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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 29/10/2025
Giudice Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3876/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
C.F. , in proprio e Parte_1 C.F._1 nella qualità di legale rappresentante p.t. della società
[...]
– P.IVA con sede in BARONISSI CP_1 P.IVA_1
(Sa) alla via Ferreira n. 295,
C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Antonio Rapolla (CF ), presso il quale eleggono C.F._3 domicilio in Napoli alla via Santa Maria a Cappella Vecchia, 3; OPPONENTI E
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 Parte_3
[...]
, P. IVA;
[...] P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE NONCHE' in persona del Vicepresidente del Controparte_2
Consiglio di Amministrazione, Dott. con sede Controparte_3 legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. e P.IVA , P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale, per atto del Notaio di Settimo Persona_1
Milanese in data 09 dicembre 2020 (doc. 1), Rep. n. 2903, Racc. n. 2227, di con sede legale in Milano, Parte_4
Via V. Betteloni 2, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n.
, R.E.A. di Milano n. 1766491, iscritta nell'elenco P.IVA_4 generale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, in nome e per conto di società a responsabilità Controparte_4 limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni, n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza- Brianza – Lodi n. 11386170960, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35745.9, giusta procura speciale per atto del Notaio Per_1 di Settimo Milanese in data 09 dicembre 2020, Rep. n.
[...]
2902, Racc. n. 2226), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di intervento dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), congiuntamente e disgiuntamente C.F._4 all'avv. Paolo Glielmi (c.f. ), presso il cui C.F._5 studio in Eboli (SA), via G. Matteotti n. 63, elegge domicilio TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 29/10/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società e proponevano CP_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2020, emesso in data 22 marzo 2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore e notificato in data 1 luglio 2020, con il quale era stato loro ingiunto, il pagamento, in solido tra loro ed in favore della
[...]
Controparte_5
, dell'importo complessivo di € 28.116,89, oltre
[...] interessi di mora e spese legali, quale scoperto di conto corrente n. 106460. Parte opponente eccepiva:
- l'inesattezza e l'incongruità dell'importo richiesto, fondato su una documentazione carente e insufficiente;
- la nullità dei contratti di fideiussione, per violazione della L. 287/1990 in quanto erano stati conclusi utilizzando lo schema contrattuale fissato dalle norme bancarie uniformi concordate tra gli istituti aderenti all'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005;
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.;
- l'applicazione di interessi debitori, spese, commissioni e, in genere, competenze non pattuite e, quindi, non dovute;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi, in violazione del divieto di anatocismo;
- l'illegittimità della commissione di massimo scoperto;
- l'usurarietà degli interessi;
- l'illegittimo addebito delle spese e l'illegittima applicazione della valuta;
- la decadenza ex art, 1957 c.c.
Tanto premesso, gli opponenti, concludevano chiedendo: IN VIA PRELIMINARE
- di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 552/20 giacché, nonostante fosse stato emesso e pubblicato in data 22.03.2020, era stato notificato solo in data
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 01.07.2020, ovvero oltre il termine di cui all'art. 644 cpc;
NEL MERITO
- di accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. e 117 TUB, tutte le clausole e/o le pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente ordinario per cui è causa in uno ai rapporti di apertura di credito, in relazione agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché agli oneri, alla commissione di massimo scoperto, alle valute, alle spese e competenze a qualsiasi titolo pretese ed applicate in assenza di idonea causa di giustificazione;
- in ogni caso, di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni e competenze e, comunque, di ogni pattuizione che risultino concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie, in violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c.;
- per l'effetto, di rettificare il saldo del conto corrente ordinario, epurandolo da tutte le illegittime competenze applicate e percepite a qualsiasi titolo dalla Banca stessa, quali risultanti a seguito dell'invocanda CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- sempre per l'effetto, di ottenere la ripetizione in favore della attrice, di tutte le somme illegittimamente percepite, riscosse e/o addebitategli, dalla Banca nonché dei danni per il conseguente mancato guadagno, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo;
