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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO SI LI Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa NA EL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2102/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARNESELLA STEFANIA ZULEMA
RECLAMANTE contro
(C.F./P.IVA CP_1 C.F._1
Parte_2
(C.F./P.IVA ), in persona del curatore dr. P.IVA_1 CP_2
RECLAMATI CONTUMACI
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 369/2025, pubblicata il
18/05/2025; materia: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“IN VIA PRELIMINARE pagina 1 di 5 - Sospendere la liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione in relazione alla Liquidazione Giudiziale di Parte_1 disposta con Sentenza n. 369/25 emessa in data 15/05/25 dal Tribunale di Milano, ricorrendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 52 comma I° CC.II., come esposti in atti;
NEL MERITO In accoglimento del presente reclamo e dei motivi del reclamo
1.- Violazione dell'art. 40 comma 4° CCI - Violazione del diritto di difesa – Nullità della sentenza;
2.- Violazione dell'art. 2 CC.II. –
3. Violazione dell'art. 121 CCII – Difetto del requisito oggettivo dello stato d'insolvenza;
- Dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare la Sentenza n. 369/25 emessa in 15/05/25 dal Tribunale di Milano, pubblicata e comunicata in data 18/05/25”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso di (ex dipendente della società) e nella contumacia CP_1 della società debitrice, ha aperto la liquidazione giudiziale di Parte_1 on sentenza n. 369/2025, pubblicata il 18 maggio 2025.
[...]
Il Tribunale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla debitrice, nonché la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, ha:
- ritenuto la procedibilità ex art. 49, 5° comma, CCII dell'istanza proposta da , posto che i CP_1 debiti complessivi superano abbondantemente i 30.000 euro,
- osservato che il debitore, non costituendosi, non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), CCII;
- ritenuto sussistere il requisito dell'insolvenza “in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali”.
La debitrice ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, lamentando:
- la nullità della notifica del ricorso introduttivo: il Tribunale ha dichiarato l'integrità del contraddittorio in considerazione del fatto che l'esito negativo della notifica a mezzo pec sarebbe avvenuta per cause imputabili al destinatario, come da “dichiarazione allagata”, senza però che tale dichiarazione sia mai stata inserita in atti;
la nullità della notifica comporterebbe la nullità della sentenza impugnata;
- l'assenza dei requisiti dimensionali, depositando a sostegno, previa ammissione di non aver mai depositato i bilanci, gli estratti conto relativi agli anni 2022 e 2023 e ai mesi da gennaio a luglio 2024 di un conto corrente (per il 2022 e il 2023) e di due conti correnti (per il 2024) intestati alla società, dai quali risulterebbe un'esigua attività commerciale;
pagina 2 di 5 - l'assenza del requisito dell'insolvenza, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della possibilità per la debitrice azienda di trovare un accordo con gli enti previdenziali al fine di poter provvedere ad un rientro rateale del debito;
ed ha chiesto un termine per depositare i bilanci nonché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la sua revoca.
Il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla Curatela e al creditore procedente, i quali hanno scelto di non costituirsi.
Questa Corte d'Appello, uditi il difensore della reclamante e il curatore all'udienza del 16 ottobre 2025, previa declaratoria della contumacia della e di , ha trattenuto la Parte_2 CP_1 causa in decisione.
***
Il reclamo è infondato.
1. E' anzi tutto infondata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del procedimento dinanzi al Tribunale.
Come si evince dagli atti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, il Portale delle notifiche ha emesso regolare “Certificato di avvenuta notifica” avente ad oggetto “Notificazione ai sensi dell'art.
40, commi 6 e 7, CCII - RG 498 - 1/2025 - Tribunale Ordinario di Milano”, con il quale si attesta l'avvenuta esecuzione delle attività previste dal comma 7 dell'art. 40 CCII per il compimento della notifica nei casi di impossibilità di eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero nei casi in cui la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ovvero l'inserimento, per tre giorni consecutivi, del ricorso di liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza, nel portale dei servizi telematici gestito dal , Controparte_3 all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario: “Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta”.
pagina 3 di 5 Nessuna lesione del diritto di difesa si è dunque verificata nel caso di specie, posto che la notifica del ricorso e del decreto, come attestato dal certificato emesso dall'apposito Portale delle notifiche, è pienamente valida ed efficace.
In ogni caso, la reclamante ha potuto svolgere in questa sede di reclamo tutte le argomentazioni difensive ritenute necessarie.
2. Quanto all'asserita assenza dei requisiti dimensionali, la reclamante non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
In forza dell'art. 121 CCII, “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza” (enfasi della redattrice).
