Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 706/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 706/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), n. 04/10/1965, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , anche nq. cessionari da e
[...] Parte_3 Controparte_1 [...]
parte rappresentata e difesa dagli Avv. RENZETTI WALTER CP_2
( ) e RENZETTI GIACOMO ( , come da pro- C.F._2 C.F._3 cura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il loro studio in Arezzo, via Garbasso 36/B - parte attrice -
CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del c.p.c. : “A. accertare, incidenter tan- tum, la sussistenza del reato di cui all'art. 589 cp per l'evento di cui è causa e comunque. in ogni caso, l' operatività dell'art 2043 cc per il fatto occorso in danno del Sig. per fatto e colpa con- Parte_4 corrente dei convenuti;
B. accertare e dichiarare, la conseguente responsabilità extracontrattuale per i fatti di cui è causa, ex art 2054 cc, della quale proprietaria del mezzo tg CH 534 HB Controparte_3 condotto dal Sig. , in solido con la compagnia (quale assicuratrice per Parte_4 Controparte_4 la RCA di detto mezzo) e, per l'effetto, condannare la e la , in Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro ex art 2055 cc, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore degli attori (anche nella loro veste di cessionari del credito) sia non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa secondo la
1
C. accertare e dichiarare, la conseguente responsabilità per i fatti di cui è causa, ex art 2050- 2051- 2087 cc e D.lgs. 81/08, della quale datore Controparte_3 di lavoro del Sig. , in solido con personalmente per inosservanza delle Parte_4 CP_5 norme antinfortunistica e, per l'effetto, condannare e in proprio, in Controparte_3 CP_5 solido tra loro ex art 2055 cc, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore degli attori (anche nella loro veste di cessionari del credito) sia non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa secondo la tabella del Trib. di Milano, sia patrimoniali, da stimarsi anch'essi in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al giorno di notifica della citazione e successivamente con gli interessi di cui all'art 1284, c IV sino al saldo;
D. autorizzare la registrazione a debito della Sentenza ex art 59 lett. d) DPR 131/86 e indicando nei convenuti la parte nei cui nei confronti l'imposta dovrà essere recu- perata;
E. provvedere alla trasmissione, ex art 148 c. X Cod. Ass. (D.Lgs 209/05), di copia della Sentenza all'ISVAP per gli opportuni accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del CDA;
F. condannare i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore di parte attrice delle spese e competenze legali oltre al rimb. forf. 15%, cpa ed Iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art 93 cpc”
- ( ) in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_1
p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv. EO LE
( e MO MA ( , come da C.F._4 C.F._5 procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA SAN IACOPO 294 AREZZO - parte convenuta - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc : “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, con riserva di gravame, accertare e dichiarare, sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede penale, che il sinistro avvenuto in data 10.11.12 lungo la S.P. 208, all'altezza del km 29+500, nel quale perse la vita è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dello stesso, stanti le diverse violazioni poste Parte_4 in essere, per la velocità alla quale viaggiava, elevata, non congrua e comunque non commisurata allo stato dei luoghi, al mezzo condotto ed al carico trasportato, nonché per il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, come accertato in sede penale, nulla essendo imputabile a sia ex art 2054 Controparte_3 cc che ex art 2087 cc, per tutte le ragioni esposte, non sussistendo alcuna condotta rilevante dell'esponente, ponibile in nesso di causalità con l'evento, e, per l'effetto, rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande attoree. Vinte le spese. IN VIA SUBORDINATA, sempre con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che il sinistro sia stato cagionato dalla rottura del compo- nente meccanico del mezzo condotto da avendone gli attori dato piena prova, accertato Parte_4 e dichiarato che l'evento va comunque ricondotto alla RC auto, ex art 2054, u.c. cc ed ex Cod. Ass., accertare e dichiarare la prevalente responsabilità di per tutte le anzidette ragioni, stanti le diverse Parte_4 violazioni poste in essere dallo stesso, per la velocità alla quale viaggiava, elevata, non congrua e comunque non commisurata allo stato dei luoghi, al mezzo condotto ed al carico trasportato, nonché per il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, come accertato in sede penale, quali circostanze rilevanti ex art
