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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALESSIO VINCENZO
ATTORE/I IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CAVALLERI MARCO, elettivamente domiciliato C.F._3 in BALUARDO LAMARMORA 13 NOVARApresso il difensore avv. CAVALLERI MARCO
CONVENUTO/I IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito in materia locatizia (introdotta con citazione
– giudizio svolto con rito ordinario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice in opposizione, le conclusioni sono state precisate / richiamate come in apposito atto (primo termine ex art. 189 CPC) depositato telematicamente in data 17 gennaio
2025, conclusioni richiamate all'udienza di rimessine in decisione del 19 marzo 2025 e qui di seguito integralmente trascritte:
Dichiararsi, per le indicate ragioni, la nullità e/o invalidità della notifica del decreto ingiuntivo n.
309/2017 emesso il 28.7.2017 dal Tribunale di Novara, quale Giudice delle Locazioni e la prescrizione del diritto di credito fatto valere dai Sigg.ri e con il precitato decreto. Con il favore Controparte_1 CP_2 delle spese e competenze di lite.
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state precisate / richiamate come in apposito atto (primo termine ex art. 189 CPC) depositato telematicamente in data 11 febbraio pagina 1 di 7 2025, conclusioni, di fatto, coincidenti con quelle già rassegnate in atti (in particolare, atto con il quale i sig. si sono costituiti), richiamate all'udienza di rimessine in decisione CP_1
del 19 marzo 2025 e qui di seguito integralmente trascritte:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Per le ragioni di cui alle svolte difese, da intendersi qui di seguito richiamate e ritrascritte. Previo ogni opportuno e/o necessario accertamento e/o declaratoria sia in fatto che in diritto, alla luce delle medesime In via preliminare. Accertare e dichiarare la tardività e la inammissibilità della svolta opposizione ex art 650 cpc Nel merito. Rigettare, in ogni caso, l'attorea domanda Dichiarare l'inammissibilità della svolta domanda riconvenzionale e/o in ogni caso ed in subordine rigettare la medesima poiché infondata. Con il favore delle spese, con applicazione anche del dettato del comma 3 dell'art 96 cpc. …”
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 14 marzo 2024 e notificato in pari data, il sig. Parte_1
proponeva – pel tramite dell'avv. Vincenzo ALESSIO – opposizione ex art. 650 CPC (opposizione tardiva per nullità notifica) avverso il decreto ingiuntivo 309 / 2017, emesso in data 28 luglio 2017 dal
Tribunale di Novara, su ricorso dei sig. e ; detta opposizione veniva CP_1 Controparte_2
depositata / iscritta a ruolo in data 21 marzo 2024.
L'instaurata causa di opposizione veniva assegnata al sottoscritto giudice, che differiva udienza, ex art. 171 bis CPC, al 17 luglio 2024.
Nel frattempo, in data 8 aprile 2024, si costituivano ritualmente i sig. e CP_1 [...]
(col patrocinio dell'avv. Marco CAVALLERI), chiedendo preliminarmente dichiararsi CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione comunque il rigetto della stessa.
La prima udienza di comparizione si teneva effettivamente il 17 luglio 2025, all'esito della quale, lo scrivente assumeva a riserva in merito alle istanze delle parti.
A scioglimento di detta riserva, lo stesso scrivente giudice rigettava l'istanza di sospensione reiterata da parte attrice e fissava “Udienza di rimessione in decisione al giorno 19 marzo 2025 ore 9,30, con concessione dei termini di legge a ritroso dalla sopra fissata udienza ex art. 281 quinquies comma 1
CPC, per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali ed eventuali repliche.”.
