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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1046/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Tromello (PV), presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Negri, del Foro di Pavia, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto del processo: rettificazione di sesso ex art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
(come da verbale dell'udienza del 27.11.2024)
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a Parte_1
tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, o che il Collegio, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2024, dia comunque atto, nella parte motiva o nel dispositivo della sentenza, dell'esistenza dei presupposti per
l'effettuazione dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, del nulla osta all'effettuazione di tali interventi;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Calvisano (BS) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 2, parte 2, Serie B, anno 2000), facendo constare, Parte_1 per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non Per_1
altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Brescia di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Calvisano
(BS), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Per il Pubblico Ministero: non si è opposto all'accoglimento della domanda.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
di stato civile libero e senza figli, ha promosso il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello, femminile, enunciato nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero di parte ricorrente e l'acquisizione della documentazione medica depositata in giudizio dalla difesa.
All'udienza del 27.11.2024 parte ricorrente è stata sottoposta ad interrogatorio libero, la difesa ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, non passa necessariamente attraverso il trattamento medico-chirurgico.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che «alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente
2 confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, sono stati esaminati i documenti allegati al ricorso, dai quali emerge che è stata formulata nei confronti di parte ricorrente una diagnosi di “disforia di genere”: si legga, in particolare, il certificato medico datato 24.10.2023 a firma della dott.ssa medico psichiatra presso l'IRCCS Centro S. Giovanni di Dio, Brescia Persona_2
(cfr. documento depositato il 27.11.2024 nel fascicolo telematico), già ipotizzata nella relazione redatta in data 5.6.2022 dal dott. Psicologo, Psicoterapeuta, Persona_3
Neuropsicologo, che ha rilevato la presenza, nel paziente, di una marcata incongruenza tra genere esperito e caratteristiche sessuali primarie/secondarie, il forte desiderio di liberarsi di queste ultime e di avere quelle del sesso opposto, nonché di essere trattato come un membro del genere opposto, condizione che genera in lui sofferenza clinicamente significativa che conduce anche ad una compromissione del suo funzionamento in ambito sociale e relazionale, e che ha dato il nulla osta all'inizio di apposito percorso di identificazione di genere (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
All'udienza del 27.11.2024, con particolare riguardo all'iter burocratico e terapeutico seguito, il ricorrente ha precisato di essersi rivolto al centro sui generis, che si occupa di dare un consulto a persone con disforia di genere e identità non binaria, e che lo ha indirizzato ad un difensore per seguire anche la parte del cambio dei documenti, di aver iniziato la terapia ormonale e di aver contattato anche il reparto di chirurgia per fare la mastoplastica, affiancando a tutto ciò un sostegno psicologico, sia con il proprio terapeuta, dott. che in una struttura pubblica a Brescia, con la dott.ssa Per_3 Per_2 circostanze da cui sono apparse evidenti la serietà, la convinzione e l'irreversibilità del percorso seguito da parte ricorrente per ottenere l'attribuzione di una nuova identità di genere.
All'udienza del 27.11.2024, inoltre, parte ricorrente ha subito chiesto di rivolgersi a lui con il genere maschile, e ha spiegato come, a poco a poco, sia maturata in lui la consapevolezza che il genere attribuito all'Anagrafe non corrispondeva a quello che sentiva di avere: “D. Quando e in che modo ha iniziato a capire che l'identità di genere a lei attribuita all'Anagrafe non corrispondeva a quella che lei sentiva di avere? R. Più o meno nel 2019, quando ero all'università, ho iniziato ad abitare da solo, ho iniziato a
3 riflettere sull'identità di genere e sono poi arrivato alla conclusione che era una questione più fisica che riguardava me, e mi sono riconosciuto in un'identità maschile” (cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Il ricorrente ha spiegato come il corpo femminile e l'attribuzione del genere femminile gli abbia da sempre creato disagio, sia nei rapporti sociali che con se stesso: “D. Sentiva un disagio? R. Sì, e non solo quando ero con altre persone, ma anche quando ero solo con me stesso. Mi sono chiesto: se fossi su un'isola deserta e non avessi nessuna rete di persone intorno vorrei comunque cambiare la mia identità di genere? La mia risposta è stata sì. Quindi ho capito che per me questo passaggio era veramente molto importante”
(cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Il ricorrente ha poi affermato come, a seguito del percorso intrapreso, si senta pienamente coincidente con l'identità maschile che già avvertiva sin dalla nascita: “per me sono un uomo in tutti gli aspetti della mia vita, questo ulteriore passaggio è soltanto una formalità. Ormai sono completamente a mio agio in questa mia scelta, e ormai mi sono adattato a tutti i miei ambienti. Sto aspettando la sentenza solo per poter cambiare i documenti e fare l'intervento di mastoplastica per cui ho già contattato il chirurgo” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Egli, infine, ha descritto come positiva l'accoglienza del suo cambiamento nell'ambiente familiare e sociale, che ha saputo offrirgli supporto e che lo riconosce come uomo, tanto che la madre lo ha anche accompagnato all'udienza (“D. Come è stato accolto in famiglia
e qual è stata l'integrazione nel suo ambiente sociale? R. In modo positivo. Prima ho avuto una conversazione con mia madre e con i miei fratelli, poi con i miei amici. È stata una crescita che ho fatto anche con loro. Mia madre è qui fuori ad aspettarmi, ha proprio partecipato in modo convinto al mio percorso”, cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti psichici per la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte ricorrente è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte
Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui tale disposizione, ritenuta dalla
Consulta “non priva di tratti paternalistici” (§ 6.2), prevede un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali
4 hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (§ 6.2.1).
