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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 26.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3827/2022 R.G
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa
Maria Siciliano e Roberta De Stefano, ed elett.te domiciliata come in atti
Opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Napolitano, ed CP_1 elett.te domiciliato in Ottaviano, al Viale Elena n. 12
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.7.2022, l'opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/22, reso nel giudizio RG 2992/2022, con il quale il dott.
ingiungeva al legale rappresentante della , il CP_1 Parte_1 pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di € 23.684,00 per prestazioni lavorative relative all'anno 2021 quale Presidente di commissione per l'accertamento invalidi Civili presso il distretto sanitario 52 e presso l'ambulatorio di Poggiomarino, oltre interessi ed eventuale rivalutazione, nonché spese ed onorari;
ha concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo n.
90/22 in quanto emesso in carenza degli indispensabili elementi di certezza, liquidità ed esigibilità. In particolare, ha escluso che gli incarichi svolti fossero meritevoli di specifica soddisfazione, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
Si è costituito il dott. ribadendo che il credito vantato traeva CP_1 origine da prestazioni lavorative rese dallo stesso nell'anno 2021, in qualità di
Presidente di Commissione per accertamento delle invalidità civili ai sensi della
L. 104/92 e della L. 68/99, presso il , sia presso Controparte_2
l'Ambulatorio di Poggiomarino, sia presso l'Ambulatorio di Palma Campania, per le quali venivano emesse Determinazioni Dirigenziali di liquidazione dei compensi a firma del Dirigente U.O.C. del , dott. Controparte_2
1 (tutte agli atti del monitorio), ma alle quali non è mai seguito Persona_1 il previsto pagamento.
Ciò premesso, ha chiesto il rigetto in toto del ricorso in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, atteso che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ha altresì chiesto di concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. All'udienza del 7.6.2023, essendo la causa di pronta soluzione, il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed ha rinviato la causa per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito espresse. La vicenda posta all'attenzione del Tribunale riguarda la sussistenza o meno del diritto per i Dirigenti Medici di ottenere un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione, nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano attività quali componenti aggiuntivi di Commissioni Mediche Locali e ciò in presenza del principio della onnicomprensività della retribuzione per i dipendenti pubblici indicato dall'art. 24 della L. 165/2001 che ha riordinato la disciplina del pubblico impiego e che è recepito dalla contrattazione collettiva.
L'anzidetto articolo 24 prevede al comma 1 che “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali” (nel caso di specie dai CCNL per la dirigenza medica) e al comma 3 che “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
Il principio della omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici che rivestono qualifica dirigenziale risulta poi espressamente affermato anche dall'art. 60 del CCNL Dirigenza Sanitaria che al comma 3 prevede che “Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato”. In particolare al comma 1 dell'art. 60 sono indicate “le attività non rientranti della libera professione intramuraria” tra cui alla lett. c) “partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite
2 presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.)”.
L'elencazione ivi contenuta ne costituisce esempio e pertanto non è tassativa.
La stessa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n.
8261 del 30.03.2017 ha espressamente affermato in fattispecie analoga con riferimento all'art. 60 del CCNL Comparto Dirigenza Sanitaria che: “L'univocità del dato letterale delle norme di fonte legale e di negoziazione collettiva non lascia spazi a dubbi interpretativi e inducono ad affermare che "il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 175 del 2001, art. 24, comma 3, art. 27, comma 1 e art. 60, comma 3 del CCNL 60 del CCNL comparto dirigenza sanitaria 8.6.2000, CCNL normativo 1998 - 2001 economico
1998 - 1999, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente è obbligato e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti d'istituto; ne consegue che l'incarico di componente delle commissioni invalidi civili, in quanto conferito al dirigente in ragione del ruolo rivestito, non comporta alcun diritto a compensi aggiuntivi" (massima da ultimo richiamata da Cass. 12371/2020).