In detta occasione, i procuratori delle parti (già avvalsi della facoltà di cui sopra) precisavano come da verbale (conclusioni comunque sopra riportate) e lo scrivente tratteneva la causa a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Alla luce delle difese svolte dalle parti, appare doveroso decidere preliminarmente sulla questione della sollevata tardività dell'opposizione e sulla sua conseguente asserita inammissibilità. Non vi è chi non veda – infatti – come simile questione possa risultare potenzialmente “assorbente”.
pagina 2 di 7 A tal fine, appare corretto partire proprio dai “motivi” per cui parte convenuta opposta ritiene tardiva l'opposizione e, per comodità di chi legge, lo scrivente riporta testualmente quanto osservato – in particolare in comparsa di costituzione e risposta, nonché in memoria ex art. 171 ter CPC - dalla difesa degli stessi sig. : CP_1
“… l'esponente così precisa la cronologia delle varie notificazioni all'opponente (doc. 11) 1. intimazione sfratto e ricorso per ingiunzione: omessa notifica all'indirizzo di Galliate, via rosselli il 25-11-2016 – successiva notifica ex art 143 cpc il 28-11-2016
2. intimazione sfratto e ricorso per ingiunzione e verbale d'udienza: omessa notifica alla indirizzo di Galliate via rosselli il 4-1-2017 – successiva notifica ex art 143 cpc il 4-1-2017
3. precetto rilascio: omessa notifica all'indirizzo di Galliate via ospedale vecchio il 17-3-2017 – successiva notifica ex art 143 cpc il 20-3-2017
4. ingiunzione e precetto: omessa notifica all'indirizzo di Galliate via ospedale vecchio il 17-3-2017 – successiva notifica ex art 143 cpc il 20-3-2017
Ciò premesso, si precisa come l'accesso dell'ufficiale giudiziario all'indirizzo di Galliate vicolo Ospedale Vecchio 2/4 appaia – nel caso concreto – del tutto irrilevante ai fini della validità della notificazione dell'ingiunzione solo ora opposta, in quanto
• • L'art 143 cpc così prevede: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”
• All'indirizzo di Galliate vicolo F.lli Rosselli 37 l'Ufficiale Giudiziario aveva già tentato la notificazione di due atti giudiziari il 25-11-2016 ed il 4-1-2027 con i seguenti esiti: “anzi omessa notifica perché non reperito al civico indicato, Nominativo assente sui citofoni e cassette postali” e “anzi omessa notifica perché sconosciuto agli abitanti dello stabile reperito sul posto. Nominativo assente sui citofoni e cassette postali”
• L'Ufficiale Giudiziario, pertanto, aveva già appurato – in ben due distinte occasioni – l'irreperibilità del all'indirizzo di residenza anagrafica in Galliate al vicolo F.lli Pt_1 Rosselli 37
• La notifica successiva (o meglio il tentativo di notifica successivo) dell'ingiunzione per cui è causa all'indirizzo di Galliate vicolo Ospedale Vecchio non ha comportato alcuna nullità e/o invalidità, posto che a quello di vicolo F.lli Rosselli 37 era oramai pacifica l'irreperibilità dell'attore e la conseguente necessità di procedere ai sensi dell'art 143 cpc
• Il deposito dell'atto – essendo entrambi gli indirizzi in Galliate – è sempre e comunque intervenuta nella Casa Comunale di tale Comune, nel rispetto del dettato dell'art 143 cpc (cosa diversa sarebbe stata qualora il deposito fosse intervenuto in Comuni tra loro diversi, con conseguente impossibilità per il debitore di poter ritirare l'atto notificato ex art 143 cpc presso la Casa Comunale) In altre parole, controparte si lamenta ora del mancato accesso dell'Ufficiale Giudiziario ad un indirizzo (quello di Galliate vicolo F.lli Rosselli 37), ove era già stata accertata ed appurata l'irreperibilità del medesimo A quanto sopra, si aggiunga anche che
• In sede di contratto di locazione (doc. 12) – avente ad oggetto immobile ad uso abitativo sito in Galliate al vicolo Ospedale Vecchio 2, il sig. ha precisato di risiedere ad un tale indirizzo Pt_1
• L'opponente – sempre in tale sede – ha sottoscritto l'art 16, ove ha eletto domicilio “a tutti gli effetti del … contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi … nei locali a lui locati” (e cioè in Galliate
pagina 3 di 7 al vicolo Ospedale Vecchio 2/4), ovvero – in caso di loro rilascio – “presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato” (cioè Galliate)
• L'indirizzo di Galliate vicolo Ospedale Vecchio 2/4, quindi, appariva comunque riconducibile ad una dimora od ad un domicilio dell'attore, con la conseguente validità – anche alla luce di quanto già segnalato sulla sua irreperibilità presso l'indirizzo anagrafico - dell'eseguita notificazione ex art 143 cpc (tale norma, si ricorda, testualmente così precisa: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario”)
Da ultimo, si segnala come sia l'Ufficiale Giudiziario (che ha proceduto alla notifica del pignoramento presso terzi) che anche il Giudice dell'Esecuzione (che ha provveduto all'assegnazione della somma pignorata) non abbiamo mai sollevato vizi sulla regolarità delle eseguite notifiche Anche nel merito l'avversa domanda appare – in ogni caso – infondata, anche con riguardo alla eccepita prescrizione…”.