Sarebbe stato, dunque, onere della reclamante dimostrare di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Per contro, la reclamante si è limitata per un verso a depositare in atti copia di alcuni estratti conto di conto corrente relativi agli anni 2022 e 2023 e al primo semestre 2024 – i quali, senza il supporto delle scritture contabili obbligatorie, nulla dimostrano in merito all'asserito mancato superamento delle soglie nei tre anni antecedenti il ricorso, tanto più in relazione all'attivo patrimoniale e all'ammontare dei debiti;
per altro verso a consegnare alla Corte, all'udienza del 16.10.2025, la copia cartacea dei bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, tutti pacificamente redatti nelle more del presente procedimento di reclamo -e, dunque, mai depositati nei termini di legge- e in relazione ai quali non vi è neppure prova né dell'avvenuta approvazione, né dell'avvenuto deposito presso il Registro delle
Imprese.
In ogni caso i bilanci in parola risultano inattendibili, come si ricava dall'analisi sinora condotta dal curatore il quale, sentito all'udienza del 16 ottobre 2025, ha invero dichiarato che, a fronte di debiti risultanti dal “bilancio” al 31.12.2024 di complessivi € 273.954,00, “dallo stato passivo risultano debiti che in parte non figurano in bilancio”. In particolare, mentre nella nota integrativa al bilancio i debiti tributari ammonterebbero soltanto a € 38.077, nel progetto di stato passivo risultano debiti nei confronti dell'INPS per € 105.722,16.
In definitiva, stante l'inattendibilità e comunque l'inidoneità e della documentazione versata in atti a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, si applicano all'odierna reclamante le norme sulla liquidazione giudiziale.
pagina 4 di 5 3. Quanto allo stato di insolvenza, lo stesso è contestato soltanto genericamente dalla reclamante, che a fronte di disponibilità liquide pari a “0” indicate sia nel “bilancio” al 31.12.2023, sia nel “bilancio” al
31.12.2024, nulla ha dedotto in merito a concrete possibilità di far fronte all'ingente debito accumulato nei confronti dell'INPS.
Appare in ogni caso indice di una incapacità cronica di adempiere alle proprie obbligazioni il fatto che, ad oggi, la debitrice non sia neppure riuscita ad estinguere l'esiguo debito (pari a € 7.521,00 in linea capitale) vantato dal creditore istante a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024.
Il reclamo deve pertanto essere respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Nulla deve delibarsi sulle spese, stante la mancata costituzione delle reclamate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 369/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18 maggio 2025;
2. nulla sulle spese;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Manda alla cancelleria per:
- la notifica della presente sentenza alle parti costituite;
- la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Milano;
- l'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 16 ottobre 2025.
La Cons. rel. Il Presidente
NA EL TO SI LI
TO SI LI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO SI LI Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliera dott.ssa NA EL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2102/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARNESELLA STEFANIA ZULEMA
RECLAMANTE contro
(C.F./P.IVA CP_1 C.F._1
Parte_2
(C.F./P.IVA ), in persona del curatore dr. P.IVA_1 CP_2
RECLAMATI CONTUMACI
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 369/2025, pubblicata il
18/05/2025; materia: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“IN VIA PRELIMINARE pagina 1 di 5 - Sospendere la liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione in relazione alla Liquidazione Giudiziale di Parte_1 disposta con Sentenza n. 369/25 emessa in data 15/05/25 dal Tribunale di Milano, ricorrendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 52 comma I° CC.II., come esposti in atti;
NEL MERITO In accoglimento del presente reclamo e dei motivi del reclamo
1.- Violazione dell'art. 40 comma 4° CCI - Violazione del diritto di difesa – Nullità della sentenza;
2.- Violazione dell'art. 2 CC.II. –
3. Violazione dell'art. 121 CCII – Difetto del requisito oggettivo dello stato d'insolvenza;
- Dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare la Sentenza n. 369/25 emessa in 15/05/25 dal Tribunale di Milano, pubblicata e comunicata in data 18/05/25”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso di (ex dipendente della società) e nella contumacia CP_1 della società debitrice, ha aperto la liquidazione giudiziale di Parte_1 on sentenza n. 369/2025, pubblicata il 18 maggio 2025.
[...]
Il Tribunale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla debitrice, nonché la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, ha:
- ritenuto la procedibilità ex art. 49, 5° comma, CCII dell'istanza proposta da , posto che i CP_1 debiti complessivi superano abbondantemente i 30.000 euro,
- osservato che il debitore, non costituendosi, non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), CCII;
- ritenuto sussistere il requisito dell'insolvenza “in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali”.
La debitrice ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, lamentando:
- la nullità della notifica del ricorso introduttivo: il Tribunale ha dichiarato l'integrità del contraddittorio in considerazione del fatto che l'esito negativo della notifica a mezzo pec sarebbe avvenuta per cause imputabili al destinatario, come da “dichiarazione allagata”, senza però che tale dichiarazione sia mai stata inserita in atti;
la nullità della notifica comporterebbe la nullità della sentenza impugnata;
- l'assenza dei requisiti dimensionali, depositando a sostegno, previa ammissione di non aver mai depositato i bilanci, gli estratti conto relativi agli anni 2022 e 2023 e ai mesi da gennaio a luglio 2024 di un conto corrente (per il 2022 e il 2023) e di due conti correnti (per il 2024) intestati alla società, dai quali risulterebbe un'esigua attività commerciale;
pagina 2 di 5 - l'assenza del requisito dell'insolvenza, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della possibilità per la debitrice azienda di trovare un accordo con gli enti previdenziali al fine di poter provvedere ad un rientro rateale del debito;
ed ha chiesto un termine per depositare i bilanci nonché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la sua revoca.
