Versione
12 marzo 1969
12 marzo 1969
Art. 1.
Il termine di tre anni stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.
Il termine di tre anni stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.
Giurisprudenza • 1
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- prova della rinuncia·
- riferibilità soggettiva degli atti concretanti rinuncia·
- fattispecie in tema di rinuncia alla prescrizione da parte di un ente pubblico·
- oggetto·
- rinunzia·
- prescrizione civile