Ed ancora:
“… Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, quindi, i vari Ufficiali Giudiziari eseguenti le notificazioni hanno diligentemente e correttamente operato, prima di procedere ai sensi dell'art 143 cpc. Singolare (ed in evidente ed insanabile contrasto con le difese qui svolte) appare, poi, l'attorea doglianza sul fatto che le ricerche del sig. andavano fatte anche all'indirizzo di Galliate vicolo Pt_1 Ospedale Vecchio 2/4. Nel ricordare che controparte – in questa sede – ha eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione, in quanto eseguita proprio presso il sopra indicato indirizzo (e non presso quello di via Rosselli 37, ove il aveva la propria residenza anagrafica), si precisa come – sulla Pt_1 base della allegata documenta l'ufficiale Giudiziario abbia, comunque, cercato l'odierno attore – ovviamente senza esito - anche in Galliate al vicolo Ospedale Vecchio 2/4. I convenuti evidenziano, inoltre, come nulla l'attore abbia eccepito o contestato in ordine alla sua presenza all'udienza del 10-7-2017 (doc. 5), all'avvenuto trattenimento del quinto dello stipendio da parte del proprio datore di lavoro (doc. 3) ed alla notifica de della citazione in atti quale doc. 7 In ordine a tali circostanze, comunque provate documentalmente, potrà trovare applicazione il dettato dell'art. 115 comma 1 cpc. …”
Come noto e come in effetti parte opponente ha inteso proporre, nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perchè a lui totalmente estranei - è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c. Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare che la notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento (in tal senso, Cassazione 4529 / 19).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, l'excursus operato dall'odierno opposto porta a ritenere – al Con contrario di quanto sostenuto da parte attrice in opposizione - corretto e legittimo l'operato dell'
(almeno sotto un profilo formale) e, quindi, regolare la notifica del d.i.
Peraltro, si potrebbe perfino discutere sul raggiungimento della prova del fatto che, a causa della, seppur discutibile, irregolarità della notifica, l'ingiunto non abbia avuto la possibilità di proporre l'opposizione. Infatti, sempre la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale, ai fini della pagina 4 di 7 legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e prevista dall'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Ed ancora, si aggiunga che, sempre ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, non possono (e non potrebbero anche nel caso de quo) essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione
o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. ( in tal senso, Corte di
Cassazione n° 24253 / 2016).
Nella fattispecie in esame, non solo non pare sia stata raggiunta simile prova (tanto meno, in fase istruttoria, dove – ad ogni buon conto – nessun mezzo istruttorio, a parte i depositi documentali operati dalle parti, è stato proposto), ma vi sarebbero anche elementi (tra questi il fatto che vi fosse, indipendentemente dal contenuto, una corrispondenza tra studi legali …) che, a prescindere dal perfezionamento della notifica (perfezionamento che – ancora una volta e per quanto sopra – parrebbe pure raggiunto, almeno sotto un profilo strettamente formale), parrebbero evidenziare come, invece, il sig. fosse comunque e sostanzialmente a conoscenza del decreto ingiuntivo o comunque di Pt_1 un titolo attivato dai sig. Parte_2
Ma c'è un altro elemento che potrebbe risultare ancor più “dirimente” e capace di superare perfino ogni disquisizione sulla regolarità della notifica o sulla prova del nesso, da dimostrare, che legherebbe detta ipotetica irregolarità all'impossibilità di proporre opposizione a d.i.: il fatto – dimostrato ed incontestato - che l'odierno opponente avesse ricevuto il pignoramento, tanto da comparire all'udienza di assegnazione (!!!). In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650 terzo comma c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notifica è di per sé idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa, e ciò indipendentemente dalla nullità di cui sia affetto il pignoramento — sempreché la stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione — giacché la parte non può più ignorare
l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (in tal senso, Cassazione, sentenza 2864 / 2006).