1227 c. I e c. II cc, nel cagionare l'evento di sinistro ed i relativi danni, e, per l'effetto, dichiarare, nel caso di condanna in solido di con , proprio Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
a manlevare e a risarcire, quindi, direttamente, in toto gli attori, e ciò per
[...] Controparte_3 le sole minori somme, comunque inferiori rispetto al preteso, in base all'accertata percentuale di responsa- bilità di quale proprietaria del mezzo, dedotto, quindi, quanto imputabile al de cuius, Controparte_3 ex art 1227 c. I e II cc, dedotto, altresì, quanto erogato e/o erogando da , a titolo di danno non patri- CP_8 moniale riflesso da perdita del rapporto parentale, inteso come unicum, applicando i coefficienti medi delle Tabelle del 2022, ovvero i valori standard, cosiddetti medi, delle Tabelle milanesi del 2021, senza duplica- zione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali, liquidando il danno patrimoniale nei limiti del provato, sulla base dell'effettivo reddito netto del de cuius, dedotta la quota sibi, con applicazione del coefficiente di capitalizzazione anticipata. Spese compensate o proporzionate al liquidato. Rigettare, comun- que, ogni domanda avanzata ex art 2087 cc nei confronti di e di siccome Controparte_3 CP_3 entrambe infondate in fatto e in diritto”
2 - in persona del legale rapp.te p.t., parte Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Morelli, come da procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Ind. Tel. - parte convenuta - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc;
“previa declaratoria di prescri- zione del diritto degli attori ex art 2947 cc, di inoperatività della garanzia assicurativa RCA prestata dalla
e previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, dichiarare inammissibili e Controparte_6 comunque infondate e quindi respingere le domande avanzate dagli attori ed in ogni caso ASSOLVERE la da ogni domanda avanzata nei suoi confronti. Vinte le spese. Previe le declaratorie Controparte_6 del caso, anche di intervenuta prescrizione del diritto e di inoperatività della garanzia assicurativa RCA prestata dalla dichiarare infondata e comunque respingere la domanda di manleva Controparte_6 avanzata dalla nei confronti della Vinte le spese” Controparte_3 Controparte_6
E
- , parte rappresentata e difesa dagli Avv. GIANLUCA GU- CP_5
RIOLI e MA MO, come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in
Arezzo, p.zza San Iacopo n. 294 - parte terza chiamata - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc;
“IN VIA PRINCIPALE, accer- tato e dichiarato che, trattandosi di attività imprenditoriale svolta in forma societaria, ogni eventuale re- sponsabilità datoriale effettiva, in sede civile, per la morte di potrebbe essere ricondotta esclusi- Parte_4 vamente a quale datrice di lavoro, dovendo la stessa rispondere, ex art 2049 cc, per Controparte_3 le condotte dei rappresentanti, rigettare le domande avanzate verso in proprio e personal- CP_5 mente, per tutte le ragioni esposte, nessuna responsabilità propria, diretta e personale essendo ipotizzabile per la persona fisica legale rappresentante della società. Con vittoria di spese. SEMPRE IN VIA PRINCI- PALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare, sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede penale, che il sinistro avvenuto in data 10.11.12 lungo la S.P. 208, all'altezza del km 29+500, nel quale perse la vita
