BIANCHINI LAURA Controparte_2
CONVENUTO
- avv. SANZANI CRISTIANA CP_3
CONVENUTA
avv. GRASSO GIORGIO Controparte_4
TE IA
ALLIANZ – avv. LUCA SCALTRITI CP_5
TE IA
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 13.00, innanzi al dott. Bruno Guaraldi, sono comparsi:
l'avvocato Enrico Beccaro in sostituzione dell'avvocato Pasolini per l'attore, l'avvocato Laura Bianchini per i convenuti e l'avvocato Cristiana Sanzani per Controparte_1 Controparte_6 la convenuta l'avvocato Paolo Mantovani per in sostituzione CP_3 Controparte_4 dell'avvocato Grasso e l'avvocato Marco Martinelli per in sostituzione dell'avvocato Controparte_7
Scaltriti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie finali depositate.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle ore 14.30.
Il giudice dott. Bruno Guaraldi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Bruno Guaraldi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2724/2021, promossa da:
avv. PASOLINI CRISTIAN Parte_1
ATTORE
- avv. BIANCHINI LAURA Controparte_1
CONVENUTO
avv. BIANCHINI LAURA Controparte_2
CONVENUTO
- avv. SANZANI CRISTIANA CP_3
CONVENUTA
avv. GRASSO GIORGIO Controparte_4
TE IA
– avv. LUCA SCALTRITI Controparte_7
TE IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie finali depositate in prossimità della udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
(di seguito " "), (anche detto ) e , per sentirli condannare in CP_8 Controparte_2 CP_2 CP_3 solido al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del grave sinistro occorsogli in data 1° settembre 2019.
pagina 2 di 7 L'attore esponeva di essersi iscritto al maneggio gestito da nel febbraio 2019 e di aver CP_8 contestualmente stipulato con la n contratto di "mezza fida" per l'utilizzo del cavallo AN, di CP_3 proprietà di quest'ultima, a fronte di un corrispettivo mensile.
Deduceva di essere un cavaliere di "inesperienza assoluta" e che il cavallo AN aveva un
"pessimo temperamento" e una "tendenza ad imbizzarrirsi", tanto da averlo già disarcionato in precedenza e da aver indotto la proprietaria e il maneggio a non impiegarlo più per lezioni con i giovani.
Proprio in ragione di ciò, asseriva di essersi affidato in qualità di istruttore al CP_2
Quanto alla dinamica del sinistro, narrava che il giorno 1° settembre 2019, mentre si trovava nel recinto, poco dopo essere salito in sella, l'animale "abbassava repentinamente il collo e lo disarcionava facendolo crollare rovinosamente in avanti", causandogli lesioni gravissime con esiti permanenti di tetraplesi.
Chiedendo un risarcimento quantificato in non meno di € 659.319,00 per danno biologico/dinamico- relazionale e € 329.660,00 per sofferenza soggettiva, oltre alle ulteriori voci di danno da accertarsi in corso di causa.
Giuridicamente, l'attore fondava la propria pretesa in via principale sulla responsabilità per esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., sostenendo che l'attività equestre, nel suo caso di allievo principiante, dovesse essere qualificata come tale.
In via subordinata, invocava la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. di e del CP_8 per condotta colposa omissiva (mancata vigilanza e prevenzione del danno) e la CP_2 responsabilità della ia ex art. 2052 c.c., quale proprietaria, sia ex art. 2043 c.c., per l'affermata CP_3 imprudenza nell'aver affidato un animale pericoloso a un soggetto inesperto.
Si costituivano tutti i convenuti, contestando le pretese attoree e chiamando in causa le rispettive compagnie assicuratrici per la manleva.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, dopo discussione orale in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che le difese di parte attrice, così come articolate nella memoria conclusionale, presentano profili di novità in punto di allegazioni fattuali e di documenti prodotti.
Tali atti, avendo la sola funzione di illustrare le conclusioni già rassegnate, non possono introdurre nuovi temi di indagine.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il fulcro della prospettazione attorea risiede nell'invocazione del regime di responsabilità aggravata di cui all'art. 2050 c.c., relativo all'esercizio di attività pericolose.
Tale inquadramento giuridico deve essere, nel caso, disatteso.
pagina 3 di 7 L'attività di equitazione non rientra, in astratto, nel novero delle attività intrinsecamente pericolose.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nell'affermare che la sua qualificazione come
"pericolosa" ai sensi dell'art. 2050 c.c. dipende da un accertamento da compiersi in concreto, caso per caso, sulla base delle specifiche modalità di svolgimento.
