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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17/2023 R.G., avente ad oggetto “crediti retributivi”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Ilenia Caccamo e Marco Parte_1
Granvillano;
- Ricorrente -
CONTRO con l'avv. Tommaso Vespo;
Controparte_1
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2023, , Parte_1
premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa per la dal 28 Controparte_1
aprile 2021 sino al 23 dicembre 2021, ha adito questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione spettante per il lavoro straordinario prestato, dell'indennità per il mancato godimento di ferie e permessi non goduti, il versamento del TFR rimasto in azienda e dell'indennità di mancato preavviso pari a due retribuzioni giornaliere.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale. L'udienza del 13 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è solo in parte fondato.
2.1 Lavoro straordinario.
Quanto alla reclamata indennità relativa al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Infatti, l'allegazione e la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente previsti deve essere fornita non già genericamente ma, in termini sufficientemente precisi, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere piena e rigorosa è affermazione reiteratamente, e correttamente, espressa nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav., n.16150 del 2018).
Ciò posto in termini sistematici, nel caso di specie, il ricorso difetta già in punto di allegazione dell'indicazione di tali elementi essenziali.
In tal senso, manca, innanzitutto, l'indicazione degli orari di lavoro pattuiti
(lavoro ordinario) e di quelli invece che il lavoratore assume aver realmente osservato;
non viene fornito alcun riferimento temporale per capire la determinazione del monte orario di straordinario effettuate;
non è indicato, poi, il periodo di riposo concesso tra
2 l'orario antimeridiano e quello pomeridiano. Né tale carenza di prospettazione si ritiene possa essere colmata dalla chiesta prova testimoniale, stante la genericità dei capitoli formulati.
Ne discende l'infondatezza della domanda de qua.
2.2 Indennità sostitutiva delle ferie, festività e permessi non goduti.
Parimenti, devono essere rigettate le domande relative al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie, festività e permessi non goduti.
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, “ il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie o delle festività non godute o comunque la prestazione di lavoro eccedente quello contrattuale ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di lavoro si pone come fatto costitutivo delle spettanze richieste” (tra le tante, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015)
Ebbene, nel caso di specie, non ha né fornito elementi a supporto Parte_1
della ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle indennità, né ha elaborato specifiche richieste istruttorie a tal fine. Ne discende che, in conformità al principio giurisprudenziale riportato, la relativa domanda non è degna di accoglimento.
2.3 TFR e Indennità sostituiva di preavviso.
Va, invece, riconosciuto il diritto di al versamento del TFR e Parte_1 dell'indennità di mancato preavviso.
In linea sistematica, vige il generale principio di esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c., con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento. Ciò è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre
2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass.
18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza
3 (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Per quanto qui d'interesse, sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere il TFR e l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Con riguardo al TFR, è la stessa resistente ad aver ammesso in memoria di non averlo corrisposto, in quanto, secondo la società, sarebbe stato raggiunto un accordo con il lavoratore per il quale sarebbe stato compensata tale posta retributiva con quella indebitamente versata a titolo di trasferta. Tuttavia, di tale accordo, in disparte la sua liceità o meno, non c'è alcuna prova documentale, né è stata domandata quella orale. Ne discende che il TFR va riconosciuto al lavoratore nella misura di € 694, somma indicata in ricorso e non contestata.
Quanto all'indennità di preavviso, basti osservare come, parte resistente, pur avendolo affermato nella memoria di costituzione, non ha dato prova, né chiesto di provare, che le dimissioni del lavatore siano state ingiustificate e che questi abbia abbandonato il luogo di lavoro. Sicché deve essere riconosciuta la somma di € 600 a tale titolo, anche qui, come affermato in ricorso e non contestato specificamente.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso negli enunciati limiti.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo nei limiti del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna la per le causali di cui in motivazione, al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.294,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
4 condanna la pagamento delle spese processuali, in Controparte_2 favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
rigetta nel resto il ricorso.