- di accertare e dichiarare, la nullità assoluta delle intese anticoncorrenziali poste in essere dalla, dante causa della odierna opposta, per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 e, conseguentemente, la nullità assoluta della lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) del 6 febbraio 2013, entrambe rilasciate da e;
Parte_1 Parte_2
IN SUBORDINE
- di accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione di cui è causa per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la liberazione dei signori
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 e dall'obbligo Parte_1 Parte_2 fideiussorio per l'intervenuta violazione dell'art 1957 c.c. per non aver l'Istituto di credito sollevato nel termine dei sei mesi, alcuna valida istanza nei confronti del debitore principale;
- all'esito di tutte le declaratorie di cui innanzi, di dichiarare illegittimo, nullo o annullabile e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti e dei CP_6 signori e , per Parte_1 Parte_2 carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.;
- in ogni caso, di rigettare la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e dichiarare non dovuta dagli opponenti la somma ingiunta o qualsiasi altra;
- di condannare al pagamento delle Controparte_7 spese e del compenso professionale del presente giudizio da liquidarsi ai sensi dei dd.mm. 55/2014 e 37/2018, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
In data 25/1/2025, si costituiva, quale terzo interventore ex art. 111 c.p.c., la , premettendo quanto segue: Controparte_2
- la società in forza di contratto di Controparte_4 cessione di crediti concluso in data 01 dicembre 2020 con, tra gli altri, con BANCA Parte_3 [...]
Controparte_8
aveva acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli
[...]
1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco”;
- della avvenuta cessione era stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 143 del 05/12/2020;
- tra i crediti oggetto della predetta cessione era compreso quello vantato nei confronti di (NDG 23- Controparte_1
1521928), e dei garanti sig.ri e Parte_1 [...]
, con annessi privilegi, garanzie e accessori;
Parte_2
- per effetto della cessione di cui Controparte_4 sopra, era subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla banca cedente nei confronti della debitrice ceduta;
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 - ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha prodotto e produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.;
- ai sensi dell'art. 58 T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
- in virtù di procura speciale per atto Controparte_4 del Notaio di Settimo Milanese in data Persona_1
09 dicembre 2020, Rep. n. 2902, Racc. n. 2226, aveva conferito a l'attività di Parte_4 amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti, unitamente al potere, tra gli altri, di conferire procure a terzi e subdelegare i medesimi poteri ricevuti;
- per atto del Notaio Parte_4 Per_1 di Settimo Milanese in data 09 dicembre 2020,
[...]
Rep. n. 2903, Racc. n. 2227, aveva nominato procuratrice speciale per la gestione ed il recupero, Controparte_2 in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex artt. 77 e 111 c.p.c.;
- pertanto, la cessionaria del credito Controparte_4 interveniva nel giudizio, per mezzo della procuratrice speciale al fine di ottenere il rigetto Controparte_2 dell'opposizione avversaria e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
Tanto premesso, il terzo interventore eccepiva: IN VIA PRELIMINARE 1) l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto ovvero di decadenza e/o perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, stante l'effetto sanante dell'interposta opposizione e, in estremo subordine richiedeva di emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter cpc immediatamente esecutiva;
NEL MERITO
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 2) la genericità, l'irrilevanza e la carenza probatoria delle contestazioni di parte opponente, che, non contestando la sottoscrizione del contratto ed il proprio inadempimento (puntualmente quantificato mediante l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB), si era limitata a sollevare generiche contestazioni relative al contenuto ed alla validità di alcune clausole contrattuali, senza tuttavia tenere nel debito conto che dette clausole erano state specificatamente approvate dalla società correntista, e nessuna contestazione era mai stata sollevata fino alla notifica del decreto ingiuntivo;
la piena legittimità delle clausole contrattuali e la piena validità ed efficacia delle fideiussioni.
