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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/12/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Rel. Dr. Monica Barco
-
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Giudice Dr. Maria Cristina PEsico
acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso presentato in data 14.4.2023 da nata a [...] il [...], codice Parte 1
,
residente in [...], fiscale: C.F. 1
rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. M. C. Alladio presso la quale è elettivamente domiciliata ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 CP 1
residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti L. M. R. Salvetti e B. M. Tusa del foro di Milano
resistente
CONCLUSIONI
PE la ricorrente "Piaccia al Tribunale di Verbania, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
- stante il compimento della maggiore età da parte della ragazza, nulla disporre in merito all'affidamento di Persona 1
, figlia della Sig.ra [...]
Parte 1 e del Sig. CP 1 - disporre a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, un importo non inferiore a 650 euro mensili, annualmente rivalutabili, da versarsi, se il Tribunale lo ritiene, nella misura di € 550 alla madre ed € 100 alla figlia, oltre al 70% delle spese sportive (limitatamente ad un solo corso di sport), oltre al 70% di tutte le spese straordinarie, ivi comprese le vacanze ove concordate, le spese mediche non coperte dal SSNN e delle spese necessarie per conseguire la Patente di guida.
Si chiede altresì di stabilire che il CP_1 versi il 70% delle spese per le attività scolastiche ed universitarie (ivi comprese lezioni di ripetizione, libri e viaggi di studio, eventuale alloggio fuori sede), ad eccezione delle tasse di iscrizione all'Università da porre integralmente a carico del padre, essendosi il padre già impegnato a pagare integralmente le tasse annuali di iscrizione all'Università
LI, che PE 1 frequenta.
Nel caso in cui il Tribunale dovesse confermare il proprio provvedimento provvisorio del 20.11.2023, quanto al pagamento della retta universitaria, ponendo la condizione che la retta sia relativa all'Università LI, che la stessa non superi i 2000 euro annui e che la figlia mantenga fermo il proposito di non alloggiare a Milano, stabilire che, nel caso in cui la retta dell'Università ecceda i 2000 euro annui, il CP_1 pagherà integralmente la somma di 2000 euro annui, mentre l'eccedenza verrà suddivisa tra i genitori, ponendone a carico del CP_1 il 70%.
In ogni caso applicare per quanto non espressamente previsto, il Protocollo del
Tribunale di Verbania.
Con salvezza di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria:
A) Disporre ordine di esibizione/produzione al Sig. CP_1 di tutta la documentazione relativa alle condizioni economiche del CP_1 stesso, ed in particolare dei seguenti documenti:
• contratto inerente al finanziamento n. 168059 di CP 2 (pur prendendo atto che controparte si è già dichiarata disponibile al deposito)
.• documentazione relativa agli eventuali ulteriori conti/rapporti contrattuali in essere con AN BN (o con altri Istituti) con particolare riguardo al rapporto denominato
"209270", di cui alla voce "Giroconto gc saldo fin 209270", indicato in data
29.05.2023, sull'estratto conto BN
.rendiconti/estratti conto, completi di tutte le mensilità, relativi agli ultimi tre anni dei rapporti in essere con CP_3
B) Disporre ordine di esibizione/produzione ai terzi rispettivamente:
(sede legale Via Crescenzo del Monte, 31- Controparte_4
00153 Roma, C.F. o P.Iva P.IVA 1 )
- AN BN (sede legale Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma C.F. P.IVA 2 )
Viale Fulvio Testi n. 250, 20126 Milano, C.F. P.IVA 3 ) CP 5
(sede legale Viale Europa, 190 - 00144 Roma C.F. Controparte_6 P.IVA 4 )
di tutta la documentazione relativa a tutti i rapporti rispettivamente in essere con il
Sig. CP 1 nato a [...] il [...], di cittadinanza italiana, C.F.
e residente in [...] C.F. 2
ed in particolare dei seguenti docu-menti:
⚫contratto inerente al finanziamento n. 168059 di CP 2 (pur prendendo atto che controparte si è già dichiarata disponibile al deposito)
.• documentazione relativa agli eventuali ulteriori conti/rapporti contrattuali in essere con AN BN (o con altri Istituti) con particolare riguardo al rapporto denominato
"209270", di cui alla voce "Giroconto gc saldo fin 209270", indicato in data
29.05.2023, sull'estratto conto BN
⚫ rendiconti/estratti conto, completi di tutte le mensilità, relativi agli ultimi tre anni dei rapporti in essere con CP 3
C) Alla luce delle omesse produzioni del resistente e delle incongruenze emerse dall'esame della documentazione da lui prodotta, valuti il Tribunale se disporre indagini di Polizia Tributaria a carico del sig. CP 1
D) Disporre prova per interpello e testi sui capitoli indicati nel ricorso introduttivo, da intendersi qui espressamente richiamati. Si chiede l'audizione di Persona 1 che, se il Giudice lo ritiene, potrà essere escussa anche come teste su tutti i capitoli indicati"
PE il resistente "l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia
In via principale:
disporre che il padre debba versare sino all'autosufficienza della maggiorenne
,Per_1 direttamente alla stessa, o in subordine alla madre, sino a che la ragazza vivrà stabilmente con la stessa, se ritenuto dal Tribunale, la somma di euro 350,00 mensili;
per le spese straordinarie, il padre verserà il 50% delle spese di cui ai protocolli vigenti, facendosi carico della retta integrale relativa all'iscrizione della figlia all'università Statale di Milano, facoltà di giurisprudenza, oltre alla partecipazione al 50% del costo di un convitto da scegliersi congiuntamente tra i genitori, solo nel caso di iscrizione all'Università Statale, e non anche alla Università
LI, per la permanenza della ragazza a Milano durante la settimana universitaria;
in subordine rispetto alla scelta universitaria, il padre è disposto a versare la retta per l'Università LI in Milano, ma non la partecipazione al costo di un convitto o altra collocazione abitativa per la ragazza in Milano;
sia la domanda principale che la subordinata ovviamente sono assumibili solo nel caso in cui il padre sia gravato della somma massima di euro 350,00 mensili per il mantenimento ordinario;
diversamente, in caso di assegno superiore disposto dal giudice, rimangano le spese al 50% secondo i protocolli vigenti, senza accollo di costi ulteriori da parte del padre;
-In ogni caso condannare la ricorrente alla rifusione di spese, diritti e onorari di giudizio in favore del resistente, anche per la temerarietà della lite e per il mancato rispetto dei criteri di sinteticità degli atti giudiziari previsti dalla Legge e dalla miglior giurisprudenza sul punto. Si aumenti di 1/3 il valore delle spese rifuse, per l'utilizzo dei collegamenti telematici ai documenti.
