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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 1755/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
US SO;
e
(c.f. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 resistente contumace.
Oggetto: ricostruzione carriera - servizio pre-ruolo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30 marzo 2022, , premesso di essere assistente Parte_1 amministrativa assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2013 e CP_3 attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Nautico “Caio Duilio” di Messina, deduceva che, prima dell'immissione in ruolo, aveva prestato servizio alle dipendenze del in virtù di reiterati CP_3 contratti a tempo determinato:
- a.s. 2000/2001 - contratto dal 09.12.2000 al 31.08.2001, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso il Liceo Classico Maurolico di Messina;
- a.s. 2001/2002 - contratto dal 27.05.2002 al 29.06.2002, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Comprensivo N. 11
“Gravitelli” di Messina;
- a.s. 2002/2003 - contratto dal 05.09.2002 al 02.01.2003, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Comprensivo Lipari 1 di Lipari
(ME); - a.s. 2002/2003 - contratto dal 08.01.2003 al 30.06.2003, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Comprensivo N. 7 “E, Drago” di Messina;
- a.s. 2003/2004 - contratto dal 06.09.2003 al 22.12.2003, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Comprensivo N. 11
“Gravitelli” di Messina;
- a.s. 2003/2004 - contratto dal 08.01.2004 al 28.05.2004, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Comprensivo N. 11
“Gravitelli” di Messina;
- a.s. 2003/2004 - contratto dal 31.05.2004 al 29.06.2004, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Comprensivo N. 11
“Gravitelli” di Messina;
- a.s. 2004/2005 - contratto dal 01.09.2004 al 31.08.2005, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Comprensivo “Francesco
Petrarca” di Messina;
- a.s. 2005/2006 - contratto dal 01.09.2005 al 31.08.2006, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Comprensivo “Francesco
Petrarca” di Messina;
- a.s. 2006/2007 - contratto dal 01.09.2006 al 31.08.2007, per n. 36 ore di servizio settimanali,
B, presso l'Istituto Superiore “Bisazza” di Messina;
Controparte_4
- a.s. 2007/2008 - contratto dal 01.09.2007 al 31.08.2008, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, , presso l'Istituto Superiore “Bisazza” di Messina;
CP_5
- a.s. 2008/2009 - contratto dal 01.09.2008 al 31.08.2009, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto D'Arte “Basile” di Messina;
- a.s. 2009/2010 - contratto dal 01.09.2009 al 31.08.2010, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Superiore “Bisazza” di Messina;
- a.s. 2010/2011 - contratto dal 01.09.2010 al 31.08.2011, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Superiore “Bisazza” di Messina;
- a.s. 2011/2012 - contratto dal 19.10.2011 al 05.04.2012, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso la Scuola Primaria “US
Catalfamo” di Messina;
- a.s. 2012/2013 - contratto dal 07.09.2012 al 31.08.2013, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo di Assistente Amministrativa, AREA B, presso l'Istituto Comprensivo Nord 2 di
Brescia.
2 Evidenziava che il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente CP_1 nelle more assunta a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, applicava le disposizioni contenute negli artt. 569 e 570 D.lgs. n. 297/1994 e nell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988 per effetto delle quali anni 2, mesi 0 e giorni 24 di servizio non di ruolo venivano riconosciuti ai soli fini economici e quindi non immediatamente valutati ai fini della corretta collocazione della ricorrente negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio. Lamentava che, sempre in sede di ricostruzione della carriera, si vedeva applicare il c.c.n.l. relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto il 19 luglio 2019, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 con conseguente fruizione della clausola di salvaguardia previsto dall'accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti e ATA assunti con contratto a tempo indeterminato. Rilevava che, a causa della violazione del principio di non discriminazione tra personale ATA precario e personale ATA assunto a tempo indeterminato, la ricorrente subiva una duplice penalizzazione in sede di ricostruzione della carriera: dopo l'immissione in ruolo non otteneva la valutazione ai fini giuridici di un terzo dei servizi svolti oltre il terzo anno di precariato;
subiva la soppressione della fascia stipendiale 3-8 a causa della mancata applicazione in suo favore della clausola di salvaguardia prevista dal c.c.n.l. del 2011 per soli docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 01.09.2010.
Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione degli artt. 569 e 526 del D. Lgs. n. 297/94, e dell'art. 4, comma 13, del DPR n. 399/18, nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro della ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
previo annullamento e/o declaratoria della nullità/inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.; previo annullamento e/o declaratoria della nullità/inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Manzoni - Dina e Clarenza” di Messina, MEIC86700E, decreto Prot. n. 129 del 29.09.2016, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici e nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 01.09.2010; che venisse accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso
3 le scuole statali calcolato in anni 10 mesi 2 e giorni 10; per l'effetto, che venisse condannata l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del servizio pre-ruolo; che venisse accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal c.c.n.l. del 19.07.2011 in favore dei soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 01.09.2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; per l'effetto, che venisse condannato il Controparte_1
a pagare, in favore della ricorrente, la somma dovuta a titolo di differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'udienza del 24.11.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att. precedenti di questo Tribunale che si condividono (sent. n. 913/2023; n. 87/2024; n.
1787/2023.)
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che Controparte_1 sebbene regolarmente citato non si è costituito in giudizio.
3. Nel merito va rilevato che le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre- ruolo svolto da con contratti a termine risultano documentalmente provate dallo Parte_1 stato matricolare allegato in atti.
Si richiama quindi ex art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato, hanno affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n.
31150/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Quanto alla prima questione la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione di tale clausola - la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a
4 tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello
Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 settembre 2011, causa Persona_1
C-177/10 . Persona_2
Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio».
