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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa EN Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2977/22 RG in data 4.4.22 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Lucia Vicinanza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al c.so Vittorio Emanuele, trav. Patella n. 10;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Luciano Sica, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla vi L. Guercio n. 387;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 24.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.22, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 31.10.01 in Amalfi con e che dalla loro unione erano nate le Controparte_1 figlie (25.11.02), EN (3.10.04) e (5.7.08), chiedeva dichiararsi la separazione Per_1 Per_2 dal coniuge, proponendo altresì domanda di addebito, lamentando che il coniuge si era disinteressato delle esigenze della famiglia, dando luogo ad una crisi irreversibile del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla domanda di separazione, proponendo anche lui domanda di addebito, deducendo era stata la ricorrente “a manifestare intolleranza nei confronti del marito e del ménage familiare”.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza depositata in data 27.9.22, stabilendosi l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, incontri liberi tra padre e figlie e previsione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie di € 260,00 ciascuna, oltre contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie poste a carico del resistente;
infine si rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 31.3.23 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi, rimettendosi la causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione.
Rigettate le richieste istruttorie, disposti accertamenti della Guardia di Finanza, la causa, all'udienza del 25.10.24, fissata in modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo già stata pronunciata sentenza di separazione, deve procedersi all'esame delle ulteriori domande spiegate, prima fra tutte quelle di addebito proposte dalle parti.
In particolare, la ricorrente lamenta che la rottura dell'affectio coniugalis sarebbe stata causata dal disinteresse del marito nella gestione della famiglia e delle figlie, per poi arrivare al dicembre 2021 allorquando egli si allontanava dalla casa familiare, lasciando tutto il carico sulla sola moglie.
Di converso, il resistente imputa la crisi familiare alla moglie, lamentando un disinteresse di quest'ultima al menage familiare, tanto da costringerlo ad allontanarsi dalla casa familiare.
Le circostanze dedotte da ciascuna parte sono state oggetto di specifica contestazione reciproca e le prove articolare dalle parti sono state rigettate, in quanto generiche.
Ne segue che le rispettive domande di addebito vanno rigettate, mancando la prova in atti del loro fondamento.
In proposito, si ricorda che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, dalla stessa ricostruzione dei fatti allegata dalle parti, sembra prospettarsi che la crisi coniugale si sia con il tempo consolidata, senza una condotta specifica di un coniuge rispetto ad un altro, di talchè, in mancanza di prove, entrambe le domande vanno rigettate.
In ordine all'affido della prole, unica figlia ad oggi minore è per la quale mai vi è stata Per_2 contestazione sulle modalità di affido, essendo così superfluo il suo ascolto. Va pertanto confermato l'affido di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale Per_2 convivono le figlie.
Quanto al diritto di visita, in considerazione dell'età di vanno disposti incontri liberi, quando Per_2 la minore lo vorrà.
La casa coniugale, sita in Salita Brancia n. 1 in Amalfi, di proprietà della ricorrente, va assegnata alla stessa, che vi abita con le figlie.
Questione invece particolarmente controversa tra le parti è la misura del mantenimento da corrispondersi in favore delle figlie.
Sul punto, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, dovendo così determinarsi la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta e dagli accertamenti della Guardia di Finanza, come integrati da ultimo dagli atti di divisione prodotti dalla ricorrente, successivi agli accertamenti, risulta che la ricorrente è amministratrice unica dell'Antico Convitto srl, percependo per l'anno 20022 un reddito di € 45831,16. È proprietaria di un notevole patrimonio immobiliare ad Amalfi ed è titolare di conti correnti bancari.
Il resistente è proprietario di un autoveicolo e tre ciclomotori;
è proprietario di diversi immobili e svolge attività di guida turistica. Per l'anno 2022 ha dichiarato un reddito di € 18930,00 per l'anno
2021 un reddito di € 29244,00 e per l'anno 2020 un reddito di € 24593,00. È titolare di diversi conti correnti bancari. Egli vive in una casa oggi in piena proprietà a Salerno
Da ultimo le parti hanno regolamentato i rapporti societari tra loro intercorrenti, divenendo la ricorrente titolare esclusiva delle quote societarie dell'Antico Convitto srl anche con cessione degli immobili ed il resistente pieno proprietario delle quote societarie delle Amalfitane srl.
Questa l'attuale situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale, vista l'età delle figlie
(anche per le figlie maggiorenni non è contestato tra le parti che non siano ancora autosufficienti), ritiene il Tribunale di dover determinare per ciascuna figlia la somma di € 350,00 ciascuna da corrispondersi dal resistente entro il 10 di ogni mese alla ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare, in presenza del rigetto delle domande di addebito, è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito proposta da ciascuna delle parti;
- affida la figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Per_2
- dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, quando ella lo vorrà;
- determina in € 3500,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente per ciascuna figlia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dalla presente pronuncia;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, contratte nell'interesse del figlio;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14.1.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi