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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
La coordinatrice della Seconda Sezione Civile Dott.ssa AN RI delegata dalla Presidente della Corte ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 1198/2025 cui assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2025, vertente tra
Avv. ME BO , rappresentato e difeso da se stesso ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Conclusioni:
Per l'opponente: < si chiede all'on.le Presidente della Corte d'Appello di
Catanzaro, a modifica del provvedimento impugnato, di rideterminare
l'onorario liquidato in € 1890 quali compensi, oltre ad € 300 quale liquidazione competenze decreto ingiuntivo, € 142quali competenze di precetto, € 331 quali competenze per l'esecuzione presso terzi per un totale di € 2.663,00 il tutto oltre spese generali, IVA e CPA. Con vittoria delle spese e competenze del presente procedimento secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione in merito all'attribuzione all'opponente delle competenze del relativo procedimento ( Cass. Sez, Civ. VI n.30877 del 29 novembre 208). Ai sensi e per gli effetti del DPR 115 del 2002 si dichiara che il presente procedimento ha un valore di € 1.040>
Fatto e Diritto
1 1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 18 luglio 2025 l'Avv.
ME BO difensore d'ufficio di ( Cosenza 7 dicembre Persona_1
1993) ha proposto opposizione avverso il decreto comunicato a mezzo pec in
17 luglio 2025 con i quale la Corte di Appello –Seconda Sezione Penale - ha provveduto sulla istanza da lui presentata per la liquidazione dei compensi spettantigli in relazione al procedimento penale definito con sentenza n.
1637/2024.
Lamenta l'opponente che la Corte ha erroneamente ritenuto di essere al cospetto di una istanza di liquidazione al difensore dei compensi di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, mentre in realtà egli ha difeso l'imputato quale difensore d'ufficio e proposto istanza ai sensi dell'art. 116 dpr n. 115 del 2002.
L'opponente ha quindi lamentato la mancata liquidazione delle spese sostenute per il recupero del credito nei confronti dell'imputato.
Con un secondo motivo di censura l'opponente ha, inoltre, lamentato che erroneamente la Corte ha effettuato la liquidazione sulla base di parametri minimi, disattendendo la richiesta di liquidazione secondo parametri medi, giustificata peraltro dall'esito favorevole dell'impugnazione.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec del, Controparte_1 non si è costituito in giudizio.
L'udienza del 5 novembre 2025 fissata per la decisione è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. L'opponente ha depositato le note documentando altresì la presentazione dell'istanza di correzione dell'errore materia presentata alla seconda sezione penale della Corte
d'Appello in relazione alla sua errata indicazione, nell'epigrafe della sentenza, quale difensore di fiducia.
3. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile.
4. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
E' fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle spese per il recupero del credito nei confronti dell'assistito.
2 Occorre qui preliminarmente rilevare che, diversamente da quanto ritenuto dalla
Corte Penale, l'avv. ME BO ha rivestito nel processo la qualità di difensore d'ufficio e non di fiducia e in tale veste ha avanzato richiesta di liquidazione del compenso.
Deve ulteriormente ricordarsi che la Corte di Cassazione ha riconosciuto che < il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine> ( Cass. 22579/2019)
Nel caso in esame il ricorrente ha documentato di avere chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per la liquidazione del proprio compenso e di avere intrapreso procedura esecutiva mediante pignoramento presso terzi, non andata a buon fine.
Spettano dunque al ricorrente sia le spese di difese liquidate nel decreto ingiuntivo nella misura di € 300 oltre iv cpae rimborso spese generali al 15, che le ulteriori affrontate per la notifica del precetto e per l'instaurazione del pignoramento pari rispettivamente ad € 142 e ad € 331.
L'opposizione si presenta invece infondata in relazione alla contestazione dell'applicazione dei parametri minimi. La vicenda a giudizio della Corte Penale era una semplice guida in stato di ebbrezza e le questioni trattate, assolutamente ordinarie e di facile soluzione, giustificano pienamente la liquidazione nei parametri minimi, irrilevante essendo l'esito del giudizio che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non è stato favorevole all'imputato.
Al ricorrente spettano altresì le spese di lite di questo giudizio liquidate secondo i parametri minimi ( attesa la semplicità delle questioni e la semplificazione del rito ) dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo riconosciuto con esclusione della fase di trattazione posto che la causa è stata decisa in prima udienza.
PQM
Dichiara la contumacia del;
CP_1 in parziale accoglimento dell'opposizione liquida in favore dell'avv. ME
BO l'ulteriore importo di € 773 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
a titolo di spese affrontate per il recupero del credito nei confronti dell'imputato;
3 condanna il al pagamento nei confronti del ricorrente delle Controparte_2 spese di lite di questo giudizio che liquida in € 64,50 per spese vive ed € 247 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
Cosi deciso in data19 dicembre 2025
La coordinatrice della seconda sezione
AN RI
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