TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 28943/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. MEZZENA LAURA WANDA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Lamarmora n. 33
- PARTE OPPONENTE contro
e CP_1 Controparte_2 con l'Avv. BERTI LUCA, parti elettivamente domiciliate presso lo Studio del difensore in
Biassono (MB), via Porta Mugnaia n. 52
- PARTI OPPOSTE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per quanto in atti, accogliere la domanda e per l'effetto: - in via principale, dichiarare che l'opponente nulla deve alle odierne creditrici procedenti, in forza del titolo azionato dichiarando, per l'effetto, l'inefficacia del precetto notificato in data 18/07/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 20.1.2025).
Per le opposte: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Milano adito, contrariis rejectiis, così giudicare:
- in via principale e nel merito: rigettare le domande di parte opponente in quanto prive di qualsivoglia fondamento sia in punto di fatto che di diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare
l'efficacia del precetto notificato, in data 18.07.2023, al Sig. e, quindi, condannare, lo stesso, al Parte_1 pagamento, in favore delle Sigg.re e della somma di euro 20.668,08. Con CP_1 Controparte_2 vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A: 4%” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 22.11.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 26.7.2023 e iscritto a ruolo il 27.7.2023,
[...] conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale Pt_1 CP_1 Controparte_2 di Milano proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 18.7.2023 e recante il complessivo importo di euro 20.668,08.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.2.2023, con cui l'intimato era stato condannato al pagamento, a titolo di provvisionale, di euro 10.000,00 in favore di e di euro 2.500,00 in favore di CP_1 Controparte_2 nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in un totale pari ad euro 5.284,50.
Tanto premesso, sosteneva, con un primo motivo di opposizione, Parte_1
l'assenza di un titolo esecutivo definitivo, in quanto la decisione di primo grado azionata dalle intimanti era stata impugnata e risultava pertanto destinata ad essere sostituita, sia in caso di conferma, sia in caso di riforma, dalla decisione di seconde cure, con conseguente caducazione ex tunc dell'esecuzione.
Al contempo, con un secondo motivo di opposizione, l'opponente affermava l'inesigibilità degli importi richiesti a titolo di spese processuali, in quanto la responsabilità penale dell'imputato non era stata ancora accertata con sentenza avente efficacia di giudicato.
Oltre a ciò, con un terzo motivo di opposizione, riteneva l'inesigibilità Parte_1 delle somme pretese a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di una statuizione di condanna ancora sub iudice.
In conclusione, l'opponente domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di dichiarare l'inesistenza del credito avversario e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano ritualmente in giudizio e contestando in CP_1 Controparte_2
2 fatto e in diritto le deduzioni avversarie ed escludendo, innanzitutto, la fondatezza della tesi secondo cui la statuizione di condanna al pagamento della provvisionale non sarebbe stata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 540 c.p.p.
Sotto altro profilo, poi, le opposte sostenevano l'irrilevanza del gravame pendente in relazione alla sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.2.2023, trattandosi di una circostanza inidonea ad inficiare l'efficacia esecutiva del titolo.
In conclusione, e invocavano la reiezione delle CP_1 Controparte_2 domande articolate dall'intimato.
Con vittoria delle spese di lite.
L'opponente depositava in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1 e n. 3, c.p.c., mentre le intimanti versavano in atti la propria memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
Entrambe le parti depositavano infine i rispetti fogli di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta la vertenza matura per la decisione allo stato degli atti, a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 21.1.2025, tratteneva la causa in decisione e si riservava di procedere al deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione – ex art. 615, c. 1, c.p.c. – deve essere respinto.
Occorre invero considerare che un procedimento di espropriazione forzata può essere minacciato o avviato anche in presenza di un titolo esecutivo – di formazione giudiziale – non ancora divenuto definitivo (cfr. ex multis Cass., sez. un., sent. 21.9.2021, n. 25478).
Nella fattispecie in esame, poi, l'introduzione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 15.2.2023 non ha determinato un automatico effetto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalle intimanti, stante il disposto di cui all'art. 600, c. 3, c.p.p. e di cui all'art. 337, c. 1, c.p.c., così come non ha implicato una “caducazione dell'esecuzione” (citazione, p. 4).
3 Né vi è la possibilità di ritenere che gli effetti dell'esito del gravame possono essere valutati in termini ipotetici ovvero anticipati dal Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
In sede di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., peraltro, entrambe le parti hanno evidenziato che, medio tempore, “la sentenza di appello ha confermato la decisione di primo grado e che la stessa è passata in giudicato ed è divenuta definitiva” (verbale ud. 21.1.2025), di talché risulta venire in rilievo il principio di diritto secondo cui l'esecuzione “già iniziata” – o, come nel caso di specie, già minacciata – “in base al primo titolo esecutivo proseguirà, senza soluzione di continuità, in forza della conferma delle statuizioni contenute nella prima sentenza ad opera della seconda, che ne abbia confermato i presupposti” (Cass., sez. III, sent. 16.4.2013, n. 9161).
Ne consegue che la censura in discorso non può essere accolta.
*
Il terzo motivo di opposizione – ex art. 615, c. 1, c.p.c. e da esaminarsi, per ragioni di ordine logico, in via preliminare rispetto al secondo motivo di opposizione – va parimenti disatteso.
Si deve infatti evidenziare che la sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 15.2.2023 ha espressamente disposto il “risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una somma a titolo di provvisionale pari ad euro
2.500,00 in favore di ed euro 10.000,00 in favore di con statuizione Controparte_2 CP_1 immediatamente esecutiva” (doc. 1, fascicolo opposte).
Ne consegue che non può essere revocato in dubbio che questi ultimi crediti siano stati immediatamente esigibili nei confronti di ex art. 540, c. 2, c.p.p., e che la Parte_1 relativa condanna abbia sin da subito integrato gli estremi di un titolo esecutivo, ex art. 474
c.p.c.
Né induce a ritenere diversamente la prospettazione secondo cui la “la provvisionale penale è soggetta, anche di fronte al Giudice civile, ad una valutazione di quest'ultimo in ordine al quantum della provvisionale” (verbale ud. 21.1.2025), poiché una simile doglianza – che attiene, in particolare, alla “necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come 'potenzialmente' dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., sez. III, sent. 5.5.2020, n. 8477) – non è stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio – laddove è stato al più affermato che lo “importo da pagare a titolo di risarcimento per il danno occorso mediante la presunta [comm]issione del reato …, stante appunto
l'iscrizione dell'impugnazione, non può considerarsi definitivo, rimanendo possibile una modifica dello stesso da parte del Giudice d'Appello”, in sede penale (citazione, p. 7) – ed è stata proposta esclusivamente
4 nel corso della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, in termini inammissibili.
*
Anche il secondo motivo di opposizione – ex art. 615, c. 1, c.p.c. – deve essere respinto.
Non è infatti condivisibile l'assunto tale per cui gli importi richiesti a titolo di spese processuali non sarebbero stati immediatamente esigibili poiché “l'art. 541 c.p.p. nulla dice espressamente al riguardo” (citazione, p. 2), in quanto è già stata opportunamente evidenziata “la
'natura accessoria' della statuizione relativa alle spese processuali sostenute in relazione all'azione civile proposta nel processo penale (tra le molte, Cass. pen. ord. 30743/2019 in tema di ammissibilità del procedimento per la correzione dell'errore materiale previsto dall'art. 130 c.p.p. nel caso di omissione della statuizione relativa alle spese)” ed è stato altresì osservato “che il contenuto delle specifiche norme del codice di procedura penale che disciplinano gli effetti delle pronunce rese dal giudice penale sulle domande civili proposte in quel giudizio … non impon[e] affatto l'esclusione dell'operatività dell'art. 282 c.p.c. come novellato in relazione alla pronuncia di condanna riguardante le spese processuali (in questo senso, cfr. Tribunale di Milano sez. III, 11/09/2017, n.
