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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice Unico Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 303/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 02/01/2024. da
(C.F. ) in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1
del rappresentante legale p.t. sig. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Raffaele Lessio (C.F. ) – Pec C.F._1
– fax 02.54139323, presso il cui Email_1
studio, in Milano via Fontana 5, è elettivamente domiciliata
-opponente contro
, con sede in via Artigianale 82, Montirone Controparte_3
(BS), cf. e p. iva , in persona del suo Amministratore Unico P.IVA_2
sig. cf. col patrocinio Controparte_4 C.F._2
dell'avv. otteneva il DI n. 4267/23 che è stato notificato a CP_5
mezzo pec in data 23.11.23 alla società Omnia Alimenti e Servizi Srl;
-opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO
1 Con atto di citazione notificato in data 02/01/24, la società attrice, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4267/2023 R.G. n. 14369/2023, emesso il 22/11/2023, con il quale l'intestato Tribunale ingiungeva a
OMNIA ALIMENTI E SERVIZI S.R.L. il pagamento della somma €
22.458,07, conveniva in giudizio la società Controparte_3
chiedendo: a) in via preliminare il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo b) nel merito in via principale di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, c) in via subordinata, ridurre l'eventuale importo dovuto nei limiti di quanto dovesse risultare rigorosamente provato da CP_3
Si costituiva in giudizio la società contestando in rito Controparte_3
ed in merito ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fato ed in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 23/05/2024, fissata per tentativo di conciliazione, compariva un nuovo legale rappresentante dell'attrice. Le parti esponevano le rispettive posizioni con uno scambio di proposte che si riservano di valutare definitivamente nel giro di qualche giorno.
Il Giudice pertanto fissava un rinvio al 31/05/24, per permettere alle parti la valutazione delle rispettive proposte, ma all'udienza, tenutasi con modalità cartolare, tenuto conto che all'udienza del 23/05/2024, alla presenza delle parti, queste avevano esposto le rispettive posizioni con uno scambio di proposte, che si riservavano di valutare definitivamente nel giro di qualche giorno, riconoscendo la debenza di parte attrice, dato il mancato seguito a quanto esposto alla scorsa udienza, ritenuto che, nel caso di specie, la prova dei fatti costitutivi del credito era stata fornita, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, fissa udienza, ai sensi dell'art. 281 quinques 1 comma c.p.c., al 02/05/2025 indi la causa veniva trattenuta a decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Parte opponente, dopo la comparizione personale delle parti, non provvedeva a coltivare la propria difesa e, come rilevato da parte convenuta opposta, nelle more alcun pagamento ha effettuato la debitrice nonostante la notifica dell'atto di precetto per la somma CP_1
complessiva di € 23.779,63 oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura fino al saldo effettivo, oltre alla tassa di registro relativa al decreto ingiuntivo in corso di liquidazione, oltre le spese successive.
Tali circostanze dimostrano il mancato interesse alla propria difesa ma anche il venir meno dell'interesse ad insistere sulle domande, sia di merito che istruttorie (Cass. S.U. n. 1785/18, Cass. n.17582/17, Cass. n. 3593/10).
La documentazione prodotta dall'attrice con l'atto di citazione è costituita da talune mail che riferiscono di problemi organizzativi sollevati dalla stessa riguardo i colori dei capi di abbigliamento, le targhette o gli armadietti, ma non risultano contestazioni alle fatture emesse ed inviate col sistema SDI.
Risultano, invece, i solleciti via mail sub (doc. n.5 del monitorio), la diffida del 24/10/23 (doc. n. 6 del monitorio).
Non sono state effettuate contestazioni del rapporto contrattuale, anzi la mail del 02/10/23 (doc. n. 4 del fascicolo del monitorio), si CP_1
impegnava a saldare le fatture e prendere accordi per un nuovo contratto.
Specificava, però, che il saldo era legato all'esito di un incasso di una loro azione di recupero credito per 350 mila euro e affermando inoltre Pt_2
di avere debiti per 300 coi dipendenti e di avere circa 420 mila euro di crediti e di non essere in grado di formalizzare un piano di rientro.
Per quanto attiene alla mancanza di procura dell'atto di citazione in opposizione, come sollevato dall'opposta, va ritenuto che il deposito della stessa procura con l'iscrizione a ruolo abbia sanato il vizio.
3 Ritenuta l'opposizione meramente pretestuosa e dilatoria attesa l'ammissione della debenza da parte della debitrice, anche per la mancata volontà di definire il giudizio, OMNIA ALIMENTI E SERVIZI S.R.L va condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. al pagamento in favore della società opposta della somma, ritenuta di giustizia, di € 2.000,00.
L'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, con gli interessi e le spese in esso liquidate, va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4267/2023 R.G. n.
