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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1541/2022 depositato il 21/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190006608030001 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190006608030001 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e insiste nella condanna alle spese.
Resistente/Appellato: chiede un breve rinvio per consultare la produzione documentale e accertare il pagamento. Si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 27.05.2022 Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n.04320190006608030/001, notificata in data 28.03.2022 nonché il ruolo n.2019/163 in essa contenuto, reso esecutivo in data 13.02.2019, formato dall' Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Foggia a seguito di omesso pagamento delle imposte IVA e IRAP anno
2005, sanzioni pecuniarie e interessi per importo complessivo di euro 9.468,53, il tutto conseguente ad avviso di accertamento n. TVK2020101429/2010 notificato il 26/11/2010.
A fondamento della richiesta di annullamento dell'atto eccepiva:
1) che non era provata la regolare sottoscrizione del ruolo;
2) che non erano esplicitate le modalità di calcolo degli interessi;
3) che gli importi richiesti erano in corso di pagamento da parte del soggetto coobligato in solido ( Nominativo_1
) che aveva presentato istanza di rateazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi il 04/8/2023 con il deposito di controdeduzioni, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per omessa chiamata in causa dell'ente impositore, il difetto di legittimazione passiva in riferimento alle questioni attribuite alla competenza dell'ente impositore, l'improcedibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito sul presupposto dell'esistenza di obbligo, gravante sull'agente della riscossione, di intraprendere le procedure di riscossione nei confronti di tutti gli obbligati in solido.
In data 09/01/2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa e produceva documentazione comprovante l'avvenuto integrale pagamento da parte del soggetto coobligato.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal Documento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione rif. AT-04390202300413057180 ( dichiarazione di adesione dell'11/05/2023 prot. W-2023051106707347 ) nei confronti di Nominativo_1 con il quale venivano comunicate alla predetta le somme dovute per la definizione agevolata ( “ rottamazione quater” ) in riferimento alla cartella nr. 0432019000660803003 nonché dall'interrogazione dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione relativa alle somme pagate ( documentazione non contestata dalla resistente ) si rileva che il debito tributario è stato assolto dalla coobligata in solido.
E' venuta dunque meno ogni ragione per richiederne il pagamento anche all'odierno ricorrente in quanto, trattandosi di obbligazione oramai estinta, ciò comporterebbe un ingiustificato arricchimento da parte dell'agente della riscossione.
Difettano tuttavia profili di responsabilità a carico di quest'ultimo in quanto all'epoca della notificazione della cartella ( 28/3/2022 ) il debito non era stato estinto e del tutto legittimamente quindi ne era stato chiesto l'integrale pagamento ad entrambi gli obbligati secondo le regole della solidarietà passiva. Per effetto di tanto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D. l.vo 546/92 con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1541/2022 depositato il 21/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190006608030001 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190006608030001 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e insiste nella condanna alle spese.
Resistente/Appellato: chiede un breve rinvio per consultare la produzione documentale e accertare il pagamento. Si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 27.05.2022 Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento n.04320190006608030/001, notificata in data 28.03.2022 nonché il ruolo n.2019/163 in essa contenuto, reso esecutivo in data 13.02.2019, formato dall' Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Foggia a seguito di omesso pagamento delle imposte IVA e IRAP anno
2005, sanzioni pecuniarie e interessi per importo complessivo di euro 9.468,53, il tutto conseguente ad avviso di accertamento n. TVK2020101429/2010 notificato il 26/11/2010.
A fondamento della richiesta di annullamento dell'atto eccepiva:
1) che non era provata la regolare sottoscrizione del ruolo;
2) che non erano esplicitate le modalità di calcolo degli interessi;
3) che gli importi richiesti erano in corso di pagamento da parte del soggetto coobligato in solido ( Nominativo_1
) che aveva presentato istanza di rateazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi il 04/8/2023 con il deposito di controdeduzioni, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per omessa chiamata in causa dell'ente impositore, il difetto di legittimazione passiva in riferimento alle questioni attribuite alla competenza dell'ente impositore, l'improcedibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito sul presupposto dell'esistenza di obbligo, gravante sull'agente della riscossione, di intraprendere le procedure di riscossione nei confronti di tutti gli obbligati in solido.
In data 09/01/2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa e produceva documentazione comprovante l'avvenuto integrale pagamento da parte del soggetto coobligato.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal Documento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione rif. AT-04390202300413057180 ( dichiarazione di adesione dell'11/05/2023 prot. W-2023051106707347 ) nei confronti di Nominativo_1 con il quale venivano comunicate alla predetta le somme dovute per la definizione agevolata ( “ rottamazione quater” ) in riferimento alla cartella nr. 0432019000660803003 nonché dall'interrogazione dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione relativa alle somme pagate ( documentazione non contestata dalla resistente ) si rileva che il debito tributario è stato assolto dalla coobligata in solido.
E' venuta dunque meno ogni ragione per richiederne il pagamento anche all'odierno ricorrente in quanto, trattandosi di obbligazione oramai estinta, ciò comporterebbe un ingiustificato arricchimento da parte dell'agente della riscossione.
Difettano tuttavia profili di responsabilità a carico di quest'ultimo in quanto all'epoca della notificazione della cartella ( 28/3/2022 ) il debito non era stato estinto e del tutto legittimamente quindi ne era stato chiesto l'integrale pagamento ad entrambi gli obbligati secondo le regole della solidarietà passiva. Per effetto di tanto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D. l.vo 546/92 con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.