In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui essa subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata, in ogni caso, la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
Secondo costante giurisprudenza, in questo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib.
Benevento, 10 gennaio 1985).
Nessuna norma impone l'attribuzione di un nome proprio che sia automatica trasposizione del nome originario (Trib. Bologna, 16 aprile 2007).
Alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente.
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome ” in sostituzione Per_1 di quello originario , con cui da tempo viene chiamata nelle relazioni sociali Pt_1
(cfr. Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La richiesta deve essere accolta.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, che rimangono a carico di colui che le ha anticipate, e, quindi, dell'erario, essendo il ricorrente ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, non verificandosi alcuna soccombenza in senso tecnico, in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
5 1) Attribuisce alla parte ricorrente, (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], il sesso maschile;
C.F._1
2) Attribuisce alla parte ricorrente, il nuovo nome Parte_1
Parte_2
3) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a Parte_1
Brescia il 7.1.2000, ordinando che lo stesso venga così corretto: dove è scritto deve intendersi, piuttosto, “ ; dove Parte_1 Parte_2
è scritto “sesso femminile” deve leggersi “sesso maschile”;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Calvisano, ove fu compilato l'atto di nascita (atto n. 2, parte II, serie B, anno 2000), di effettuare la rettificazione nel relativo registro;
5) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza n. 143/2024, con le precisazioni di cui alla parte motiva della presente sentenza;
6) Nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1046/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Tromello (PV), presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Negri, del Foro di Pavia, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto del processo: rettificazione di sesso ex art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
(come da verbale dell'udienza del 27.11.2024)
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a Parte_1
tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, o che il Collegio, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2024, dia comunque atto, nella parte motiva o nel dispositivo della sentenza, dell'esistenza dei presupposti per
l'effettuazione dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, del nulla osta all'effettuazione di tali interventi;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Calvisano (BS) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 2, parte 2, Serie B, anno 2000), facendo constare, Parte_1 per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non Per_1
altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Brescia di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Calvisano
(BS), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Per il Pubblico Ministero: non si è opposto all'accoglimento della domanda.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
di stato civile libero e senza figli, ha promosso il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello, femminile, enunciato nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero di parte ricorrente e l'acquisizione della documentazione medica depositata in giudizio dalla difesa.
All'udienza del 27.11.2024 parte ricorrente è stata sottoposta ad interrogatorio libero, la difesa ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, non passa necessariamente attraverso il trattamento medico-chirurgico.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che «alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente
2 confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, sono stati esaminati i documenti allegati al ricorso, dai quali emerge che è stata formulata nei confronti di parte ricorrente una diagnosi di “disforia di genere”: si legga, in particolare, il certificato medico datato 24.10.2023 a firma della dott.ssa medico psichiatra presso l'IRCCS Centro S. Giovanni di Dio, Brescia Persona_2
(cfr. documento depositato il 27.11.2024 nel fascicolo telematico), già ipotizzata nella relazione redatta in data 5.6.2022 dal dott. Psicologo, Psicoterapeuta, Persona_3
Neuropsicologo, che ha rilevato la presenza, nel paziente, di una marcata incongruenza tra genere esperito e caratteristiche sessuali primarie/secondarie, il forte desiderio di liberarsi di queste ultime e di avere quelle del sesso opposto, nonché di essere trattato come un membro del genere opposto, condizione che genera in lui sofferenza clinicamente significativa che conduce anche ad una compromissione del suo funzionamento in ambito sociale e relazionale, e che ha dato il nulla osta all'inizio di apposito percorso di identificazione di genere (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
All'udienza del 27.11.2024, con particolare riguardo all'iter burocratico e terapeutico seguito, il ricorrente ha precisato di essersi rivolto al centro sui generis, che si occupa di dare un consulto a persone con disforia di genere e identità non binaria, e che lo ha indirizzato ad un difensore per seguire anche la parte del cambio dei documenti, di aver iniziato la terapia ormonale e di aver contattato anche il reparto di chirurgia per fare la mastoplastica, affiancando a tutto ciò un sostegno psicologico, sia con il proprio terapeuta, dott. che in una struttura pubblica a Brescia, con la dott.ssa Per_3 Per_2 circostanze da cui sono apparse evidenti la serietà, la convinzione e l'irreversibilità del percorso seguito da parte ricorrente per ottenere l'attribuzione di una nuova identità di genere.