Il criterio discretivo fondamentale, elaborato dalla Suprema Corte, si basa sul grado di esperienza del cavaliere e sul contesto in cui l'attività si svolge.
In particolare, si applica l'art. 2050 c.c. quando il danno si verifica durante lezioni impartite ad allievi principianti, del tutto ignari delle regole dell'equitazione, o a soggetti giovanissimi, la cui inesperienza e incapacità di governare le reazioni imprevedibili dell'animale rendono l'attività del maneggio connotata da un'elevata potenzialità offensiva.
Al di fuori di questa specifica ipotesi (ad esempio, nel caso di cavalieri esperti o di attività svolta in autonomia), la responsabilità per i danni cagionati dall'animale è disciplinata dalla diversa fattispecie di cui all'art. 2052 c.c.
L'applicazione dell'art. 2050 c.c. allo svolgimento dell'equitazione presuppone, pertanto, la sussistenza di due elementi costitutivi concorrenti:
a) La qualifica di allievo principiante o comunque inesperto;
b) Il fatto che il danno si sia verificato nel corso di una lezione o di un'attività di addestramento direttamente impartita e/o comunque sorvegliata da un istruttore.
Nel caso in esame, manca la prova di quest'ultimo, indefettibile, presupposto.
Dalla stessa narrazione contenuta nell'atto di citazione, emerge che il il giorno del sinistro, Pt_1 non stava partecipando ad alcuna lezione.
Egli afferma di essere salito sul cavallo "per prendere un po' di confidenza", descrivendo un'iniziativa del tutto autonoma e slegata da un contesto didattico.
Contesto altresì negato dai convenuti e che non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria orale;
nessun testimone ha, infatti riferito che al momento della caduta fosse in corso un'attività di insegnamento da parte del o di altri istruttori del centro. CP_2
Mancando la prova che il sinistro sia avvenuto durante una lezione di equitazione, viene meno l'elemento qualificante che, anche da solo, avrebbe potuto attrarre la fattispecie nell'alveo dell'art. 2050 c.c.
L'attività svolta dal al momento della caduta non era l'attività di insegnamento a soggetto Pt_1 principiante e/o comunque inesperto, bensì la mera pratica sportiva autonoma, che non gode della presunzione di pericolosità.
Pertanto, la domanda principale dell'attore, fondata sull'applicazione dell'art. 2050 c.c., deve essere rigettata per carenza dei presupposti applicativi.
pagina 4 di 7 L'attore ha invocato, in via subordinata, la responsabilità della quale proprietaria del cavallo, ai CP_3 sensi dell'art. 2052 c.c.
La difesa del sostiene che la percependo un canone mensile, non si sarebbe spogliata Pt_1 CP_3 della facoltà di "far uso" dell'animale, ma avrebbe continuato a trarne un'utilità economica.
Secondo tale prospettazione, la proprietaria rimarrebbe "utilizzatore" ai sensi dell'art. 2052 c.c. in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda, poiché il beneficio economico derivante dal contratto la renderebbe corresponsabile per i danni.
Tale interpretazione non trova conforto nella giurisprudenza, la quale interpreta la nozione di "chi se ne serve" in modo differente.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità si trasferisce dal proprietario all'utilizzatore quando quest'ultimo acquisisce sull'animale un potere effettivo e autonomo di governo, gestendolo in modo indipendente per soddisfare un interesse proprio, anche se di natura non economica o meramente ludica.
Ed il contratto di fida, per sua natura, realizza proprio quel trasferimento della facoltà d'uso che, secondo l'art. 2052 c.c., sposta la responsabilità dal proprietario all'utilizzatore.
Il in qualità di affidatario, aveva la piena e autonoma disponibilità del cavallo per il Pt_1 perseguimento di un proprio interesse.
La corresponsione di una somma a parziale o totale copertura dei costi di mantenimento non altera tale assetto, non potendo essere qualificata come un'utilità tale da mantenere in capo alla proprietaria la qualifica di "utilizzatore".
Pertanto, al momento del sinistro, il soggetto che "si serviva" dell'animale era lo stesso danneggiato, il quale non può, di conseguenza, invocare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. nei confronti della proprietaria.