Nel caso de quo e in estrema sintesi, se è vero come è vero, che l'odierno opponente è comparso in udienza in sede di esecuzione attivata (sic!) proprio in base al decreto ingiuntivo ora opposto ex art.
pagina 5 di 7 650 CPC (circostanza, come detto e ribadito. documentalmente risultante e non contestata), egli non poteva non essere, almeno a quel punto, a conoscenza del titolo stesso … E proprio alla luce di simile osservazione deve essere inquadrata la sopra riportata ratio della norma citata: in altre parole, un soggetto, cui non sia stato notificato un decreto ingiuntivo o la notifica stessa sia risultata nulla o anche irregolare, ma con prova che a causa della predetta irregolarità l'incolpevole destinatario della notifica non abbia potuto opporsi tempestivamente e nelle forme ordinarie (circostanze, peraltro e come sopra evidenziato, non ricorrenti nel caso de quo…), non può avvalersi di del rimedio dell'opposizione tardiva.
Non coglie neppure nel segno l'osservazione della difesa del sig. laddove si chiede Pt_1 quale rimedio avrebbe dovuto attivare lo stesso una volta comparso all'udienza di assegnazione per il pignoramento … innanzitutto, è il caso di evidenziare come il sig. non abbia attivato alcun Pt_1
tipo di iniziativa (opposizione tardiva ex art. 650 CPC, né più né meno di quella oggi attivata, oppure opposizione al precetto, oppure ancora opposizione all'esecuzione, oppure infine opposizione agli atti esecutivi…), in secondo luogo, è appena il caso di evidenziare che “non tocca” certo allo scrivente individuare in questa sede il rimedio esperibile in allora, in ultimo, si evidenzia che precedenti giurisprudenziali di Legittimità avrebbero “garantito” in tal senso lo stesso sig. , laddove Pt_1 prevedono conversione di un'opposizione ex art. 615 o 617 in opposizione ex art. 650 (in tal senso, vedi Cassazione – Sez. III, sentenza 18847 / 2008).
Tutte le sovraesposte ragioni portano a ritenere inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650
CPC proposta e, ovviamente, simile conclusione cui lo scrivente giudice giunge è “assorbente” e rende pleonastica ogni altra eventuale considerazione sul merito della vicenda.
Ritenendo già afflittivo l'esito del presente giudizio (rigetto opposizione e – come si vedrà – condanna alle spese legali) per parte opponente e non ritenendo vi siano i presupposti o comunque siano chiaramente emersi (in particolare, la consapevolezza da parte del sig. di svolgere Pt_1
un'opposizione infondata), lo scrivente non ritiene di provvedere, come richiesto dal convenuto opposto, ai sensi dell'art. 96 comma 3 CPC.
___________
Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa;
per individuare lo stesso valore, lo scrivente ritiene che esso debba necessariamente coincidere con il capitale portato nel decreto ingiuntivo opposto, che si pone nello scaglione tra i tra i 5.201,00= e i pagina 6 di 7 26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò sia per la vicinanza del valore della causa al minimo dello scaglione e sia alla luce della ridotta attività processuale effettivamente espletata, stante anche decisione emessa sostanzialmente per una ragione processuale, che ha evitato esame del merito della questione), ma senza alcuna riduzione (ivi compresa la fase di istruzione, che comunque ha visto deposito documentazione e comprendente comunque l'attività, intesa in modo esteso, di trattazione); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), nulla disponendo in punto esposti (e ciò in considerazione della posizione processuale di convenuta della parte vittoriosa), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
__________
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- accertata e dichiarata la tardività e la inammissibilità dell'opposizione ex art 650 c.p.c. svolta dal sig.
, conferma il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n° 309 / 2017 emesso dal Tribunale di Parte_1
Novara – a definizione del proc. monitorio RG 3901-1 / 2016 – il 28 febbraio 2017).