è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dello stesso, stanti le diverse violazioni poste in Parte_4 essere, per la velocità alla quale viaggiava, elevata, non congrua e comunque non commisurata allo stato dei luoghi, al mezzo condotto ed al carico trasportato, nonché per il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, come accertato in sede penale, nulla essendo imputabile a per tutte le ragioni CP_5 esposte, non sussistendo alcuna condotta rilevante dell'esponente, ponibile in nesso di causalità con l'evento, e, per l'effetto, rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande attoree. Vinte le spese. IN VIA SUBORDINATA, sempre con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che il sinistro sia stato cagionato dalla rottura del componente meccanico del mezzo condotto da Parte_4
avendone gli attori dato piena prova, accertato e dichiarato che l'evento va comunque ricondotto
[...] alla RC auto, ex art 2054, u.c., cc ed ex Codice delle Assicurazioni, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di personalmente, non essendo lo stesso proprietario del mezzo, dovendone rispon- CP_5 dere, in virtù della normativa RC auto, le sole e in solido, Controparte_3 Controparte_6 ex art 2054, u.c. cc. Con vittoria di spese. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, sempre con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che il sinistro sia riconducibile, ex art 2087 cc, alla responsabilità del datore di lavoro, per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, accertare e dichia- rare che ogni effettiva responsabilità, in sede civile, per la morte di può essere ricondotta esclusi- Parte_4 vamente a quale datrice di lavoro, dovendone rispondere, ex art 2049 cc, per le Controparte_3 condotte dei rappresentanti, e, di qui, per l'effetto, condannare la sola ovvero, al Controparte_3 più, per l'ipotesi di condanna in solido ex art 2087 cc di e di condan- CP_5 Controparte_3 nare detta società a garantire e manlevare in toto l'esponente, il tutto per le soli minori somme, comunque inferiori rispetto al preteso, dedotto, altresì, quanto erogato e/o erogando da , a titolo di danno non CP_8 patrimoniale riflesso da perdita del rapporto parentale, inteso come unicum, applicando i coefficienti medi delle Tabelle del 2022, ovvero i valori standard, cosiddetti medi, delle Tabelle milanesi del 2021, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali, liquidando il danno patrimoniale nei limiti del provato, sulla base dell'effettivo reddito netto del de cuius, dedotta la quota sibi, con applicazione del coefficiente di capitalizzazione anticipata. Spese compensate o proporzionate al liquidato”
Morte
3 * * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i Sig.ri , e Parte_1 Parte_5 Parte_3
richiedevano il risarcimento dei danni, dagli stessi asseritamente subiti a seguito del decesso per sinistro stradale che, in data 10.11.2012, aveva coinvolto il Sig. , ma- Parte_4
rito e padre di e quale autista di un trattore e del rimorchio;
il CP_9 Pt_5 Pt_3
fratello e la madre del de cuius (Sig.ri e avevano ceduto, Controparte_1 CP_10
ciascuno al 50%, i propri diritti risarcitori ai nipoti e in virtù di atto cessione Pt_3 Pt_5
del credito;
il risarcimento veniva richiesto per assunta, mancata e/o insufficiente manuten- zione del mezzo meccanico, di proprietà del Sig. , la quale avrebbe determi- CP_5 nato il sinistro stradale. All'udienza del 30.06.2023 il G.I., preso atto della costituzione dei convenuti, Sig. - in proprio e quale legale rappresentante p.t. di CP_5 [...]
nonché quale garante di questa, all'esito della CP_11 Controparte_6
fase di istruzione probatoria orale e del licenziamento di C.T.U., tratteneva la causa in deci- sione.
Il tragico evento per cui è causa è avvenuto il 10.11.2012, alle ore 10,10 circa, sulla
Strada Provinciale n. 208 “della Verna”, nel Comune di Pieve Santo Stefano. Il Sig. Parte_4
si trovava alla guida di un trattore Mercedes tg. CH 534 HB, il quale trainava un
[...]
semirimorchio Minerva tg.AC 56742. I due mezzi trasportavano 38,15 tonnellate di inerti, prelevati da una cava sita in Monte Petroso, nel territorio del Comune di Pieve Santo Stefano
(AR), che il avrebbe dovuto scaricare presso una ditta di Ponte a Poppi (AR). Al Parte_4
Km. 29,500, giunto in corrispondenza di una curva a sinistra, il complesso veicolare si è ribaltato, cagionando il decesso del conducente. Quella stessa mattina il Sig. era al Parte_4
suo secondo viaggio, avendo già trasportato 39 tonnellate dello stesso materiale dalle h.
06,50 alle 08,19 sempre recandosi da Monte Petroso a Ponte a Poppi.
