Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 233
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Sentenza 12 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Novara dal Giudice Dott. Giuseppe Siciliano, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. L'attore ha richiesto la dichiarazione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 309/2017, sostenendo che la notifica fosse avvenuta in modo irregolare e che il diritto di credito fosse prescritto. Dall'altra parte, i convenuti hanno eccepito la tardività dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.

Il Giudice ha preliminarmente affrontato la questione della tardività, ritenendo che l'opposizione fosse inammissibile. Ha argomentato che la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata in conformità all'art. 143 c.p.c., nonostante le contestazioni dell'attore. Inoltre, ha evidenziato che l'opponente, avendo partecipato a un'udienza di esecuzione, non poteva ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo. Pertanto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'attore al pagamento delle spese legali, liquidate in € 2.540,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 233
    Giurisdizione : Trib. Novara
    Numero : 233
    Data del deposito : 12 maggio 2025

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