Condanna parte attrice in opposizione alla refusione del 50% delle spese legali in favore della parte opposta, liquidando le stesse, nella totalità in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara 12 mag. 25 Il Giudice Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALESSIO VINCENZO
ATTORE/I IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CAVALLERI MARCO, elettivamente domiciliato C.F._3 in BALUARDO LAMARMORA 13 NOVARApresso il difensore avv. CAVALLERI MARCO
CONVENUTO/I IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito in materia locatizia (introdotta con citazione
– giudizio svolto con rito ordinario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice in opposizione, le conclusioni sono state precisate / richiamate come in apposito atto (primo termine ex art. 189 CPC) depositato telematicamente in data 17 gennaio
2025, conclusioni richiamate all'udienza di rimessine in decisione del 19 marzo 2025 e qui di seguito integralmente trascritte:
Dichiararsi, per le indicate ragioni, la nullità e/o invalidità della notifica del decreto ingiuntivo n.
309/2017 emesso il 28.7.2017 dal Tribunale di Novara, quale Giudice delle Locazioni e la prescrizione del diritto di credito fatto valere dai Sigg.ri e con il precitato decreto. Con il favore Controparte_1 CP_2 delle spese e competenze di lite.
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state precisate / richiamate come in apposito atto (primo termine ex art. 189 CPC) depositato telematicamente in data 11 febbraio pagina 1 di 7 2025, conclusioni, di fatto, coincidenti con quelle già rassegnate in atti (in particolare, atto con il quale i sig. si sono costituiti), richiamate all'udienza di rimessine in decisione CP_1
del 19 marzo 2025 e qui di seguito integralmente trascritte:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Per le ragioni di cui alle svolte difese, da intendersi qui di seguito richiamate e ritrascritte. Previo ogni opportuno e/o necessario accertamento e/o declaratoria sia in fatto che in diritto, alla luce delle medesime In via preliminare. Accertare e dichiarare la tardività e la inammissibilità della svolta opposizione ex art 650 cpc Nel merito. Rigettare, in ogni caso, l'attorea domanda Dichiarare l'inammissibilità della svolta domanda riconvenzionale e/o in ogni caso ed in subordine rigettare la medesima poiché infondata. Con il favore delle spese, con applicazione anche del dettato del comma 3 dell'art 96 cpc. …”
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 14 marzo 2024 e notificato in pari data, il sig. Parte_1
proponeva – pel tramite dell'avv. Vincenzo ALESSIO – opposizione ex art. 650 CPC (opposizione tardiva per nullità notifica) avverso il decreto ingiuntivo 309 / 2017, emesso in data 28 luglio 2017 dal
Tribunale di Novara, su ricorso dei sig. e ; detta opposizione veniva CP_1 Controparte_2
depositata / iscritta a ruolo in data 21 marzo 2024.
L'instaurata causa di opposizione veniva assegnata al sottoscritto giudice, che differiva udienza, ex art. 171 bis CPC, al 17 luglio 2024.
Nel frattempo, in data 8 aprile 2024, si costituivano ritualmente i sig. e CP_1 [...]
(col patrocinio dell'avv. Marco CAVALLERI), chiedendo preliminarmente dichiararsi CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione comunque il rigetto della stessa.
La prima udienza di comparizione si teneva effettivamente il 17 luglio 2025, all'esito della quale, lo scrivente assumeva a riserva in merito alle istanze delle parti.
A scioglimento di detta riserva, lo stesso scrivente giudice rigettava l'istanza di sospensione reiterata da parte attrice e fissava “Udienza di rimessione in decisione al giorno 19 marzo 2025 ore 9,30, con concessione dei termini di legge a ritroso dalla sopra fissata udienza ex art. 281 quinquies comma 1
CPC, per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali ed eventuali repliche.”.