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla S.C. di Cassazione con la sentenza sopra richiamata 28.11.2019, n. 31150, che ha affermato il principio, secondo cui «L'art. 569 del d.lgs. n.
297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»
(Cass.,28.11.2019 n. 31150).
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che:
“l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione
5 in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS AN punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, Per_3 punto 36);
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 OS AN);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 Persona_4
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C- 302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
6 e) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia CP_6 ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi»;
f) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo, perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»;
g) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma CP_6 nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
h) nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Tanto premesso, deve prendersi atto del fatto che il ha operato una ricostruzione della CP_3 carriera del ricorrente solo parziale, in relazione al servizio pre-ruolo, riconoscendo ai fini giuridici ed economici il solo servizio effettivamente prestato e conteggiando i primi 3 anni per intero e il periodo ulteriore solo per i 2/3 in conformità alla previsione di cui agli artt. 569 e 570 D. Lgs.
297/94.
7 Dalla disamina della documentazione in atti emerge che le mansioni contrattualmente attribuitele sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato,
e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici. Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal ricorrente rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent.
Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, ). Persona_5
Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. in esatti termini Cass. n. 22558/2016; conf. da Cass. n. 20918/2019, n. 30573/2019).
Inoltre, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. 19.07.2011 prevede in favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 il riconoscimento del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 04.08.2011 ha rimodulato, con efficacia dal
01.09.2010, le fasce stipendiali del personale di ruolo (docente e A.T.A.) sostituendo alle prime due fasce (0-2 anni e 3-8 anni 3) un'unica fascia (0-8 anni).
Al fine di salvaguardare i diritti quesiti, l'art. 2, comma 2, del suddetto C.C.N.L. ha previsto che: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Parte ricorrente è stata assunta in ruolo dal 1 settembre 2013.
Tuttavia la limitazione contenuta nella detta fonte collettiva in favore del solo personale di ruolo alla data del primo settembre 2010 va ritenuta contrastante con il diritto euro comunitario e va disapplicata, sì come affermato da ultimo anche dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di merito quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 04.08.2011 anche ai docenti con contratto a tempo determinato (Corte di Cassazione, 7 febbraio 2020 n. 2924).
Ed infatti, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non
8 discriminazione, “non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato” (Corte di
Cassazione 7 febbraio 2020 n.2924). Dunque la disposizione di fonte collettiva in questione, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE, non può che essere considerata applicabile (con la disapplicazione della limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
Una volta immessa in ruolo la parte ricorrente non poteva in sede di ricostruzione della carriera vedersi legittimamente riconosciuta la fascia stipendiale 0-8 invece che 3-8, altrimenti così negandosi il principio posto a base del riconoscimento, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, della medesima progressione professionale e producendosi il risultato di assegnare il docente ad una fascia economica inferiore rispetto a quella riconosciuta sulla scorta dell'esegesi relativa al principio di non discriminazione durante il periodo in cui aveva prestato servizio non di ruolo (cfr. la citata sentenza Cass. 2924/2020 in parte motiva: “è poi corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011.
Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.I., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto 1 111 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la Parte_ legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la immessa Pt_3 in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere
9 conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
In corso di giudizio è stata quindi disposta consulenza tecnica per verificare se il decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente, prot. n. 129 del 29.09.2016 fosse conforme al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza, riferita al personale ATA, n. 31150 emessa il 28.11.2019.
Ciò premesso, il nominato CTU, dopo un attento esame della documentazione prodotta dalle parti, ha rilevato che “secondo il certificato di servizio rilasciato dal nel quale sono indicati per ciascun CP_3 anno scolastico i giorni di servizio effettuato in pre ruolo (come riportato in allegato B), tenendo conto di quanto indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.31149 del 28.11.19 per il personale docente e dalla sentenza
n.31150 per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
è possibile considerare che il periodo di effettivo servizio prestato nel pre ruolo sia di 10 anni, 2 mesi e 17 giorni in luogo di 8 anni, 1 mese e 16 giorni, risultando maggiore rispetto al periodo di pre ruolo indicato a fini giuridici ed economici nel citato decreto di ricostruzione della carriera.
Pertanto, il decreto di ricostruzione della carriera non è conforme al principio di diritto stabilito dalla suddetta sentenza, come si evince dall'articolo 3 il quale dispone che alla data di maturazione del ruolo dopo il periodo di prova l'1.9.2014, in virtù della temporizzazione, l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici era di anni 8, mesi
9 e giorni 16, con posizione stipendiale 0 in luogo di anni 10 mesi 2 e giorni 17, con posizione stipendiale 9”.
Il ctu, nel quantificare - conformemente al mandato d'incarico - le somme che competono alla ricorrente a titolo di differenze retributive e ha rilevato che la posizione stipendiale della ricorrente era già 9 dal 15.11.2014, e ha pertanto riconosciuto in capo alla ricorrente le differenze retributive per complessivi € 3.308,53 maturate nel periodo dal 01.09.2014 al 31.03.2022.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico- giuridici, sono rimaste prive di censure specifiche e sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza.
4. La liquidazione delle spese segue la soccombenza e sono poste a carico del
[...]
e del merito che si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto Controparte_1 della natura, del valore della controversia e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari considerata la serialità delle questioni esaminate. Pone a carico del resistente le spese della CP_1 ctu separatamente liquidate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 10 mesi 2 e giorni 10;
10 - condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive dovute in virtù del superiore accertamento quantificate in € 3.308,53 oltre accessori come per legge;
- condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 1313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico del resistente le spese della ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, lì 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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