Gela, 3 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17/2023 R.G., avente ad oggetto “crediti retributivi”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Ilenia Caccamo e Marco Parte_1
Granvillano;
- Ricorrente -
CONTRO con l'avv. Tommaso Vespo;
Controparte_1
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2023, , Parte_1
premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa per la dal 28 Controparte_1
aprile 2021 sino al 23 dicembre 2021, ha adito questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione spettante per il lavoro straordinario prestato, dell'indennità per il mancato godimento di ferie e permessi non goduti, il versamento del TFR rimasto in azienda e dell'indennità di mancato preavviso pari a due retribuzioni giornaliere.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale. L'udienza del 13 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è solo in parte fondato.
2.1 Lavoro straordinario.
Quanto alla reclamata indennità relativa al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Infatti, l'allegazione e la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente previsti deve essere fornita non già genericamente ma, in termini sufficientemente precisi, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere piena e rigorosa è affermazione reiteratamente, e correttamente, espressa nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav., n.16150 del 2018).
Ciò posto in termini sistematici, nel caso di specie, il ricorso difetta già in punto di allegazione dell'indicazione di tali elementi essenziali.
In tal senso, manca, innanzitutto, l'indicazione degli orari di lavoro pattuiti
(lavoro ordinario) e di quelli invece che il lavoratore assume aver realmente osservato;
non viene fornito alcun riferimento temporale per capire la determinazione del monte orario di straordinario effettuate;
non è indicato, poi, il periodo di riposo concesso tra
2 l'orario antimeridiano e quello pomeridiano. Né tale carenza di prospettazione si ritiene possa essere colmata dalla chiesta prova testimoniale, stante la genericità dei capitoli formulati.
Ne discende l'infondatezza della domanda de qua.
2.2 Indennità sostitutiva delle ferie, festività e permessi non goduti.
Parimenti, devono essere rigettate le domande relative al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie, festività e permessi non goduti.
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, “ il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie o delle festività non godute o comunque la prestazione di lavoro eccedente quello contrattuale ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di lavoro si pone come fatto costitutivo delle spettanze richieste” (tra le tante, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015)
Ebbene, nel caso di specie, non ha né fornito elementi a supporto Parte_1
della ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle indennità, né ha elaborato specifiche richieste istruttorie a tal fine. Ne discende che, in conformità al principio giurisprudenziale riportato, la relativa domanda non è degna di accoglimento.
2.3 TFR e Indennità sostituiva di preavviso.
Va, invece, riconosciuto il diritto di al versamento del TFR e Parte_1 dell'indennità di mancato preavviso.
In linea sistematica, vige il generale principio di esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c., con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento. Ciò è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre
2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass.
18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza
3 (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Per quanto qui d'interesse, sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere il TFR e l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Con riguardo al TFR, è la stessa resistente ad aver ammesso in memoria di non averlo corrisposto, in quanto, secondo la società, sarebbe stato raggiunto un accordo con il lavoratore per il quale sarebbe stato compensata tale posta retributiva con quella indebitamente versata a titolo di trasferta. Tuttavia, di tale accordo, in disparte la sua liceità o meno, non c'è alcuna prova documentale, né è stata domandata quella orale. Ne discende che il TFR va riconosciuto al lavoratore nella misura di € 694, somma indicata in ricorso e non contestata.
Quanto all'indennità di preavviso, basti osservare come, parte resistente, pur avendolo affermato nella memoria di costituzione, non ha dato prova, né chiesto di provare, che le dimissioni del lavatore siano state ingiustificate e che questi abbia abbandonato il luogo di lavoro. Sicché deve essere riconosciuta la somma di € 600 a tale titolo, anche qui, come affermato in ricorso e non contestato specificamente.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso negli enunciati limiti.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo nei limiti del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna la per le causali di cui in motivazione, al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.294,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
4 condanna la pagamento delle spese processuali, in Controparte_2 favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
rigetta nel resto il ricorso.
Gela, 3 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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