In detta occasione, i procuratori delle parti (già avvalsi della facoltà di cui sopra) precisavano come da verbale (conclusioni comunque sopra riportate) e lo scrivente tratteneva la causa a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Alla luce delle difese svolte dalle parti, appare doveroso decidere preliminarmente sulla questione della sollevata tardività dell'opposizione e sulla sua conseguente asserita inammissibilità. Non vi è chi non veda – infatti – come simile questione possa risultare potenzialmente “assorbente”.
pagina 2 di 7 A tal fine, appare corretto partire proprio dai “motivi” per cui parte convenuta opposta ritiene tardiva l'opposizione e, per comodità di chi legge, lo scrivente riporta testualmente quanto osservato – in particolare in comparsa di costituzione e risposta, nonché in memoria ex art. 171 ter CPC - dalla difesa degli stessi sig. : CP_1
“… l'esponente così precisa la cronologia delle varie notificazioni all'opponente (doc. 11) 1. intimazione sfratto e ricorso per ingiunzione: omessa notifica all'indirizzo di Galliate, via rosselli il 25-11-2016 – successiva notifica ex art 143 cpc il 28-11-2016
2. intimazione sfratto e ricorso per ingiunzione e verbale d'udienza: omessa notifica alla indirizzo di Galliate via rosselli il 4-1-2017 – successiva notifica ex art 143 cpc il 4-1-2017
3. precetto rilascio: omessa notifica all'indirizzo di Galliate via ospedale vecchio il 17-3-2017 – successiva notifica ex art 143 cpc il 20-3-2017
4. ingiunzione e precetto: omessa notifica all'indirizzo di Galliate via ospedale vecchio il 17-3-2017 – successiva notifica ex art 143 cpc il 20-3-2017
Ciò premesso, si precisa come l'accesso dell'ufficiale giudiziario all'indirizzo di Galliate vicolo Ospedale Vecchio 2/4 appaia – nel caso concreto – del tutto irrilevante ai fini della validità della notificazione dell'ingiunzione solo ora opposta, in quanto
• • L'art 143 cpc così prevede: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”
• All'indirizzo di Galliate vicolo F.lli Rosselli 37 l'Ufficiale Giudiziario aveva già tentato la notificazione di due atti giudiziari il 25-11-2016 ed il 4-1-2027 con i seguenti esiti: “anzi omessa notifica perché non reperito al civico indicato, Nominativo assente sui citofoni e cassette postali” e “anzi omessa notifica perché sconosciuto agli abitanti dello stabile reperito sul posto. Nominativo assente sui citofoni e cassette postali”
• L'Ufficiale Giudiziario, pertanto, aveva già appurato – in ben due distinte occasioni – l'irreperibilità del all'indirizzo di residenza anagrafica in Galliate al vicolo F.lli Pt_1 Rosselli 37
• La notifica successiva (o meglio il tentativo di notifica successivo) dell'ingiunzione per cui è causa all'indirizzo di Galliate vicolo Ospedale Vecchio non ha comportato alcuna nullità e/o invalidità, posto che a quello di vicolo F.lli Rosselli 37 era oramai pacifica l'irreperibilità dell'attore e la conseguente necessità di procedere ai sensi dell'art 143 cpc
• Il deposito dell'atto – essendo entrambi gli indirizzi in Galliate – è sempre e comunque intervenuta nella Casa Comunale di tale Comune, nel rispetto del dettato dell'art 143 cpc (cosa diversa sarebbe stata qualora il deposito fosse intervenuto in Comuni tra loro diversi, con conseguente impossibilità per il debitore di poter ritirare l'atto notificato ex art 143 cpc presso la Casa Comunale) In altre parole, controparte si lamenta ora del mancato accesso dell'Ufficiale Giudiziario ad un indirizzo (quello di Galliate vicolo F.lli Rosselli 37), ove era già stata accertata ed appurata l'irreperibilità del medesimo A quanto sopra, si aggiunga anche che
• In sede di contratto di locazione (doc. 12) – avente ad oggetto immobile ad uso abitativo sito in Galliate al vicolo Ospedale Vecchio 2, il sig. ha precisato di risiedere ad un tale indirizzo Pt_1
• L'opponente – sempre in tale sede – ha sottoscritto l'art 16, ove ha eletto domicilio “a tutti gli effetti del … contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi … nei locali a lui locati” (e cioè in Galliate
pagina 3 di 7 al vicolo Ospedale Vecchio 2/4), ovvero – in caso di loro rilascio – “presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato” (cioè Galliate)
• L'indirizzo di Galliate vicolo Ospedale Vecchio 2/4, quindi, appariva comunque riconducibile ad una dimora od ad un domicilio dell'attore, con la conseguente validità – anche alla luce di quanto già segnalato sulla sua irreperibilità presso l'indirizzo anagrafico - dell'eseguita notificazione ex art 143 cpc (tale norma, si ricorda, testualmente così precisa: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario”)
Da ultimo, si segnala come sia l'Ufficiale Giudiziario (che ha proceduto alla notifica del pignoramento presso terzi) che anche il Giudice dell'Esecuzione (che ha provveduto all'assegnazione della somma pignorata) non abbiamo mai sollevato vizi sulla regolarità delle eseguite notifiche Anche nel merito l'avversa domanda appare – in ogni caso – infondata, anche con riguardo alla eccepita prescrizione…”.