14369/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 22/11/2023, con gli interessi e le spese in esso liquidate;
- Condanna OMNIA ALIMENTI E SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di parte opposta la somma di € 2.000,00 ai sensi Controparte_3
dell'art. 96 cpc;
- Condanna OMNIA ALIMENTI E SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese di lite in favore di parte convenuta opposta , quantificate in € Controparte_3
3.397,00, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia lì, 10 Ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice Unico Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 303/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 02/01/2024. da
(C.F. ) in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1
del rappresentante legale p.t. sig. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Raffaele Lessio (C.F. ) – Pec C.F._1
– fax 02.54139323, presso il cui Email_1
studio, in Milano via Fontana 5, è elettivamente domiciliata
-opponente contro
, con sede in via Artigianale 82, Montirone Controparte_3
(BS), cf. e p. iva , in persona del suo Amministratore Unico P.IVA_2
sig. cf. col patrocinio Controparte_4 C.F._2
dell'avv. otteneva il DI n. 4267/23 che è stato notificato a CP_5
mezzo pec in data 23.11.23 alla società Omnia Alimenti e Servizi Srl;
-opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO
1 Con atto di citazione notificato in data 02/01/24, la società attrice, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4267/2023 R.G. n. 14369/2023, emesso il 22/11/2023, con il quale l'intestato Tribunale ingiungeva a
OMNIA ALIMENTI E SERVIZI S.R.L. il pagamento della somma €
22.458,07, conveniva in giudizio la società Controparte_3
chiedendo: a) in via preliminare il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo b) nel merito in via principale di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, c) in via subordinata, ridurre l'eventuale importo dovuto nei limiti di quanto dovesse risultare rigorosamente provato da CP_3
Si costituiva in giudizio la società contestando in rito Controparte_3
ed in merito ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fato ed in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 23/05/2024, fissata per tentativo di conciliazione, compariva un nuovo legale rappresentante dell'attrice. Le parti esponevano le rispettive posizioni con uno scambio di proposte che si riservano di valutare definitivamente nel giro di qualche giorno.
Il Giudice pertanto fissava un rinvio al 31/05/24, per permettere alle parti la valutazione delle rispettive proposte, ma all'udienza, tenutasi con modalità cartolare, tenuto conto che all'udienza del 23/05/2024, alla presenza delle parti, queste avevano esposto le rispettive posizioni con uno scambio di proposte, che si riservavano di valutare definitivamente nel giro di qualche giorno, riconoscendo la debenza di parte attrice, dato il mancato seguito a quanto esposto alla scorsa udienza, ritenuto che, nel caso di specie, la prova dei fatti costitutivi del credito era stata fornita, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, fissa udienza, ai sensi dell'art. 281 quinques 1 comma c.p.c., al 02/05/2025 indi la causa veniva trattenuta a decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Parte opponente, dopo la comparizione personale delle parti, non provvedeva a coltivare la propria difesa e, come rilevato da parte convenuta opposta, nelle more alcun pagamento ha effettuato la debitrice nonostante la notifica dell'atto di precetto per la somma CP_1
complessiva di € 23.779,63 oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura fino al saldo effettivo, oltre alla tassa di registro relativa al decreto ingiuntivo in corso di liquidazione, oltre le spese successive.
Tali circostanze dimostrano il mancato interesse alla propria difesa ma anche il venir meno dell'interesse ad insistere sulle domande, sia di merito che istruttorie (Cass. S.U. n. 1785/18, Cass. n.17582/17, Cass. n. 3593/10).
La documentazione prodotta dall'attrice con l'atto di citazione è costituita da talune mail che riferiscono di problemi organizzativi sollevati dalla stessa riguardo i colori dei capi di abbigliamento, le targhette o gli armadietti, ma non risultano contestazioni alle fatture emesse ed inviate col sistema SDI.
Risultano, invece, i solleciti via mail sub (doc. n.5 del monitorio), la diffida del 24/10/23 (doc. n. 6 del monitorio).
Non sono state effettuate contestazioni del rapporto contrattuale, anzi la mail del 02/10/23 (doc. n. 4 del fascicolo del monitorio), si CP_1
impegnava a saldare le fatture e prendere accordi per un nuovo contratto.
Specificava, però, che il saldo era legato all'esito di un incasso di una loro azione di recupero credito per 350 mila euro e affermando inoltre Pt_2
di avere debiti per 300 coi dipendenti e di avere circa 420 mila euro di crediti e di non essere in grado di formalizzare un piano di rientro.
Per quanto attiene alla mancanza di procura dell'atto di citazione in opposizione, come sollevato dall'opposta, va ritenuto che il deposito della stessa procura con l'iscrizione a ruolo abbia sanato il vizio.
3 Ritenuta l'opposizione meramente pretestuosa e dilatoria attesa l'ammissione della debenza da parte della debitrice, anche per la mancata volontà di definire il giudizio, OMNIA ALIMENTI E SERVIZI S.R.L va condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. al pagamento in favore della società opposta della somma, ritenuta di giustizia, di € 2.000,00.
L'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, con gli interessi e le spese in esso liquidate, va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4267/2023 R.G. n.
14369/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 22/11/2023, con gli interessi e le spese in esso liquidate;
- Condanna OMNIA ALIMENTI E SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di parte opposta la somma di € 2.000,00 ai sensi Controparte_3
dell'art. 96 cpc;
- Condanna OMNIA ALIMENTI E SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese di lite in favore di parte convenuta opposta , quantificate in € Controparte_3
3.397,00, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia lì, 10 Ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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