Tutto ciò premesso, concludeva, pertanto, Controparte_2 chiedendo: IN VIA PRELIMINARE
- di concedersi ex art. 648 cpc l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 552/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore, a valere quale titolo esecutivo in favore della cessionaria del credito tramite la Controparte_4 procuratrice , non essendo l'opposizione Controparte_2 fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione avversaria di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, ovvero di perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, accertata la sussistenza nel caso di specie dei requisiti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634 cpc, di ingiungere ex art. 186-ter cpc mediante ordinanza immediatamente esecutiva agli opponenti il pagamento, in favore della cessionaria del credito tramite la Controparte_4 procuratrice speciale per le causali di Controparte_2 cui al ricorso monitorio, della somma di € 28.116,89; IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- di rigettare l'opposizione, nonché tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 552/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore, a valere quale titolo
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 esecutivo in favore della cessionaria del credito tramite la procuratrice Controparte_4 CP_2
: CP_2
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni e delle domande di parte opponente, di condannare gli opponenti a pagare in favore della cessionaria del credito tramite la Controparte_4 procuratrice come sopra rappresentata, Controparte_2 la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto o la diversa maggior e/o minore ritenuta di giustizia, per le causali di cui al ricorso monitorio.
In data 24/6/2021, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e la richiesta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e disponeva la mediazione obbligatoria.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari. In via preliminare va dichiarata la contumacia della
[...]
Controparte_9
regolarmente citata e non
[...] costituita. Sempre in via preliminare, va rilevato che il decreto ingiuntivo deve esser notificato entro, e non oltre, sessanta giorni dalla sua pronuncia, altrimenti, per effetto di quanto statuito dall'art. 644, comma 1, c.p.c., esso diviene inefficace. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo, emesso in data 22/3/2020, è stato notificato a l'1/7/2020 e Parte_5 pertanto va dichiarato inefficace. La declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge e rimuove soltanto l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, giammai il ricorso per ingiunzione, che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale. L'inefficacia del decreto ingiuntivo non impedisce, pertanto, di esaminare il merito della domanda introdotta dalla Banca opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 29 febbraio 2016). Sempre in via preliminare va rilevata l'improcedibilità della domanda, tenuto conto che la mediazione non è stata esperita nei confronti della di , parte del Controparte_10 Pt_3 giudizio. Non rileva che essa sia stata espletata fuori dal circondario del Tribunale di Nocera Inferiore in violazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28/2010. Infatti, le parti in lite, possono derogare alla competenza territoriale. In base all'art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010: “La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti”. Le parti possono dichiarare nel verbale dell'incontro di mediazione o nell'eventuale accordo, espressamente e per iscritto, di voler derogare al principio della competenza territoriale introdotto dal legislatore anche per il procedimento di mediazione. Può, altresì, considerarsi come implicitamente prestato il consenso delle parti a derogare al principio di competenza territoriale anche quando v'è partecipazione agli incontri di mediazione presso un organismo che non è competente territorialmente e nulla viene eccepito dalle parti. Va altresì rilevato, ai fini dell'improcedibilità che la CP_2 nell'incontro di mediazione non era presente
[...] personalmente in persona dell'amministratore, né di un delegato munito di procura speciale. Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n° 8473). Nel caso di specie, va rilevato che la procura depositata dalla Banca in sede di mediazione è stata rilasciata dal vicepresidente della che non ne aveva potere, dal CP_2 Persona_2 momento che dalla stessa visura della depositata CP_2 dalla Banca si rileva che Il Presidente del Consiglio di amministrazione era il sig. . Persona_3
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dall'opposta, essendo l'onere della mediazione a carico del creditore opposto, come stabilito dalle SSUU 19596/2020 secondo cui, «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 3876 /2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante p.t. della società CP_1 [...]
Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_3
, in nome e per conto di
[...] Controparte_2
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_4 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 552/2020, emesso in data 22 marzo 2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
3.dichiara improcedibile da domanda proposta dall'opposta;
4. condanna Parte_3
, ,
[...] Parte_3
in nome e per conto di Controparte_2 Controparte_4 al pagamento, in solido tra loro e in favore di
[...] Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t.
[...] della società delle CP_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10 misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 5/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 11
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 29/10/2025
Giudice Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3876/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
C.F. , in proprio e Parte_1 C.F._1 nella qualità di legale rappresentante p.t. della società
[...]
– P.IVA con sede in BARONISSI CP_1 P.IVA_1
(Sa) alla via Ferreira n. 295,
C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Antonio Rapolla (CF ), presso il quale eleggono C.F._3 domicilio in Napoli alla via Santa Maria a Cappella Vecchia, 3; OPPONENTI E
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 Parte_3
[...]
, P. IVA;
[...] P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE NONCHE' in persona del Vicepresidente del Controparte_2
Consiglio di Amministrazione, Dott. con sede Controparte_3 legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. e P.IVA , P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale, per atto del Notaio di Settimo Persona_1
Milanese in data 09 dicembre 2020 (doc. 1), Rep. n. 2903, Racc. n. 2227, di con sede legale in Milano, Parte_4
Via V. Betteloni 2, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n.
, R.E.A. di Milano n. 1766491, iscritta nell'elenco P.IVA_4 generale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, in nome e per conto di società a responsabilità Controparte_4 limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni, n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza- Brianza – Lodi n. 11386170960, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35745.9, giusta procura speciale per atto del Notaio Per_1 di Settimo Milanese in data 09 dicembre 2020, Rep. n.
[...]
2902, Racc. n. 2226), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di intervento dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), congiuntamente e disgiuntamente C.F._4 all'avv. Paolo Glielmi (c.f. ), presso il cui C.F._5 studio in Eboli (SA), via G. Matteotti n. 63, elegge domicilio TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 29/10/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società e proponevano CP_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 552/2020, emesso in data 22 marzo 2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore e notificato in data 1 luglio 2020, con il quale era stato loro ingiunto, il pagamento, in solido tra loro ed in favore della
[...]
Controparte_5
, dell'importo complessivo di € 28.116,89, oltre
[...] interessi di mora e spese legali, quale scoperto di conto corrente n. 106460. Parte opponente eccepiva:
- l'inesattezza e l'incongruità dell'importo richiesto, fondato su una documentazione carente e insufficiente;
- la nullità dei contratti di fideiussione, per violazione della L. 287/1990 in quanto erano stati conclusi utilizzando lo schema contrattuale fissato dalle norme bancarie uniformi concordate tra gli istituti aderenti all'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005;
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.;
- l'applicazione di interessi debitori, spese, commissioni e, in genere, competenze non pattuite e, quindi, non dovute;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi, in violazione del divieto di anatocismo;
- l'illegittimità della commissione di massimo scoperto;
- l'usurarietà degli interessi;
- l'illegittimo addebito delle spese e l'illegittima applicazione della valuta;
- la decadenza ex art, 1957 c.c.
Tanto premesso, gli opponenti, concludevano chiedendo: IN VIA PRELIMINARE
- di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 552/20 giacché, nonostante fosse stato emesso e pubblicato in data 22.03.2020, era stato notificato solo in data
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 01.07.2020, ovvero oltre il termine di cui all'art. 644 cpc;
NEL MERITO
- di accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. e 117 TUB, tutte le clausole e/o le pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente ordinario per cui è causa in uno ai rapporti di apertura di credito, in relazione agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché agli oneri, alla commissione di massimo scoperto, alle valute, alle spese e competenze a qualsiasi titolo pretese ed applicate in assenza di idonea causa di giustificazione;
- in ogni caso, di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni e competenze e, comunque, di ogni pattuizione che risultino concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie, in violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c.;