Con la più ampia riserva di articolazione delle istanze istruttorie anche a prova contraria da estendersi in apposite memorie autorizzande" PE il Pubblico Ministero: "accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
Parte 1 premesso che dalla relazione di Con ricorso in data 14.4.2023 convivenza con nasceva in data 10.5.2005 la figlia Persona 1 CP_1
riconosciuta dal padre qualche mese dopo la nascita, che i rapporti tra i due erano di fatto inesistenti, rifiutandosi la ragazza di frequentare il padre, che fino a quando Per 1 aveva vissuto a Milano, il padre sosteneva il 100% delle spese per le di lei attività extrascolastiche (tennis, pianoforte, equitazione e nuoto), che, dopo il trasferimento della figlia a Verbania, il CP_1 si faceva carico della quasi totalità delle spese per le attività extra scolastiche (il 100% delle lezioni di pianoforte e di tennis e il 50% delle lezioni di ripetizione, con ciò dimostrando di approvare che la figlia. svolgesse dette attività), oltre a corrispondere un assegno per il mantenimento di Per 1 (sino al mese di giugno 2019 il CP_1 versava un importo mensile di 550 euro, oltre alle spese extra, da giugno 2019, decideva, in via del tutto unilaterale, di erogare solo l'importo "fisso” di 550 euro mensili, e di ridurre drasticamente il contributo per le spese extra;
dopo il 6.5.2020, di propria iniziativa, per sei mesi, lo riduceva a 400 euro mensili, giustificando detta riduzione con gli effetti della crisi lavorativa dovuta alla pandemia, riduzione avvenuta, a detta della ricorrente, quando il lockdown era cessato e le attività lavorative erano riprese, ed è di poco successiva al diniego di Per 1 di accettare una richiesta di incontro che le aveva fatto il padre;
a dicembre
2020 il contributo veniva ulteriormente ridotto ad euro 250,00 mensili;
da maggio a settembre 2021 il resistente decideva di versare soltanto euro 300,00 mensili per il mantenimento;
attualmente, e sempre per sua unilaterale decisione, versa 350 euro mensili, di cui 87,50 euro provengono dalla quota parte dell'assegno unico figli) e sostenere spese per vacanze, anche all'estero, per piccoli regali, vestiario, per cene ed uscite serali, dimostrando in tal modo di godere di una buona disponibilità economica, che gli derivava dal suo lavoro di tassista, svolto in una città come Milano, che quanto alle imminenti spese universitarie di Per_1 il padre aveva manifestato la propria disponibilità a farsi carico integralmente del pagamento delle tasse annuali di iscrizione all'Università LI, che era da ritenere, anche in considerazione della quantità di denaro contante che il CP_1 aveva sempre a disposizione e del tenore di vita che aveva sempre garantito a Per_1 che il medesimo traesse dalla propria attività di tassista, nel periodo pre-pandemia, almeno 4.500/5.000 euro mensili, in linea con le valutazioni del reddito dei tassisti presenti sui siti economici specializzati (doc. 14 articolo tratto dal sito Business on line), a maggior ragione in una città come Milano ove pullulano eventi di vario tipo, i quali costituiscono un'importante fonte di guadagno per chi effettua attività di trasporto di persone, che il resistente era intestatario di alcuni immobili, e segnatamente di un bilocale sito in Milano, Via Capecelatro n. 20, con box e cantina;
di quota di comproprietà di appartamento nello stesso stabile, e quota di nuda proprietà di altro appartamento di sette vani, sito sempre a Milano (doc. 20 visura catastale immobili in Milano), nonché di una abitazione con garage nel comune di
Altopiano della Vigolana, sulle montagne del Trentino (doc. 21 visura catastale immobili nella provincia di Trento), oltre ad avere risparmi depositati presso Istituti bancari ed essere proprietario di veicoli registrati al Pra, che per contro essa ricorrente non era titolare di redditi propri, tant'è che era stata ammessa al gratuito patrocinio, che si era sempre occupata della cura ed educazione di PE_1 di fatto in via esclusiva,
e aveva provveduto al suo mantenimento, sia con il proprio lavoro casalingo sia consumando i risparmi conseguiti negli anni in cui aveva svolto un'attività lavorativa, che era titolare unicamente della nuda proprietà di due immobili, dei quali era usufruttuario il proprio padre PEsona 2 e in uno dei quali abitava con la figlia in forza di comodato concessole dal padre, che era affetta da patologie non compatibili con attività lavorative (asma bronchiale cronica, artropatia psorisiaca con limitazione delle escursioni articolari e algie articolari ricorrenti, fibromialgia, patologie molto invalidanti, da cui non si guarisce), che il proprio padre, oltre ad averle concesso di vivere nella casa di cui è usufruttuario, le pagava anche la spesa al supermercato, le utenze, le spese condominiali etc, e si faceva carico anche delle spese di PE 1 , rassegnava le seguenti conclusioni - affidamento esclusivo alla madre della minore PEsona 1 , con la previsione che gli incontri con il padre sarebbero avvenuti secondo accordi presi di volta in volta tra i due;
contributo per il mantenimento della figlia da parte del padre per importo non inferiore ai 650 euro mensili, annualmente rivalutabili, oltre all'80% delle spese sportive (limitatamente ad un solo corso di sport), oltre all' 80% di tutte le spese straordinarie, ivi comprese le vacanze ove concordate, le spese mediche non coperte dal SSNN e delle spese necessarie per conseguire la patente di guida, non appena Per 1 sarà maggiorenne;
l'80% delle spese per le attività scolastiche ed a breve universitarie (ivi comprese lezioni di ripetizione, libri e viaggi di studio, eventuale alloggio fuori sede), ad eccezione delle tasse di iscrizione all'Università da porre integralmente a carico del padre, essendosi il padre già impegnato a pagare integralmente le tasse annuali di iscrizione all'Università LI.
