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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1
, e registrata con Parte_2 Controparte_1 il registro del commercio e delle società lussemburghese (R.C.S.) n. di iscrizione B.82680, in persona del legale rappresentante dott. rappresentate e difese, anche Parte_3 disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni RI (C.F. – pec C.F._1
), AO NI (C.F. – pec Email_1 C.F._2
) e LE RI (C.F. – Email_2 C.F._3 pec ), con domicilio digitale eletto agli indirizzi Email_3 pec dei legali, giusta procura in atti;
APPELLANTI
Contro
C.F. e P. IVA , in persona del rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Colombo (C.F. CP_3
), ND LL (C.F. ), NT IN C.F._4 C.F._5
(C.F. ) e IC ET (C.F. ) ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Broletto n. 20, giusta procura in atti;
pagina 1 di 18 APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante Avv. Carmelo Reale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Riolo (C.F.
) ed NI TI (C.F. ), elettivamente C.F._8 C.F._9 domiciliata presso il loro studio in Milano, piazza Castello n. 27, giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9978/2024, pubblicata in data 18.11.2024, in materia di cartolarizzazione- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
CONCLUSIONI:
Per le appellanti:
“In considerazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 14 ottobre 2025, gli avvocati Giovanni RI, AO NI, e LE RI, difensori di e CP_5
, impugnano e contestano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedono il rigetto dell'appello condizionato proposto da I sottoscritti difensori precisano le conclusioni riportandosi a Controparte_2 quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e ne chiedendo l'accoglimento:
Piaccia Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: accogliere il presente appello, per
l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9978/2024 pubblicata il
18/11/2024, notificata il 19/11/2024:
In via principale, accertato e dichiarato che le garanzie prestate da di Controparte_2 cui agli artt.
9.2. e 9.3. del contratto di cartolarizzazione del 30 ottobre 2019, con riferimento alla fattura n. 40/501 del 30.11.2012 per euro 2.281.785,00 non corrispondono al vero, per le ragioni esposte in narrativa, rendendo già allo stato infondata la domanda di condanna della quale debitore ceduto, come comprovato dalla prodotta sentenza del tribunale di Parte_4
Roma n.3411/2024, condannare al pagamento del risarcimento danni Controparte_2 per indennizzo in favore di e/o quale unica obbligazionista di Parte_1 CP_5
, per l'ammontare di euro 2.281.785,00, pari all'importo facciale della fattura ceduta, Pt_1 risultata già pagata all'ospedale Fatebenefratelli prima della cessione, nonché, in parte qua, extra budget, oltre spese sostenute per euro 114.568,00, ovvero in quella diversa maggiore
pagina 2 di 18 misura che sarà provata in giudizio, nonché oltre interessi, come per legge, ex D. Lgs. n.
231/2002 e 192/2012 e smi decorrenti dal 61° giorno dall'emissione della singola fattura ceduta, e, comunque, ex art. 1284, 4° co, Cod. Civ., dalla notificazione della domanda.
Sempre in via principale, con riferimento alle fatture n. 109 del 25 maggio 2006 per euro
370.001,81 e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per euro 1.929.169,00, accertato e dichiarato che trattasi di crediti da escludere in quanto non rientranti, ex art. 6.2., nei criteri di blocco di cui all'allegato B del contratto di cartolarizzazione del 30 ottobre 2019, voglia la Corte condannare alla restituzione in favore di e/o di Controparte_2 Parte_1 dei corrispettivi versati per euro 2.092.245,44, oltre interessi convenzionali al tasso CP_5
Euribor + 8% decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, oltre spese per euro
230.008,93, ovvero in quella diversa maggiore misura che sarà provata in giudizio, secondo il disposto di cui all'art.
6.2. e s.s. del contratto di cartolarizzazione;
ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento delle fatture cedute nn. 109 del 25 maggio 2006 per euro 370.001,81 e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per euro 1.929.169,00 come crediti da escludere ex art. 6 contratto, sussistendo anche in tale ipotesi (così come già per la fattura n.
40/501 del 30.11.2012) la violazione delle garanzie di cui agli artt.
9.2. e 9.3. del contratto di cartolarizzazione del 30 ottobre 2019, voglia la Corte condannare al Controparte_2 pagamento del risarcimento danni per indennizzo in favore di e/o di Parte_1 CP_5
quale unico obbligazionista di per l'ammontare di euro 2.299.170,81,
[...] Parte_1 oltre interessi, ex D. Lgs. n. 231/2002 e 192/2012 e smi decorrenti dal 61° giorno dall'emissione delle singole fatture cedute, e, comunque, ex art. 1284 4° Cod. Civ. dalla notificazione della domanda;
il tutto per complessivi euro 4.374.030,44 (2.281.785,00,
+2.092.245,44), ovvero per complessivi euro 4.580.955,81 (2.281.785,00, +2.299.170,81), oltre interessi come sopra richiesti, nonché oltre spese sostenute e documentate per complessivi euro 344.576,93 ovvero in quella diversa maggiore misura che sarà provata in giudizio.
Ancora in via principale, tenuto conto della preventiva e/o simultanea condanna di
[...] al rimborso ovvero al risarcimento danno in favore di o CP_2 CP_5 Parte_1
[... per violazione delle indicate clausole contrattuali (artt. 6.2., 9.2. e 9.3), accertata e dichiarata, in capo ai creditori, la sussistenza del diritto all'integrità patrimoniale di
[...]
che garantiva il credito di e ei confronti del veicolo CP_2 Parte_1 CP_5 cedente, ed il conseguente pregiudizio che è conseguito a queste ultime dai suddetti fatti dolosi
e colposi attribuiti ad a nonché accertato e dichiarato Controparte_2 CP_4
l'illecito trasferimento da a dei relativi fondi Controparte_2 CP_4 acquisiti con la cessione in oggetto, senza che ci fosse la giusta causa, in violazione del suddetto
pagina 3 di 18 diritto, del vincolo di segregazione dei crediti e di indisponibilità della relativa liquidità così acquisita, non ancora utilizzabile per il ristoro dei note holder senior, quale era all'epoca di detto trasferimento 1) condannare rimborsare, a titolo CP_4 CP_4 risarcitorio ex art. 2043 cod. civ., direttamente in favore di quale noteholder del CP_5 veicolo danneggiato, ovvero, in subordine, in favore della medesima l'importo Parte_1 versato a titolo di corrispettivo della compravendita, pari ad euro 4.168.669,79 oltre interessi dalla domanda ex D lgs. 231/2002 e smi, ovvero al tasso legale, ex art. 1284, 4° co, cod. civ., ovvero, 2) in via subordinata, in surroga anche satisfattiva ex art. 2900 cod. civ., condannare
a corrispondere gli importi ad essa indebitamente versati da CP_4 CP_2 per euro 4.168.669,79, oltre interessi dalla domanda ex D lgs. 231/2002 e smi, ovvero al tasso legale, ex art. 1284, 4° co, cod. civ., direttamente in favore di ovvero, in subordine, CP_5 di ovvero, in ulteriore subordine, di , con condanna altresì Parte_1 CP_2 di quest'ultima al versamento delle suddette somme in favore di quale parte CP_5 danneggiata, ovvero, in subordine, di;
3) in via di ulteriore subordine i ‟ i g i Parte_1 non ne ricorrano più i presupposti al momento della decisione per fatti posti in essere dalla debitrice surrogata, dichiarare, via revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., l'inefficacia della disposizione patrimoniale di in favore di alla quale ha CP_2 CP_4 distratto (gratuitamente) l'importo di euro 4.168.669,79 in pregiudizio del creditore ( CP_5 ovvero , che sono stati così coscientemente danneggiati da Parte_1 CP_2
e financo da con conseguente diritto di ovvero di
[...] CP_4 CP_5 ad agire direttamente nei confronti di onde soddisfarsi Parte_1 CP_4 del credito vantato nei confronti di Con vittoria di spese e compensi Controparte_2 professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata e appellante incidentale CP_2
“A. in via principale, 1) respingere l'appello proposto da e Parte_1 [...]
in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, Controparte_1 per i motivi tutti esposti nella comparsa di risposta in data 29 aprile 2025 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9978/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 15.11.2024, pubblicata il 18.11.2024, e notificata, a mezzo posta elettronica certificata, il 19.11.2024, in ogni sua parte;
B. in subordine, anche in via di appello incidentale, in caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria, 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di rispetto alla prospettazione e alle domande svolte in Controparte_1
pagina 4 di 18 giudizio, dichiarando conseguentemente l'inammissibilità delle domande avversarie sotto i relativi profili oggettivi e soggettivi, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
2) accertare
e dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza già solo in via generale, delle domande formulate da e per Parte_1 Controparte_1 violazione del divieto di venire contra factum proprium o comunque per exceptio doli, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e, in ogni caso, escludere ai sensi dell'art. 1227 c.c. la sussistenza in capo alle attrici di qualsivoglia diritto di garanzia e indennizzo e/o al risarcimento del danno;
C. in ulteriore subordine, e nel merito, 1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da e per tutte le ragioni
Parte_1 Controparte_1 esposte negli atti di causa;
2) in subordine, ferma la conservazione del contratto di cessione di crediti per cui è causa, annullare quelle previsioni di detto accordo che qualificano la cessione dei crediti oggetto del presente giudizio come cessione “pro soluto” e garantiscono a favore di la certezza, l'esistenza e la validità dei crediti per cui è causa, nonché le
Parte_1 ulteriori previsioni di detto accordo invocate da a fondamento degli obblighi
Parte_1 di garanzia e indennizzo azionati in giudizio, qualificando per l'effetto il contratto di cessione di crediti per cui è causa come contratto aleatorio, con conseguente insussistenza anche della garanzia di cui all'art. 1266 c.c., per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
3) in ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da e
Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto di di essere tenuta indenne e manlevata, Controparte_2
o comunque risarcita, da in relazione a ogni Controparte_1 pregiudizio che dovesse derivarle per effetto dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da e dalla stessa Parte_1 Controparte_1 nei suoi confronti, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
conseguentemente,
[...] condannare a manlevare e tenere indenne Controparte_1 CP_2 da ogni somma, spesa, onere che la stessa fosse condannata a pagare, a qualunque
[...] titolo, a e/o alla stessa o comunque Parte_1 Controparte_1
a risarcire ad il danno conseguente;
condannare a Controparte_2 Parte_1 retrocedere ad i crediti di cui è causa, per tutte le ragioni esposte negli Controparte_2 atti di causa;
D. in via istruttoria , 1) ammettere l'istanza di prova testimoniale formulata da CP_2 nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 20.11.2024, da intendersi in questa sede integralmente riproposta e ritrascritta;
2) respingere le istanze istruttorie formulate da pagina 5 di 18 e in primo grado (peraltro non Parte_1 Controparte_1 reiterate in sede di appello, con conseguente loro rinuncia), in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni esposte negli atti di primo grado e, in particolare, nella memoria di replica istruttoria;
E. in ogni caso, 1) condannare e Parte_1 Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla refusione, in favore di
[...]
delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali CP_2 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2) emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.”
