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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Maria Giusgliano GOP ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 471/2024 R.G., avente ad oggetto: cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.06.1971 (C.F.: entrambi residenti in Poggiomarino alla C.F._2 Arcivescovo D'ambrosio n. 93, ed ivi anche elett.te dom.ti alla via Salvo D'Acquisto n. 28 presso lo studio degli Avv.ti Luigi Peluso e Antonio Peluso che li rappresentano e difendono giusta procura in atti, i quali domiciliano ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) Email_1 Email_2
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate, così come modificate nel verbale di udienza del 4.03.2025, ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine di sei mesi dalla prima udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate in ricorso, così come modificate a verbale in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 7 marzo 2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in San Giuseppe Vesuviano in data 6.05.1995 e che dalla loro unione erano nati due figli, nato a [...] il [...] e Persona_1 CP_1 nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che l'unione un tempo felice, si era deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che, in ragione di tanto i coniugi già vivevano di fatto separati, giacchè la si era Pt_2 trasferita unitamente ai figli a vivere in Poggiomarino, alla via Sambuci n. 95, Piano terra, mentre il attualmente viveva ospite del fratello in Poggiomarino, alla Pt_1 via Passanti Flocco n.56; che, pertanto, entrambi i coniugi avevano oramai lasciato la originaria casa coniugale sita alla via Arcivescovo D'Ambrosio n.93; che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e del successivo divorzio.
Nominato il giudice delegato alla trattazione della controversia e disposta con decreto del 13.03.2024 la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in conformità alla richiesta congiunta formulata dalle parti in ricorso e depositate dalle parti note di trattazione scritta in data 4.09.2024, con ordinanza depositata in data 11.09.2024 il giudice delegato, rilevato che in atti non era stata versata alcuna documentazione reddituale, invitava le parti ad integrare tale documentazione e rinviava alla successiva udienza dell'8.10.2024, anch'essa celebrata in forma cartolare. Quindi, con note di trattazione depositate in data 7.10.2024 in sostituzione della predetta udienza, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e confermavano la volontà di volersi separare e successivamente divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, allegando altresì la dichiarazione dei redditi del e Pt_1 documentazione comprovante la titolarità di beni immobili e mobili registrati da parte dei coniugi;
il giudice delegato, dato atto di quanto sopra, con ordinanza del 10.10.2024 rimetteva la causa al collegio per l'omologa. Il Pm con parere depositato in data 22.10.2024 ha concluso in senso favorevole all'omologa della separazione. Con ordinanza del 18.11.2024, depositata in data 15.12.2024, il collegio osservato che tra i patti della separazione i coniugi avevano dichiarato che si Parte_1 obbligava a trasferire, a titolo parzialmente solutorio compensativo, e con il pieno consenso di , al figlio l'appartamento sito in Parte_2 Persona_1
Poggiomarino, alla Via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 4, cat. A/3, cl 3, rendita € 162,68, consistenza 3 vani, mq 60, corrispondente all'appartamento ove la vive insieme ai figli e , ed al figlio , il laboratorio Pt_2 Per_1 CP_1 CP_1 artigianale sito in Poggiomarino alla via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 3, cat. C/3, cl 2, rendita € 292,83, consistenza mq 90 e che le parti avevano espressamente affermato che detti trasferimenti immobiliari sarebbero stati effettuati, per i diritti di cui sopra, come condizione essenziale ed imprescindibile per la consensualità della separazione, precisando al riguardo che il trasferimento delle quote ai due figli, doveva considerarsi elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, rimetteva la causa sul ruolo ai sensi dell'art 475- bis.51 comma 4 c.p.c., disponendo la comparizione delle parti all'udienza dell'11.02.2025 – poi differita per riassegnazione della causa ad altro relatore, all'udienza del 4.03.2025-, al fine di chiedere chiarimenti ai coniugi in ordine alla menzionata pattuizione ed, in particolare, invitandoli a specificare se la condizione sopra formulata fosse apposta con riferimento alla separazione ovvero ai patti economici della stessa, non essendo configurabile una “separazione consensuale condizionata”. Quindi all'udienza del 4.03.2025 comparsi personalmente, i coniugi concordemente precisavano che “la previsione relativa ai trasferimenti immobiliari è stata da noi prevista non come condizione della separazione ma solo per ragioni di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 carattere economico” e, pertanto, a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso le parti dichiaravano di voler espungere dal Capo B) del ricorso l'ultimo periodo ove era prevista tale condizione. Il procuratore delle parti chiedeva omologarsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate a verbale di udienza, ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni. Il Pm concludeva per la omologa della separazione ed il collegio riservava la decisione.