L'instaurazione del giudizio civile, avvenuta dopo oltre 10 anni dall'evento, trova un suo precedente nel procedimento - poi non sfociato in processo - per il reato p. e p. dall'art. 4 589 del c.p. (omicidio colposo). In particolare, al momento dell'evento trattore e semirimor- chio erano in proprietà del sig. , legale rappresentante pro-tempore della CP_5 [...]
convenuto al pari dell' Assicurazione garante. Il predetto viene ritenuto Controparte_12
dagli attori responsabile del sinistro stradale, per la mancata o non sufficiente manutenzione dei mezzi di trasporto sopra indicati in quanto, attraverso immagini fotografiche e successive valutazioni peritali, si sarebbero determinate rotture di particolari meccanici (cd. ralla), le quali avrebbero cagionato il ribaltamento del mezzo, con conseguente decesso dell'autista.
Come detto, prima del presente giudizio, il sinistro stradale de quo è stato oggetto di indagine preliminare, volta all'instaurazione un eventuale giudizio penale, da parte del P.M. presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Arezzo, il quale si era avvalso della collaborazione dell'Ing. incaricato di accertare la dinamica dei fatti che hanno por- Per_1
tato al decesso del Sig. Al perito era stato richiesto di rendere un parere tecnico sul Parte_4
trattore e sul rimorchio, ciò che è stato possibile attraverso documentazione ed immagini fotografiche - essendo detti mezzi meccanici ormai irreperibili, considerato il tempo tra- scorso. In particolare, l'indagine era volta a stabilire la dinamica del sinistro e le eventuali carenze e/o rotture, rilevate sui mezzi, così da valutare una eventuale responsabilità del loro proprietario. Presso la stessa Procura della Repubblica si procedeva altresì ad eseguire una
Relazione autoptica sul corpo del deceduto. La relazione dell'Ing. dava atto che l'inci- Per_2
dente doveva ritenersi riconducibile alla velocità eccessiva, tenuta dal Sig. ed al Parte_4
mancato utilizzo da parte dello stesso delle cinture di sicurezza. Sulla base di tali risultanze istruttorie, non ravvisandosi prove di una responsabilità a carico del sig. la CP_5
Procura della Repubblica richiedeva l'archiviazione del fascicolo, ciò che avveniva giusta provvedimento del G.I.P. c/o il Tribunale di Arezzo, datato il 20.12.2016.
Ciò doverosamente premesso, nel presente giudizio sono riscontrabili alcune ecce- zioni circa il richiamo, da parte del G.I., dell'indagine svoltasi in sede penale, conclusasi con l' archiviazione dell'addebito a carico del proprietario dei mezzi. A tal riguardo, si deve richiamare quanto di recente stabilito (rectius, confermato) dalla Cassazione, con Sentenza della Sez. VI, n. 2947/2023: “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il Giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipi- che” (tra cui anche le risultanze di atti delle i. p. svolte in sede penale) se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cpc., dal momento che il contraddittorio sui
5 mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente pos- sibilità, per le parti, di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”.
Ciò posto, questo Giudicante ha ritenuto necessario disporre una (nuova) Consulenza
Tecnica d'Ufficio, oltre all'escussione delle prove orali ammesse e alla richiesta di trasmis- sione di documentazione da parte dell' . Infine, fonte di prova rilevante nel presente CP_8 giudizio è l'acquisito Verbale redatto dai Sanitari intervenuti sul posto ed il Verbale della
“Legione Carabinieri Toscana” di Pieve S. Stefano.
Prima di passare al merito del contenzioso, occorre esporre alcune una breve consi- derazione, costituente presupposto logico della delimitazione dell'oggetto del contendere.
Gli attori - moglie e figli del conducente deceduto - hanno richiesto un risarcimento dei danni da essi subiti a causa della carente manutenzione dei mezzi di proprietà della convenuta in persona del suo l.r.p.t. il quale dunque, com'è ovvio, Controparte_3 CP_5
è stato chiamato in giudizio in qualità di datore di lavoro, e non certamente quale responsa- bile personale per condotta propria.
Ed infatti, nessuna responsabilità può essere neppure astrattamente imputata a
[...]
per una condotta che risulta pacificamente riconducibile all'attività imprenditoriale CP_5
dello stesso. La domanda risarcitoria, svolta dagli attori nei confronti di in CP_5
proprio, deve essere pertanto respinta in limine litis.