Per l'appellata Controparte_4
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta o deduzione, così giudicare: - in via principale, respingere l'appello proposto da
e , in quanto inammissibile e Parte_1 Controparte_1 comunque infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9978/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18 novembre 2024, e notificata,
a mezzo posta elettronica certificata, il 19 novembre 2024, in ogni sua parte;
- in ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze oltre accessori come per legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 30 ottobre 2019 (di seguito, per brevità, e Controparte_2 CP_2 [...]
(di seguito, per brevità, ), società costituite ai sensi della Legge 30 aprile Parte_1 Pt_1
1999 n. 120, stipulavano un contratto a mezzo del quale la prima cedeva alla seconda “in blocco e pro soluto” crediti derivanti da prestazioni e/o forniture sanitarie rese per conto di varie
Aziende e altri debitori come individuati all'all. A dell'accordo. Parte_5
Nel febbraio 2023, unitamente “al proprio obbligazionista di riferimento” Pt_1 [...]
(di seguito: ), convenivano davanti al Tribunale di Milano Controparte_1 CP_5
e (di seguito: per chiedere di accertare la CP_2 Controparte_4 CP_4 non veridicità delle garanzie prestate dalla cedente sulla base degli artt.
9.2 e 9.3 del contratto e dunque di condannare al risarcimento danni per Euro 2.281.785,00, pari CP_2 all'importo della fattura ceduta n. 40-501 del 30.11.2012, risultata già̀ pagata prima della cessione all' oltre spese sostenute ed interessi. Controparte_6
pagina 6 di 18 Inoltre, con riferimento alle fatture n. 109 del 25.5.2006 per Euro 370.001,81 e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per Euro 1.929.169,00, e chiedevano di accertare che le stesse Pt_1 CP_5 avessero ad oggetto crediti da escludere dalla cessione in quanto non rispettosi dei criteri di blocco di cui all'all. B del contratto, con condanna di alla restituzione dei CP_2 corrispettivi versati per Euro 2.092.245,44, oltre interessi convenzionali e spese;
in subordine, considerata anche per queste due fatture, così come per la fattura n. 40-501 del 30.11.2012, la violazione delle garanzie di cui agli artt.
9.2 e 9.3 del contratto, chiedeva il risarcimento Pt_1 danni per l'ammontare di Euro 2.299.170,81, oltre interessi e spese. chiedeva altresì di condannare al ripristino dell'integrità patrimoniale di Pt_1 CP_4 una volta accertata i) la sussistenza del diritto all'integrità̀ patrimoniale della CP_2 cedente nella sua qualità di garante ii) il pregiudizio derivato per i fatti dolosi e colposi commessi da e iii) l'illecito trasferimento dalla cedente a CP_2 CP_4 [...] dei fondi acquisiti con la cessione in violazione del vincolo di segregazione dei crediti, CP_4
“non ancora utilizzabile per il ristoro dei note holder senior, quale era all'epoca di detto trasferimento . CP_4
Sempre in via principale, tenuto conto della condanna di al rimborso ovvero al CP_2 risarcimento danno per violazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6.2., 9.2. e 9.3, chiedeva di condannare a rimborsare, a titolo risarcitorio ex art. 2043 Pt_1 CP_4
c.c., direttamente in favore di quale note holder del veicolo danneggiato, ovvero, in CP_5 subordine, in favore della medesima l'importo di Euro 4.580.955,81, oltre interessi “e Pt_1 ciò, ove occorra e ne ricorrano i presupposti più confacenti, in via subordinata, in surroga satisfattiva ex art. 2900 cod. civ., sempre in favore di ovvero, in subordine, di CP_5
ovvero, in ulteriore subordine, di ”; ovvero, “in via di Parte_1 CP_2 ulteriore subordine ovvero concorrenziale con l'azione surrogatoria, laddove non ne ricorrano più i presupposti al momento della decisione per fatti posti in essere dalla debitrice surrogata”, di dichiarare l'inefficacia della disposizione patrimoniale di in confronto di CP_2 [...]
alla quale ha distratto l'importo di Euro 4.168.669,79 in pregiudizio dei creditori “con CP_4 conseguente diritto di vvero di ad agire direttamente nei confronti CP_5 Parte_1 di nde soddisfarsi del credito vantato nei confronti di CP_4 Controparte_2
.
[...]
1.2 Si costituivano in giudizio e CP_4 CP_2 in via pregiudiziale chiedeva a) la sospensione del giudizio sino al passaggio in CP_2 giudicato delle sentenze a definizione delle controversie relative alla riscossione dei crediti pagina 7 di 18 oggetto di causa b) di dichiarare l'inammissibilità delle domande di dopo aver CP_5 accertato il suo difetto di legittimazione passiva c) di dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, delle domande formulate da e per violazione del divieto di Pt_1 CP_5 venire contra factum proprium.
Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte;
in subordine, di annullare le previsioni del contratto che qualificavano la cessione dei crediti come pro soluto, nonché le ulteriori previsioni invocate da a fondamento degli obblighi di garanzia e indennizzo, Pt_1 qualificando come aleatorio il contratto di cessione dei crediti, con insussistenza della garanzia di cui all'art. 1266 c.c.; in via ulteriormente subordinata, chiedeva di essere tenuta indenne e manlevata o comunque risarcita da per il pregiudizio derivante dall'eventuale CP_5 accoglimento delle domande formulate da e dalla stessa e di condannare Pt_1 CP_5 Pt_1
a retrocedere ad i crediti oggetto di giudizio. CP_2 chiedeva invece di rigettare tutte le domande proposte da e da CP_4 Pt_1 CP_5 in quanto infondate in fatto e in diritto.
2. Con sentenza n. 9978/2024 le domande proposte da e erano integralmente Pt_1 CP_5 rigettate con loro condanna a rifondere ad e le spese di lite. CP_2 CP_4
Il primo giudice, dopo aver ricostruito i ruoli ricoperti dai vari soggetti nella vicenda, ha sottolineato che le domande delle attrici non potevano che essere esaminate nel più ampio contesto dell'operazione di cartolarizzazione realizzata da CP_2
Al par. 2 della sentenza impugnata il Tribunale ha escluso l'inadempimento della cedente in merito all'omessa consegna della documentazione relativa ai crediti portati dalle fatture n. 109-
06 del 25.5.2006 e n. 115-700-PA del 13.11.2018. Dalla documentazione versata in atti, infatti,
è emerso che nell'ambito della cartolarizzazione la società CP_2 Controparte_7
(di seguito, ”) aveva operato in qualità di servicer sia di che di
[...] CP_7 CP_2
Cont e a sua volta la società (di seguito, ”) aveva Pt_1 Controparte_8 agito quale subservicer sia di che di per cui doveva ritenersi che sia CP_2 Pt_1
Cont
che , incaricate dell'attività di gestione e recupero di crediti cartolarizzati, CP_7 fossero in possesso della documentazione relativa alla cartolarizzazione e dei documenti rappresentativi dei singoli crediti ceduti. Secondo il Tribunale, dunque, la cessionaria Pt_1 non poteva dolersi nei confronti della cedente della mancata consegna della documentazione rappresentativa dei crediti ceduti, poiché le disposizioni contrattuali evidenziavano chiaramente come nell'ambito della cartolarizzazione la documentazione probatoria relativa ai crediti fosse pagina 8 di 18 in possesso della società presso i cui uffici era possibile visionare i documenti Parte_6 stessi.
Il Tribunale ha anche evidenziato la presenza, all'art.
7.1. del contratto di cessione, di una condizione sospensiva rispetto al pagamento del corrispettivo della cessione posta nell'esclusivo interesse di rappresentata dalla consegna della copia dei documenti Pt_1 probatori: l'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione da parte della cessionaria in quest'ottica, è stato valutato nella sentenza impugnata come comportamento Pt_1 incompatibile con il mantenimento della condizione.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti al processo e delle difese delle convenute, il primo giudice – par. 3 della sentenza impugnata - ha escluso la responsabilità contrattuale della cedente con riferimento alla violazione dell'obbligo di garanzia previsto nel contratto di cessione (lett. g, h, i;
k; l;
m; n;
s; t dell'art. 9.3) per essere i crediti inesistenti, impossibili da far valere in giudizio o già estinti per intervenuto pagamento a favore della struttura sanitaria anteriormente alla cessione. Ciò perché, a fronte delle puntuali contestazioni di CP_2 relative ai crediti sanitari acquistati dall' si era limitata ad una Controparte_6 Pt_1 generica elencazione delle dichiarazioni contrattuali false senza allegare né provare che la cessionaria al momento della stipula fosse a conoscenza della incedibilità dei crediti o che gli stessi non fossero certi, liquidi ed esigibili o inesistenti per essere già stati estinti per intervenuto pagamento da parte del debitore ceduto. Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che il doc. n. 9 smentisse la prospettazione attorea di estinzione del credito portato dalla fattura n. 40-501 per intervenuto pagamento anteriormente alla cessione, perché avente ad oggetto una somma (€
2.340,62) di gran lunga inferiore all'ammontare della fattura (€ 2.281.785,00).
A dimostrazione della buona fede della cedente il Tribunale ha evidenziato l'introduzione nel
2021 di due giudizi ad opera di e nei confronti dei debitori ceduti (Regione Pt_1 CP_2
Sicilia e ASL Palermo / Regione Lazio e ASL Roma) con riferimento alle medesime fatture azionate nel febbraio 2023. Fermo restando la mancata formulazione ad opera di di una Pt_1 domanda di accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva di cui gli artt.
8.1 e 8.4 del contratto di cessione (che prevede, nel caso di accertamento giudiziale dell'inesistenza di uno o più crediti al tempo della cessione con sentenza di primo grado passata in giudicato o con sentenza di secondo grado, la retrocessione dei crediti alla cedente con obbligo della cedente di pagare al cessionario “un importo pari al corrispettivo pagato in relazione ai crediti retrocessi”), il Tribunale ha osservato che la sentenza n. 3411/2024 del Tribunale di Roma emessa il 23.2.2024 con cui era stato accertato che il credito portato dalla fattura n. 40-501 fosse extra budget i) evidenziava solo che solo all'esito del giudizio di primo grado CP_2
pagina 9 di 18 avesse appreso che i crediti risultavano saldati ovvero inesigibili e le somme erano “extra budget” ii) non essendo passata in giudicato non consentiva di accertare il verificarsi della condizione risolutiva.
Quanto alla violazione dei criteri di blocco per i crediti portati dalle fatture n. 109 del 25 maggio
2006 e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per non essere relativi a “prestazioni o forniture sanitarie” il Tribunale (par. 4) ha considerato che i crediti da acquistare erano stati proposti dalla stessa dopo analisi svolte prima della sottoscrizione del contratto di cessione. In CP_5 più, era stata la stessa nell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Pt_1
a sostenere che l'esclusività dovuta ai medici per prestazioni cd intramoenia per le fatture contestate da e costituisse un servizio sanitario. Pt_1 CP_5
Comunque, non erano state né allegate né dimostrate l'esistenza di una questione da dirimere anteriormente all'introduzione del giudizio in merito ai crediti da escludere né l'attivazione dello strumento risolutivo dei contrasti disciplinato dall'art.