9140), quanto meno quando tale pronuncia sia accessoria alla pronuncia di condanna al pagamento di una provvisionale. Ciò in quanto, da un lato, la disciplina della esecutività delle statuizioni relative alle spese processuali non è oggetto di alcuna specifica disposizione del codice di procedura penale, cosicché dovrebbero trovare applicazioni i principi generali del codice di procedura civile; dall'altro, il carattere accessorio della statuizione riguardante le spese non giustifica, in ogni caso, un regime di esecutività diverso da quello previsto per la statuizione cui accede” (Trib. Milano, sez. fer., ord. 7.9.2023, n. 524).
Ne consegue che anche la censura in esame non può essere ritenuta fondata.
*
Da ultimo, va altresì esclusa la fondatezza della tesi – ex art. 617, c. 1, c.p.c. e introdotta in occasione della celebrazione dell'udienza di discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – secondo cui vi sarebbe stata una mancanza di prova “del fatto che l'intimato fosse presente al momento della lettura del dispositivo”, addotta dall'opponente sulla base di “Cass.
6022/2017” (verbale ud. 28.11.2023).
Per un verso, invero, tale contestazione è stata articolata tardivamente, sottendendo una
“omessa notifica del titolo in forma esecutiva [che] determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., comma 1” (Cass., sez. III, sent. 24.4.2023, n. 10871),
Per altro verso, poi, l'atto di precetto opposto risulta in ogni caso notificato unitamente alla sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 15.2.2023 e, più in particolare, unitamente a copia conforme “della sentenza depositata il 12.04.2023” (doc. 1, fascicolo
5 opposte), completa di motivazione, come peraltro si desume dalla documentazione versata in atti dallo stesso intimato (cfr. doc. 1, fascicolo opponente).
Ne consegue che le censure articolate da vanno integralmente respinte. Parte_1
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse – anche in considerazione dello svolgimento di una fase sommaria e latu sensu cautelare – vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cfr. citazione, p. 8), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di e CP_1 CP_2
, nella complessiva misura di euro 2.600,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta
[...]
e cpa.
Milano, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. MEZZENA LAURA WANDA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Lamarmora n. 33
- PARTE OPPONENTE contro
e CP_1 Controparte_2 con l'Avv. BERTI LUCA, parti elettivamente domiciliate presso lo Studio del difensore in
Biassono (MB), via Porta Mugnaia n. 52
- PARTI OPPOSTE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per quanto in atti, accogliere la domanda e per l'effetto: - in via principale, dichiarare che l'opponente nulla deve alle odierne creditrici procedenti, in forza del titolo azionato dichiarando, per l'effetto, l'inefficacia del precetto notificato in data 18/07/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 20.1.2025).
Per le opposte: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Milano adito, contrariis rejectiis, così giudicare:
- in via principale e nel merito: rigettare le domande di parte opponente in quanto prive di qualsivoglia fondamento sia in punto di fatto che di diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare
l'efficacia del precetto notificato, in data 18.07.2023, al Sig. e, quindi, condannare, lo stesso, al Parte_1 pagamento, in favore delle Sigg.re e della somma di euro 20.668,08. Con CP_1 Controparte_2 vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A: 4%” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 22.11.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 26.7.2023 e iscritto a ruolo il 27.7.2023,
[...] conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale Pt_1 CP_1 Controparte_2 di Milano proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 18.7.2023 e recante il complessivo importo di euro 20.668,08.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.2.2023, con cui l'intimato era stato condannato al pagamento, a titolo di provvisionale, di euro 10.000,00 in favore di e di euro 2.500,00 in favore di CP_1 Controparte_2 nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in un totale pari ad euro 5.284,50.
Tanto premesso, sosteneva, con un primo motivo di opposizione, Parte_1
l'assenza di un titolo esecutivo definitivo, in quanto la decisione di primo grado azionata dalle intimanti era stata impugnata e risultava pertanto destinata ad essere sostituita, sia in caso di conferma, sia in caso di riforma, dalla decisione di seconde cure, con conseguente caducazione ex tunc dell'esecuzione.