Così, in motivazione, la Corte di Cassazione n.28839/2025:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione per cui «chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso, trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010: in questa decisione è stata esclusa la responsabilità di un militare che aveva subito danni a causa della condotta di un cavallo che montava per servizio e che, quindi, era evidentemente nella sua custodia di fatto;
nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di questa stessa Corte sulla responsabilità del maneggio per i danni causati dai cavalli affidati ai cavalieri che li noleggiano, fondata sul principio per cui ci si può servire di un animale anche tramite terzi, cui l'animale è affidato e, in tal caso, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. grava comunque sul soggetto che si serve dell'animale tramite il
pagina 5 di 7 terzo, e non sul terzo affidatario e, cioè, custode temporaneo dello stesso;
cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 979 del 21/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 14743 del 17/10/2002; Sez. 3, Sentenza n.
12025 del 12/09/2000; Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998).”
Essendo la responsabilità prevista dalla norma di carattere alternativo, essa non può essere fatta valere dall'utilizzatore (il Sig. nei confronti della proprietaria (la Sig.ra Pt_1 CP_3
Anche tale domanda deve, quindi, essere rigettata.
Infine, deve essere scrutinata la domanda fondata sulla colpa generica ex art. 2043 c.c., con cui l'attore lamenta la negligenza e l'imprudenza dei convenuti per avergli consentito di montare un cavallo di "pessimo temperamento" e con una "tendenza ad imbizzarrirsi", senza un'adeguata supervisione.
Tale prospettazione è stata radicalmente smentita dall'istruttoria orale.
Le accuse sulla pericolosità del cavallo AN, che costituiscono il perno della domanda fondata su tale colpa, non hanno trovato alcun riscontro.
Al contrario, i testimoni escussi hanno fornito una rappresentazione dell'animale del tutto opposta.
La teste sentita all'udienza del 21 giugno 2023, ha dichiarato: Testimone_1
"Conosco il cavallo AN da tanto tempo, e non è conosciuto per disarcionare le persone. È un cavallo vecchio, che io stessa avevo utilizzato qualche anno prima per movimentare. Non ho mai visto cadere nessuno da quel cavallo prima di , né mi è mai giunta notizia che qualcuno sia caduto Pt_1 con quel cavallo."
Il teste accompagnatore turistico equestre, escusso alla medesima udienza, ha fornito Testimone_2 una testimonianza ancora più netta:
"Da quando frequento il maneggio ho visto sempre il cavallo lì. Era un cavallo tranquillissimo, e negli ultimi anni quasi non si muoveva. Che io sappia non ha mai disarcionato alcuna persona. Io sono un accompagnatore turistico equestre e in passato ho utilizzato questo cavallo per le passeggiate con principianti".
Questo Tribunale ritiene tali deposizioni pienamente attendibili, in quanto provenienti da soggetti a conoscenza diretta dei fatti e tra loro coerenti e convergenti.
Esse demoliscono il presupposto fattuale della presunta pericolosità dell'animale.
Ne consegue che non è ravvisabile alcuna condotta colposa né in capo alla er aver affidato un CP_3 cavallo da ritenersi anziano e mansueto al né in capo al maneggio ed al per aver Pt_1 CP_2 consentito al socio di utilizzarlo in autonomia.
In definitiva, nessuna delle fattispecie di responsabilità invocate dall'attore risulta integrata;
l'evento dannoso non può essere imputato a una condotta colposa o a una responsabilità oggettiva dei convenuti. Esso appare piuttosto come manifestazione del rischio intrinseco che ogni cavaliere, anche pagina 6 di 7 esperto, assume nel momento in cui pratica l'equitazione, a maggior ragione quando lo fa in piena autonomia, al di fuori di un contesto didattico e/o di sorveglianza.
Il rigetto della domanda principale assorbe ogni questione relativa alle domande di manleva.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
i compensi sono calcolati in misura tendente al minimo, sulla base del valore della controversia;
con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti, ove questa è stata posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando: rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, e .
[...] Controparte_2 CP_3 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e delle terze Parte_1 chiamate, che liquida, per in Euro 15.000 per CP_3 Controparte_4 Controparte_7 compensi professionali per ciascuna parte;
per e Controparte_1 CP_2
in complessivi € 19.500; per tutti oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA (se dovuta)
[...]
e CPA;
oltre al rimborso per il contributo unificato rispettivamente versato per le due chiamate di terzo.