6.2 in caso di crediti da escludere.
Secondo il Tribunale, l'insussistenza dell'inadempimento comportava il venir meno della condotta antigiuridica prospettata a fondamento della responsabilità extracontrattuale di CP_2
e ad ogni modo le attrici non avevano provato gli elementi costitutivi
[...] CP_4 dell'illecito extracontrattuale.
Al par. 5 della sentenza impugnata il Tribunale ha escluso la responsabilità extracontrattuale di per lesione del diritto di all'integrità patrimoniale della società cedente, in CP_2 Pt_1 quanto la prospettazione delle attrici risultava in contrasto con la natura stessa delle operazioni di cartolarizzazione e con il contratto di cessione in blocco dei crediti.
Secondo il Tribunale, non era tenuta ad alcuna valutazione dei crediti atteso CP_4 che nell'operazione di cartolarizzazione la valutazione dei crediti e la gestione degli acquisti era rimessa alle società servicer e subservicer.
Al par. 6 della sentenza il Tribunale ha a) rigettato la domanda surrogatoria poiché non sussisteva alcun diritto di di ripetere da le somme versate a titolo CP_2 CP_4 di corrispettivo della vendita dei crediti b) rigettato l'azione revocatoria, poiché non erano stati allegati né provati i presupposti soggettivi della stessa.
In ragione del respingimento delle domande di e , il Tribunale non ha esaminato Pt_1 CP_5 le domande di annullamento e di manleva proposta in via subordinata da parte di CP_2
3. Con atto di appello regolarmente notificato in data 19.12.2024, e hanno Pt_1 CP_5 interposto gravame affidato a quattro motivi.
pagina 10 di 18 Con il primo motivo rubricato “Errata valutazione del materiale probatorio con riferimento alla supposta avvenuta consegna da a dei documenti idonei CP_2 Pt_1 all'attivazione dei crediti rappresentati da fatture per il rimborso dei maggiori oneri CCNL e per l'indennità intramoenia - Violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.” le appellanti censurano il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda risarcitoria avversaria per l'omessa consegna da parte di della documentazione rappresentativa dei crediti CP_2 relativi alle fatture n. 109-06 del 25.5.2006 e n. 115-700-PA del 13.11.2018. Secondo e Pt_1
, il Tribunale avrebbe ragionato per presunzioni, inammissibili nel caso di specie per il CP_5 divieto di prova per testi. Inoltre, solo per un “sillogismo” il Tribunale ha ritenuto provata la conoscenza dei documenti in capo a e . Pt_1 CP_5
A mezzo del secondo motivo, rubricato “Errata interpretazione della clausola inserita nell'art.
6 del contratto inter partes da parte del Tribunale che ha escluso il diritto al rimborso di Pt_1 con riferimento ai crediti ad essa ceduti per rimborso dei maggiori oneri da CCNL e per
l'indennità intramoenia, con conseguente malgoverno delle risultanze probatorie del tutto inidonee a paralizzare la domanda proposta dall'appellante – Violazione degli artt. 1362 cod. Cont civ. e 116 cod. proc. civ.”, e censurano il rigetto della richiesta risarcitoria per Pt_1 violazione, da parte di dei “criteri di blocco” previsti dal contratto di cessione con CP_2 riferimento alle fatture di Fatebenefratelli n. 109/06 del 25.5.2006 e n. 115-700-PA del
13.11.2018. Secondo e , il Tribunale avrebbe errato nel far rientrare i crediti per Pt_1 CP_5 indennità intramoenia e maggiori oneri da CCNL nell'ambito delle prestazioni sanitarie “senza che vi sia alcun nesso causale, né tantomeno coincidenza, tra l'aumento dei corrispettivi salariali ovvero la maggiorazione delle indennità di esclusività della dirigenza medica, con le prestazioni sanitarie, che erano l'oggetto del prospetto informativo quale limite di acquisto dei crediti” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello). Comunque, il Tribunale non si sarebbe avveduto dell'avvenuta contestazione, ad opera di e prima dell'avvio del giudizio, della Pt_1 rispondenza dei crediti per cui è causa ai “criteri di blocco” e dell'attivazione della disciplina di cui all'art.
6.2 del contratto, come dimostrato dal doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 1 n. 2 c.p.c.
Il terzo motivo di appello è così sintetizzato dalle appellanti (cfr. pag. 12 atto di appello):
“Malgoverno del materiale probatorio - valutazione non prudenziale degli elementi di prova con violazione dell'art. 1362 cod. civ. con riguardo al dato letterale del contratto hinc inde ed al comportamento delle parti, così come desumibile già dal medesimo documento in relazione alle conseguenze indennitarie e risarcitorie incompatibili con gli argomenti di prova utilizzati Cont dal Giudice per affermare l'infondatezza della domanda, in una alla responsabilità di
pagina 11 di 18 quale note holder di , soggetto acquirente, anziché di , quale parte Pt_1 CP_2 venditrice, e del suo note holder unico beneficiario degli importi versati ad CP_4
da a titolo di corrispettivo, e da essa SPV venditrice distribuiti a CP_2 Pt_1 [...] in violazione di legge e ben prima di un accertamento definitivo sulla esistenza del CP_4 credito ceduto. Violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., per manifesta illogicità della valutazione probatoria da parte del Giudicante.”
Anzitutto, e censurano il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la Pt_1 CP_5 richiesta risarcitoria per violazione, da parte di delle dichiarazioni e garanzie di cui CP_2 al contratto di Cessione “con una motivazione tanto illogica quanto inaccettabile, e soprattutto non rispondente alle risultanze istruttorie e al vero” (cfr. pag. 27 dell'atto di appello). Le contestazioni in primo grado sarebbero state tutte formulate in maniera inequivoca rispetto alla falsità delle affermazioni rilasciate da Inoltre, l Tribunale avrebbe del tutto ignorato CP_2 le statuizioni della sentenza del Tribunale di Roma n. 3411/2024 depositata nel corso del giudizio di primo grado;
solo per errore, poi, sarebbe stato depositato dalle appellanti il mandato di pagamento per Euro 2.340,62. La violazione delle garanzie di veridicità ha anche riguardato, nella prospettazione delle appellanti, i crediti afferenti l'indennità di intramoenia ed i maggiori oneri da CCNL.
Inoltre, secondo e è errato ritenere che le garanzie rilasciate da Pt_1 CP_5 CP_2 fossero “di tipo istantaneo, istituto, questo, non riconosciuto dal nostro ordinamento”, estendendosi al contrario dette garanzie fino alla fine del giudizio tanto da non salvare l'obbligato da smentite successive derivanti dall'istruttoria o dalla giurisprudenza “una garanzia è per sempre rispetto a un credito, e di certo non può esaurirsi al momento del suo rilascio” (cfr. pag. 32 atto di appello).
Il Tribunale avrebbe ignorato il ruolo di quale soggetto venditore ai sensi del CP_2 contratto di Cessione, mettendo “insieme tutto il coacervo delle cessioni che le parti hanno nel tempo collaborato e realizzato” con un addebito di responsabilità che “non esiste in capo allo special servicer CFE in punto ad una due diligence che non è neanche prevista dalla legge”.
Era invece quale investitore istituzionale a dover svolgere la dovuta due CP_4 diligence sui crediti cartolarizzati. Il ragionamento più logico che il tribunale avrebbe dovuto Cont Cont fare è che, se la colpa dell'acquisto di detti crediti va a ricadere su ovvero su , altro sarebbe stato il contenuto dell'accordo tra e , e più precisamente CP_2 Pt_1
non avrebbe assunto quelle obbligazioni così precise, impegnative, esponendosi CP_2 ad una responsabilità immediatamente esigibile nei suoi confronti, ma avrebbe semplicemente
pagina 12 di 18 Cont chiesto a il rimborso dei crediti da essa ritenuti non incassabili, ammesso e non concesso che sussistessero i relativi presupposti giuridici (pag. 34).
Le pagg. da 34 a 37 dell'atto di appello sono invece dedicate all'illustrazione da parte delle Cont Cont appellanti dei rapporti tra e , anche alla luce del doc. n. 63 prodotto da CP_2 mal compresi dal primo giudice che ha seguito “pedissequamente il percorso fantasioso, non provato ed irrilevante di così affrancando di conseguenza la stessa, ma soprattutto CP_11
dall'obbligo di restituzione degli importi ricevuti come corrispettivo della CP_4 vendita” (cfr. pag. 38 atto di appello).
Con il quarto motivo di impugnazione Il Tribunale ha erroneamente negato la responsabilità di sotto il triplice profilo della domanda surrogatoria, anche di tipo CP_4 satisfattivo, di quella afferente al neminen laedere, ed infine di quella revocatoria, deducendo, nell'ordine - che il veicolo aveva ben distribuito gli importi ricevuti da a Pt_1 [...]
quando, viceversa, avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio di appello relativo CP_4 ai crediti sanitari ceduti, - che vi era l'inesistente di responsabilità extracontrattuale in capo a non essendovi inadempimento contrattuale da parte del veicolo, senza CP_4 avvedersi che tale responsabilità, proprio perché extracontrattuale, derivava direttamente dall'avere prima della maturazione del relativo diritto, e che la Controparte_12 stessa prescindeva dall'attività di , ma atteneva al fatto illecito posto in essere CP_2 dall'Istituto Bancario che aveva violato il principio dell'integrità patrimoniale del soggetto debitore, dal quale aveva sottratto somme destinate a garantire parte venditrice, ed infine - che
l'azione revocatoria non era fondata, quando, viceversa, è stato dimostrato, non solo il danno arrecato, ma anche il consilium fraudis, ossia la conoscenza, da parte del debitore CP_2
del danno che stava arrecando alle ragioni dell'acquirente, distraendo somme in favore
[...] di terzi soggetti, a loro volta consapevoli di tale illecito, tenuto conto altresì che l'inadempienza di parte venditrice, rispetto alla propria solvibilità è, addirittura, manifesta. Violazione degli artt. 2043 cod. civ., 2900 cod. civ. e 2901 cod. civ. (pagg. 37-44 del presente atto di appello)” le appellanti contestano i capi della sentenza di primo grado che hanno respinto le domande extracontrattuali, nonché le azioni revocatorie e surrogatorie svolte da e . Pt_1 CP_5
4. Si sono costituite in giudizio e CP_2 CP_4
La prima chiede di respingere l'appello proposto da e , in quanto inammissibile Pt_1 CP_5
e comunque infondato. In subordine, propone appello incidentale al fine di accertare il difetto di legittimazione attiva di rispetto alla prospettazione e alle domande svolte in giudizio;
CP_5 di accertare e dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, delle domande pagina 13 di 18 formulate dalle appellanti per violazione del divieto di venire contra factum proprium o per exceptio doli e, in ogni caso, di escludere ai sensi dell'art. 1227 c.c. la sussistenza in capo alle appellanti di qualsivoglia diritto di garanzia e indennizzo “In ulteriore subordine, e nel merito,
1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da e Parte_1
per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
2) in Controparte_1 subordine, ferma la conservazione del contratto di cessione di crediti per cui è causa, annullare quelle previsioni di detto accordo che qualificano la cessione dei crediti oggetto del presente giudizio come cessione pro soluto e garantiscono a favore di la certezza, Parte_1
l'esistenza e la validità dei crediti per cui è causa, nonché le ulteriori previsioni di detto accordo invocate da a fondamento degli obblighi di garanzia e indennizzo Parte_1 azionati in giudizio, qualificando per l'effetto il contratto di cessione di crediti per cui è causa come contratto aleatorio, con conseguente insussistenza anche della garanzia di cui all'art.
