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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 31/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Michele Gambini presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OOGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “affinché la S. V. Ill. ma, ai sensi dell' art. 409 e Parte_1
segg. c.p.c., preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte nell' istituto penitenziale da Novembre 2014 a Luglio 2019, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la
14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute. Per l'effetto, Voglia condannare il
[...]
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della somma Controparte_1
pari ad Euro 22.235,45, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, TFR, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il
, in persona del ministro pro tempore, al versamento dei Controparte_1
contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale, Controparte_1 dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati nei termini sopra esposti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato o, in subordine, ridurre per quanto di ragione l'importo dovuto dalla P.A. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2022, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da novembre 2014 a luglio 2019, quantificate in
22.235,45 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
Pag. 2 di 6 2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa circondariale di Pisa nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di addetto alla cucina. In merito a tale attività lavorativa lo sosteneva di essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, Pt_1
non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di
Pisa.
3. In data 13.05.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato in riferimento al periodo antecedente alla data del 12.01.2017, essendo trascorso il termine di cinque anni. Si sosteneva, infatti, che per il dipendente pubblico (a differenza del dipendente privato) il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto lavorativo, dovendosi escludere che sia esposto a ritorsioni e rappresaglie quando tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. Il detenuto, secondo il resistente, deve essere equiparato al dipendente pubblico, considerata la medesima natura del datore di lavoro pubblico, la procedimentalizzazione dell'assegnazione degli incarichi di lavoro e l'insussistenza di un metus in capo ai lavoratori che esercitino i propri diritti.
5. In subordine, il resistente eccepiva il termine quinquennale di prescrizione in riferimento a ciascun periodo di lavoro prestato dal detenuto, considerato che il ricorrente non aveva lavorato in modo continuativo presso l'istituto penitenziario.
6. Nel merito, il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22
Pag. 3 di 6 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
7. L'istruttoria consisteva nella CTU contabile affidata al dott. che Persona_1
depositava il suo elaborato peritale in data 20.05.2024.
8. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
11. Sul punto è costante la giurisprudenza di legittimità: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (Cass.
Sez. L., sentenza n. 2696/2015; Cass. Sez. L., ordinanza n. 27340/2019).
12. Sulla scia della Suprema Corte si deve ritenere che per il lavoratore detenuto la posizione di metus risulti ancora più forte in ragione della privazione della libertà personale. Ciò determina una posizione di particolare debolezza (sia economica sia esistenziale), in quanto nel lavoratore detenuto difetta sia la libertà personale sia la possibilità di scegliere un datore di lavoro diverso.
13. Pertanto, fino al permanere dello stato di detenzione, non decorre il termine di prescrizione per i crediti retributivi richiesti.
Pag. 4 di 6 14. In subordine, volendo seguire l'interpretazione di parte resistente, deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione in relazione ai singoli periodi di attività lavorativa prestata. Ebbene, esaminando i periodi di lavoro svolto dal ricorrente, si può osservare che lo ha lavorato per la parte resistente in modo Pt_1
sostanzialmente continuativo per quasi 5 anni, ovvero da ottobre 2014 a luglio
2019, con brevi periodi di sospensione nei mesi di dicembre 2014, gennaio 2015, novembre 2015, ottobre 2016, dicembre 2016, settembre 2018, marzo 2019 e giugno 2019). Considerati i brevissimi periodi di sospensione, l'attività lavorativa svolta dal detenuto deve essere considerata in riferimento a un periodo unitario.
Pertanto, il termine di prescrizione decorrerebbe eventualmente dalla cessazione dell'attività lavorativa, ovvero dal mese di giugno 2019. Il ricorso è stato presentato in data 12.01.2022, ovvero prima della maturazione del tempo prescrizionale di cinque anni.
15. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. Il dott. ha concluso gli accertamenti tecnici delegati quantificando nella Per_1
somma complessiva di 9.873,03 euro quanto dovuto al ricorrente. Detta somma è data da 8.862,40 euro per la mansione di cuciniere e 1.010,63 euro per la mansione di inserviente di cucina e addetto alla cucina.
16. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato i contratti collettivi da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
17. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
18. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_1
complessivo di 9.873,03 euro nei confronti del per Controparte_1
l'attività lavorativa svolta da novembre 2014 a luglio 2019;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di 9.873,03 euro, otre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
euro 2.695,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Roberto Nocent, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 05.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 31/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Michele Gambini presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OOGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “affinché la S. V. Ill. ma, ai sensi dell' art. 409 e Parte_1
segg. c.p.c., preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte nell' istituto penitenziale da Novembre 2014 a Luglio 2019, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la
14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute. Per l'effetto, Voglia condannare il
[...]
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della somma Controparte_1
pari ad Euro 22.235,45, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, TFR, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il
, in persona del ministro pro tempore, al versamento dei Controparte_1
contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale, Controparte_1 dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati nei termini sopra esposti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato o, in subordine, ridurre per quanto di ragione l'importo dovuto dalla P.A. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2022, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da novembre 2014 a luglio 2019, quantificate in
22.235,45 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
Pag. 2 di 6 2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa circondariale di Pisa nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di addetto alla cucina. In merito a tale attività lavorativa lo sosteneva di essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, Pt_1
non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di
Pisa.
3. In data 13.05.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato in riferimento al periodo antecedente alla data del 12.01.2017, essendo trascorso il termine di cinque anni. Si sosteneva, infatti, che per il dipendente pubblico (a differenza del dipendente privato) il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto lavorativo, dovendosi escludere che sia esposto a ritorsioni e rappresaglie quando tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. Il detenuto, secondo il resistente, deve essere equiparato al dipendente pubblico, considerata la medesima natura del datore di lavoro pubblico, la procedimentalizzazione dell'assegnazione degli incarichi di lavoro e l'insussistenza di un metus in capo ai lavoratori che esercitino i propri diritti.
5. In subordine, il resistente eccepiva il termine quinquennale di prescrizione in riferimento a ciascun periodo di lavoro prestato dal detenuto, considerato che il ricorrente non aveva lavorato in modo continuativo presso l'istituto penitenziario.
6. Nel merito, il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22
Pag. 3 di 6 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
7. L'istruttoria consisteva nella CTU contabile affidata al dott. che Persona_1
depositava il suo elaborato peritale in data 20.05.2024.
8. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
11. Sul punto è costante la giurisprudenza di legittimità: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (Cass.
Sez. L., sentenza n. 2696/2015; Cass. Sez. L., ordinanza n. 27340/2019).
12. Sulla scia della Suprema Corte si deve ritenere che per il lavoratore detenuto la posizione di metus risulti ancora più forte in ragione della privazione della libertà personale. Ciò determina una posizione di particolare debolezza (sia economica sia esistenziale), in quanto nel lavoratore detenuto difetta sia la libertà personale sia la possibilità di scegliere un datore di lavoro diverso.
13. Pertanto, fino al permanere dello stato di detenzione, non decorre il termine di prescrizione per i crediti retributivi richiesti.
Pag. 4 di 6 14. In subordine, volendo seguire l'interpretazione di parte resistente, deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione in relazione ai singoli periodi di attività lavorativa prestata. Ebbene, esaminando i periodi di lavoro svolto dal ricorrente, si può osservare che lo ha lavorato per la parte resistente in modo Pt_1
sostanzialmente continuativo per quasi 5 anni, ovvero da ottobre 2014 a luglio
2019, con brevi periodi di sospensione nei mesi di dicembre 2014, gennaio 2015, novembre 2015, ottobre 2016, dicembre 2016, settembre 2018, marzo 2019 e giugno 2019). Considerati i brevissimi periodi di sospensione, l'attività lavorativa svolta dal detenuto deve essere considerata in riferimento a un periodo unitario.
Pertanto, il termine di prescrizione decorrerebbe eventualmente dalla cessazione dell'attività lavorativa, ovvero dal mese di giugno 2019. Il ricorso è stato presentato in data 12.01.2022, ovvero prima della maturazione del tempo prescrizionale di cinque anni.
15. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. Il dott. ha concluso gli accertamenti tecnici delegati quantificando nella Per_1
somma complessiva di 9.873,03 euro quanto dovuto al ricorrente. Detta somma è data da 8.862,40 euro per la mansione di cuciniere e 1.010,63 euro per la mansione di inserviente di cucina e addetto alla cucina.
16. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato i contratti collettivi da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
17. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
18. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
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P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_1
complessivo di 9.873,03 euro nei confronti del per Controparte_1
l'attività lavorativa svolta da novembre 2014 a luglio 2019;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di 9.873,03 euro, otre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
euro 2.695,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Roberto Nocent, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 05.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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