***
Nel merito si osserva che è preciso onere del danneggiato, il quale agisca per far valere la responsabilità extracontrattuale dell'autore dell'illecito, ex art. 2043 del c.c., fornire la prova rigorosa degli elementi caratteristici dell'illecito aquiliano, ossia il fatto (comples- sivo od omissivo), caratterizzato dall'elemento psicologico del (dolo o, quantomeno del)la colpa, il pregiudizio sofferto ed il nesso eziologico di condizionamento causale fra il primo ed il secondo, da valutarsi secondo criterio probabilistico: in particolare, deve risultare mag- giormente probabile che il danno subito sia stato cagionato dal fatto illecito, più di quanto possa risultare dall'intervento di un'altra ragione - pur essa, in ipotesi e secondo giudizio controfattuale - determinante l'evento, alla luce delle prove raccolte e delle migliori cono- scenze scientifiche.
6 Ciò posto, nel caso di specie si deve riconoscere e dare atto che, al momento e durante la guida del mezzo, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza è risultato una carenza di incontrovertibile rilievo, tale da determinare l'interruzione di ogni ulteriore nesso causale fra l'eventuale condotta omissiva colposa di parte convenuta e l'evento.
In altre parole, l'utilizzo delle cinture, se correttamente allacciate, avrebbe fatto sì che il Sig. avrebbe mantenuto, alla guida del trattore, una posizione ferma e stabile Parte_4
sul sedile, tale da tenere il corpo pressato ed inchiodato allo schienale, in ultima analisi tale da evitare lo sbalzamento e lo schiacciamento che ha invece subìto, a seguito del ribalta- mento dell'automezzo, per cui lo stesso avrebbe subito, a tutto concedere, limitate escoria- zioni. Le cinture, se indossate, avrebbero trattenuto l'autista al posto di guida, cioè a sinistra del mezzo, in una zona risultata del tutto indenne dall'urto contro il guard rail.
Il mancato utilizzo delle cinture, documentato e comprovato dai Carabinieri di Pieve
S. Stefano, ha determinato l'evento morte con criterio di elevata probabilità, tale da fondare il convincimento del Tribunale. Per tale motivo, e con ragionamento a contrario, non si può ritenere che l'eventuale rottura di un elemento dell'autoarticolato abbia cagionato lo stesso evento. Per cui è mancata la prova del nesso di condizionamento causale fatto/evento, della quale gli attori/danneggiati erano onerati.
A tale fattore si deve aggiungere un ulteriore elemento, pur esso posto in chiara evi- denza dal perito e dal C.T.U. pur esso dotato di efficacia causale: la velocità eccessiva tenuta dal mezzo nel tratto antecedente la curva della strada. Anche tale fattore è imputabile all'au- tista. Si rileva a tale che il chilometraggio orario, rilevato dal C.T.U. e dai ctp, è risultato variabile da un minimo di Km. 38/h. ad un massimo di Km. 65/h., misura comunque supe- riore a quella di Km. 60/h., consentita nel tratto di strada in questione.
Un ulteriore elemento che consente una valutazione indiretta della velocità tenuta dal trattore può desumersi dalla presenza, sul terreno, di una traccia gommosa di frenata, pari a m. 22,66, all'altezza della curva e nella parte contromano della strada. Il raggiungimento di una velocità di 63 Km/h. è stato stabilito sulla base dell'esame del disco di registrazione cronotachigrafica - il quale indicava questa velocità nel tratto antecedente la curva, con una successiva decelerazione sino a 50 Km/h..
Le valutazioni di cui sopra non sono revocabili in dubbio.