1266 c.c., per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
3) in ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da
e accertare e dichiarare il diritto Parte_1 Controparte_1 di di essere tenuta indenne e manlevata, o comunque risarcita, da Controparte_2
in relazione a ogni pregiudizio che dovesse derivarle Controparte_1 per effetto dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da Parte_1
e dalla stessa nei suoi confronti, per tutte le ragioni Controparte_1 esposte negli atti di causa;
conseguentemente, condannare Controparte_1
a manlevare e tenere indenne da ogni somma, spesa,
[...] Controparte_2 onere che la stessa fosse condannata a pagare, a qualunque titolo, a e/o alla Parte_1 stessa o comunque a risarcire ad Controparte_1 Controparte_2 il danno conseguente;
condannare a retrocedere ad
[...] Parte_1 Controparte_2
i crediti di cui è causa, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
[...] chiede di respingere l'appello proposto da e in quanto CP_4 Pt_1 CP_5 inammissibile e comunque infondato e di confermare la sentenza n. 9978/2024 del Tribunale di Milano.
5. All'udienza del 20.5.2025 il difensore di faceva presente l'emissione nel corso CP_2 del giudizio di due decisioni del Tribunale di Milano in cause sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio con cui erano state respinte le domande risarcitorie e indennitarie proposte Cont da . Il Consigliere istruttore autorizzava il deposito e rinviava la causa all'udienza del
14.10.2025 per la rimessione della causa in decisione. pagina 14 di 18 ***
6. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi minimi a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 342 c.p.c.
7. Seppur ammissibile, questo Collegio ritiene l'appello nel suo complesso infondato.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha rigettato la domanda avversaria sulla base di una precisa e approfondita disamina della documentazione in atti e, in particolare: del contratto di cessione tra e (doc. 3a-b, fascicolo di primo grado;
del prospetto Pt_1 CP_2 Pt_1 informativo relativo all'operazione di cartolarizzazione (doc. 1, fascicolo di primo grado CP_2
, del contratto di subservicing (v. doc. 9, fascicolo di primo grado ), del verbale
[...] CP_2
Cont dell'incontro con del 9 settembre 2019 (doc. 53, fascicolo di primo grado , CP_2 della first demand guarantee rilasciata da il 9.5.2018 (doc. 18, fascicolo di primo grado CP_5
; dell'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale relativo alla cessione di crediti in CP_2 blocco da a (v. doc. 64, fascicolo di primo grado;
dell'accordo CP_2 Pt_1 CP_2
Cont di risoluzione del contratto di subservicing di (doc. 80, ; contratto di handover CP_2
IS - Special Gardant S.p.A. (doc. 81, ; della lettera CP_2 Controparte_7 sulla cessione (doc. 62, : documenti questi tutti puntualmente Parte_7 CP_2 identificati e richiamati dal Tribunale ai fini della decisione.
Sulla base di questi documenti il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che la documentazione probatoria relativa ai crediti di cui alle fatture di Fatebenefratelli n. 109/06 del 25.5.2006 e n.
115-700-PA del 13.11.2018 dovesse essere raccolta e fosse quindi in possesso del subservicer
ESC, che operava anche come subservicer della cartolarizzazione vista la coincidenza Pt_1
Cont soggettiva e di ruolo di in entrambe le cartolarizzazioni, non poteva essere accolta la tesi delle appellanti secondo la quale i documenti nell'effettivo possesso di non erano CP_2 stati consegnati a anche perché aveva, per contratto, la possibilità di visionare Pt_1 Pt_1 detta documentazione presso gli uffici del subservicer.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato l'art.
7.1 del contratto di cessione, il quale prevedeva una condizione sospensiva nell'esclusivo interesse di rispetto al pagamento del corrispettivo Pt_1 della cessione rappresentata “dalla consegna della copia dei documenti probatori” dei crediti ceduti, il cui mancato avveramento avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto di cessione (art. 8.1). Nel caso di specie, dal momento che e chiedono anche a Pt_1 CP_5 mezzo del presente atto di appello la condanna di alla “restituzione dei corrispettivi CP_2 versati” in forza del contratto di Cessione, non può che ritenersi che abbia CP_2
pagina 15 di 18 consegnato a tutto il supporto probatorio di riferimento dei crediti ceduti o, in alternativa, Pt_1 che la cedente abbia rinunciato a detto supporto. Pt_1
Cont Comunque, come rilevato dall'appellante incidentale, e avrebbero potuto Pt_1 richiedere detti documenti direttamente a Fatebenefratelli: dagli atti invece risulta che, stipulato il contratto in data 30.10.2019, la richiesta di documentazione è stata inviata a mezzo pec solamente l'11.8.2022 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado . Pt_1
7.2 Quanto al secondo motivo di impugnazione, il Tribunale ha escluso la possibilità di ravvisare l'inadempimento contestato da e in capo alla cedente dal momento Pt_1 CP_5 che il contratto di cessione prevedeva un rimedio specifico da utilizzare in caso di conoscenza di crediti da escludere e, solo in caso di inadempimento da parte della cedente dell'obbligo di retrocedere il corrispettivo del credito da escludere, la cessionaria avrebbe potuto adire l'autorità giudiziaria. Con l'odierno appello, e fanno valere l'avvenuta Pt_1 CP_5 produzione, in sede di memoria istruttoria n. 2, di una comunicazione inviata da ad Pt_1
(v. doc. 5 allegato alla seconda memoria istruttoria) con cui la prima informava la CP_2 seconda “di essere venuti a conoscenza del fatto che il credito cedutoci, originato dalla
di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio- Parte_8
Fatebenefratelli Ospedale Buccheri di Palermo per complessivi euro 2.299.170,81 di cui alle fatture n. 109 del 25 maggio 2006 per euro 370.001,81, e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per euro 1.929.169,00, non risponde ai criteri stabiliti per l'acquisto”; dunque le appellanti sostengono, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, di avere tempestivamente attivato la procedura prevista dall'art.
6.2 del contratto con diritto “alla restituzione del corrispettivo
(…), per euro 2.092.245,61 (91% dell'importo nominale delle fatture), maggiorato degli interessi, fino al soddisfo, nella misura dell'Euribor più 8%, oltre le spese sostenute per la gestione del suddetto credito pari ad euro115.440,94, (…).” La circostanza dell'avvenuta attivazione del rimedio, però, non è stata allegata nel corso del giudizio di primo grado, in violazione del dovere, gravante sulla parte attrice di allegare ritualmente, in modo chiaro, completo e nelle forme previste, oltre che tempestivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta. Tale difetto di allegazione di fatto non è sanabile nel corso del presente giudizio.
7.3 Quanto al terzo motivo di impugnazione, preme sottolineare, anzitutto, che le appellanti non si siano confrontate con quanto correttamente rilevato dal Tribunale riguardo la mancata attivazione del meccanismo di risoluzione previsto dagli artt.
8.1 e 8.4 del contratto per il caso di inesistenza dei crediti ceduti e violazione delle dichiarazioni e garanzie, meccanismo che presuppone l'accertamento giudiziale dell'inesistenza di uno o più crediti al tempo della pagina 16 di 18 cessione con sentenza di primo grado passata in giudicato o con sentenza di secondo grado.
Anche a voler trascurare tale rilievo, le appellanti non hanno specificamente indicato, con riferimento a ciascun credito per cui è causa, le garanzie che sarebbero state in tesi violate, ma si sono nuovamente limitate a elencare le garanzie di cui agli artt.
9.2 e 9.3, lettere g, h, i, k, l,
m, n, s, t, sostenendo la loro “palese” violazione.
7.4 Con riferimento alla pretesa condotta antigiuridica di per “lesione dei diritti CP_2 soggettivi assoluti di carattere patrimoniale di e ” non si può che ripetere che, Pt_1 CP_5 in assenza di inadempimento della società cedente, viene a mancare un elemento costitutivo dell'illecito extracontrattuale.
Del tutto infondate sono le affermazioni delle appellanti che ravvisano una condotta illecita di e per avere la prima versato i proventi della cessione a favore della CP_2 CP_4 seconda con conseguente diminuzione del patrimonio della cedente a danno della cessionaria, che così non avrebbe potuto contare sul patrimonio della cedente per ottenere il risarcimento dei danni in caso di inadempimento agli obblighi di garanzia. È la stessa legge sulla cartolarizzazione, infatti, a prevedere che il patrimonio separato costituito dagli incassi dei crediti e delle attività finanziarie acquistate sia posto a garanzia unicamente dei portatori dei titoli, per cui non si può pretendere che la società cedente possa utilizzare i proventi della cessione per risarcire la cessionaria in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di cessione.
Le domande surrogatoria e revocatoria avanzate ai sensi degli artt. 2900 e 2901 c.c. sono state formulate in termini del tutto generici.
Quanto all'azione surrogatoria, non sussiste alcun diritto di rispetto al quale le CP_2 appellanti possano surrogarsi: infatti, non può ripetere da le somme CP_2 CP_4 versate a titolo di corrispettivo della vendita dei crediti atteso che tali importi spettano agli investitori a titolo di rimborso dei titoli cartolarizzati acquistati.
Quanto all'azione revocatoria, e dunque alla richiesta di dichiarazione di inefficacia nei confronti delle attrici degli atti di disposizione del patrimonio di non sono allegati CP_2 né provati i presupposti della stessa (consilium fraudis e l'eventus damni).