Al contempo, con un secondo motivo di opposizione, l'opponente affermava l'inesigibilità degli importi richiesti a titolo di spese processuali, in quanto la responsabilità penale dell'imputato non era stata ancora accertata con sentenza avente efficacia di giudicato.
Oltre a ciò, con un terzo motivo di opposizione, riteneva l'inesigibilità Parte_1 delle somme pretese a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di una statuizione di condanna ancora sub iudice.
In conclusione, l'opponente domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di dichiarare l'inesistenza del credito avversario e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano ritualmente in giudizio e contestando in CP_1 Controparte_2
2 fatto e in diritto le deduzioni avversarie ed escludendo, innanzitutto, la fondatezza della tesi secondo cui la statuizione di condanna al pagamento della provvisionale non sarebbe stata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 540 c.p.p.
Sotto altro profilo, poi, le opposte sostenevano l'irrilevanza del gravame pendente in relazione alla sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.2.2023, trattandosi di una circostanza inidonea ad inficiare l'efficacia esecutiva del titolo.
In conclusione, e invocavano la reiezione delle CP_1 Controparte_2 domande articolate dall'intimato.
Con vittoria delle spese di lite.
L'opponente depositava in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1 e n. 3, c.p.c., mentre le intimanti versavano in atti la propria memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
Entrambe le parti depositavano infine i rispetti fogli di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta la vertenza matura per la decisione allo stato degli atti, a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 21.1.2025, tratteneva la causa in decisione e si riservava di procedere al deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione – ex art. 615, c. 1, c.p.c. – deve essere respinto.
Occorre invero considerare che un procedimento di espropriazione forzata può essere minacciato o avviato anche in presenza di un titolo esecutivo – di formazione giudiziale – non ancora divenuto definitivo (cfr. ex multis Cass., sez. un., sent. 21.9.2021, n. 25478).
Nella fattispecie in esame, poi, l'introduzione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 15.2.2023 non ha determinato un automatico effetto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalle intimanti, stante il disposto di cui all'art. 600, c. 3, c.p.p. e di cui all'art. 337, c. 1, c.p.c., così come non ha implicato una “caducazione dell'esecuzione” (citazione, p. 4).
3 Né vi è la possibilità di ritenere che gli effetti dell'esito del gravame possono essere valutati in termini ipotetici ovvero anticipati dal Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
In sede di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., peraltro, entrambe le parti hanno evidenziato che, medio tempore, “la sentenza di appello ha confermato la decisione di primo grado e che la stessa è passata in giudicato ed è divenuta definitiva” (verbale ud. 21.1.2025), di talché risulta venire in rilievo il principio di diritto secondo cui l'esecuzione “già iniziata” – o, come nel caso di specie, già minacciata – “in base al primo titolo esecutivo proseguirà, senza soluzione di continuità, in forza della conferma delle statuizioni contenute nella prima sentenza ad opera della seconda, che ne abbia confermato i presupposti” (Cass., sez. III, sent. 16.4.2013, n. 9161).
Ne consegue che la censura in discorso non può essere accolta.
*
Il terzo motivo di opposizione – ex art. 615, c. 1, c.p.c. e da esaminarsi, per ragioni di ordine logico, in via preliminare rispetto al secondo motivo di opposizione – va parimenti disatteso.
Si deve infatti evidenziare che la sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 15.2.2023 ha espressamente disposto il “risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una somma a titolo di provvisionale pari ad euro
2.500,00 in favore di ed euro 10.000,00 in favore di con statuizione Controparte_2 CP_1 immediatamente esecutiva” (doc. 1, fascicolo opposte).
Ne consegue che non può essere revocato in dubbio che questi ultimi crediti siano stati immediatamente esigibili nei confronti di ex art. 540, c. 2, c.p.p., e che la Parte_1 relativa condanna abbia sin da subito integrato gli estremi di un titolo esecutivo, ex art. 474
c.p.c.
