TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/11/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.7116 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
[ ], residente in [...] C.F._1 Sebastiano, n. 3, elettivamente domiciliato in AN (Na) alla Via San Felice, n.5 con e presso l' avv. Sebastiano Nastro del foro di Torre Annunziata ( ), da C.F._2 cui è assistito, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano (C.F. ) – pec. C.F._3 E
giusta procura generale alle liti per Notaio Email_1
[...] di Roma del 23.01.2023 Rep. n. 37590, ed elettivamente domiciliato in Napoli (NA), Per_1 in Via de Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS;
con sede in Napoli alla via Vespucci n.172, Controparte_2 C C.F. , PEC: in persona del legale P.IVA_2 Email_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro e dalla dott.ssa Giuseppina Aprea, in virtù di delega in atti
Agenzia Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti Provinciali Nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e P. IVA quale successore di P.IVA_3 [...]
ai sensi e per gli effetti del D. L. 22.10.2016 n. 193, convertito Controparte_4 con modificazioni dalla Legge del 01.12.2016 n. 225, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), quale Responsabile Atti Controparte_5 C.F._4 Introduttivi del Giudizio Campania, in forza di atto notarile del 22/06/2023 (Rep. n. 180.134; Racc. n. 12.348), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Fiorillo (C.F.
[...]
) del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._5 Salerno, alla Piazza S. Francesco D'Assisi, n. 3, giusta procura in atti
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, il ricorrente in epigrafe deduceva che, in data 11.10.2023, veniva raggiunto dalla notifica della intimazione di pagamento n. 071
1 2023 9029642653 000, emessa dall'ente , Controparte_6 per il mancato pagamento dell'importo complessivo di euro 45.702,15, relativo ai seguenti e sottesi atti: Cartella n. 07120180066935752 000, pari ad euro 17.056,24, asseritamente notificata in data 05.11.2018, relativa a sanzione amministrativa l. 689/81 per l'anno 2017. Impositore l' . Oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi Controparte_7 di riscossione inclusi;
AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2017 0002202306 000, pari ad euro 2.021,58, asseritamente notificato in data 16.09.2017, relativo al Modello D.M./10per l'anno 2016 e 2017. Ente impositore l'Inps. Oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione inclusi;
AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2017 00148078460000, pari ad euro 2.621,64, asseritamente notificato in data 21.12.2017, relativo al Modello D.M./10 per l'anno 2017. Ente impositore l'Inps. Oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione inclusi;
AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2018 0007596786 000, pari ad euro 4.091,69, asseritamente notificato in data 17.08.2018, relativo a Contributi I.V.S. per l'anno 2017. Ente impositore l'Inps. Oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione inclusi;
AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2018 0011123514 000, pari ad euro 1.098,00, asseritamente notificato in data 08.08.2018, relativo a Contributi I.V.S. per l'anno 2017. Ente impositore l'Inps. Oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione inclusi;
AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2018 0018355068 000, pari ad euro 1.354,23, asseritamente notificato in data 05.02.2019, relativo a Contributi I.V.S. per l'anno 2018. Ente impositore l'Inps. Oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione inclusi;
AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2019 0004451450 000, pari ad euro 2.616,23, asseritamente notificato in data 10.09.2019, relativo a Contributi I.V.S. per l'anno 2018. Ente impositore l'Inps. Oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione inclusi;
AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2020 0000123600 000, pari ad euro 6.614,26, asseritamente notificato in data 06.02.2020, relativo a Modello D.M./10 per l'anno 2014, 2015 e 2016. Ente impositore l'Inps. Oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione inclusi;
AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2020 0000129559 000, asseritamente notificato in data 06.02.2020, relativo a Modello D.M./10 per l'anno 2014, 2015 e 2016. Ente impositore l'Inps. Oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione inclusi. Deduceva, in particolare, la non debenza di quanto portato dalla intimazione, per tutte le ragioni esposte in ricorso. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertato e dichiarato che l'avversa pretesa per le causali supra, - è prescritta, inesistente, nulla, estinta, inefficace, illegittima, infondata e comunque indimostrata, si chiede accertarsi e dichiararsi la illegittimità della intimazione di pagamento nella misura di cui in ricorso, degli atti sottesi e dell'avverso agire, e comunque la non debenza dei relativi importi non dovuti, procedendo all'annullamento in tutto o in parte degli atti impugnati, in uno al ruolo, e di tutti gli atti presupposti, siccome illegittimi. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute in epigrafe, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Preliminarmente, passando ad esaminare i motivi di impugnazione, occorre distinguere tra le contestazioni afferenti alla regolarità formale della procedura da quelle inerenti il merito della pretesa.
2 Ebbene, le contestazioni di vizi formali sono qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi e devono, pertanto, essere proposte, nei termini di cui all'art. 617 c.p.c..
Tale impostazione trova autorevole conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi, prima dell'inizio dell'esecuzione, deve proporsi entro cinque giorni (ora 20 gg) dalla notificazione dell'atto. Alla luce di tali rilievi, i motivi dell'opposizione inerenti alla regolarità formale della procedura devono reputarsi inammissibili, in quanto proposti oltre il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione, avvenuta in data 11.10.2023, mentre la opposizione è stata depositata solo il 15.11.2023. Ciò posto, il ricorrente formula una opposizione all'esecuzione, in quanto l'istante contesta il diritto degli enti impositori di procedere al recupero delle somme indicate in atti, attesa la intervenuta prescrizione e contesta di aver ricevuto qualsivoglia atto interruttivo. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, i titoli posti a fondamento della esecuzione sono rappresentati da cartelle e avvisi di addebito.
Ebbene, la cartella n.07120180066935752 000, pari ad euro 17.056,24 è stata ritualmente notificata il 7.11.2019 (cfr. doc. allegata al fascicolo del concessionario). Quanto agli avvisi di addebito, come si rileva dalla produzione INPS, gli atti sono stati ritualmente notificati: AVVISO DI ADDEBITO N. 371201700148078460000, notificato in data 21.12.2017 (all.ti nn. 3 e 4); AVVISO DI ADDEBITO N. 37120180007596786000, notificato in data 17.08.2018 (all.ti nn. 5 e 6); AVVISO DI ADDEBITO N. 37120180011123514000, notificato in data 08.08.2018 (all.ti nn. 7 e 8); AVVISO DI ADDEBITO N. 37120180018355068000, notificato in data 05.02.2019 (all.ti nn. 9 e 10); AVVISO DI ADDEBITO N. 37120190004451450000, notificato in data 10.09.2019 (all.ti nn. 11 e 12); AVVISO DI ADDEBITO N. 37120200000123600000, notificato in data 06.02.2020 (all.ti nn. 13 e 14); AVVISO DI ADDEBITO N. 37120200000129559000, (all.ti nn. 15 e 16). La parte non ha contestato specificamente la documentazione prodotta. Al riguardo, in punto di diritto, si osserva che: “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Nella specie la S.C., in applicazione del citato principio, ha escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia di alcuni assegni, l'efficacia della contestazione della stessa formulata con l'espressione "nella forma e nella sostanza", considerando tale formula di mero stile e, perciò, non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali)- cfr. Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009). Ebbene, nella ipotesi al vaglio, la contestazione è del tutto generica ed inidonea a privare i documenti della efficacia probatoria che gli è propria.
3 Il ricorrente, con riferimento alla notifica della cartella, ha così dedotto: “la relata di notifica prodotta reca una firma illeggibile, ictu oculi non riferibile al sig. Pt_1
e soprattutto risulta priva di ogni riferibilità della relata medesima all'atto che si
[...] vuole assumere correttamente notificato. Ciò posto, va evidenziato che la cartella in questione è stata notificata il 7.11.2019, a mani della figlia del ricorrente ed è stata data spedita anche la raccomandata informativa La notifica, pertanto, è rituale. Quanto alla notifica degli avvisi di addebito, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, qualora l'ente impositore si avvalga, come nel caso di specie, della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi direttamente con la spedizione di lettera postale raccomandata non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, bensì soltanto il regolamento postale (Cass. 8293/2018; Cass. 29642/2019), che non prevede alcuna identificazione del consegnatario, com'è evidente dall'esame del modello di cartolina utilizzato, che non contiene alcuno spazio riservato a tale operazione di identificazione, ma solo quello per l'apposizione della firma del “ricevente”, che può anche non essere il “destinatario” della comunicazione (cfr. Cass. 9111/2012). L'identificazione, di contro, è richiesta solo dalla c.d. cartolina verde prevista per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'Ufficiale Giudiziario. Ciò precisato, appare dirimente, ai fini decisori, la lettura della normativa disciplinante la notifica mezzo posta: secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, infatti, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Da ultimo sostiene, al riguardo, la Suprema Corte che delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, e fa fede la data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella>> (Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 23264 del 28.08.2024). Peraltro, ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma e la relativa sottoscrizione non è intelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr. Cassazione n. 11708 del 27/05/2011). L'art. 39 del D.M. citato dispone, in particolare, che “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”. Pertanto, qualsiasi soggetto rientrante tra quelli indicati nella norma citata, non solo il destinatario dell'atto, avrebbe potuto sottoscrivere l'avviso per ricevuta.
4 Ebbene, nella ipotesi in esame gli avvisi sono stati tutti ritualmente consegnati, ad eccezione dell'avviso di addebito 371 2017 00022023 06 000, per il quale la notifica per compiuta giacenza non risulta perfezionata. Invero, «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr. Cass. 9125 del 2024). Come risulta dalla produzione Inps, la notifica dell'avviso di addebito di cui sopra era stata effettuata direttamente dall'ente impositore a mezzo del servizio postale. Tuttavia, nel caso in esame, l'atto da notificare non risulta consegnato direttamente nelle mani del destinatario - verosimilmente per irreperibilità relativa - per cui l'atto veniva posto in giacenza presso l'ufficio postale. Orbene, siffatto procedimento notificatorio, non può dirsi perfezionato in quanto manca la relativa raccomandata, con la quale si informava il destinatario – non reperito presso il domicilio - dell'avvenuto deposito dell'atto. Per tale avviso, pertanto, la notifica non è rituale. Ciò posto, per tutti gli altri avvisi, tenuto conto della rituale notifica degli atti, devono ritenersi inammissibili le doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere nel termine perentorio di gg 40 dalla notifica della cartella e degli avvisi. Il decorso infruttuoso di tale termine ha reso i crediti incontestabili.
In ogni caso, alcun fatto estintivo è intervenuto successivamente. Invero, quanto all'eccezione di prescrizione, deve osservarsi che il termine quinquennale di prescrizione deve essere calcolato considerando, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) a seguito della emergenza COVID-19. L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.” Pertanto, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11,
5 comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). (v.circolare INPS n. 126 del 10/08/2021, punto 4.3). Ciò posto, tenuto conto della sospensione predetta e della notifica, in ogni caso, della intimazione di pagamento in data 11.10.2023, alcuna prescrizione è maturata.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, limitatamente all' avviso 371 2017 00022023 06 000. Spese compensate, tenuto conto della obiettiva controvertibilità della materia al vaglio e della sussistenza di reciproca soccombenza.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il solo credito di cui all'avviso di addebito 371 2017 00022023 06 000; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese. Si comunichi. Torre Annunziata, 21.11.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
6