8. L'infondatezza dei motivi di gravame proposti da e determina dunque, per Pt_1 CP_5 tutte le ragioni di cui in motivazione, il rigetto dell'appello principale. Dal rigetto dell'appello principale consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto da nell'ipotesi di CP_2 accoglimento di tutti o di alcuni dei motivi di appello di e di , con integrale Pt_1 CP_5 conferma dell'appellata sentenza.
pagina 17 di 18 In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9039/24, pubblicata il 17.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
3. visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di entrambe le parti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso, in Milano il 20.10.2025
La Presidente
Dott. ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1
, e registrata con Parte_2 Controparte_1 il registro del commercio e delle società lussemburghese (R.C.S.) n. di iscrizione B.82680, in persona del legale rappresentante dott. rappresentate e difese, anche Parte_3 disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni RI (C.F. – pec C.F._1
), AO NI (C.F. – pec Email_1 C.F._2
) e LE RI (C.F. – Email_2 C.F._3 pec ), con domicilio digitale eletto agli indirizzi Email_3 pec dei legali, giusta procura in atti;
APPELLANTI
Contro
C.F. e P. IVA , in persona del rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Colombo (C.F. CP_3
), ND LL (C.F. ), NT IN C.F._4 C.F._5
(C.F. ) e IC ET (C.F. ) ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Broletto n. 20, giusta procura in atti;
pagina 1 di 18 APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante Avv. Carmelo Reale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Riolo (C.F.
) ed NI TI (C.F. ), elettivamente C.F._8 C.F._9 domiciliata presso il loro studio in Milano, piazza Castello n. 27, giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9978/2024, pubblicata in data 18.11.2024, in materia di cartolarizzazione- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
CONCLUSIONI:
Per le appellanti:
“In considerazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 14 ottobre 2025, gli avvocati Giovanni RI, AO NI, e LE RI, difensori di e CP_5
, impugnano e contestano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedono il rigetto dell'appello condizionato proposto da I sottoscritti difensori precisano le conclusioni riportandosi a Controparte_2 quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e ne chiedendo l'accoglimento:
Piaccia Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: accogliere il presente appello, per
l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9978/2024 pubblicata il
18/11/2024, notificata il 19/11/2024:
In via principale, accertato e dichiarato che le garanzie prestate da di Controparte_2 cui agli artt.
9.2. e 9.3. del contratto di cartolarizzazione del 30 ottobre 2019, con riferimento alla fattura n. 40/501 del 30.11.2012 per euro 2.281.785,00 non corrispondono al vero, per le ragioni esposte in narrativa, rendendo già allo stato infondata la domanda di condanna della quale debitore ceduto, come comprovato dalla prodotta sentenza del tribunale di Parte_4
Roma n.3411/2024, condannare al pagamento del risarcimento danni Controparte_2 per indennizzo in favore di e/o quale unica obbligazionista di Parte_1 CP_5
, per l'ammontare di euro 2.281.785,00, pari all'importo facciale della fattura ceduta, Pt_1 risultata già pagata all'ospedale Fatebenefratelli prima della cessione, nonché, in parte qua, extra budget, oltre spese sostenute per euro 114.568,00, ovvero in quella diversa maggiore
pagina 2 di 18 misura che sarà provata in giudizio, nonché oltre interessi, come per legge, ex D. Lgs. n.
231/2002 e 192/2012 e smi decorrenti dal 61° giorno dall'emissione della singola fattura ceduta, e, comunque, ex art. 1284, 4° co, Cod. Civ., dalla notificazione della domanda.
Sempre in via principale, con riferimento alle fatture n. 109 del 25 maggio 2006 per euro
370.001,81 e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per euro 1.929.169,00, accertato e dichiarato che trattasi di crediti da escludere in quanto non rientranti, ex art. 6.2., nei criteri di blocco di cui all'allegato B del contratto di cartolarizzazione del 30 ottobre 2019, voglia la Corte condannare alla restituzione in favore di e/o di Controparte_2 Parte_1 dei corrispettivi versati per euro 2.092.245,44, oltre interessi convenzionali al tasso CP_5
Euribor + 8% decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, oltre spese per euro
230.008,93, ovvero in quella diversa maggiore misura che sarà provata in giudizio, secondo il disposto di cui all'art.
6.2. e s.s. del contratto di cartolarizzazione;
ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento delle fatture cedute nn. 109 del 25 maggio 2006 per euro 370.001,81 e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per euro 1.929.169,00 come crediti da escludere ex art. 6 contratto, sussistendo anche in tale ipotesi (così come già per la fattura n.
40/501 del 30.11.2012) la violazione delle garanzie di cui agli artt.
9.2. e 9.3. del contratto di cartolarizzazione del 30 ottobre 2019, voglia la Corte condannare al Controparte_2 pagamento del risarcimento danni per indennizzo in favore di e/o di Parte_1 CP_5
quale unico obbligazionista di per l'ammontare di euro 2.299.170,81,
[...] Parte_1 oltre interessi, ex D. Lgs. n. 231/2002 e 192/2012 e smi decorrenti dal 61° giorno dall'emissione delle singole fatture cedute, e, comunque, ex art. 1284 4° Cod. Civ. dalla notificazione della domanda;
il tutto per complessivi euro 4.374.030,44 (2.281.785,00,
+2.092.245,44), ovvero per complessivi euro 4.580.955,81 (2.281.785,00, +2.299.170,81), oltre interessi come sopra richiesti, nonché oltre spese sostenute e documentate per complessivi euro 344.576,93 ovvero in quella diversa maggiore misura che sarà provata in giudizio.
Ancora in via principale, tenuto conto della preventiva e/o simultanea condanna di
[...] al rimborso ovvero al risarcimento danno in favore di o CP_2 CP_5 Parte_1
[... per violazione delle indicate clausole contrattuali (artt. 6.2., 9.2. e 9.3), accertata e dichiarata, in capo ai creditori, la sussistenza del diritto all'integrità patrimoniale di
[...]
che garantiva il credito di e ei confronti del veicolo CP_2 Parte_1 CP_5 cedente, ed il conseguente pregiudizio che è conseguito a queste ultime dai suddetti fatti dolosi
e colposi attribuiti ad a nonché accertato e dichiarato Controparte_2 CP_4
l'illecito trasferimento da a dei relativi fondi Controparte_2 CP_4 acquisiti con la cessione in oggetto, senza che ci fosse la giusta causa, in violazione del suddetto
pagina 3 di 18 diritto, del vincolo di segregazione dei crediti e di indisponibilità della relativa liquidità così acquisita, non ancora utilizzabile per il ristoro dei note holder senior, quale era all'epoca di detto trasferimento 1) condannare rimborsare, a titolo CP_4 CP_4 risarcitorio ex art. 2043 cod. civ., direttamente in favore di quale noteholder del CP_5 veicolo danneggiato, ovvero, in subordine, in favore della medesima l'importo Parte_1 versato a titolo di corrispettivo della compravendita, pari ad euro 4.168.669,79 oltre interessi dalla domanda ex D lgs. 231/2002 e smi, ovvero al tasso legale, ex art. 1284, 4° co, cod. civ., ovvero, 2) in via subordinata, in surroga anche satisfattiva ex art. 2900 cod. civ., condannare
a corrispondere gli importi ad essa indebitamente versati da CP_4 CP_2 per euro 4.168.669,79, oltre interessi dalla domanda ex D lgs. 231/2002 e smi, ovvero al tasso legale, ex art. 1284, 4° co, cod. civ., direttamente in favore di ovvero, in subordine, CP_5 di ovvero, in ulteriore subordine, di , con condanna altresì Parte_1 CP_2 di quest'ultima al versamento delle suddette somme in favore di quale parte CP_5 danneggiata, ovvero, in subordine, di;
3) in via di ulteriore subordine i ‟ i g i Parte_1 non ne ricorrano più i presupposti al momento della decisione per fatti posti in essere dalla debitrice surrogata, dichiarare, via revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., l'inefficacia della disposizione patrimoniale di in favore di alla quale ha CP_2 CP_4 distratto (gratuitamente) l'importo di euro 4.168.669,79 in pregiudizio del creditore ( CP_5 ovvero , che sono stati così coscientemente danneggiati da Parte_1 CP_2
e financo da con conseguente diritto di ovvero di
[...] CP_4 CP_5 ad agire direttamente nei confronti di onde soddisfarsi Parte_1 CP_4 del credito vantato nei confronti di Con vittoria di spese e compensi Controparte_2 professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata e appellante incidentale CP_2
“A. in via principale, 1) respingere l'appello proposto da e Parte_1 [...]
in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, Controparte_1 per i motivi tutti esposti nella comparsa di risposta in data 29 aprile 2025 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9978/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 15.11.2024, pubblicata il 18.11.2024, e notificata, a mezzo posta elettronica certificata, il 19.11.2024, in ogni sua parte;
B. in subordine, anche in via di appello incidentale, in caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria, 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di rispetto alla prospettazione e alle domande svolte in Controparte_1
pagina 4 di 18 giudizio, dichiarando conseguentemente l'inammissibilità delle domande avversarie sotto i relativi profili oggettivi e soggettivi, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
2) accertare
e dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza già solo in via generale, delle domande formulate da e per Parte_1 Controparte_1 violazione del divieto di venire contra factum proprium o comunque per exceptio doli, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e, in ogni caso, escludere ai sensi dell'art. 1227 c.c. la sussistenza in capo alle attrici di qualsivoglia diritto di garanzia e indennizzo e/o al risarcimento del danno;
C. in ulteriore subordine, e nel merito, 1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da e per tutte le ragioni
Parte_1 Controparte_1 esposte negli atti di causa;
2) in subordine, ferma la conservazione del contratto di cessione di crediti per cui è causa, annullare quelle previsioni di detto accordo che qualificano la cessione dei crediti oggetto del presente giudizio come cessione “pro soluto” e garantiscono a favore di la certezza, l'esistenza e la validità dei crediti per cui è causa, nonché le
Parte_1 ulteriori previsioni di detto accordo invocate da a fondamento degli obblighi
Parte_1 di garanzia e indennizzo azionati in giudizio, qualificando per l'effetto il contratto di cessione di crediti per cui è causa come contratto aleatorio, con conseguente insussistenza anche della garanzia di cui all'art. 1266 c.c., per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
3) in ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da e
Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto di di essere tenuta indenne e manlevata, Controparte_2
o comunque risarcita, da in relazione a ogni Controparte_1 pregiudizio che dovesse derivarle per effetto dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da e dalla stessa Parte_1 Controparte_1 nei suoi confronti, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
conseguentemente,
[...] condannare a manlevare e tenere indenne Controparte_1 CP_2 da ogni somma, spesa, onere che la stessa fosse condannata a pagare, a qualunque
[...] titolo, a e/o alla stessa o comunque Parte_1 Controparte_1
a risarcire ad il danno conseguente;
condannare a Controparte_2 Parte_1 retrocedere ad i crediti di cui è causa, per tutte le ragioni esposte negli Controparte_2 atti di causa;
D. in via istruttoria , 1) ammettere l'istanza di prova testimoniale formulata da CP_2 nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 20.11.2024, da intendersi in questa sede integralmente riproposta e ritrascritta;
2) respingere le istanze istruttorie formulate da pagina 5 di 18 e in primo grado (peraltro non Parte_1 Controparte_1 reiterate in sede di appello, con conseguente loro rinuncia), in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni esposte negli atti di primo grado e, in particolare, nella memoria di replica istruttoria;
E. in ogni caso, 1) condannare e Parte_1 Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla refusione, in favore di
[...]
delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali CP_2 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2) emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.”