All'udienza del 27.11.2024, inoltre, parte ricorrente ha subito chiesto di rivolgersi a lui con il genere maschile, e ha spiegato come, a poco a poco, sia maturata in lui la consapevolezza che il genere attribuito all'Anagrafe non corrispondeva a quello che sentiva di avere: “D. Quando e in che modo ha iniziato a capire che l'identità di genere a lei attribuita all'Anagrafe non corrispondeva a quella che lei sentiva di avere? R. Più o meno nel 2019, quando ero all'università, ho iniziato ad abitare da solo, ho iniziato a
3 riflettere sull'identità di genere e sono poi arrivato alla conclusione che era una questione più fisica che riguardava me, e mi sono riconosciuto in un'identità maschile” (cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Il ricorrente ha spiegato come il corpo femminile e l'attribuzione del genere femminile gli abbia da sempre creato disagio, sia nei rapporti sociali che con se stesso: “D. Sentiva un disagio? R. Sì, e non solo quando ero con altre persone, ma anche quando ero solo con me stesso. Mi sono chiesto: se fossi su un'isola deserta e non avessi nessuna rete di persone intorno vorrei comunque cambiare la mia identità di genere? La mia risposta è stata sì. Quindi ho capito che per me questo passaggio era veramente molto importante”
(cfr. verbale di udienza, pag. 1).
Il ricorrente ha poi affermato come, a seguito del percorso intrapreso, si senta pienamente coincidente con l'identità maschile che già avvertiva sin dalla nascita: “per me sono un uomo in tutti gli aspetti della mia vita, questo ulteriore passaggio è soltanto una formalità. Ormai sono completamente a mio agio in questa mia scelta, e ormai mi sono adattato a tutti i miei ambienti. Sto aspettando la sentenza solo per poter cambiare i documenti e fare l'intervento di mastoplastica per cui ho già contattato il chirurgo” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Egli, infine, ha descritto come positiva l'accoglienza del suo cambiamento nell'ambiente familiare e sociale, che ha saputo offrirgli supporto e che lo riconosce come uomo, tanto che la madre lo ha anche accompagnato all'udienza (“D. Come è stato accolto in famiglia
e qual è stata l'integrazione nel suo ambiente sociale? R. In modo positivo. Prima ho avuto una conversazione con mia madre e con i miei fratelli, poi con i miei amici. È stata una crescita che ho fatto anche con loro. Mia madre è qui fuori ad aspettarmi, ha proprio partecipato in modo convinto al mio percorso”, cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti psichici per la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte ricorrente è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte
Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui tale disposizione, ritenuta dalla
Consulta “non priva di tratti paternalistici” (§ 6.2), prevede un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali
4 hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (§ 6.2.1).
In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui essa subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata, in ogni caso, la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
Secondo costante giurisprudenza, in questo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib.
Benevento, 10 gennaio 1985).
Nessuna norma impone l'attribuzione di un nome proprio che sia automatica trasposizione del nome originario (Trib. Bologna, 16 aprile 2007).
Alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente.
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome ” in sostituzione Per_1 di quello originario , con cui da tempo viene chiamata nelle relazioni sociali Pt_1
(cfr. Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La richiesta deve essere accolta.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, che rimangono a carico di colui che le ha anticipate, e, quindi, dell'erario, essendo il ricorrente ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, non verificandosi alcuna soccombenza in senso tecnico, in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
5 1) Attribuisce alla parte ricorrente, (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], il sesso maschile;
C.F._1
2) Attribuisce alla parte ricorrente, il nuovo nome Parte_1
Parte_2
3) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a Parte_1
Brescia il 7.1.2000, ordinando che lo stesso venga così corretto: dove è scritto deve intendersi, piuttosto, “ ; dove Parte_1 Parte_2
è scritto “sesso femminile” deve leggersi “sesso maschile”;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Calvisano, ove fu compilato l'atto di nascita (atto n. 2, parte II, serie B, anno 2000), di effettuare la rettificazione nel relativo registro;
5) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza n. 143/2024, con le precisazioni di cui alla parte motiva della presente sentenza;
6) Nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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