Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1969, n. 31
Articolo 2
Versione
12 marzo 1969
Art. 1.
Il termine di tre anni stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.
Entrata in vigore il 12 marzo 1969
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