Per l'appellata Controparte_4
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta o deduzione, così giudicare: - in via principale, respingere l'appello proposto da
e , in quanto inammissibile e Parte_1 Controparte_1 comunque infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9978/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18 novembre 2024, e notificata,
a mezzo posta elettronica certificata, il 19 novembre 2024, in ogni sua parte;
- in ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze oltre accessori come per legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 30 ottobre 2019 (di seguito, per brevità, e Controparte_2 CP_2 [...]
(di seguito, per brevità, ), società costituite ai sensi della Legge 30 aprile Parte_1 Pt_1
1999 n. 120, stipulavano un contratto a mezzo del quale la prima cedeva alla seconda “in blocco e pro soluto” crediti derivanti da prestazioni e/o forniture sanitarie rese per conto di varie
Aziende e altri debitori come individuati all'all. A dell'accordo. Parte_5
Nel febbraio 2023, unitamente “al proprio obbligazionista di riferimento” Pt_1 [...]
(di seguito: ), convenivano davanti al Tribunale di Milano Controparte_1 CP_5
e (di seguito: per chiedere di accertare la CP_2 Controparte_4 CP_4 non veridicità delle garanzie prestate dalla cedente sulla base degli artt.
9.2 e 9.3 del contratto e dunque di condannare al risarcimento danni per Euro 2.281.785,00, pari CP_2 all'importo della fattura ceduta n. 40-501 del 30.11.2012, risultata già̀ pagata prima della cessione all' oltre spese sostenute ed interessi. Controparte_6
pagina 6 di 18 Inoltre, con riferimento alle fatture n. 109 del 25.5.2006 per Euro 370.001,81 e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per Euro 1.929.169,00, e chiedevano di accertare che le stesse Pt_1 CP_5 avessero ad oggetto crediti da escludere dalla cessione in quanto non rispettosi dei criteri di blocco di cui all'all. B del contratto, con condanna di alla restituzione dei CP_2 corrispettivi versati per Euro 2.092.245,44, oltre interessi convenzionali e spese;
in subordine, considerata anche per queste due fatture, così come per la fattura n. 40-501 del 30.11.2012, la violazione delle garanzie di cui agli artt.
9.2 e 9.3 del contratto, chiedeva il risarcimento Pt_1 danni per l'ammontare di Euro 2.299.170,81, oltre interessi e spese. chiedeva altresì di condannare al ripristino dell'integrità patrimoniale di Pt_1 CP_4 una volta accertata i) la sussistenza del diritto all'integrità̀ patrimoniale della CP_2 cedente nella sua qualità di garante ii) il pregiudizio derivato per i fatti dolosi e colposi commessi da e iii) l'illecito trasferimento dalla cedente a CP_2 CP_4 [...] dei fondi acquisiti con la cessione in violazione del vincolo di segregazione dei crediti, CP_4
“non ancora utilizzabile per il ristoro dei note holder senior, quale era all'epoca di detto trasferimento . CP_4
Sempre in via principale, tenuto conto della condanna di al rimborso ovvero al CP_2 risarcimento danno per violazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6.2., 9.2. e 9.3, chiedeva di condannare a rimborsare, a titolo risarcitorio ex art. 2043 Pt_1 CP_4
c.c., direttamente in favore di quale note holder del veicolo danneggiato, ovvero, in CP_5 subordine, in favore della medesima l'importo di Euro 4.580.955,81, oltre interessi “e Pt_1 ciò, ove occorra e ne ricorrano i presupposti più confacenti, in via subordinata, in surroga satisfattiva ex art. 2900 cod. civ., sempre in favore di ovvero, in subordine, di CP_5
ovvero, in ulteriore subordine, di ”; ovvero, “in via di Parte_1 CP_2 ulteriore subordine ovvero concorrenziale con l'azione surrogatoria, laddove non ne ricorrano più i presupposti al momento della decisione per fatti posti in essere dalla debitrice surrogata”, di dichiarare l'inefficacia della disposizione patrimoniale di in confronto di CP_2 [...]
alla quale ha distratto l'importo di Euro 4.168.669,79 in pregiudizio dei creditori “con CP_4 conseguente diritto di vvero di ad agire direttamente nei confronti CP_5 Parte_1 di nde soddisfarsi del credito vantato nei confronti di CP_4 Controparte_2
.
[...]
1.2 Si costituivano in giudizio e CP_4 CP_2 in via pregiudiziale chiedeva a) la sospensione del giudizio sino al passaggio in CP_2 giudicato delle sentenze a definizione delle controversie relative alla riscossione dei crediti pagina 7 di 18 oggetto di causa b) di dichiarare l'inammissibilità delle domande di dopo aver CP_5 accertato il suo difetto di legittimazione passiva c) di dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, delle domande formulate da e per violazione del divieto di Pt_1 CP_5 venire contra factum proprium.
Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte;
in subordine, di annullare le previsioni del contratto che qualificavano la cessione dei crediti come pro soluto, nonché le ulteriori previsioni invocate da a fondamento degli obblighi di garanzia e indennizzo, Pt_1 qualificando come aleatorio il contratto di cessione dei crediti, con insussistenza della garanzia di cui all'art. 1266 c.c.; in via ulteriormente subordinata, chiedeva di essere tenuta indenne e manlevata o comunque risarcita da per il pregiudizio derivante dall'eventuale CP_5 accoglimento delle domande formulate da e dalla stessa e di condannare Pt_1 CP_5 Pt_1
a retrocedere ad i crediti oggetto di giudizio. CP_2 chiedeva invece di rigettare tutte le domande proposte da e da CP_4 Pt_1 CP_5 in quanto infondate in fatto e in diritto.
2. Con sentenza n. 9978/2024 le domande proposte da e erano integralmente Pt_1 CP_5 rigettate con loro condanna a rifondere ad e le spese di lite. CP_2 CP_4
Il primo giudice, dopo aver ricostruito i ruoli ricoperti dai vari soggetti nella vicenda, ha sottolineato che le domande delle attrici non potevano che essere esaminate nel più ampio contesto dell'operazione di cartolarizzazione realizzata da CP_2
Al par. 2 della sentenza impugnata il Tribunale ha escluso l'inadempimento della cedente in merito all'omessa consegna della documentazione relativa ai crediti portati dalle fatture n. 109-
06 del 25.5.2006 e n. 115-700-PA del 13.11.2018. Dalla documentazione versata in atti, infatti,
è emerso che nell'ambito della cartolarizzazione la società CP_2 Controparte_7
(di seguito, ”) aveva operato in qualità di servicer sia di che di
[...] CP_7 CP_2
Cont e a sua volta la società (di seguito, ”) aveva Pt_1 Controparte_8 agito quale subservicer sia di che di per cui doveva ritenersi che sia CP_2 Pt_1
Cont
che , incaricate dell'attività di gestione e recupero di crediti cartolarizzati, CP_7 fossero in possesso della documentazione relativa alla cartolarizzazione e dei documenti rappresentativi dei singoli crediti ceduti. Secondo il Tribunale, dunque, la cessionaria Pt_1 non poteva dolersi nei confronti della cedente della mancata consegna della documentazione rappresentativa dei crediti ceduti, poiché le disposizioni contrattuali evidenziavano chiaramente come nell'ambito della cartolarizzazione la documentazione probatoria relativa ai crediti fosse pagina 8 di 18 in possesso della società presso i cui uffici era possibile visionare i documenti Parte_6 stessi.
Il Tribunale ha anche evidenziato la presenza, all'art.
7.1. del contratto di cessione, di una condizione sospensiva rispetto al pagamento del corrispettivo della cessione posta nell'esclusivo interesse di rappresentata dalla consegna della copia dei documenti Pt_1 probatori: l'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione da parte della cessionaria in quest'ottica, è stato valutato nella sentenza impugnata come comportamento Pt_1 incompatibile con il mantenimento della condizione.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti al processo e delle difese delle convenute, il primo giudice – par. 3 della sentenza impugnata - ha escluso la responsabilità contrattuale della cedente con riferimento alla violazione dell'obbligo di garanzia previsto nel contratto di cessione (lett. g, h, i;
k; l;
m; n;
s; t dell'art. 9.3) per essere i crediti inesistenti, impossibili da far valere in giudizio o già estinti per intervenuto pagamento a favore della struttura sanitaria anteriormente alla cessione. Ciò perché, a fronte delle puntuali contestazioni di CP_2 relative ai crediti sanitari acquistati dall' si era limitata ad una Controparte_6 Pt_1 generica elencazione delle dichiarazioni contrattuali false senza allegare né provare che la cessionaria al momento della stipula fosse a conoscenza della incedibilità dei crediti o che gli stessi non fossero certi, liquidi ed esigibili o inesistenti per essere già stati estinti per intervenuto pagamento da parte del debitore ceduto. Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che il doc. n. 9 smentisse la prospettazione attorea di estinzione del credito portato dalla fattura n. 40-501 per intervenuto pagamento anteriormente alla cessione, perché avente ad oggetto una somma (€
2.340,62) di gran lunga inferiore all'ammontare della fattura (€ 2.281.785,00).
A dimostrazione della buona fede della cedente il Tribunale ha evidenziato l'introduzione nel
2021 di due giudizi ad opera di e nei confronti dei debitori ceduti (Regione Pt_1 CP_2
Sicilia e ASL Palermo / Regione Lazio e ASL Roma) con riferimento alle medesime fatture azionate nel febbraio 2023. Fermo restando la mancata formulazione ad opera di di una Pt_1 domanda di accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva di cui gli artt.
8.1 e 8.4 del contratto di cessione (che prevede, nel caso di accertamento giudiziale dell'inesistenza di uno o più crediti al tempo della cessione con sentenza di primo grado passata in giudicato o con sentenza di secondo grado, la retrocessione dei crediti alla cedente con obbligo della cedente di pagare al cessionario “un importo pari al corrispettivo pagato in relazione ai crediti retrocessi”), il Tribunale ha osservato che la sentenza n. 3411/2024 del Tribunale di Roma emessa il 23.2.2024 con cui era stato accertato che il credito portato dalla fattura n. 40-501 fosse extra budget i) evidenziava solo che solo all'esito del giudizio di primo grado CP_2
pagina 9 di 18 avesse appreso che i crediti risultavano saldati ovvero inesigibili e le somme erano “extra budget” ii) non essendo passata in giudicato non consentiva di accertare il verificarsi della condizione risolutiva.
Quanto alla violazione dei criteri di blocco per i crediti portati dalle fatture n. 109 del 25 maggio
2006 e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per non essere relativi a “prestazioni o forniture sanitarie” il Tribunale (par. 4) ha considerato che i crediti da acquistare erano stati proposti dalla stessa dopo analisi svolte prima della sottoscrizione del contratto di cessione. In CP_5 più, era stata la stessa nell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Pt_1
a sostenere che l'esclusività dovuta ai medici per prestazioni cd intramoenia per le fatture contestate da e costituisse un servizio sanitario. Pt_1 CP_5
Comunque, non erano state né allegate né dimostrate l'esistenza di una questione da dirimere anteriormente all'introduzione del giudizio in merito ai crediti da escludere né l'attivazione dello strumento risolutivo dei contrasti disciplinato dall'art.
