Art. 1.
Il termine di tre anni stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.
Il termine di tre anni stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.