Ed ancora:
“… Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, quindi, i vari Ufficiali Giudiziari eseguenti le notificazioni hanno diligentemente e correttamente operato, prima di procedere ai sensi dell'art 143 cpc. Singolare (ed in evidente ed insanabile contrasto con le difese qui svolte) appare, poi, l'attorea doglianza sul fatto che le ricerche del sig. andavano fatte anche all'indirizzo di Galliate vicolo Pt_1 Ospedale Vecchio 2/4. Nel ricordare che controparte – in questa sede – ha eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione, in quanto eseguita proprio presso il sopra indicato indirizzo (e non presso quello di via Rosselli 37, ove il aveva la propria residenza anagrafica), si precisa come – sulla Pt_1 base della allegata documenta l'ufficiale Giudiziario abbia, comunque, cercato l'odierno attore – ovviamente senza esito - anche in Galliate al vicolo Ospedale Vecchio 2/4. I convenuti evidenziano, inoltre, come nulla l'attore abbia eccepito o contestato in ordine alla sua presenza all'udienza del 10-7-2017 (doc. 5), all'avvenuto trattenimento del quinto dello stipendio da parte del proprio datore di lavoro (doc. 3) ed alla notifica de della citazione in atti quale doc. 7 In ordine a tali circostanze, comunque provate documentalmente, potrà trovare applicazione il dettato dell'art. 115 comma 1 cpc. …”
Come noto e come in effetti parte opponente ha inteso proporre, nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perchè a lui totalmente estranei - è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c. Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare che la notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento (in tal senso, Cassazione 4529 / 19).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, l'excursus operato dall'odierno opposto porta a ritenere – al Con contrario di quanto sostenuto da parte attrice in opposizione - corretto e legittimo l'operato dell'
(almeno sotto un profilo formale) e, quindi, regolare la notifica del d.i.
Peraltro, si potrebbe perfino discutere sul raggiungimento della prova del fatto che, a causa della, seppur discutibile, irregolarità della notifica, l'ingiunto non abbia avuto la possibilità di proporre l'opposizione. Infatti, sempre la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale, ai fini della pagina 4 di 7 legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e prevista dall'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Ed ancora, si aggiunga che, sempre ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, non possono (e non potrebbero anche nel caso de quo) essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione
o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. ( in tal senso, Corte di
Cassazione n° 24253 / 2016).
Nella fattispecie in esame, non solo non pare sia stata raggiunta simile prova (tanto meno, in fase istruttoria, dove – ad ogni buon conto – nessun mezzo istruttorio, a parte i depositi documentali operati dalle parti, è stato proposto), ma vi sarebbero anche elementi (tra questi il fatto che vi fosse, indipendentemente dal contenuto, una corrispondenza tra studi legali …) che, a prescindere dal perfezionamento della notifica (perfezionamento che – ancora una volta e per quanto sopra – parrebbe pure raggiunto, almeno sotto un profilo strettamente formale), parrebbero evidenziare come, invece, il sig. fosse comunque e sostanzialmente a conoscenza del decreto ingiuntivo o comunque di Pt_1 un titolo attivato dai sig. Parte_2
Ma c'è un altro elemento che potrebbe risultare ancor più “dirimente” e capace di superare perfino ogni disquisizione sulla regolarità della notifica o sulla prova del nesso, da dimostrare, che legherebbe detta ipotetica irregolarità all'impossibilità di proporre opposizione a d.i.: il fatto – dimostrato ed incontestato - che l'odierno opponente avesse ricevuto il pignoramento, tanto da comparire all'udienza di assegnazione (!!!). In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650 terzo comma c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notifica è di per sé idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa, e ciò indipendentemente dalla nullità di cui sia affetto il pignoramento — sempreché la stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione — giacché la parte non può più ignorare
l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (in tal senso, Cassazione, sentenza 2864 / 2006).