2. La domanda è ammissibile e fondata. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio. La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto:
“"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza
– oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti. In particolare, le parti convenivano che il sig. si obbligava a Parte_1 trasferire, a titolo parzialmente solutorio compensativo, e con il pieno consenso di
, al figlio l'appartamento sito in Poggiomarino, alla Parte_2 Persona_1 Via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 4, cat. A/3, cl 3, rendita € 162,68, consistenza 3 vani, mq 60, corrispondente all'appartamento ove la Pt_2 vive insieme ai figli e , ed al figlio , il laboratorio artigianale sito Per_1 CP_1 CP_1 in Poggiomarino alla via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 3, cat. C/3, cl 2, rendita € 292,83, consistenza mq 90; che i mobili e gli arredi esistenti negli immobili sopra menzionati sarebbero stati lasciati di comune accordo alla sig.ra ed ai figli e , con facoltà per gli stessi di Parte_2 Per_1 CP_1 disporne liberamente e autonomamente;
che il sig. si obbligava a Parte_1 corrispondere alla NO , a titolo di mantenimento, l'importo di € Parte_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 350,00, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, mentre nulla veniva previsto per i figli e , in quanto entrambi Per_1 CP_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Gli accordi così raggiunti fra i coniugi possono dunque essere omologati, siccome non contrastanti con norme imperative. Da quanto emerge dalla documentazione reddituale allegata e dalle dichiarazioni delle parti, il percepirebbe un reddito annuo di circa 6.674,00 (cfr. Pt_1 dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023), è titolare degli immobili oggetto di impegno a trasferire in favore dei figli, mentre la è priva di redditi e titolare Pt_2 esclusivamente di un'autovettura.
3. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della prima udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. del 15.10.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Parte_2 A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 09/10/1969 (C.F.: ), e nata a C.F._1 Parte_2 San Giuseppe Vesuviano il 16.06.1971 (C.F.: , ai seguenti C.F._2 patti e condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, cioè ognuno di essi continuerà a vivere nell'abitazione in cui hanno già – di fatto - fissato la propria residenza. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni dalla variazione, eventuali cambi di residenza o di domicilio (ex art. 6, co. 12°, L. n. 898/1970); 2) si obbliga a trasferire, a titolo parzialmente solutorio Parte_1 compensativo, e con il pieno consenso di , al figlio Parte_2 Persona_1 l'appartamento sito in Poggiomarino, alla Via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 4, cat. A/3, cl 3, rendita € 162,68, consistenza 3 vani, mq 60, corrispondente all'appartamento ove la vive insieme ai figli e , Pt_2 Per_1 CP_1 ed al figlio , il laboratorio artigianale sito in Poggiomarino alla via Sambuci n. CP_1 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 3, cat. C/3, cl 2, rendita € 292,83, consistenza mq 90. Il trasferimento verrà formalizzato con successivo accordo di trasferimento di diritti reali su beni immobili dinanzi ad un notaio entro il termine massimo di trenta giorni dall'emanando provvedimento di omologa;
3) i mobili e gli arredi esistenti negli immobili sopra menzionati sono lasciati di comune accordo alla sig.ra ed ai figli e , con facoltà Parte_2 Per_1 CP_1 per gli stessi di disporne liberamente e autonomamente. All'uopo si precisa che il sig.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 avrà diritto di portar via dalle consistenze immobiliari di cui sopra Parte_1 tutti i propri effetti personali e tutti gli oggetti di sua esclusiva proprietà. le somme depositate sui c.c. nn. CC1011129687 e CC10111160133, rimarranno nella disponibilità dei rispettivi intestatari;
4) Il sig. corrisponderà alla NO , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento, l'importo di € 350,00, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
5) dà atto che i coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio; B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di San Giuseppe Vesuviano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 32 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1995); C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. Torre Annunziata, camera di consiglio del 4.03.2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.06.1971 (C.F.: entrambi residenti in Poggiomarino alla C.F._2 Arcivescovo D'ambrosio n. 93, ed ivi anche elett.te dom.ti alla via Salvo D'Acquisto n. 28 presso lo studio degli Avv.ti Luigi Peluso e Antonio Peluso che li rappresentano e difendono giusta procura in atti, i quali domiciliano ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) Email_1 Email_2