Si costituiva nella procedura il resistente, evidenziando come il lavoro di taxista fosse stato causa di malattia professionale rappresentata dall'ingravescente deterioramento delle anche e della colonna vertebrale, che aveva inciso, riducendola, sulla sua capacità lavorativa, costringendolo a lavorare per poche ore al giorno con conseguente riduzione degli incassi, come anche la pandemia avesse inciso gravemente sulla sua produttività, situazione alla quale aveva contribuito una pesante aggressione subita nel settembre
2021 da parte di teppisti che lo avevano picchiato a morte con una chiave inglese, provocandogli lesioni guarite dopo mesi, ma soprattutto una fragilità psicologica di cui lo stesso era attualmente portatore e che gli provocava stati d'ansia ed attacchi di panico di fronte a situazioni di stress, come la ricorrente, nonostante egli versasse nelle condizioni descritte, avesse continuato a pretendere versamenti importanti, con richieste sempre più pressanti, come la ricostruzione dei fatti fornita dalla PE 1 non fosse veritiera (in particolare esso resistente aveva espresso il consenso a ripetizioni saltuarie per la figlia da farsi concordandole di volta in volta, e solo dalla 5° e ultima classe del liceo, a seconda dell'urgenza del bisogno della ragazza;
quanto al percorso universitario di Per 1 era sempre stato disposto a versare la retta dell'Università Statale ove la ragazza avrebbe frequentato la facoltà di giurisprudenza oltre ad un contributo minimo per l'alloggio a Milano, dando però prevalenza alla disponibilità di ospitarla presso la propria abitazione, come la retta dell'Università LI (che avrebbe comportato un costo annuo superiore a 6.000,00 euro) oltre alla spesa di un alloggio, non fossero per lui sostenibili, come neppure per le lezioni di pianoforte vi fosse stato da parte sua il consenso), come la ricorrente avesse un tenore di vita elevato grazie alla propria famiglia d'origine, avendo il nonno di PE 1 sempre circondato di lussi figlia e nipote, come il suo patrimonio immobiliare fosse in realtà composto da un monolocale a Milano e un appartamentino in provincia di Trento per le vacanze
(una camera da letto, un bagno e una cucina abitabile....), come esso resistente da circa quattro anni versasse, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro
350,00 mensili, partecipando altresì alle spese straordinarie richieste dalla madre, come il versamento di 550,00 euro mensili risalisse al periodo ante 2019, quando frequentava abitualmente la casa della ricorrente, rimanendovi a dormire ragione per cui partecipava ai costi di gestione casalinga, come laddove l'intenzione di PE 1 fosse quella di iscriversi all'Università LI avrebbe potuto sostenerne i relativi costi ma non anche le spese di alloggio.
Tutto quanto premesso, chiedeva determinarsi in euro 350,00 mensili il contributo al mantenimento ordinario di PE 1 da lui dovuto, con contribuzione al 50% alle spese straordinarie secondo i protocolli vigenti, facendosi carico integralmente della retta. relativa all'iscrizione della figlia all'università Statale di Milano, facoltà di giurisprudenza, oltre alla partecipazione al 50% del costo di un convitto da scegliersi congiuntamente tra i genitori, solo nel caso di iscrizione all'Università Statale, e non anche alla Università LI, per la permanenza della ragazza a Milano durante la settimana universitaria;
in subordine rispetto alla scelta universitaria, il padre si dichiarava disponibile a versare la retta per l'Università LI in Milano, ma non anche a contribuire alle spese di un convitto o altra collocazione abitativa per la ragazza a Milano, domande entrambe subordinate al fatto che comunque il contributo al mantenimento ordinario non superasse i 350,00 euro mensili. Non avendo il resistente allegato il foglio di precisazione delle conclusioni, pur avendone fatta menzione nelle note scritte, quelle che precedono devono essere considerate le conclusioni finali dal medesimo rassegnate.
Con ordinanza in data 20.11.2023 il tribunale, sentite le parti, sulla scorta della disponibilità manifestata dal resistente rispetto al pagamento delle spese di iscrizione
Università LI, poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 550,00 mensili, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona 1 somma da annualmente rivalutarsi sulla base degli ノ
indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per la ragazza individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania, ad eccezione della retta per l'Università LI da porsi integralmente a carico del padre a condizione che la stessa non superasse i 2000,00 euro annui e che la figlia mantenesse fermo il proposito di non alloggiare a Milano.
Con la medesima ordinanza il collegio, ritenuto disporre la rimessione della causa in decisione, disponeva che l'udienza di rimessione della causa al collegio fosse sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio fino al 17.4.2024 per il deposito delle suddette rispettive "note scritte” entro 60 giorni prima della data indicata, termine di 30 giorni prima della data indicata per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 15 giorni prima della data indicata per il deposito delle memorie di replica.
La causa perviene a decisione sull'unico punto in discussione tra le parti ovvero l'ammontare del contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona 1 da parte del padre, avendo la stessa -nelle more- raggiunto la maggiore età con l'effetto che nulla deve essere statuito in merito al suo affidamento, collocamento e modalità di frequentazione da parte del padre.