6.2 in caso di crediti da escludere.
Secondo il Tribunale, l'insussistenza dell'inadempimento comportava il venir meno della condotta antigiuridica prospettata a fondamento della responsabilità extracontrattuale di CP_2
e ad ogni modo le attrici non avevano provato gli elementi costitutivi
[...] CP_4 dell'illecito extracontrattuale.
Al par. 5 della sentenza impugnata il Tribunale ha escluso la responsabilità extracontrattuale di per lesione del diritto di all'integrità patrimoniale della società cedente, in CP_2 Pt_1 quanto la prospettazione delle attrici risultava in contrasto con la natura stessa delle operazioni di cartolarizzazione e con il contratto di cessione in blocco dei crediti.
Secondo il Tribunale, non era tenuta ad alcuna valutazione dei crediti atteso CP_4 che nell'operazione di cartolarizzazione la valutazione dei crediti e la gestione degli acquisti era rimessa alle società servicer e subservicer.
Al par. 6 della sentenza il Tribunale ha a) rigettato la domanda surrogatoria poiché non sussisteva alcun diritto di di ripetere da le somme versate a titolo CP_2 CP_4 di corrispettivo della vendita dei crediti b) rigettato l'azione revocatoria, poiché non erano stati allegati né provati i presupposti soggettivi della stessa.
In ragione del respingimento delle domande di e , il Tribunale non ha esaminato Pt_1 CP_5 le domande di annullamento e di manleva proposta in via subordinata da parte di CP_2
3. Con atto di appello regolarmente notificato in data 19.12.2024, e hanno Pt_1 CP_5 interposto gravame affidato a quattro motivi.
pagina 10 di 18 Con il primo motivo rubricato “Errata valutazione del materiale probatorio con riferimento alla supposta avvenuta consegna da a dei documenti idonei CP_2 Pt_1 all'attivazione dei crediti rappresentati da fatture per il rimborso dei maggiori oneri CCNL e per l'indennità intramoenia - Violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.” le appellanti censurano il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda risarcitoria avversaria per l'omessa consegna da parte di della documentazione rappresentativa dei crediti CP_2 relativi alle fatture n. 109-06 del 25.5.2006 e n. 115-700-PA del 13.11.2018. Secondo e Pt_1
, il Tribunale avrebbe ragionato per presunzioni, inammissibili nel caso di specie per il CP_5 divieto di prova per testi. Inoltre, solo per un “sillogismo” il Tribunale ha ritenuto provata la conoscenza dei documenti in capo a e . Pt_1 CP_5
A mezzo del secondo motivo, rubricato “Errata interpretazione della clausola inserita nell'art.
6 del contratto inter partes da parte del Tribunale che ha escluso il diritto al rimborso di Pt_1 con riferimento ai crediti ad essa ceduti per rimborso dei maggiori oneri da CCNL e per
l'indennità intramoenia, con conseguente malgoverno delle risultanze probatorie del tutto inidonee a paralizzare la domanda proposta dall'appellante – Violazione degli artt. 1362 cod. Cont civ. e 116 cod. proc. civ.”, e censurano il rigetto della richiesta risarcitoria per Pt_1 violazione, da parte di dei “criteri di blocco” previsti dal contratto di cessione con CP_2 riferimento alle fatture di Fatebenefratelli n. 109/06 del 25.5.2006 e n. 115-700-PA del
13.11.2018. Secondo e , il Tribunale avrebbe errato nel far rientrare i crediti per Pt_1 CP_5 indennità intramoenia e maggiori oneri da CCNL nell'ambito delle prestazioni sanitarie “senza che vi sia alcun nesso causale, né tantomeno coincidenza, tra l'aumento dei corrispettivi salariali ovvero la maggiorazione delle indennità di esclusività della dirigenza medica, con le prestazioni sanitarie, che erano l'oggetto del prospetto informativo quale limite di acquisto dei crediti” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello). Comunque, il Tribunale non si sarebbe avveduto dell'avvenuta contestazione, ad opera di e prima dell'avvio del giudizio, della Pt_1 rispondenza dei crediti per cui è causa ai “criteri di blocco” e dell'attivazione della disciplina di cui all'art.
6.2 del contratto, come dimostrato dal doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 1 n. 2 c.p.c.
Il terzo motivo di appello è così sintetizzato dalle appellanti (cfr. pag. 12 atto di appello):
“Malgoverno del materiale probatorio - valutazione non prudenziale degli elementi di prova con violazione dell'art. 1362 cod. civ. con riguardo al dato letterale del contratto hinc inde ed al comportamento delle parti, così come desumibile già dal medesimo documento in relazione alle conseguenze indennitarie e risarcitorie incompatibili con gli argomenti di prova utilizzati Cont dal Giudice per affermare l'infondatezza della domanda, in una alla responsabilità di
pagina 11 di 18 quale note holder di , soggetto acquirente, anziché di , quale parte Pt_1 CP_2 venditrice, e del suo note holder unico beneficiario degli importi versati ad CP_4
da a titolo di corrispettivo, e da essa SPV venditrice distribuiti a CP_2 Pt_1 [...] in violazione di legge e ben prima di un accertamento definitivo sulla esistenza del CP_4 credito ceduto. Violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., per manifesta illogicità della valutazione probatoria da parte del Giudicante.”
Anzitutto, e censurano il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la Pt_1 CP_5 richiesta risarcitoria per violazione, da parte di delle dichiarazioni e garanzie di cui CP_2 al contratto di Cessione “con una motivazione tanto illogica quanto inaccettabile, e soprattutto non rispondente alle risultanze istruttorie e al vero” (cfr. pag. 27 dell'atto di appello). Le contestazioni in primo grado sarebbero state tutte formulate in maniera inequivoca rispetto alla falsità delle affermazioni rilasciate da Inoltre, l Tribunale avrebbe del tutto ignorato CP_2 le statuizioni della sentenza del Tribunale di Roma n. 3411/2024 depositata nel corso del giudizio di primo grado;
solo per errore, poi, sarebbe stato depositato dalle appellanti il mandato di pagamento per Euro 2.340,62. La violazione delle garanzie di veridicità ha anche riguardato, nella prospettazione delle appellanti, i crediti afferenti l'indennità di intramoenia ed i maggiori oneri da CCNL.
Inoltre, secondo e è errato ritenere che le garanzie rilasciate da Pt_1 CP_5 CP_2 fossero “di tipo istantaneo, istituto, questo, non riconosciuto dal nostro ordinamento”, estendendosi al contrario dette garanzie fino alla fine del giudizio tanto da non salvare l'obbligato da smentite successive derivanti dall'istruttoria o dalla giurisprudenza “una garanzia è per sempre rispetto a un credito, e di certo non può esaurirsi al momento del suo rilascio” (cfr. pag. 32 atto di appello).
Il Tribunale avrebbe ignorato il ruolo di quale soggetto venditore ai sensi del CP_2 contratto di Cessione, mettendo “insieme tutto il coacervo delle cessioni che le parti hanno nel tempo collaborato e realizzato” con un addebito di responsabilità che “non esiste in capo allo special servicer CFE in punto ad una due diligence che non è neanche prevista dalla legge”.
Era invece quale investitore istituzionale a dover svolgere la dovuta due CP_4 diligence sui crediti cartolarizzati. Il ragionamento più logico che il tribunale avrebbe dovuto Cont Cont fare è che, se la colpa dell'acquisto di detti crediti va a ricadere su ovvero su , altro sarebbe stato il contenuto dell'accordo tra e , e più precisamente CP_2 Pt_1
non avrebbe assunto quelle obbligazioni così precise, impegnative, esponendosi CP_2 ad una responsabilità immediatamente esigibile nei suoi confronti, ma avrebbe semplicemente
pagina 12 di 18 Cont chiesto a il rimborso dei crediti da essa ritenuti non incassabili, ammesso e non concesso che sussistessero i relativi presupposti giuridici (pag. 34).
Le pagg. da 34 a 37 dell'atto di appello sono invece dedicate all'illustrazione da parte delle Cont Cont appellanti dei rapporti tra e , anche alla luce del doc. n. 63 prodotto da CP_2 mal compresi dal primo giudice che ha seguito “pedissequamente il percorso fantasioso, non provato ed irrilevante di così affrancando di conseguenza la stessa, ma soprattutto CP_11
dall'obbligo di restituzione degli importi ricevuti come corrispettivo della CP_4 vendita” (cfr. pag. 38 atto di appello).
Con il quarto motivo di impugnazione Il Tribunale ha erroneamente negato la responsabilità di sotto il triplice profilo della domanda surrogatoria, anche di tipo CP_4 satisfattivo, di quella afferente al neminen laedere, ed infine di quella revocatoria, deducendo, nell'ordine - che il veicolo aveva ben distribuito gli importi ricevuti da a Pt_1 [...]
quando, viceversa, avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio di appello relativo CP_4 ai crediti sanitari ceduti, - che vi era l'inesistente di responsabilità extracontrattuale in capo a non essendovi inadempimento contrattuale da parte del veicolo, senza CP_4 avvedersi che tale responsabilità, proprio perché extracontrattuale, derivava direttamente dall'avere prima della maturazione del relativo diritto, e che la Controparte_12 stessa prescindeva dall'attività di , ma atteneva al fatto illecito posto in essere CP_2 dall'Istituto Bancario che aveva violato il principio dell'integrità patrimoniale del soggetto debitore, dal quale aveva sottratto somme destinate a garantire parte venditrice, ed infine - che
l'azione revocatoria non era fondata, quando, viceversa, è stato dimostrato, non solo il danno arrecato, ma anche il consilium fraudis, ossia la conoscenza, da parte del debitore CP_2
del danno che stava arrecando alle ragioni dell'acquirente, distraendo somme in favore
[...] di terzi soggetti, a loro volta consapevoli di tale illecito, tenuto conto altresì che l'inadempienza di parte venditrice, rispetto alla propria solvibilità è, addirittura, manifesta. Violazione degli artt. 2043 cod. civ., 2900 cod. civ. e 2901 cod. civ. (pagg. 37-44 del presente atto di appello)” le appellanti contestano i capi della sentenza di primo grado che hanno respinto le domande extracontrattuali, nonché le azioni revocatorie e surrogatorie svolte da e . Pt_1 CP_5
4. Si sono costituite in giudizio e CP_2 CP_4
La prima chiede di respingere l'appello proposto da e , in quanto inammissibile Pt_1 CP_5
e comunque infondato. In subordine, propone appello incidentale al fine di accertare il difetto di legittimazione attiva di rispetto alla prospettazione e alle domande svolte in giudizio;
CP_5 di accertare e dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, delle domande pagina 13 di 18 formulate dalle appellanti per violazione del divieto di venire contra factum proprium o per exceptio doli e, in ogni caso, di escludere ai sensi dell'art. 1227 c.c. la sussistenza in capo alle appellanti di qualsivoglia diritto di garanzia e indennizzo “In ulteriore subordine, e nel merito,
1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da e Parte_1
per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
2) in Controparte_1 subordine, ferma la conservazione del contratto di cessione di crediti per cui è causa, annullare quelle previsioni di detto accordo che qualificano la cessione dei crediti oggetto del presente giudizio come cessione pro soluto e garantiscono a favore di la certezza, Parte_1
l'esistenza e la validità dei crediti per cui è causa, nonché le ulteriori previsioni di detto accordo invocate da a fondamento degli obblighi di garanzia e indennizzo Parte_1 azionati in giudizio, qualificando per l'effetto il contratto di cessione di crediti per cui è causa come contratto aleatorio, con conseguente insussistenza anche della garanzia di cui all'art.