Il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla Curatela e al creditore procedente, i quali hanno scelto di non costituirsi.
Questa Corte d'Appello, uditi il difensore della reclamante e il curatore all'udienza del 16 ottobre 2025, previa declaratoria della contumacia della e di , ha trattenuto la Parte_2 CP_1 causa in decisione.
***
Il reclamo è infondato.
1. E' anzi tutto infondata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del procedimento dinanzi al Tribunale.
Come si evince dagli atti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, il Portale delle notifiche ha emesso regolare “Certificato di avvenuta notifica” avente ad oggetto “Notificazione ai sensi dell'art.
40, commi 6 e 7, CCII - RG 498 - 1/2025 - Tribunale Ordinario di Milano”, con il quale si attesta l'avvenuta esecuzione delle attività previste dal comma 7 dell'art. 40 CCII per il compimento della notifica nei casi di impossibilità di eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero nei casi in cui la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ovvero l'inserimento, per tre giorni consecutivi, del ricorso di liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza, nel portale dei servizi telematici gestito dal , Controparte_3 all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario: “Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta”.
pagina 3 di 5 Nessuna lesione del diritto di difesa si è dunque verificata nel caso di specie, posto che la notifica del ricorso e del decreto, come attestato dal certificato emesso dall'apposito Portale delle notifiche, è pienamente valida ed efficace.
In ogni caso, la reclamante ha potuto svolgere in questa sede di reclamo tutte le argomentazioni difensive ritenute necessarie.
2. Quanto all'asserita assenza dei requisiti dimensionali, la reclamante non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
In forza dell'art. 121 CCII, “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza” (enfasi della redattrice).
Sarebbe stato, dunque, onere della reclamante dimostrare di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Per contro, la reclamante si è limitata per un verso a depositare in atti copia di alcuni estratti conto di conto corrente relativi agli anni 2022 e 2023 e al primo semestre 2024 – i quali, senza il supporto delle scritture contabili obbligatorie, nulla dimostrano in merito all'asserito mancato superamento delle soglie nei tre anni antecedenti il ricorso, tanto più in relazione all'attivo patrimoniale e all'ammontare dei debiti;
per altro verso a consegnare alla Corte, all'udienza del 16.10.2025, la copia cartacea dei bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, tutti pacificamente redatti nelle more del presente procedimento di reclamo -e, dunque, mai depositati nei termini di legge- e in relazione ai quali non vi è neppure prova né dell'avvenuta approvazione, né dell'avvenuto deposito presso il Registro delle
Imprese.
In ogni caso i bilanci in parola risultano inattendibili, come si ricava dall'analisi sinora condotta dal curatore il quale, sentito all'udienza del 16 ottobre 2025, ha invero dichiarato che, a fronte di debiti risultanti dal “bilancio” al 31.12.2024 di complessivi € 273.954,00, “dallo stato passivo risultano debiti che in parte non figurano in bilancio”. In particolare, mentre nella nota integrativa al bilancio i debiti tributari ammonterebbero soltanto a € 38.077, nel progetto di stato passivo risultano debiti nei confronti dell'INPS per € 105.722,16.
In definitiva, stante l'inattendibilità e comunque l'inidoneità e della documentazione versata in atti a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, si applicano all'odierna reclamante le norme sulla liquidazione giudiziale.
pagina 4 di 5 3. Quanto allo stato di insolvenza, lo stesso è contestato soltanto genericamente dalla reclamante, che a fronte di disponibilità liquide pari a “0” indicate sia nel “bilancio” al 31.12.2023, sia nel “bilancio” al
31.12.2024, nulla ha dedotto in merito a concrete possibilità di far fronte all'ingente debito accumulato nei confronti dell'INPS.
Appare in ogni caso indice di una incapacità cronica di adempiere alle proprie obbligazioni il fatto che, ad oggi, la debitrice non sia neppure riuscita ad estinguere l'esiguo debito (pari a € 7.521,00 in linea capitale) vantato dal creditore istante a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024.
Il reclamo deve pertanto essere respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Nulla deve delibarsi sulle spese, stante la mancata costituzione delle reclamate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 369/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18 maggio 2025;
2. nulla sulle spese;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Manda alla cancelleria per:
- la notifica della presente sentenza alle parti costituite;
- la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Milano;
- l'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 16 ottobre 2025.
La Cons. rel. Il Presidente
NA EL TO SI LI
TO SI LI
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