Né induce a ritenere diversamente la prospettazione secondo cui la “la provvisionale penale è soggetta, anche di fronte al Giudice civile, ad una valutazione di quest'ultimo in ordine al quantum della provvisionale” (verbale ud. 21.1.2025), poiché una simile doglianza – che attiene, in particolare, alla “necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come 'potenzialmente' dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., sez. III, sent. 5.5.2020, n. 8477) – non è stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio – laddove è stato al più affermato che lo “importo da pagare a titolo di risarcimento per il danno occorso mediante la presunta [comm]issione del reato …, stante appunto
l'iscrizione dell'impugnazione, non può considerarsi definitivo, rimanendo possibile una modifica dello stesso da parte del Giudice d'Appello”, in sede penale (citazione, p. 7) – ed è stata proposta esclusivamente
4 nel corso della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, in termini inammissibili.
*
Anche il secondo motivo di opposizione – ex art. 615, c. 1, c.p.c. – deve essere respinto.
Non è infatti condivisibile l'assunto tale per cui gli importi richiesti a titolo di spese processuali non sarebbero stati immediatamente esigibili poiché “l'art. 541 c.p.p. nulla dice espressamente al riguardo” (citazione, p. 2), in quanto è già stata opportunamente evidenziata “la
'natura accessoria' della statuizione relativa alle spese processuali sostenute in relazione all'azione civile proposta nel processo penale (tra le molte, Cass. pen. ord. 30743/2019 in tema di ammissibilità del procedimento per la correzione dell'errore materiale previsto dall'art. 130 c.p.p. nel caso di omissione della statuizione relativa alle spese)” ed è stato altresì osservato “che il contenuto delle specifiche norme del codice di procedura penale che disciplinano gli effetti delle pronunce rese dal giudice penale sulle domande civili proposte in quel giudizio … non impon[e] affatto l'esclusione dell'operatività dell'art. 282 c.p.c. come novellato in relazione alla pronuncia di condanna riguardante le spese processuali (in questo senso, cfr. Tribunale di Milano sez. III, 11/09/2017, n.
9140), quanto meno quando tale pronuncia sia accessoria alla pronuncia di condanna al pagamento di una provvisionale. Ciò in quanto, da un lato, la disciplina della esecutività delle statuizioni relative alle spese processuali non è oggetto di alcuna specifica disposizione del codice di procedura penale, cosicché dovrebbero trovare applicazioni i principi generali del codice di procedura civile; dall'altro, il carattere accessorio della statuizione riguardante le spese non giustifica, in ogni caso, un regime di esecutività diverso da quello previsto per la statuizione cui accede” (Trib. Milano, sez. fer., ord. 7.9.2023, n. 524).
Ne consegue che anche la censura in esame non può essere ritenuta fondata.
*
Da ultimo, va altresì esclusa la fondatezza della tesi – ex art. 617, c. 1, c.p.c. e introdotta in occasione della celebrazione dell'udienza di discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – secondo cui vi sarebbe stata una mancanza di prova “del fatto che l'intimato fosse presente al momento della lettura del dispositivo”, addotta dall'opponente sulla base di “Cass.
6022/2017” (verbale ud. 28.11.2023).
Per un verso, invero, tale contestazione è stata articolata tardivamente, sottendendo una
“omessa notifica del titolo in forma esecutiva [che] determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., comma 1” (Cass., sez. III, sent. 24.4.2023, n. 10871),
Per altro verso, poi, l'atto di precetto opposto risulta in ogni caso notificato unitamente alla sentenza penale n. 2238/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 15.2.2023 e, più in particolare, unitamente a copia conforme “della sentenza depositata il 12.04.2023” (doc. 1, fascicolo
5 opposte), completa di motivazione, come peraltro si desume dalla documentazione versata in atti dallo stesso intimato (cfr. doc. 1, fascicolo opponente).
Ne consegue che le censure articolate da vanno integralmente respinte. Parte_1
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse – anche in considerazione dello svolgimento di una fase sommaria e latu sensu cautelare – vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cfr. citazione, p. 8), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di e CP_1 CP_2
, nella complessiva misura di euro 2.600,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta
[...]
e cpa.
Milano, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
6