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate, così come modificate nel verbale di udienza del 4.03.2025, ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine di sei mesi dalla prima udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate in ricorso, così come modificate a verbale in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 7 marzo 2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in San Giuseppe Vesuviano in data 6.05.1995 e che dalla loro unione erano nati due figli, nato a [...] il [...] e Persona_1 CP_1 nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che l'unione un tempo felice, si era deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che, in ragione di tanto i coniugi già vivevano di fatto separati, giacchè la si era Pt_2 trasferita unitamente ai figli a vivere in Poggiomarino, alla via Sambuci n. 95, Piano terra, mentre il attualmente viveva ospite del fratello in Poggiomarino, alla Pt_1 via Passanti Flocco n.56; che, pertanto, entrambi i coniugi avevano oramai lasciato la originaria casa coniugale sita alla via Arcivescovo D'Ambrosio n.93; che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e del successivo divorzio.
Nominato il giudice delegato alla trattazione della controversia e disposta con decreto del 13.03.2024 la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in conformità alla richiesta congiunta formulata dalle parti in ricorso e depositate dalle parti note di trattazione scritta in data 4.09.2024, con ordinanza depositata in data 11.09.2024 il giudice delegato, rilevato che in atti non era stata versata alcuna documentazione reddituale, invitava le parti ad integrare tale documentazione e rinviava alla successiva udienza dell'8.10.2024, anch'essa celebrata in forma cartolare. Quindi, con note di trattazione depositate in data 7.10.2024 in sostituzione della predetta udienza, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e confermavano la volontà di volersi separare e successivamente divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, allegando altresì la dichiarazione dei redditi del e Pt_1 documentazione comprovante la titolarità di beni immobili e mobili registrati da parte dei coniugi;
il giudice delegato, dato atto di quanto sopra, con ordinanza del 10.10.2024 rimetteva la causa al collegio per l'omologa. Il Pm con parere depositato in data 22.10.2024 ha concluso in senso favorevole all'omologa della separazione. Con ordinanza del 18.11.2024, depositata in data 15.12.2024, il collegio osservato che tra i patti della separazione i coniugi avevano dichiarato che si Parte_1 obbligava a trasferire, a titolo parzialmente solutorio compensativo, e con il pieno consenso di , al figlio l'appartamento sito in Parte_2 Persona_1
Poggiomarino, alla Via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 4, cat. A/3, cl 3, rendita € 162,68, consistenza 3 vani, mq 60, corrispondente all'appartamento ove la vive insieme ai figli e , ed al figlio , il laboratorio Pt_2 Per_1 CP_1 CP_1 artigianale sito in Poggiomarino alla via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 3, cat. C/3, cl 2, rendita € 292,83, consistenza mq 90 e che le parti avevano espressamente affermato che detti trasferimenti immobiliari sarebbero stati effettuati, per i diritti di cui sopra, come condizione essenziale ed imprescindibile per la consensualità della separazione, precisando al riguardo che il trasferimento delle quote ai due figli, doveva considerarsi elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, rimetteva la causa sul ruolo ai sensi dell'art 475- bis.51 comma 4 c.p.c., disponendo la comparizione delle parti all'udienza dell'11.02.2025 – poi differita per riassegnazione della causa ad altro relatore, all'udienza del 4.03.2025-, al fine di chiedere chiarimenti ai coniugi in ordine alla menzionata pattuizione ed, in particolare, invitandoli a specificare se la condizione sopra formulata fosse apposta con riferimento alla separazione ovvero ai patti economici della stessa, non essendo configurabile una “separazione consensuale condizionata”. Quindi all'udienza del 4.03.2025 comparsi personalmente, i coniugi concordemente precisavano che “la previsione relativa ai trasferimenti immobiliari è stata da noi prevista non come condizione della separazione ma solo per ragioni di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 carattere economico” e, pertanto, a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso le parti dichiaravano di voler espungere dal Capo B) del ricorso l'ultimo periodo ove era prevista tale condizione. Il procuratore delle parti chiedeva omologarsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate a verbale di udienza, ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni. Il Pm concludeva per la omologa della separazione ed il collegio riservava la decisione.