In sede di provvedimenti provvisori, il tribunale -a fronte della disponibilità manifestata dal resistente a sostenere in via esclusiva la retta dell'Università LI
a condizione che la stessa non superasse i 2000,00 euro annui e che la figlia mantenesse fermo il proposito di non alloggiare a Milano- poneva a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 550,00 mensili, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona 1 somma da annualmente rivalutarsi sulla base degli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per la ragazza individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania, ad eccezione della retta per l'Università LI da porsi integralmente a carico del padre a condizione che la stessa non superasse i 2000,00 euro annui che la figlia mantenesse fermo il proposito di non alloggiare a Milano.
In un'ottica transattiva, il resistente proponeva in udienza la somma di euro 500,00 a titolo di contributo ordinario per la figlia PE 1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La proposta non veniva accettata dalla ricorrente.
Sulla scorta delle conclusioni dalla medesima successivamente rassegnate, il contrasto tra le parti permane in punto ammontare contributo al mantenimento ordinario dovuto dal padre, chiedendo la madre che lo stesso venga determinato in euro 650,00 mensili a fronte dell'importo di euro 350,00 mensili indicato dal resistente, e distribuzione delle spese straordinarie da sostenersi per la ragazza, diverse da quelle della retta universitaria, indicando la PE 1 la percentuale del settanta a carico del padre e quest'ultimo quella del cinquanta.
Occorre tener conto, nella determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento ordinario della figlia, come in ragione della sostanziale inesistenza tra padre e Per 1 e della circostanza che la ragazza raggiunge quotidianamente la sede universitaria vivendo in casa con la madre, il di lei mantenimento grava di fatto in via esclusiva sulla madre.
Incontestata poi la circostanza che la PE_1 non svolga attività lavorativa e a nulla rileva, rispetto all'obbligo gravante sul padre di contribuire al mantenimento della figlia, la circostanza che il nonno materno sia particolarmente generoso e decida sua sponte di aiutare figlia e nipote, non potendo questo evidentemente esonerarlo dall'obbligo su di lui gravante di mantenere la figlia in proporzione al reddito di cui dispone e tenuto conto delle esigenze della ragazza in relazione alla sua età anagrafica. Passando dunque alla valutazione delle capacità reddituali del resistente, si deve premettere come nessuna malattia professionale che incida sulla sua capacità lavorativa risulti attestata né sia stata riconosciuta dagli enti preposti una inabilità al lavoro che consenta di affermare come, rispetto al 2019, le sue potenzialità reddituali siano ridotte.
Preme, inoltre, evidenziare come il CP_1, vivendo in casa di proprietà, non debba sostenere spese abitative.
Quanto al dato reddituale, le dichiarazioni fiscali prodotte agli atti dal resistente e i dati dal medesimo forniti per l'iscrizione universitaria della figlia Per 1 nella
"Dichiarazione integrativa della situazione reddituale e patrimoniale relativa ai componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente" (cfr doc 62 di parte ricorrente), dimostrano come rispetto al 2019, anno in cui -a detta del CP_1 la sua situazione economica sarebbe stata particolarmente florida tanto da consentirgli di corrispondere alla PE 1 peraltro per il sol fatto di alloggiare presso di lei due giorni alla settimana, la somma di euro 550,00 mensili, oltre al contributo per le spese straordinarie di PE_1 le sue condizioni siano sensibilmente migliorate, passando da un volume d'affari di 28760,00 euro nel 2019 a 43269,00 nel 2023.
PEtanto delle due l'una, o quanto percepito nel 2019 consentiva al resistente di corrispondere mensilmente alla PE_1 la somma di 550,00 euro, cui andava ad aggiungersi l'ulteriore esborso per le spese straordinarie, o in realtà la somma indicata nella dichiarazione fiscale non era quella dal medesimo realmente percepita, come, considerata la tipologia di lavoro svolto dal CP_1, è verosimile ritenere, anche in ragione del fatto che è frequente che il pagamento delle corse dei taxi avvenga in contanti piuttosto che con strumenti di pagamento elettronico.
Oggi dunque, con un volume d'affari dichiarato di 43269,00 euro, in assenza di spese abitative, il CP_1 è assolutamente nelle condizioni di contribuire al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo alla ricorrente la somma di euro 550,00, fermo restando l'obbligo di sostenere integralmente la retta per l'Università LI nella misura di euro 2000,00 annui, con il che il medesimo verrà ad essere gravato da un esborso mensile di euro 720,00. La somma di euro 550,00 mensili andrà corrisposta, come richiesto dalla ricorrente, per euro 450,00 a mani della figlia PE_1 e per la residua parte a mani della madre e andrà annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat.
La circostanza che la ricorrente sia del tutto sprovvista di entrate rende ragione del fatto che le spese straordinarie da sostenersi per la figlia Per 1 diverse dalla retta universitaria, per le quali si richiama il Protocollo del Tribunale di Verbania, vengano poste per il 70% a carico del resistente, rimanendo la residua parte a carico della ricorrente.
Lo stesso criterio dovrà essere seguito per l'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare attuale di euro 2000,00 annui della retta universitaria.
La reciproca soccombenza importa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di procedura
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il CP 1
mantenimento ordinario della figlia PE_1 la somma di euro 550,00 annualmente rivalutabili Istat, dei quali euro 450,00 a mani della ragazza ed euro 100,00 a mani della madre, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per la ragazza individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania, ad eccezione della retta per l'Università LI da porsi integralmente a carico del padre a condizione che la stessa non superi i 2000,00 euro annui e che la figlia mantenga fermo il proposito di non alloggiare a Milano, l'eventuale eccedenza verrà suddivisa tra i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e la rimanente parte a carico della madre;
spese di procedura compensate tra le parti
Così deciso in Verbania il 13.12.2024
Il Presidente-Est
Dott. Monica Barco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Rel. Dr. Monica Barco
-
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Giudice Dr. Maria Cristina PEsico
acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso presentato in data 14.4.2023 da nata a [...] il [...], codice Parte 1
,
residente in [...], fiscale: C.F. 1
rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. M. C. Alladio presso la quale è elettivamente domiciliata ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 CP 1
residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti L. M. R. Salvetti e B. M. Tusa del foro di Milano
resistente
CONCLUSIONI
PE la ricorrente "Piaccia al Tribunale di Verbania, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
- stante il compimento della maggiore età da parte della ragazza, nulla disporre in merito all'affidamento di Persona 1
, figlia della Sig.ra [...]