Così deciso in Mantova, in data 17 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Il giudice dott. Bruno Guaraldi
pagina 7 di 7
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2724/2021 tra
avv. PASOLINI CRISTIAN Parte_1
ATTORE
- avv. BIANCHINI LAURA Controparte_1
CONVENUTO
- avv. BIANCHINI LAURA Controparte_2
CONVENUTO
- avv. SANZANI CRISTIANA CP_3
CONVENUTA
avv. GRASSO GIORGIO Controparte_4
TE IA
ALLIANZ – avv. LUCA SCALTRITI CP_5
TE IA
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 13.00, innanzi al dott. Bruno Guaraldi, sono comparsi:
l'avvocato Enrico Beccaro in sostituzione dell'avvocato Pasolini per l'attore, l'avvocato Laura Bianchini per i convenuti e l'avvocato Cristiana Sanzani per Controparte_1 Controparte_6 la convenuta l'avvocato Paolo Mantovani per in sostituzione CP_3 Controparte_4 dell'avvocato Grasso e l'avvocato Marco Martinelli per in sostituzione dell'avvocato Controparte_7
Scaltriti.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie finali depositate.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle ore 14.30.
Il giudice dott. Bruno Guaraldi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Bruno Guaraldi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2724/2021, promossa da:
avv. PASOLINI CRISTIAN Parte_1
ATTORE
- avv. BIANCHINI LAURA Controparte_1
CONVENUTO
avv. BIANCHINI LAURA Controparte_2
CONVENUTO
- avv. SANZANI CRISTIANA CP_3
CONVENUTA
avv. GRASSO GIORGIO Controparte_4
TE IA
– avv. LUCA SCALTRITI Controparte_7
TE IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie finali depositate in prossimità della udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
(di seguito " "), (anche detto ) e , per sentirli condannare in CP_8 Controparte_2 CP_2 CP_3 solido al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del grave sinistro occorsogli in data 1° settembre 2019.
pagina 2 di 7 L'attore esponeva di essersi iscritto al maneggio gestito da nel febbraio 2019 e di aver CP_8 contestualmente stipulato con la n contratto di "mezza fida" per l'utilizzo del cavallo AN, di CP_3 proprietà di quest'ultima, a fronte di un corrispettivo mensile.
Deduceva di essere un cavaliere di "inesperienza assoluta" e che il cavallo AN aveva un
"pessimo temperamento" e una "tendenza ad imbizzarrirsi", tanto da averlo già disarcionato in precedenza e da aver indotto la proprietaria e il maneggio a non impiegarlo più per lezioni con i giovani.
Proprio in ragione di ciò, asseriva di essersi affidato in qualità di istruttore al CP_2
Quanto alla dinamica del sinistro, narrava che il giorno 1° settembre 2019, mentre si trovava nel recinto, poco dopo essere salito in sella, l'animale "abbassava repentinamente il collo e lo disarcionava facendolo crollare rovinosamente in avanti", causandogli lesioni gravissime con esiti permanenti di tetraplesi.
Chiedendo un risarcimento quantificato in non meno di € 659.319,00 per danno biologico/dinamico- relazionale e € 329.660,00 per sofferenza soggettiva, oltre alle ulteriori voci di danno da accertarsi in corso di causa.
Giuridicamente, l'attore fondava la propria pretesa in via principale sulla responsabilità per esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., sostenendo che l'attività equestre, nel suo caso di allievo principiante, dovesse essere qualificata come tale.
In via subordinata, invocava la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. di e del CP_8 per condotta colposa omissiva (mancata vigilanza e prevenzione del danno) e la CP_2 responsabilità della ia ex art. 2052 c.c., quale proprietaria, sia ex art. 2043 c.c., per l'affermata CP_3 imprudenza nell'aver affidato un animale pericoloso a un soggetto inesperto.
Si costituivano tutti i convenuti, contestando le pretese attoree e chiamando in causa le rispettive compagnie assicuratrici per la manleva.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, dopo discussione orale in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che le difese di parte attrice, così come articolate nella memoria conclusionale, presentano profili di novità in punto di allegazioni fattuali e di documenti prodotti.
Tali atti, avendo la sola funzione di illustrare le conclusioni già rassegnate, non possono introdurre nuovi temi di indagine.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il fulcro della prospettazione attorea risiede nell'invocazione del regime di responsabilità aggravata di cui all'art. 2050 c.c., relativo all'esercizio di attività pericolose.