2. La domanda è ammissibile e fondata. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio. La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto:
“"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza
– oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti. In particolare, le parti convenivano che il sig. si obbligava a Parte_1 trasferire, a titolo parzialmente solutorio compensativo, e con il pieno consenso di
, al figlio l'appartamento sito in Poggiomarino, alla Parte_2 Persona_1 Via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 4, cat. A/3, cl 3, rendita € 162,68, consistenza 3 vani, mq 60, corrispondente all'appartamento ove la Pt_2 vive insieme ai figli e , ed al figlio , il laboratorio artigianale sito Per_1 CP_1 CP_1 in Poggiomarino alla via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 3, cat. C/3, cl 2, rendita € 292,83, consistenza mq 90; che i mobili e gli arredi esistenti negli immobili sopra menzionati sarebbero stati lasciati di comune accordo alla sig.ra ed ai figli e , con facoltà per gli stessi di Parte_2 Per_1 CP_1 disporne liberamente e autonomamente;
che il sig. si obbligava a Parte_1 corrispondere alla NO , a titolo di mantenimento, l'importo di € Parte_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 350,00, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, mentre nulla veniva previsto per i figli e , in quanto entrambi Per_1 CP_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Gli accordi così raggiunti fra i coniugi possono dunque essere omologati, siccome non contrastanti con norme imperative. Da quanto emerge dalla documentazione reddituale allegata e dalle dichiarazioni delle parti, il percepirebbe un reddito annuo di circa 6.674,00 (cfr. Pt_1 dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023), è titolare degli immobili oggetto di impegno a trasferire in favore dei figli, mentre la è priva di redditi e titolare Pt_2 esclusivamente di un'autovettura.
3. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della prima udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. del 15.10.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Parte_2 A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 09/10/1969 (C.F.: ), e nata a C.F._1 Parte_2 San Giuseppe Vesuviano il 16.06.1971 (C.F.: , ai seguenti C.F._2 patti e condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, cioè ognuno di essi continuerà a vivere nell'abitazione in cui hanno già – di fatto - fissato la propria residenza. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni dalla variazione, eventuali cambi di residenza o di domicilio (ex art. 6, co. 12°, L. n. 898/1970); 2) si obbliga a trasferire, a titolo parzialmente solutorio Parte_1 compensativo, e con il pieno consenso di , al figlio Parte_2 Persona_1 l'appartamento sito in Poggiomarino, alla Via Sambuci n. 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 4, cat. A/3, cl 3, rendita € 162,68, consistenza 3 vani, mq 60, corrispondente all'appartamento ove la vive insieme ai figli e , Pt_2 Per_1 CP_1 ed al figlio , il laboratorio artigianale sito in Poggiomarino alla via Sambuci n. CP_1 95 piano T., foglio 16, part. 432, sub 3, cat. C/3, cl 2, rendita € 292,83, consistenza mq 90. Il trasferimento verrà formalizzato con successivo accordo di trasferimento di diritti reali su beni immobili dinanzi ad un notaio entro il termine massimo di trenta giorni dall'emanando provvedimento di omologa;
3) i mobili e gli arredi esistenti negli immobili sopra menzionati sono lasciati di comune accordo alla sig.ra ed ai figli e , con facoltà Parte_2 Per_1 CP_1 per gli stessi di disporne liberamente e autonomamente. All'uopo si precisa che il sig.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 avrà diritto di portar via dalle consistenze immobiliari di cui sopra Parte_1 tutti i propri effetti personali e tutti gli oggetti di sua esclusiva proprietà. le somme depositate sui c.c. nn. CC1011129687 e CC10111160133, rimarranno nella disponibilità dei rispettivi intestatari;
4) Il sig. corrisponderà alla NO , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento, l'importo di € 350,00, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
5) dà atto che i coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio; B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di San Giuseppe Vesuviano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 32 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1995); C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. Torre Annunziata, camera di consiglio del 4.03.2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
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