Ancora più nel dettaglio, la Suprema Corte ha rilevato che “La L. n. 295 del
1990, art. 1, ha attribuito alle unità sanitarie locali la competenza a svolgere gli accertamenti sanitari relativi alle domande volte ad ottenere le prestazioni previste in favore degli invalidi civili ed ha previsto, al comma 2, che le Parte commissioni operanti nell'ambito di ciascuna "sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici....scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell'unità sanitaria locale territorialmente competente".
La L. n. 104 del 1992, art. 4, ha esteso all'accertamento dell'handicap la competenza delle commissioni mediche di cui alla L. n. 295 del 1990, prevedendo che le stesse dovessero essere integrate "da un operatore sociale
e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali".
Entrambe le disposizioni normative citate, quindi, pongono in stretta correlazione l'incarico conferito al dirigente medico, all'operatore sociale ed all'esperto con il rapporto di impiego (o di convenzione per i dirigenti medici) intercorrente con l'azienda sanitaria e, come già evidenziato da questa Corte, tale stretta connessione trova la sua ratio "nella particolare rilevanza pubblicistica dei compiti di accertamento in ordine alla ricorrenza in capo ai soggetti richiedenti le diverse prestazioni previdenziali e/o assistenziali dei requisiti sanitari richiesti dalle diverse leggi per l'attribuzione dei benefici stessi"
(Cass. n. 8261/2017).
3 L'attività che il componente della commissione è chiamato a svolgere non esula, pertanto, dal rapporto di impiego, trattandosi di un incarico conferito proprio in ragione dell'ufficio ricoperto, sicché se per il dirigente medico il diritto ad un compenso ulteriore va escluso per il principio dell'onnicomprensività della retribuzione fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 (in tal senso Cass. n.
8261/2017 cit.), per il personale non dirigenziale opera la regola generale desumibile dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazione collettiva ed è inibito al datore di lavoro pubblico riconoscere emolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplina contrattuale” (Cass. n. 28150 del 2018). Ebbene, posta la piana riconducibilità dell'incarico di componente della
Commissione Invalidi Civili al rapporto di impiego, nulla la parte opposta
(ricorrente in senso sostanziale) ha dedotto affinché la prestazione possa essere considerata “aggiuntiva”, id est estranea al profilo professionale ricoperto.
La stessa si è limitata a fondare la propria pretesa sulla base delle varie determinazioni Dirigenziali allegate, in cui era determinato il compenso rivendicato.
Ebbene, la circostanza che con tali atti si fosse inizialmente previsto il diritto in questa sede azionato è irrilevante e non esime da un accertamento nel merito della sussistenza o meno del diritto vantato dal dirigente medico, dovendosi peraltro rilevare come si tratti di atti interni che la p.a. poteva senz'altro revocare in autotutela.
Ne discende, pertanto, la fondatezza dell'opposizione. Ad abundantiam, si evidenzia che l'opposto ha sostenuto che in subordine il lavoro quale Presidente della Commissione Invalidi Civili andrebbe considerato quale lavoro straordinario, e come tale retribuito, rilevando che nel caso in esame difetterebbe la preveniva autorizzazione solo perché il Dirigente del
Distretto Sanitario era “convinto di applicare legittimamente un istituto diverso, non preoccupandosi così di seguire diverse formalità”; ciò in quanto “le prestazioni lavorative in parola chiaramente non rientrano nelle normali occupazioni del ricorrente e negli abituali e regolari suoi doveri di ufficio”.
Tuttavia, ancora una volta, la Suprema Corte ha precisato che nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del
2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva (cfr. Cass. n.
32617 del 2022).
4 Ebbene, l'art. 119 del Ccnl Dirigenza Sanitaria al comma 3 prevede che
“nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato” e tra le dette attività sono espressamente previste le “c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e
Ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap)”.
Il decreto opposto va dunque revocato.
Rilevato, infine, che la presente vicenda origina da Determinazioni della stessa Part ppare equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 90/2022 e compensa le spese di lite.
Nola, 26.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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