7 Il Consulente del P.M. ha confermato, in tale sede, quanto già emerso da uno studio dell' evento, eseguito dall'Università di Padova, cui ha fatto seguito la perizia svolta dall'
Ing. per conto della Procura della Repubblica. Per_2
Il Sig. rallentò al momento di iniziare a percorrere la curva sino a raggiun- Parte_4
gere i 50 Km/h, velocità comunque da ritenersi pericolosa e inadeguata alle condizioni della strada e al fatto che stesse viaggiando a pieno carico. Con ogni probabilità, nel percorrere la curva lo stesso ebbe la percezione del pericolo conseguente alla eccessiva velocità e cercò di rimediare effettuando una brusca manovra di svolta a sinistra, la quale ebbe come effetto l' invasione della carreggiata opposta carreggiata. Quest'ultima manovra (di 'emergenza') è comprovata dalle tracce di scarrocciamento, rilevate sull'asfalto e riferibili sia alla velocità che al notevole carico di merce. A causa di questa manovra e dell'inerzia accumulata dal peso e dalla eccessiva il semirimorchio, posto dietro il trattore, ha cominciato a ribaltarsi sul fianco destro, trascinando in questa anomala rotazione anche il trattore. La causa del ribal- tamento dei due mezzi è quindi dovuta alla velocità e alla presenza della notevole quantità di merce. La rotazione del trattore ha infine determinato lo sbalzamento del conducente sulla parte destra della cabina. Quest'ultimo, dunque, per alcuni attimi avrebbe ha tentato di ritro- vare la stabilità del mezzo, non riuscendovi in quanto la stabilità “risultava compromessa, a tal punto da ingenerare il ribaltamento del mezzo”.
Si deve aggiungere che il Sig. conosceva il tratto che stava guidando, com- Parte_4
presa la curva in discorso, avendolo percorso, anche in passato, con frequenza per motivo di lavoro, ed un possibile eccesso di sicurezza può averlo indotto a tenere una velocità ecces- siva. Se proprio si vuole, a questo punto, stabilire gli errori commessi, si possono sintetizzare le infrazioni alle norme del C.d.S., le quali stabiliscono sanzioni per la velocità elevata (qui comprovata dal cronotachigrafo), mancato uso delle cinture di sicurezza (comprovato dai
Carabinieri verbalizzanti), una inversione di corsia (comprovata dalla presenza di strisce per terra).
Nel corso dell'istruttoria parte attrice si è avvalsa della consulenza del proprio ctp, il quale aveva partecipato ad operazioni peritali assieme al Perito della Procura della Repub- blica. Il perito di parte ha rilevato, quale motivo del ribaltamento, il fatto che “parti nel sup- porto della ralla….si sarebbero divelte durante il ribaltamento del veicolo…ed in realtà sulla super- ficie sono visibili tracce di ruggine e ossidazioni chiaramente pregresse, estese per tutta la
8 superficie…Le rotture erano sicuramente di origine pregressa, esistenti prima dell'evento…e sono state rinvenute nell'ala superiore della struttura del telaio del estese per l'intera dimen- CP_13 sione della piastra di supporto della ralla…”. Un secondo ctp ha poi completato la descrizione dell' evento, facendo rilevare la presenza di “…sollecitazioni a cui veniva sottoposta la ralla, e perciò la culla, quando il veicolo stava affrontando la curva, dove poi si sarebbe ribaltato, unite alla sensibile diminuzione della sezione resistente di alcuni elementi della culla…L'effetto dinamico di tali fenomeni ha potuto causare il ribaltamento. Nell'affrontare la curva alla velocità di circa 38
Km./h, alcuni elementi, consistenti la culla su cui era fissata la ralla, cedevano, destabilizzando il complesso veicolare. La causa del sinistro, occorso all'autoarticolato, condotto dal sig. è Parte_4 da ricercarsi nel cedimento di alcuni elementi della culla, su cui era fissata la ralla di collegamento tra trattore e semirimorchio” (pp. 10, 11, 23, 24).
Si fa rilevare quanto segue, a commento delle due consulenze. Da parte attrice si omette di sottolineare che il sinistro stradale è avvenuto ad una velocità elevata, ben supe- riore a quella riportata nella consulenza dell'Ing. la maggiore velocità è confer- Per_3 mata da un cronotachigrafo. L'andatura del mezzo a soli 38 Km/h., infatti, non potrebbe giustificare il fatto che le ruote abbiano lasciato sulla strada una striscia di (ben) 22 m. I ctp, inoltre, non hanno dato alcun rilievo al mancato uso delle cinture di sicurezza, fattore che rappresenta comunque, a parere del Giudice, l'elemento causale più importante del sinistro
(Cass., Lav., n. 3980/2016).
