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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
Riunita in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Enrico Colognesi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(alla nascita ) nata a [...], Parte_1 Parte_2
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 07.03.1981 e residente in 2 Honey Locust Lane,
Sandwich, Massachusetts 0563 (Stati Uniti D'America), c.f. , C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Andrea Permunian, Serena Serva e Marco Permunian giusta delega in atti appellante contro
, in persona del Ministro pro tempore, contumace Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI: l'appellante rassegnava le proprie conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui integralmente richiamate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
r.g. n. 1 La signora ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 17 aprile 2023, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa formulata, volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel Controparte_1
presente giudizio d'appello e deve pertanto essere dichiarato contumace.
Con atto depositato in data 28 marzo 2025 l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La suddetta rinuncia, ritualmente sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, non necessita di accettazione a fronte della contumacia dell'appellato, al quale in ogni caso è stata ritualmente notificata.
Deve dunque essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., pronuncia che deve essere adottata con sentenza vigendo nel giudizio avanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Nulla è a statuire sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
Roma, il 22 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Elena Gelato dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
Riunita in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Enrico Colognesi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(alla nascita ) nata a [...], Parte_1 Parte_2
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 07.03.1981 e residente in 2 Honey Locust Lane,
Sandwich, Massachusetts 0563 (Stati Uniti D'America), c.f. , C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Andrea Permunian, Serena Serva e Marco Permunian giusta delega in atti appellante contro
, in persona del Ministro pro tempore, contumace Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI: l'appellante rassegnava le proprie conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui integralmente richiamate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
r.g. n. 1 La signora ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 17 aprile 2023, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa formulata, volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel Controparte_1
presente giudizio d'appello e deve pertanto essere dichiarato contumace.
Con atto depositato in data 28 marzo 2025 l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La suddetta rinuncia, ritualmente sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, non necessita di accettazione a fronte della contumacia dell'appellato, al quale in ogni caso è stata ritualmente notificata.
Deve dunque essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., pronuncia che deve essere adottata con sentenza vigendo nel giudizio avanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Nulla è a statuire sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
Roma, il 22 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Elena Gelato dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 2