- per l'effetto, di rettificare il saldo del conto corrente ordinario, epurandolo da tutte le illegittime competenze applicate e percepite a qualsiasi titolo dalla Banca stessa, quali risultanti a seguito dell'invocanda CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- sempre per l'effetto, di ottenere la ripetizione in favore della attrice, di tutte le somme illegittimamente percepite, riscosse e/o addebitategli, dalla Banca nonché dei danni per il conseguente mancato guadagno, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo;
- di accertare e dichiarare, la nullità assoluta delle intese anticoncorrenziali poste in essere dalla, dante causa della odierna opposta, per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 e, conseguentemente, la nullità assoluta della lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) del 6 febbraio 2013, entrambe rilasciate da e;
Parte_1 Parte_2
IN SUBORDINE
- di accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione di cui è causa per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la liberazione dei signori
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 e dall'obbligo Parte_1 Parte_2 fideiussorio per l'intervenuta violazione dell'art 1957 c.c. per non aver l'Istituto di credito sollevato nel termine dei sei mesi, alcuna valida istanza nei confronti del debitore principale;
- all'esito di tutte le declaratorie di cui innanzi, di dichiarare illegittimo, nullo o annullabile e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti e dei CP_6 signori e , per Parte_1 Parte_2 carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.;
- in ogni caso, di rigettare la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e dichiarare non dovuta dagli opponenti la somma ingiunta o qualsiasi altra;
- di condannare al pagamento delle Controparte_7 spese e del compenso professionale del presente giudizio da liquidarsi ai sensi dei dd.mm. 55/2014 e 37/2018, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
In data 25/1/2025, si costituiva, quale terzo interventore ex art. 111 c.p.c., la , premettendo quanto segue: Controparte_2
- la società in forza di contratto di Controparte_4 cessione di crediti concluso in data 01 dicembre 2020 con, tra gli altri, con BANCA Parte_3 [...]
Controparte_8
aveva acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli
[...]
1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco”;
- della avvenuta cessione era stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 143 del 05/12/2020;
- tra i crediti oggetto della predetta cessione era compreso quello vantato nei confronti di (NDG 23- Controparte_1
1521928), e dei garanti sig.ri e Parte_1 [...]
, con annessi privilegi, garanzie e accessori;
Parte_2
- per effetto della cessione di cui Controparte_4 sopra, era subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla banca cedente nei confronti della debitrice ceduta;
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 - ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha prodotto e produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.;
- ai sensi dell'art. 58 T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
- in virtù di procura speciale per atto Controparte_4 del Notaio di Settimo Milanese in data Persona_1
09 dicembre 2020, Rep. n. 2902, Racc. n. 2226, aveva conferito a l'attività di Parte_4 amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti, unitamente al potere, tra gli altri, di conferire procure a terzi e subdelegare i medesimi poteri ricevuti;
- per atto del Notaio Parte_4 Per_1 di Settimo Milanese in data 09 dicembre 2020,
[...]
Rep. n. 2903, Racc. n. 2227, aveva nominato procuratrice speciale per la gestione ed il recupero, Controparte_2 in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex artt. 77 e 111 c.p.c.;
- pertanto, la cessionaria del credito Controparte_4 interveniva nel giudizio, per mezzo della procuratrice speciale al fine di ottenere il rigetto Controparte_2 dell'opposizione avversaria e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
Tanto premesso, il terzo interventore eccepiva: IN VIA PRELIMINARE 1) l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto ovvero di decadenza e/o perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, stante l'effetto sanante dell'interposta opposizione e, in estremo subordine richiedeva di emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter cpc immediatamente esecutiva;
NEL MERITO
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 2) la genericità, l'irrilevanza e la carenza probatoria delle contestazioni di parte opponente, che, non contestando la sottoscrizione del contratto ed il proprio inadempimento (puntualmente quantificato mediante l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB), si era limitata a sollevare generiche contestazioni relative al contenuto ed alla validità di alcune clausole contrattuali, senza tuttavia tenere nel debito conto che dette clausole erano state specificatamente approvate dalla società correntista, e nessuna contestazione era mai stata sollevata fino alla notifica del decreto ingiuntivo;
la piena legittimità delle clausole contrattuali e la piena validità ed efficacia delle fideiussioni.
Tutto ciò premesso, concludeva, pertanto, Controparte_2 chiedendo: IN VIA PRELIMINARE
- di concedersi ex art. 648 cpc l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 552/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore, a valere quale titolo esecutivo in favore della cessionaria del credito tramite la Controparte_4 procuratrice , non essendo l'opposizione Controparte_2 fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione avversaria di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, ovvero di perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, accertata la sussistenza nel caso di specie dei requisiti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634 cpc, di ingiungere ex art. 186-ter cpc mediante ordinanza immediatamente esecutiva agli opponenti il pagamento, in favore della cessionaria del credito tramite la Controparte_4 procuratrice speciale per le causali di Controparte_2 cui al ricorso monitorio, della somma di € 28.116,89; IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- di rigettare l'opposizione, nonché tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 552/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore, a valere quale titolo
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 esecutivo in favore della cessionaria del credito tramite la procuratrice Controparte_4 CP_2
: CP_2
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni e delle domande di parte opponente, di condannare gli opponenti a pagare in favore della cessionaria del credito tramite la Controparte_4 procuratrice come sopra rappresentata, Controparte_2 la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto o la diversa maggior e/o minore ritenuta di giustizia, per le causali di cui al ricorso monitorio.
In data 24/6/2021, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e la richiesta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e disponeva la mediazione obbligatoria.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari. In via preliminare va dichiarata la contumacia della
[...]
Controparte_9
regolarmente citata e non
[...] costituita. Sempre in via preliminare, va rilevato che il decreto ingiuntivo deve esser notificato entro, e non oltre, sessanta giorni dalla sua pronuncia, altrimenti, per effetto di quanto statuito dall'art. 644, comma 1, c.p.c., esso diviene inefficace. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo, emesso in data 22/3/2020, è stato notificato a l'1/7/2020 e Parte_5 pertanto va dichiarato inefficace. La declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge e rimuove soltanto l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, giammai il ricorso per ingiunzione, che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale. L'inefficacia del decreto ingiuntivo non impedisce, pertanto, di esaminare il merito della domanda introdotta dalla Banca opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 29 febbraio 2016). Sempre in via preliminare va rilevata l'improcedibilità della domanda, tenuto conto che la mediazione non è stata esperita nei confronti della di , parte del Controparte_10 Pt_3 giudizio. Non rileva che essa sia stata espletata fuori dal circondario del Tribunale di Nocera Inferiore in violazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28/2010. Infatti, le parti in lite, possono derogare alla competenza territoriale. In base all'art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010: “La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti”. Le parti possono dichiarare nel verbale dell'incontro di mediazione o nell'eventuale accordo, espressamente e per iscritto, di voler derogare al principio della competenza territoriale introdotto dal legislatore anche per il procedimento di mediazione. Può, altresì, considerarsi come implicitamente prestato il consenso delle parti a derogare al principio di competenza territoriale anche quando v'è partecipazione agli incontri di mediazione presso un organismo che non è competente territorialmente e nulla viene eccepito dalle parti. Va altresì rilevato, ai fini dell'improcedibilità che la CP_2 nell'incontro di mediazione non era presente
[...] personalmente in persona dell'amministratore, né di un delegato munito di procura speciale. Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n° 8473). Nel caso di specie, va rilevato che la procura depositata dalla Banca in sede di mediazione è stata rilasciata dal vicepresidente della che non ne aveva potere, dal CP_2 Persona_2 momento che dalla stessa visura della depositata CP_2 dalla Banca si rileva che Il Presidente del Consiglio di amministrazione era il sig. . Persona_3
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dall'opposta, essendo l'onere della mediazione a carico del creditore opposto, come stabilito dalle SSUU 19596/2020 secondo cui, «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 3876 /2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante p.t. della società CP_1 [...]
Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_3
, in nome e per conto di
[...] Controparte_2
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_4 provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 552/2020, emesso in data 22 marzo 2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
3.dichiara improcedibile da domanda proposta dall'opposta;
4. condanna Parte_3
, ,
[...] Parte_3
in nome e per conto di Controparte_2 Controparte_4 al pagamento, in solido tra loro e in favore di
[...] Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t.
[...] della società delle CP_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10 misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 5/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3876/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 11