Tale considerazione elide le conseguenze della eventuale rottura di elementi mecca- nici del mezzo (la cd. “ralla”, cioè un traverso di protezione dell'albero di trasmissione ed il supporto della cd. culla), prima e durante il ribaltamento, poiché “il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato” (ex multis, Cass. Civ. n.
21686/2005).
A prescindere da quanto sopra, si deve osservare che il mezzo meccanico è stato segnalato in normale stato di manutenzione, in linea con l'esercizio cui era destinato, per cui si può fondatamente sospettare che la rottura non sia da ritenersi in nesso di causa con il ribaltamento del complesso veicolare, ma sia invece la sua diretta ed immediata conse- guenza. Lo stesso CTU Ing. non ha rilevato nel mezzo particolari criticità di Per_4
carattere generale, tali da consentire di attribuire ai convenuti specifiche responsabilità di tipo omissivo. Più in dettaglio, secondo le risultanze dell'Ateneo padovano “l'autoarticolato si inseriva correttamente in curva, quando il trattore dello stesso accusava la rottura di un supporto
9 sinistro di collegamento della ralla al telaio. La lamiera a sbalzo veniva strappata verso l'alto, con conseguente trasferimento del carico che si manifestava in curva per effetto di forza centrifuga. Lo strappo causava il sollevamento del lato sinistro della ralla ed una ulteriore inclinazione del rimor- chio, che alterava irrimediabilmente la stabilità, ribaltando il rimorchio sul fianco destro, inne- stando anche il ribaltamento della motrice, dopo il collegamento alla ralla”. A sua volta, la CTU ha riscontrato che “sia per il trattore stradale che per il semirimorchio sono state regolar- mente eseguite revisioni in data 15.05.2010, 21.06.2021 e 10.09.2012, e tutte hanno avuto un “esito regolare” come, a richiesta, era stato rilevato dall' Ufficio della Motorizzazione di
Arezzo. Sul libretto non è riportato alcun riferimento che possa essere riconducibile alla
“culla”, ovvero un controtelaio in acciaio, collegato all'autotelaio dello stesso. Il CTU con- clude dunque affermando che “…le condizioni generali del trattore-rimorchio sono state idonee per l'uso previsto, ad eccezione del traverso, che è comunque ininfluente all'evento, e della “culla” che è stata la causa scatenante dell'evento a seguito della rottura, purtroppo non prevedibile a priori, di un suo componente con cedimento strutturale per “fatica”.
Infine, la stessa parte attrice ha riconosciuto, a tale riguardo, il fatto che due mesi prima dell'incidente, la revisione dei mezzi aveva dato esito “regolare”.
Concludendo, su tale ulteriore e non decisivo punto. La rottura della “ralla” è stata probabile, diretta conseguenza, e non anche causa, del ribaltamento del mezzo e, in ultima analisi, del sinistro, e non già causa dello stesso.
***
Al rigetto della domanda consegue l'addebito delle spese di giudizio agli attori, in via fra loro solidale, secondo la regola di soccombenza. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, de- cisionale) nell'ambito dei giudizi del valore (indeterminabile, a complessità intermedia) cor- rispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 10.860,00 per cia- scuno dei convenuti, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in complessivi € 4.283,59, come da decreto del G.I. del 02.09.2024.
10 La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, come dispone:
- Rigetta la domanda svolta da , , Parte_1 Parte_5 Parte_6
nei confronti di in persona del suo legale rap-
[...] Controparte_3
presentante pro-tempore, in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore;
- Condanna , , , in solido, alle Parte_1 Parte_5 Parte_7
spese di giudizio di in persona del suo legale rappre- Controparte_3
sentante pro-tempore, in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, , per € 10.860,00 ciascuno, oltre ac- CP_5
cessori, come da motivazione;
- Condanna , , , in solido, alle Parte_1 Parte_5 Parte_7 spese di C.T.U. per € 4.283,59, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 04.06.2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
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