Tale inquadramento giuridico deve essere, nel caso, disatteso.
pagina 3 di 7 L'attività di equitazione non rientra, in astratto, nel novero delle attività intrinsecamente pericolose.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nell'affermare che la sua qualificazione come
"pericolosa" ai sensi dell'art. 2050 c.c. dipende da un accertamento da compiersi in concreto, caso per caso, sulla base delle specifiche modalità di svolgimento.
Il criterio discretivo fondamentale, elaborato dalla Suprema Corte, si basa sul grado di esperienza del cavaliere e sul contesto in cui l'attività si svolge.
In particolare, si applica l'art. 2050 c.c. quando il danno si verifica durante lezioni impartite ad allievi principianti, del tutto ignari delle regole dell'equitazione, o a soggetti giovanissimi, la cui inesperienza e incapacità di governare le reazioni imprevedibili dell'animale rendono l'attività del maneggio connotata da un'elevata potenzialità offensiva.
Al di fuori di questa specifica ipotesi (ad esempio, nel caso di cavalieri esperti o di attività svolta in autonomia), la responsabilità per i danni cagionati dall'animale è disciplinata dalla diversa fattispecie di cui all'art. 2052 c.c.
L'applicazione dell'art. 2050 c.c. allo svolgimento dell'equitazione presuppone, pertanto, la sussistenza di due elementi costitutivi concorrenti:
a) La qualifica di allievo principiante o comunque inesperto;
b) Il fatto che il danno si sia verificato nel corso di una lezione o di un'attività di addestramento direttamente impartita e/o comunque sorvegliata da un istruttore.
Nel caso in esame, manca la prova di quest'ultimo, indefettibile, presupposto.
Dalla stessa narrazione contenuta nell'atto di citazione, emerge che il il giorno del sinistro, Pt_1 non stava partecipando ad alcuna lezione.
Egli afferma di essere salito sul cavallo "per prendere un po' di confidenza", descrivendo un'iniziativa del tutto autonoma e slegata da un contesto didattico.
Contesto altresì negato dai convenuti e che non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria orale;
nessun testimone ha, infatti riferito che al momento della caduta fosse in corso un'attività di insegnamento da parte del o di altri istruttori del centro. CP_2
Mancando la prova che il sinistro sia avvenuto durante una lezione di equitazione, viene meno l'elemento qualificante che, anche da solo, avrebbe potuto attrarre la fattispecie nell'alveo dell'art. 2050 c.c.
L'attività svolta dal al momento della caduta non era l'attività di insegnamento a soggetto Pt_1 principiante e/o comunque inesperto, bensì la mera pratica sportiva autonoma, che non gode della presunzione di pericolosità.
Pertanto, la domanda principale dell'attore, fondata sull'applicazione dell'art. 2050 c.c., deve essere rigettata per carenza dei presupposti applicativi.
pagina 4 di 7 L'attore ha invocato, in via subordinata, la responsabilità della quale proprietaria del cavallo, ai CP_3 sensi dell'art. 2052 c.c.
La difesa del sostiene che la percependo un canone mensile, non si sarebbe spogliata Pt_1 CP_3 della facoltà di "far uso" dell'animale, ma avrebbe continuato a trarne un'utilità economica.
Secondo tale prospettazione, la proprietaria rimarrebbe "utilizzatore" ai sensi dell'art. 2052 c.c. in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda, poiché il beneficio economico derivante dal contratto la renderebbe corresponsabile per i danni.
Tale interpretazione non trova conforto nella giurisprudenza, la quale interpreta la nozione di "chi se ne serve" in modo differente.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità si trasferisce dal proprietario all'utilizzatore quando quest'ultimo acquisisce sull'animale un potere effettivo e autonomo di governo, gestendolo in modo indipendente per soddisfare un interesse proprio, anche se di natura non economica o meramente ludica.
Ed il contratto di fida, per sua natura, realizza proprio quel trasferimento della facoltà d'uso che, secondo l'art. 2052 c.c., sposta la responsabilità dal proprietario all'utilizzatore.
Il in qualità di affidatario, aveva la piena e autonoma disponibilità del cavallo per il Pt_1 perseguimento di un proprio interesse.
La corresponsione di una somma a parziale o totale copertura dei costi di mantenimento non altera tale assetto, non potendo essere qualificata come un'utilità tale da mantenere in capo alla proprietaria la qualifica di "utilizzatore".
Pertanto, al momento del sinistro, il soggetto che "si serviva" dell'animale era lo stesso danneggiato, il quale non può, di conseguenza, invocare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. nei confronti della proprietaria.