Parte 1 e del Sig. CP 1 - disporre a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, un importo non inferiore a 650 euro mensili, annualmente rivalutabili, da versarsi, se il Tribunale lo ritiene, nella misura di € 550 alla madre ed € 100 alla figlia, oltre al 70% delle spese sportive (limitatamente ad un solo corso di sport), oltre al 70% di tutte le spese straordinarie, ivi comprese le vacanze ove concordate, le spese mediche non coperte dal SSNN e delle spese necessarie per conseguire la Patente di guida.
Si chiede altresì di stabilire che il CP_1 versi il 70% delle spese per le attività scolastiche ed universitarie (ivi comprese lezioni di ripetizione, libri e viaggi di studio, eventuale alloggio fuori sede), ad eccezione delle tasse di iscrizione all'Università da porre integralmente a carico del padre, essendosi il padre già impegnato a pagare integralmente le tasse annuali di iscrizione all'Università
LI, che PE 1 frequenta.
Nel caso in cui il Tribunale dovesse confermare il proprio provvedimento provvisorio del 20.11.2023, quanto al pagamento della retta universitaria, ponendo la condizione che la retta sia relativa all'Università LI, che la stessa non superi i 2000 euro annui e che la figlia mantenga fermo il proposito di non alloggiare a Milano, stabilire che, nel caso in cui la retta dell'Università ecceda i 2000 euro annui, il CP_1 pagherà integralmente la somma di 2000 euro annui, mentre l'eccedenza verrà suddivisa tra i genitori, ponendone a carico del CP_1 il 70%.
In ogni caso applicare per quanto non espressamente previsto, il Protocollo del
Tribunale di Verbania.
Con salvezza di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria:
A) Disporre ordine di esibizione/produzione al Sig. CP_1 di tutta la documentazione relativa alle condizioni economiche del CP_1 stesso, ed in particolare dei seguenti documenti:
• contratto inerente al finanziamento n. 168059 di CP 2 (pur prendendo atto che controparte si è già dichiarata disponibile al deposito)
.• documentazione relativa agli eventuali ulteriori conti/rapporti contrattuali in essere con AN BN (o con altri Istituti) con particolare riguardo al rapporto denominato
"209270", di cui alla voce "Giroconto gc saldo fin 209270", indicato in data
29.05.2023, sull'estratto conto BN
.rendiconti/estratti conto, completi di tutte le mensilità, relativi agli ultimi tre anni dei rapporti in essere con CP_3
B) Disporre ordine di esibizione/produzione ai terzi rispettivamente:
(sede legale Via Crescenzo del Monte, 31- Controparte_4
00153 Roma, C.F. o P.Iva P.IVA 1 )
- AN BN (sede legale Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma C.F. P.IVA 2 )
Viale Fulvio Testi n. 250, 20126 Milano, C.F. P.IVA 3 ) CP 5
(sede legale Viale Europa, 190 - 00144 Roma C.F. Controparte_6 P.IVA 4 )
di tutta la documentazione relativa a tutti i rapporti rispettivamente in essere con il
Sig. CP 1 nato a [...] il [...], di cittadinanza italiana, C.F.
e residente in [...] C.F. 2
ed in particolare dei seguenti docu-menti:
⚫contratto inerente al finanziamento n. 168059 di CP 2 (pur prendendo atto che controparte si è già dichiarata disponibile al deposito)
.• documentazione relativa agli eventuali ulteriori conti/rapporti contrattuali in essere con AN BN (o con altri Istituti) con particolare riguardo al rapporto denominato
"209270", di cui alla voce "Giroconto gc saldo fin 209270", indicato in data
29.05.2023, sull'estratto conto BN
⚫ rendiconti/estratti conto, completi di tutte le mensilità, relativi agli ultimi tre anni dei rapporti in essere con CP 3
C) Alla luce delle omesse produzioni del resistente e delle incongruenze emerse dall'esame della documentazione da lui prodotta, valuti il Tribunale se disporre indagini di Polizia Tributaria a carico del sig. CP 1
D) Disporre prova per interpello e testi sui capitoli indicati nel ricorso introduttivo, da intendersi qui espressamente richiamati. Si chiede l'audizione di Persona 1 che, se il Giudice lo ritiene, potrà essere escussa anche come teste su tutti i capitoli indicati"
PE il resistente "l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia
In via principale:
disporre che il padre debba versare sino all'autosufficienza della maggiorenne
,Per_1 direttamente alla stessa, o in subordine alla madre, sino a che la ragazza vivrà stabilmente con la stessa, se ritenuto dal Tribunale, la somma di euro 350,00 mensili;
per le spese straordinarie, il padre verserà il 50% delle spese di cui ai protocolli vigenti, facendosi carico della retta integrale relativa all'iscrizione della figlia all'università Statale di Milano, facoltà di giurisprudenza, oltre alla partecipazione al 50% del costo di un convitto da scegliersi congiuntamente tra i genitori, solo nel caso di iscrizione all'Università Statale, e non anche alla Università
LI, per la permanenza della ragazza a Milano durante la settimana universitaria;
in subordine rispetto alla scelta universitaria, il padre è disposto a versare la retta per l'Università LI in Milano, ma non la partecipazione al costo di un convitto o altra collocazione abitativa per la ragazza in Milano;
sia la domanda principale che la subordinata ovviamente sono assumibili solo nel caso in cui il padre sia gravato della somma massima di euro 350,00 mensili per il mantenimento ordinario;
diversamente, in caso di assegno superiore disposto dal giudice, rimangano le spese al 50% secondo i protocolli vigenti, senza accollo di costi ulteriori da parte del padre;
-In ogni caso condannare la ricorrente alla rifusione di spese, diritti e onorari di giudizio in favore del resistente, anche per la temerarietà della lite e per il mancato rispetto dei criteri di sinteticità degli atti giudiziari previsti dalla Legge e dalla miglior giurisprudenza sul punto. Si aumenti di 1/3 il valore delle spese rifuse, per l'utilizzo dei collegamenti telematici ai documenti.