Nel caso de quo e in estrema sintesi, se è vero come è vero, che l'odierno opponente è comparso in udienza in sede di esecuzione attivata (sic!) proprio in base al decreto ingiuntivo ora opposto ex art.
pagina 5 di 7 650 CPC (circostanza, come detto e ribadito. documentalmente risultante e non contestata), egli non poteva non essere, almeno a quel punto, a conoscenza del titolo stesso … E proprio alla luce di simile osservazione deve essere inquadrata la sopra riportata ratio della norma citata: in altre parole, un soggetto, cui non sia stato notificato un decreto ingiuntivo o la notifica stessa sia risultata nulla o anche irregolare, ma con prova che a causa della predetta irregolarità l'incolpevole destinatario della notifica non abbia potuto opporsi tempestivamente e nelle forme ordinarie (circostanze, peraltro e come sopra evidenziato, non ricorrenti nel caso de quo…), non può avvalersi di del rimedio dell'opposizione tardiva.
Non coglie neppure nel segno l'osservazione della difesa del sig. laddove si chiede Pt_1 quale rimedio avrebbe dovuto attivare lo stesso una volta comparso all'udienza di assegnazione per il pignoramento … innanzitutto, è il caso di evidenziare come il sig. non abbia attivato alcun Pt_1
tipo di iniziativa (opposizione tardiva ex art. 650 CPC, né più né meno di quella oggi attivata, oppure opposizione al precetto, oppure ancora opposizione all'esecuzione, oppure infine opposizione agli atti esecutivi…), in secondo luogo, è appena il caso di evidenziare che “non tocca” certo allo scrivente individuare in questa sede il rimedio esperibile in allora, in ultimo, si evidenzia che precedenti giurisprudenziali di Legittimità avrebbero “garantito” in tal senso lo stesso sig. , laddove Pt_1 prevedono conversione di un'opposizione ex art. 615 o 617 in opposizione ex art. 650 (in tal senso, vedi Cassazione – Sez. III, sentenza 18847 / 2008).
Tutte le sovraesposte ragioni portano a ritenere inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650
CPC proposta e, ovviamente, simile conclusione cui lo scrivente giudice giunge è “assorbente” e rende pleonastica ogni altra eventuale considerazione sul merito della vicenda.
Ritenendo già afflittivo l'esito del presente giudizio (rigetto opposizione e – come si vedrà – condanna alle spese legali) per parte opponente e non ritenendo vi siano i presupposti o comunque siano chiaramente emersi (in particolare, la consapevolezza da parte del sig. di svolgere Pt_1
un'opposizione infondata), lo scrivente non ritiene di provvedere, come richiesto dal convenuto opposto, ai sensi dell'art. 96 comma 3 CPC.
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Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa;
per individuare lo stesso valore, lo scrivente ritiene che esso debba necessariamente coincidere con il capitale portato nel decreto ingiuntivo opposto, che si pone nello scaglione tra i tra i 5.201,00= e i pagina 6 di 7 26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò sia per la vicinanza del valore della causa al minimo dello scaglione e sia alla luce della ridotta attività processuale effettivamente espletata, stante anche decisione emessa sostanzialmente per una ragione processuale, che ha evitato esame del merito della questione), ma senza alcuna riduzione (ivi compresa la fase di istruzione, che comunque ha visto deposito documentazione e comprendente comunque l'attività, intesa in modo esteso, di trattazione); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), nulla disponendo in punto esposti (e ciò in considerazione della posizione processuale di convenuta della parte vittoriosa), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- accertata e dichiarata la tardività e la inammissibilità dell'opposizione ex art 650 c.p.c. svolta dal sig.
, conferma il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n° 309 / 2017 emesso dal Tribunale di Parte_1
Novara – a definizione del proc. monitorio RG 3901-1 / 2016 – il 28 febbraio 2017).
Condanna parte attrice in opposizione alla refusione del 50% delle spese legali in favore della parte opposta, liquidando le stesse, nella totalità in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara 12 mag. 25 Il Giudice Dott. Giuseppe Siciliano
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