Così, in motivazione, la Corte di Cassazione n.28839/2025:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione per cui «chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso, trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010: in questa decisione è stata esclusa la responsabilità di un militare che aveva subito danni a causa della condotta di un cavallo che montava per servizio e che, quindi, era evidentemente nella sua custodia di fatto;
nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di questa stessa Corte sulla responsabilità del maneggio per i danni causati dai cavalli affidati ai cavalieri che li noleggiano, fondata sul principio per cui ci si può servire di un animale anche tramite terzi, cui l'animale è affidato e, in tal caso, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. grava comunque sul soggetto che si serve dell'animale tramite il
pagina 5 di 7 terzo, e non sul terzo affidatario e, cioè, custode temporaneo dello stesso;
cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 979 del 21/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 14743 del 17/10/2002; Sez. 3, Sentenza n.
12025 del 12/09/2000; Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998).”
Essendo la responsabilità prevista dalla norma di carattere alternativo, essa non può essere fatta valere dall'utilizzatore (il Sig. nei confronti della proprietaria (la Sig.ra Pt_1 CP_3
Anche tale domanda deve, quindi, essere rigettata.
Infine, deve essere scrutinata la domanda fondata sulla colpa generica ex art. 2043 c.c., con cui l'attore lamenta la negligenza e l'imprudenza dei convenuti per avergli consentito di montare un cavallo di "pessimo temperamento" e con una "tendenza ad imbizzarrirsi", senza un'adeguata supervisione.
Tale prospettazione è stata radicalmente smentita dall'istruttoria orale.
Le accuse sulla pericolosità del cavallo AN, che costituiscono il perno della domanda fondata su tale colpa, non hanno trovato alcun riscontro.
Al contrario, i testimoni escussi hanno fornito una rappresentazione dell'animale del tutto opposta.
La teste sentita all'udienza del 21 giugno 2023, ha dichiarato: Testimone_1
"Conosco il cavallo AN da tanto tempo, e non è conosciuto per disarcionare le persone. È un cavallo vecchio, che io stessa avevo utilizzato qualche anno prima per movimentare. Non ho mai visto cadere nessuno da quel cavallo prima di , né mi è mai giunta notizia che qualcuno sia caduto Pt_1 con quel cavallo."
Il teste accompagnatore turistico equestre, escusso alla medesima udienza, ha fornito Testimone_2 una testimonianza ancora più netta:
"Da quando frequento il maneggio ho visto sempre il cavallo lì. Era un cavallo tranquillissimo, e negli ultimi anni quasi non si muoveva. Che io sappia non ha mai disarcionato alcuna persona. Io sono un accompagnatore turistico equestre e in passato ho utilizzato questo cavallo per le passeggiate con principianti".
Questo Tribunale ritiene tali deposizioni pienamente attendibili, in quanto provenienti da soggetti a conoscenza diretta dei fatti e tra loro coerenti e convergenti.
Esse demoliscono il presupposto fattuale della presunta pericolosità dell'animale.
Ne consegue che non è ravvisabile alcuna condotta colposa né in capo alla er aver affidato un CP_3 cavallo da ritenersi anziano e mansueto al né in capo al maneggio ed al per aver Pt_1 CP_2 consentito al socio di utilizzarlo in autonomia.
In definitiva, nessuna delle fattispecie di responsabilità invocate dall'attore risulta integrata;
l'evento dannoso non può essere imputato a una condotta colposa o a una responsabilità oggettiva dei convenuti. Esso appare piuttosto come manifestazione del rischio intrinseco che ogni cavaliere, anche pagina 6 di 7 esperto, assume nel momento in cui pratica l'equitazione, a maggior ragione quando lo fa in piena autonomia, al di fuori di un contesto didattico e/o di sorveglianza.
Il rigetto della domanda principale assorbe ogni questione relativa alle domande di manleva.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
i compensi sono calcolati in misura tendente al minimo, sulla base del valore della controversia;
con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti, ove questa è stata posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando: rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, e .
[...] Controparte_2 CP_3 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e delle terze Parte_1 chiamate, che liquida, per in Euro 15.000 per CP_3 Controparte_4 Controparte_7 compensi professionali per ciascuna parte;
per e Controparte_1 CP_2
in complessivi € 19.500; per tutti oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA (se dovuta)
[...]
e CPA;
oltre al rimborso per il contributo unificato rispettivamente versato per le due chiamate di terzo.
Così deciso in Mantova, in data 17 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Il giudice dott. Bruno Guaraldi
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