Con la più ampia riserva di articolazione delle istanze istruttorie anche a prova contraria da estendersi in apposite memorie autorizzande" PE il Pubblico Ministero: "accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
Parte 1 premesso che dalla relazione di Con ricorso in data 14.4.2023 convivenza con nasceva in data 10.5.2005 la figlia Persona 1 CP_1
riconosciuta dal padre qualche mese dopo la nascita, che i rapporti tra i due erano di fatto inesistenti, rifiutandosi la ragazza di frequentare il padre, che fino a quando Per 1 aveva vissuto a Milano, il padre sosteneva il 100% delle spese per le di lei attività extrascolastiche (tennis, pianoforte, equitazione e nuoto), che, dopo il trasferimento della figlia a Verbania, il CP_1 si faceva carico della quasi totalità delle spese per le attività extra scolastiche (il 100% delle lezioni di pianoforte e di tennis e il 50% delle lezioni di ripetizione, con ciò dimostrando di approvare che la figlia. svolgesse dette attività), oltre a corrispondere un assegno per il mantenimento di Per 1 (sino al mese di giugno 2019 il CP_1 versava un importo mensile di 550 euro, oltre alle spese extra, da giugno 2019, decideva, in via del tutto unilaterale, di erogare solo l'importo "fisso” di 550 euro mensili, e di ridurre drasticamente il contributo per le spese extra;
dopo il 6.5.2020, di propria iniziativa, per sei mesi, lo riduceva a 400 euro mensili, giustificando detta riduzione con gli effetti della crisi lavorativa dovuta alla pandemia, riduzione avvenuta, a detta della ricorrente, quando il lockdown era cessato e le attività lavorative erano riprese, ed è di poco successiva al diniego di Per 1 di accettare una richiesta di incontro che le aveva fatto il padre;
a dicembre
2020 il contributo veniva ulteriormente ridotto ad euro 250,00 mensili;
da maggio a settembre 2021 il resistente decideva di versare soltanto euro 300,00 mensili per il mantenimento;
attualmente, e sempre per sua unilaterale decisione, versa 350 euro mensili, di cui 87,50 euro provengono dalla quota parte dell'assegno unico figli) e sostenere spese per vacanze, anche all'estero, per piccoli regali, vestiario, per cene ed uscite serali, dimostrando in tal modo di godere di una buona disponibilità economica, che gli derivava dal suo lavoro di tassista, svolto in una città come Milano, che quanto alle imminenti spese universitarie di Per_1 il padre aveva manifestato la propria disponibilità a farsi carico integralmente del pagamento delle tasse annuali di iscrizione all'Università LI, che era da ritenere, anche in considerazione della quantità di denaro contante che il CP_1 aveva sempre a disposizione e del tenore di vita che aveva sempre garantito a Per_1 che il medesimo traesse dalla propria attività di tassista, nel periodo pre-pandemia, almeno 4.500/5.000 euro mensili, in linea con le valutazioni del reddito dei tassisti presenti sui siti economici specializzati (doc. 14 articolo tratto dal sito Business on line), a maggior ragione in una città come Milano ove pullulano eventi di vario tipo, i quali costituiscono un'importante fonte di guadagno per chi effettua attività di trasporto di persone, che il resistente era intestatario di alcuni immobili, e segnatamente di un bilocale sito in Milano, Via Capecelatro n. 20, con box e cantina;
di quota di comproprietà di appartamento nello stesso stabile, e quota di nuda proprietà di altro appartamento di sette vani, sito sempre a Milano (doc. 20 visura catastale immobili in Milano), nonché di una abitazione con garage nel comune di
Altopiano della Vigolana, sulle montagne del Trentino (doc. 21 visura catastale immobili nella provincia di Trento), oltre ad avere risparmi depositati presso Istituti bancari ed essere proprietario di veicoli registrati al Pra, che per contro essa ricorrente non era titolare di redditi propri, tant'è che era stata ammessa al gratuito patrocinio, che si era sempre occupata della cura ed educazione di PE_1 di fatto in via esclusiva,
e aveva provveduto al suo mantenimento, sia con il proprio lavoro casalingo sia consumando i risparmi conseguiti negli anni in cui aveva svolto un'attività lavorativa, che era titolare unicamente della nuda proprietà di due immobili, dei quali era usufruttuario il proprio padre PEsona 2 e in uno dei quali abitava con la figlia in forza di comodato concessole dal padre, che era affetta da patologie non compatibili con attività lavorative (asma bronchiale cronica, artropatia psorisiaca con limitazione delle escursioni articolari e algie articolari ricorrenti, fibromialgia, patologie molto invalidanti, da cui non si guarisce), che il proprio padre, oltre ad averle concesso di vivere nella casa di cui è usufruttuario, le pagava anche la spesa al supermercato, le utenze, le spese condominiali etc, e si faceva carico anche delle spese di PE 1 , rassegnava le seguenti conclusioni - affidamento esclusivo alla madre della minore PEsona 1 , con la previsione che gli incontri con il padre sarebbero avvenuti secondo accordi presi di volta in volta tra i due;
contributo per il mantenimento della figlia da parte del padre per importo non inferiore ai 650 euro mensili, annualmente rivalutabili, oltre all'80% delle spese sportive (limitatamente ad un solo corso di sport), oltre all' 80% di tutte le spese straordinarie, ivi comprese le vacanze ove concordate, le spese mediche non coperte dal SSNN e delle spese necessarie per conseguire la patente di guida, non appena Per 1 sarà maggiorenne;
l'80% delle spese per le attività scolastiche ed a breve universitarie (ivi comprese lezioni di ripetizione, libri e viaggi di studio, eventuale alloggio fuori sede), ad eccezione delle tasse di iscrizione all'Università da porre integralmente a carico del padre, essendosi il padre già impegnato a pagare integralmente le tasse annuali di iscrizione all'Università LI.
Si costituiva nella procedura il resistente, evidenziando come il lavoro di taxista fosse stato causa di malattia professionale rappresentata dall'ingravescente deterioramento delle anche e della colonna vertebrale, che aveva inciso, riducendola, sulla sua capacità lavorativa, costringendolo a lavorare per poche ore al giorno con conseguente riduzione degli incassi, come anche la pandemia avesse inciso gravemente sulla sua produttività, situazione alla quale aveva contribuito una pesante aggressione subita nel settembre
2021 da parte di teppisti che lo avevano picchiato a morte con una chiave inglese, provocandogli lesioni guarite dopo mesi, ma soprattutto una fragilità psicologica di cui lo stesso era attualmente portatore e che gli provocava stati d'ansia ed attacchi di panico di fronte a situazioni di stress, come la ricorrente, nonostante egli versasse nelle condizioni descritte, avesse continuato a pretendere versamenti importanti, con richieste sempre più pressanti, come la ricostruzione dei fatti fornita dalla PE 1 non fosse veritiera (in particolare esso resistente aveva espresso il consenso a ripetizioni saltuarie per la figlia da farsi concordandole di volta in volta, e solo dalla 5° e ultima classe del liceo, a seconda dell'urgenza del bisogno della ragazza;
quanto al percorso universitario di Per 1 era sempre stato disposto a versare la retta dell'Università Statale ove la ragazza avrebbe frequentato la facoltà di giurisprudenza oltre ad un contributo minimo per l'alloggio a Milano, dando però prevalenza alla disponibilità di ospitarla presso la propria abitazione, come la retta dell'Università LI (che avrebbe comportato un costo annuo superiore a 6.000,00 euro) oltre alla spesa di un alloggio, non fossero per lui sostenibili, come neppure per le lezioni di pianoforte vi fosse stato da parte sua il consenso), come la ricorrente avesse un tenore di vita elevato grazie alla propria famiglia d'origine, avendo il nonno di PE 1 sempre circondato di lussi figlia e nipote, come il suo patrimonio immobiliare fosse in realtà composto da un monolocale a Milano e un appartamentino in provincia di Trento per le vacanze
(una camera da letto, un bagno e una cucina abitabile....), come esso resistente da circa quattro anni versasse, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro
350,00 mensili, partecipando altresì alle spese straordinarie richieste dalla madre, come il versamento di 550,00 euro mensili risalisse al periodo ante 2019, quando frequentava abitualmente la casa della ricorrente, rimanendovi a dormire ragione per cui partecipava ai costi di gestione casalinga, come laddove l'intenzione di PE 1 fosse quella di iscriversi all'Università LI avrebbe potuto sostenerne i relativi costi ma non anche le spese di alloggio.
Tutto quanto premesso, chiedeva determinarsi in euro 350,00 mensili il contributo al mantenimento ordinario di PE 1 da lui dovuto, con contribuzione al 50% alle spese straordinarie secondo i protocolli vigenti, facendosi carico integralmente della retta. relativa all'iscrizione della figlia all'università Statale di Milano, facoltà di giurisprudenza, oltre alla partecipazione al 50% del costo di un convitto da scegliersi congiuntamente tra i genitori, solo nel caso di iscrizione all'Università Statale, e non anche alla Università LI, per la permanenza della ragazza a Milano durante la settimana universitaria;
in subordine rispetto alla scelta universitaria, il padre si dichiarava disponibile a versare la retta per l'Università LI in Milano, ma non anche a contribuire alle spese di un convitto o altra collocazione abitativa per la ragazza a Milano, domande entrambe subordinate al fatto che comunque il contributo al mantenimento ordinario non superasse i 350,00 euro mensili. Non avendo il resistente allegato il foglio di precisazione delle conclusioni, pur avendone fatta menzione nelle note scritte, quelle che precedono devono essere considerate le conclusioni finali dal medesimo rassegnate.
Con ordinanza in data 20.11.2023 il tribunale, sentite le parti, sulla scorta della disponibilità manifestata dal resistente rispetto al pagamento delle spese di iscrizione
Università LI, poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 550,00 mensili, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona 1 somma da annualmente rivalutarsi sulla base degli ノ
indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per la ragazza individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania, ad eccezione della retta per l'Università LI da porsi integralmente a carico del padre a condizione che la stessa non superasse i 2000,00 euro annui e che la figlia mantenesse fermo il proposito di non alloggiare a Milano.
Con la medesima ordinanza il collegio, ritenuto disporre la rimessione della causa in decisione, disponeva che l'udienza di rimessione della causa al collegio fosse sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio fino al 17.4.2024 per il deposito delle suddette rispettive "note scritte” entro 60 giorni prima della data indicata, termine di 30 giorni prima della data indicata per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 15 giorni prima della data indicata per il deposito delle memorie di replica.
La causa perviene a decisione sull'unico punto in discussione tra le parti ovvero l'ammontare del contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona 1 da parte del padre, avendo la stessa -nelle more- raggiunto la maggiore età con l'effetto che nulla deve essere statuito in merito al suo affidamento, collocamento e modalità di frequentazione da parte del padre.
