Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) dai due vice presidenti dell'Istituto;
c) da due esperti, uno almeno dei quali sia un esperto di diritto amministrativo, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un rappresentante del Ministro del tesoro;
e) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e:
a) approva i programmi annuali e triennali di attivita' dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;
b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attivita';
c) delibera sugli affari contemplati nell'articolo 2, comma 2;
d) delibera, su conforme parere del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto;
e) delibera, su proposta del comitato direttivo, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all'articolo 2, comma 2;
f) delibera il regolamento del personale, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;
g) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ;
h) su proposta del presidente, delibera su eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, ai vice presidenti.
3. Le delibere del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle relative al comma 2, lettere a), b), d), f) e g), non sono soggette all'approvazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 168/1989 e' riportato in nota all'art. 1.
a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) dai due vice presidenti dell'Istituto;
c) da due esperti, uno almeno dei quali sia un esperto di diritto amministrativo, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un rappresentante del Ministro del tesoro;
e) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e:
a) approva i programmi annuali e triennali di attivita' dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;
b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attivita';
c) delibera sugli affari contemplati nell'articolo 2, comma 2;
d) delibera, su conforme parere del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto;
e) delibera, su proposta del comitato direttivo, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all'articolo 2, comma 2;
f) delibera il regolamento del personale, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;
g) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ;
h) su proposta del presidente, delibera su eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, ai vice presidenti.
3. Le delibere del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle relative al comma 2, lettere a), b), d), f) e g), non sono soggette all'approvazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 168/1989 e' riportato in nota all'art. 1.