1266 c.c., per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
3) in ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da
e accertare e dichiarare il diritto Parte_1 Controparte_1 di di essere tenuta indenne e manlevata, o comunque risarcita, da Controparte_2
in relazione a ogni pregiudizio che dovesse derivarle Controparte_1 per effetto dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da Parte_1
e dalla stessa nei suoi confronti, per tutte le ragioni Controparte_1 esposte negli atti di causa;
conseguentemente, condannare Controparte_1
a manlevare e tenere indenne da ogni somma, spesa,
[...] Controparte_2 onere che la stessa fosse condannata a pagare, a qualunque titolo, a e/o alla Parte_1 stessa o comunque a risarcire ad Controparte_1 Controparte_2 il danno conseguente;
condannare a retrocedere ad
[...] Parte_1 Controparte_2
i crediti di cui è causa, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
[...] chiede di respingere l'appello proposto da e in quanto CP_4 Pt_1 CP_5 inammissibile e comunque infondato e di confermare la sentenza n. 9978/2024 del Tribunale di Milano.
5. All'udienza del 20.5.2025 il difensore di faceva presente l'emissione nel corso CP_2 del giudizio di due decisioni del Tribunale di Milano in cause sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio con cui erano state respinte le domande risarcitorie e indennitarie proposte Cont da . Il Consigliere istruttore autorizzava il deposito e rinviava la causa all'udienza del
14.10.2025 per la rimessione della causa in decisione. pagina 14 di 18 ***
6. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi minimi a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 342 c.p.c.
7. Seppur ammissibile, questo Collegio ritiene l'appello nel suo complesso infondato.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha rigettato la domanda avversaria sulla base di una precisa e approfondita disamina della documentazione in atti e, in particolare: del contratto di cessione tra e (doc. 3a-b, fascicolo di primo grado;
del prospetto Pt_1 CP_2 Pt_1 informativo relativo all'operazione di cartolarizzazione (doc. 1, fascicolo di primo grado CP_2
, del contratto di subservicing (v. doc. 9, fascicolo di primo grado ), del verbale
[...] CP_2
Cont dell'incontro con del 9 settembre 2019 (doc. 53, fascicolo di primo grado , CP_2 della first demand guarantee rilasciata da il 9.5.2018 (doc. 18, fascicolo di primo grado CP_5
; dell'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale relativo alla cessione di crediti in CP_2 blocco da a (v. doc. 64, fascicolo di primo grado;
dell'accordo CP_2 Pt_1 CP_2
Cont di risoluzione del contratto di subservicing di (doc. 80, ; contratto di handover CP_2
IS - Special Gardant S.p.A. (doc. 81, ; della lettera CP_2 Controparte_7 sulla cessione (doc. 62, : documenti questi tutti puntualmente Parte_7 CP_2 identificati e richiamati dal Tribunale ai fini della decisione.
Sulla base di questi documenti il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che la documentazione probatoria relativa ai crediti di cui alle fatture di Fatebenefratelli n. 109/06 del 25.5.2006 e n.
115-700-PA del 13.11.2018 dovesse essere raccolta e fosse quindi in possesso del subservicer
ESC, che operava anche come subservicer della cartolarizzazione vista la coincidenza Pt_1
Cont soggettiva e di ruolo di in entrambe le cartolarizzazioni, non poteva essere accolta la tesi delle appellanti secondo la quale i documenti nell'effettivo possesso di non erano CP_2 stati consegnati a anche perché aveva, per contratto, la possibilità di visionare Pt_1 Pt_1 detta documentazione presso gli uffici del subservicer.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato l'art.
7.1 del contratto di cessione, il quale prevedeva una condizione sospensiva nell'esclusivo interesse di rispetto al pagamento del corrispettivo Pt_1 della cessione rappresentata “dalla consegna della copia dei documenti probatori” dei crediti ceduti, il cui mancato avveramento avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto di cessione (art. 8.1). Nel caso di specie, dal momento che e chiedono anche a Pt_1 CP_5 mezzo del presente atto di appello la condanna di alla “restituzione dei corrispettivi CP_2 versati” in forza del contratto di Cessione, non può che ritenersi che abbia CP_2
pagina 15 di 18 consegnato a tutto il supporto probatorio di riferimento dei crediti ceduti o, in alternativa, Pt_1 che la cedente abbia rinunciato a detto supporto. Pt_1
Cont Comunque, come rilevato dall'appellante incidentale, e avrebbero potuto Pt_1 richiedere detti documenti direttamente a Fatebenefratelli: dagli atti invece risulta che, stipulato il contratto in data 30.10.2019, la richiesta di documentazione è stata inviata a mezzo pec solamente l'11.8.2022 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado . Pt_1
7.2 Quanto al secondo motivo di impugnazione, il Tribunale ha escluso la possibilità di ravvisare l'inadempimento contestato da e in capo alla cedente dal momento Pt_1 CP_5 che il contratto di cessione prevedeva un rimedio specifico da utilizzare in caso di conoscenza di crediti da escludere e, solo in caso di inadempimento da parte della cedente dell'obbligo di retrocedere il corrispettivo del credito da escludere, la cessionaria avrebbe potuto adire l'autorità giudiziaria. Con l'odierno appello, e fanno valere l'avvenuta Pt_1 CP_5 produzione, in sede di memoria istruttoria n. 2, di una comunicazione inviata da ad Pt_1
(v. doc. 5 allegato alla seconda memoria istruttoria) con cui la prima informava la CP_2 seconda “di essere venuti a conoscenza del fatto che il credito cedutoci, originato dalla
di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio- Parte_8
Fatebenefratelli Ospedale Buccheri di Palermo per complessivi euro 2.299.170,81 di cui alle fatture n. 109 del 25 maggio 2006 per euro 370.001,81, e n. 115-700-PA del 13.11.2018 per euro 1.929.169,00, non risponde ai criteri stabiliti per l'acquisto”; dunque le appellanti sostengono, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, di avere tempestivamente attivato la procedura prevista dall'art.
6.2 del contratto con diritto “alla restituzione del corrispettivo
(…), per euro 2.092.245,61 (91% dell'importo nominale delle fatture), maggiorato degli interessi, fino al soddisfo, nella misura dell'Euribor più 8%, oltre le spese sostenute per la gestione del suddetto credito pari ad euro115.440,94, (…).” La circostanza dell'avvenuta attivazione del rimedio, però, non è stata allegata nel corso del giudizio di primo grado, in violazione del dovere, gravante sulla parte attrice di allegare ritualmente, in modo chiaro, completo e nelle forme previste, oltre che tempestivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta. Tale difetto di allegazione di fatto non è sanabile nel corso del presente giudizio.
7.3 Quanto al terzo motivo di impugnazione, preme sottolineare, anzitutto, che le appellanti non si siano confrontate con quanto correttamente rilevato dal Tribunale riguardo la mancata attivazione del meccanismo di risoluzione previsto dagli artt.
8.1 e 8.4 del contratto per il caso di inesistenza dei crediti ceduti e violazione delle dichiarazioni e garanzie, meccanismo che presuppone l'accertamento giudiziale dell'inesistenza di uno o più crediti al tempo della pagina 16 di 18 cessione con sentenza di primo grado passata in giudicato o con sentenza di secondo grado.
Anche a voler trascurare tale rilievo, le appellanti non hanno specificamente indicato, con riferimento a ciascun credito per cui è causa, le garanzie che sarebbero state in tesi violate, ma si sono nuovamente limitate a elencare le garanzie di cui agli artt.
9.2 e 9.3, lettere g, h, i, k, l,
m, n, s, t, sostenendo la loro “palese” violazione.
7.4 Con riferimento alla pretesa condotta antigiuridica di per “lesione dei diritti CP_2 soggettivi assoluti di carattere patrimoniale di e ” non si può che ripetere che, Pt_1 CP_5 in assenza di inadempimento della società cedente, viene a mancare un elemento costitutivo dell'illecito extracontrattuale.
Del tutto infondate sono le affermazioni delle appellanti che ravvisano una condotta illecita di e per avere la prima versato i proventi della cessione a favore della CP_2 CP_4 seconda con conseguente diminuzione del patrimonio della cedente a danno della cessionaria, che così non avrebbe potuto contare sul patrimonio della cedente per ottenere il risarcimento dei danni in caso di inadempimento agli obblighi di garanzia. È la stessa legge sulla cartolarizzazione, infatti, a prevedere che il patrimonio separato costituito dagli incassi dei crediti e delle attività finanziarie acquistate sia posto a garanzia unicamente dei portatori dei titoli, per cui non si può pretendere che la società cedente possa utilizzare i proventi della cessione per risarcire la cessionaria in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di cessione.
Le domande surrogatoria e revocatoria avanzate ai sensi degli artt. 2900 e 2901 c.c. sono state formulate in termini del tutto generici.
Quanto all'azione surrogatoria, non sussiste alcun diritto di rispetto al quale le CP_2 appellanti possano surrogarsi: infatti, non può ripetere da le somme CP_2 CP_4 versate a titolo di corrispettivo della vendita dei crediti atteso che tali importi spettano agli investitori a titolo di rimborso dei titoli cartolarizzati acquistati.
Quanto all'azione revocatoria, e dunque alla richiesta di dichiarazione di inefficacia nei confronti delle attrici degli atti di disposizione del patrimonio di non sono allegati CP_2 né provati i presupposti della stessa (consilium fraudis e l'eventus damni).
8. L'infondatezza dei motivi di gravame proposti da e determina dunque, per Pt_1 CP_5 tutte le ragioni di cui in motivazione, il rigetto dell'appello principale. Dal rigetto dell'appello principale consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto da nell'ipotesi di CP_2 accoglimento di tutti o di alcuni dei motivi di appello di e di , con integrale Pt_1 CP_5 conferma dell'appellata sentenza.
pagina 17 di 18 In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9039/24, pubblicata il 17.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
3. visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di entrambe le parti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso, in Milano il 20.10.2025
La Presidente
Dott. ssa Adriana Cassano Cicuto
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