In sede di provvedimenti provvisori, il tribunale -a fronte della disponibilità manifestata dal resistente a sostenere in via esclusiva la retta dell'Università LI
a condizione che la stessa non superasse i 2000,00 euro annui e che la figlia mantenesse fermo il proposito di non alloggiare a Milano- poneva a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 550,00 mensili, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia Persona 1 somma da annualmente rivalutarsi sulla base degli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per la ragazza individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania, ad eccezione della retta per l'Università LI da porsi integralmente a carico del padre a condizione che la stessa non superasse i 2000,00 euro annui che la figlia mantenesse fermo il proposito di non alloggiare a Milano.
In un'ottica transattiva, il resistente proponeva in udienza la somma di euro 500,00 a titolo di contributo ordinario per la figlia PE 1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La proposta non veniva accettata dalla ricorrente.
Sulla scorta delle conclusioni dalla medesima successivamente rassegnate, il contrasto tra le parti permane in punto ammontare contributo al mantenimento ordinario dovuto dal padre, chiedendo la madre che lo stesso venga determinato in euro 650,00 mensili a fronte dell'importo di euro 350,00 mensili indicato dal resistente, e distribuzione delle spese straordinarie da sostenersi per la ragazza, diverse da quelle della retta universitaria, indicando la PE 1 la percentuale del settanta a carico del padre e quest'ultimo quella del cinquanta.
Occorre tener conto, nella determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento ordinario della figlia, come in ragione della sostanziale inesistenza tra padre e Per 1 e della circostanza che la ragazza raggiunge quotidianamente la sede universitaria vivendo in casa con la madre, il di lei mantenimento grava di fatto in via esclusiva sulla madre.
Incontestata poi la circostanza che la PE_1 non svolga attività lavorativa e a nulla rileva, rispetto all'obbligo gravante sul padre di contribuire al mantenimento della figlia, la circostanza che il nonno materno sia particolarmente generoso e decida sua sponte di aiutare figlia e nipote, non potendo questo evidentemente esonerarlo dall'obbligo su di lui gravante di mantenere la figlia in proporzione al reddito di cui dispone e tenuto conto delle esigenze della ragazza in relazione alla sua età anagrafica. Passando dunque alla valutazione delle capacità reddituali del resistente, si deve premettere come nessuna malattia professionale che incida sulla sua capacità lavorativa risulti attestata né sia stata riconosciuta dagli enti preposti una inabilità al lavoro che consenta di affermare come, rispetto al 2019, le sue potenzialità reddituali siano ridotte.
Preme, inoltre, evidenziare come il CP_1, vivendo in casa di proprietà, non debba sostenere spese abitative.
Quanto al dato reddituale, le dichiarazioni fiscali prodotte agli atti dal resistente e i dati dal medesimo forniti per l'iscrizione universitaria della figlia Per 1 nella
"Dichiarazione integrativa della situazione reddituale e patrimoniale relativa ai componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente" (cfr doc 62 di parte ricorrente), dimostrano come rispetto al 2019, anno in cui -a detta del CP_1 la sua situazione economica sarebbe stata particolarmente florida tanto da consentirgli di corrispondere alla PE 1 peraltro per il sol fatto di alloggiare presso di lei due giorni alla settimana, la somma di euro 550,00 mensili, oltre al contributo per le spese straordinarie di PE_1 le sue condizioni siano sensibilmente migliorate, passando da un volume d'affari di 28760,00 euro nel 2019 a 43269,00 nel 2023.
PEtanto delle due l'una, o quanto percepito nel 2019 consentiva al resistente di corrispondere mensilmente alla PE_1 la somma di 550,00 euro, cui andava ad aggiungersi l'ulteriore esborso per le spese straordinarie, o in realtà la somma indicata nella dichiarazione fiscale non era quella dal medesimo realmente percepita, come, considerata la tipologia di lavoro svolto dal CP_1, è verosimile ritenere, anche in ragione del fatto che è frequente che il pagamento delle corse dei taxi avvenga in contanti piuttosto che con strumenti di pagamento elettronico.
Oggi dunque, con un volume d'affari dichiarato di 43269,00 euro, in assenza di spese abitative, il CP_1 è assolutamente nelle condizioni di contribuire al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo alla ricorrente la somma di euro 550,00, fermo restando l'obbligo di sostenere integralmente la retta per l'Università LI nella misura di euro 2000,00 annui, con il che il medesimo verrà ad essere gravato da un esborso mensile di euro 720,00. La somma di euro 550,00 mensili andrà corrisposta, come richiesto dalla ricorrente, per euro 450,00 a mani della figlia PE_1 e per la residua parte a mani della madre e andrà annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat.
La circostanza che la ricorrente sia del tutto sprovvista di entrate rende ragione del fatto che le spese straordinarie da sostenersi per la figlia Per 1 diverse dalla retta universitaria, per le quali si richiama il Protocollo del Tribunale di Verbania, vengano poste per il 70% a carico del resistente, rimanendo la residua parte a carico della ricorrente.
Lo stesso criterio dovrà essere seguito per l'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare attuale di euro 2000,00 annui della retta universitaria.
La reciproca soccombenza importa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di procedura
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il CP 1
mantenimento ordinario della figlia PE_1 la somma di euro 550,00 annualmente rivalutabili Istat, dei quali euro 450,00 a mani della ragazza ed euro 100,00 a mani della madre, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per la ragazza individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania, ad eccezione della retta per l'Università LI da porsi integralmente a carico del padre a condizione che la stessa non superi i 2000,00 euro annui e che la figlia mantenga fermo il proposito di non alloggiare a Milano, l'eventuale eccedenza verrà suddivisa tra i genitori, nella misura del 70% a carico del padre e la rimanente parte a carico della madre;
spese di procedura compensate tra le parti
Così deciso in Verbania il 13.12.2024
Il Presidente-Est
Dott. Monica Barco